Sentenza 13 giugno 2001
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- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 03/04/2003 n° 5167Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2001, n. 7988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7988 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 7988/0.1 LA CORT SU REN Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente- R.G.N. 10928/00 Consigliere Cron. 18419 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 01/03/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: AL AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente->
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO;
- intimate P avverso la sentenza n. 5821/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/03/00 R.G.N. 197275/96; udita la relazione della causa svolta nella camera di 2001 consiglio il 01/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio 1003 -1- TOFFOLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso: chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE NG adiva il Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna delle Ferrovie dello Stato s.p.a. al pagamento di una somma di denaro, con gli accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute. La convenuta resisteva alla domanda. Entrata in vigore la disciplina sul giudice unico di primo grado, il giudice unico del Tribunale di Roma, dopo aver proceduto d'ufficio al rilievo dell'eccezione di incompetenza territoriale, pronunciava sentenza dichiarando la propria incompetenza e indicando come competente il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro. A sostegno di tale pronuncia il Tribunale di Roma aderiva all'interpretazione del secondo comma dell'art. 413 c.p.c., secondo cui esso prevede solo due fori speciali ed esclusivi, alternativamente concorrenti, rappresentati il primo dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e il secondo dal foro del luogo in cui si trova l'azienda oppure da quello in cui si trova la dipendenza aziendale, a seconda che la controversia riguardi lavoratore addetto, alla data dell'introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto, alla sede principale o alla dipendenza, con esclusione quindi della eventuale facoltà della parte attrice di optare tra il foro dell'azienda e quello della dipendenza. In punto di fatto riteneva la competenza per territorio del Tribunale di Caltagirone, sulla base del rilievo che dagli atti di causa risultava la sola circostanza rilevante ai fini in esame dell'avvenuto svolgimento del rapporto presso una dipendenza sita in tale città, dove era logico presumere anche che fosse sorto il rapporto, mediante la conclusione del relativo contratto. Contro detta sentenza ha proposto regolamento di competenza l'NG. La società intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE STU 3 Il ricorrente deduce che l'art. 413 c.p.c. va interpretato - alla luce dell'evoluzione nel tempo della normativa sulla competenza per le cause di lavoro, dei lavori preparatori, della ratio legis di lasciare al ricorrente, in genere coincidente con il lavoratore, un'ampia libertà nella scelta del foro presso cui radicare la controversia (in relazione alle più diverse esigenze e a fattori contingenti rimessi di volta in volta alla valutazione del lavoratore medesimo), e sulla base dello stesso tenore letterale della disposizione (nonché del richiamo in via sussidiaria del solo foro generale delle persone fisiche e non anche di quello delle persone giuridiche) - nel senso della concorrente dell alternatività dei tre fori ivi indicati, compreso quello della sede azienda, a prescindere dalla circostanza dell'adibizione alla stessa del lavoratore. Ne consegue la competenza del Tribunale di Roma, città in cui è sita la sede legale ed effettiva del datore di lavoro. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha recentemente ribadito che i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c. per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato sono tre: quello del luogo in cui è sorto il rapporto, quello del luogo dove si trova l'azienda, e quello della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso cui egli prestava la sua attività alla fine del rapporto, senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello dello svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente né in base al disposto dell'art. 1 1. 11.febbraio 1992 n. 128 (che ha aggiunto all'art. 413 c.p.c. l'attuale quarto comma), relativo ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., né in base a quello dell'art. 40 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (che ha aggiunto all'art. 413 gli attuali quinto e sesto comma), relativo alle controversie relative al pubblico impiego, attesa la peculiarità delle situazioni ivi regolate (Cass. n. 1190/1999), dando continuità a quell'orientamento che, già precedentemente seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità, era stato posto in dubbio da alcune sentenze (Cass. n. 2618/1996 e Cass. n. Sill 4 4683/1997), ma era stato poi riproposto in più recenti pronunce, sulla base di un nuovo approfondito esame della questione (Cass. n. 5356/1998, Cass. n. 5704/1998, e Cass. n. 10465/1998). In adesione a questa giurisprudenza, va rilevato che la competenza del foro di Roma, adito nella specie, non è validamente contestabile, essendo pacifico e notorio che in Roma si trova la sede dell'azienda datrice di lavoro, le Ferrovie dello Stato s.p.a. Conseguentemente, in accoglimento del proposto regolamento, va annullata la sentenza impugnata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro di primo grado. Vi sono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, stante la non imputabilità alla società intimata che neanche ha resistito al proposto - regolamento di competenza - della pronuncia declinatoria della competenza.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma quale giudice del lavoro;
compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 1° marzo 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTERegards be u sРозмо Salco Tebr P IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13.6 L 2001 Ɑ AL CANCERUJE 3 O 7 T A N I V A V I S I T I Ä S I L I N LL D O L EL O D IV A I Ɑ S V 1 O E 1 I V - N N 8 O O K - D 4 O IN 8 S I S V T D N I IG S N 'V 9 N 8 L O 8 I I V T O S S 'O V Ɑ I 5