Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo e' obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza".
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 259 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Contro il provvedimento previsto nel comma precedente puo' essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater".
Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo e' obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza".
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 259 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Contro il provvedimento previsto nel comma precedente puo' essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater".