Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . B I 09078/0 1 N E , 1 E 9 N 9 O 1 I - Z 1 A 1 - R D 1 T S 2 I E . G C L UB E I 9 R D 3 A U E I D 6 E G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 T . E N T E N T S . E R T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S I Oggetto ( Count r SEZIONE PRIMA CIVILE causodes Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 6774/99 Dott. Giovanni VERUCCI Cron.2313 - Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere - Rep. - Consigliere Ud.17/10/00Dott. Francesco MA FIORETTI Dott. Fabrizio FORTE Consiglier CORTE SUPREMA DI CARAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 546 SENTENZA per diritti L. 3000 dal Sig. sul ricorso proposto da: "I 2B FACE ZULHE CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso CANCELLERIAl'avvocato RECCHIA G., rappresentato e difeso dall'avvocato VOLPE LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D'ALOIA ANNA MARIA;
UFFICIO COPIE intimata Rilasciata copla legale al Sig. 2000 avverso la sentenza n. 1213/98 del Giudice di pace di per diettin FEB 2001 1859 BARI, depositata il 27/05/98; IL CANCELLIERE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sinisi, con chiesto l'accoglimento del ricorso;
delega, che ha in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritenuto che
il Consorzio di Bonifica di Terra d'Apulia ha impugnato per cassazione le sentenze in data 27/5/1998 del Giudice di Pace di Bari che ha dichiarato non dovuta la somma di £.100.340 pretesa da esso Consorzio nei confronti di AN MA D'OI a titolo di contributi consortili, per ritenuta carenza di prova di benefici diretti e specifici derivati dall'opera di bonifica al fondo di proprietà dell'attrice; che l'intimata non si è costituita. Rilevato che, con i due mezzi della proposta impugnazione, il ricorrente ha, in linea preliminare, eccepito l'incompetenza per materia del Giudice a quo;
ed ha denunciato, in subordine, nel merito, violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (r.d. 1933 n.215), quanto presupposto della debenza del contributo inal questione, a suo avviso ricollegabile al fatto in sé della inclusione dell'immobile nel perimetro consortile.
Considerato che
l'impugnazione stessa ammissibile in applicazione del principio per cui avverso le sentenze del giudice di pace, emesse in cause il cui valore non ecceda (come nella specie) i due milioni di lire, è ammissibile appunto, solo abbia il giudice il ricorso per cassazione pronunciato sul merito della controversia 0 si sia ad una pronuncia sulla competenza о su limitato altra questione preliminare di rito o di merito abbia infine pronunciato sulla competenza e sul merito, mentre è irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo diritto con l'ulteriore conseguenza che è invece appellabile, e ricorribile per cassazione, la sentenza del non giudice di pace che, investito di una domanda di valore superiore ai due milioni, l'abbia decisa h secondo equità (cfr. Sez. Un. 1999 n.9493); che è poi fondato i primo motivo di ricorso;
che, infatti, i contributi spettanti ai consorzi di bonifica e imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chieda l'accertamento della loro non debenza 10 la restituzione delle somme eventualmente già versate a tale titolo) spetta al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9 comma 2, 4 - non essendo stata attribuita dalla legge c.p.c. alla giurisdizione delle commissioni tributarie con -il d. lgs N.546 del 1992 ove (come nel caso in esame) si deduca il nessun vantaggio ricavato dall'attività del Consorzio, dal momento che, con la domanda, si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge (cfr. nn. 9493/99; 11446/99; 6384/2000 ex plurimis) che è di conseguenza assorbita la residua seconda censura;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bari;
che sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bari. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. In Roma, lì 17/10/2000 RAZIONE IL RELATORE CANCELLIERE Def 26 GEN ERE