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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1313/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Fallimento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 504/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 1 e pubblicata il 07/09/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T002806000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T002806000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2011
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T002806000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico Notaio Dott. Nominativo_1 stipulato in data 29 dicembre 2011 la società Ricorrente_1 Srl conferiva al fondo immobiliare di investimento “Fondo_1 gestito dalla Società_1 società di gestione del risparmio per azioni, alcuni immobili di sua proprietà in cambio della sottoscrizione di quote del citato fondo. Il valore degli immobili conferiti, dichiarato in atto, ammontava complessivamente a
€ 36.450.000,00 e la conferitaria si accollava i mutui gravanti su una parte di tali immobili per complessivi
€ 23.768.050,00.
Sotto il profilo fiscale le imposte venivano autoliquidate in misura fissa e specificamente: € 168,00 per imposta di registro, € 168,00 per imposta ipotecaria e € 168,00 per imposta catastale, essendo stata richiesta l'applicazione del trattamento fiscale previsto dal comma 1 bis dell'art.8 del D.L. n. 351/2001, per l'ipotesi di apporto di una pluralità di immobili, prevalentemente locati, ad un fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, assimilato per quanto concerne la tassazione, ad un atto di conferimento di azienda.
L'amministrazione non riteneva sussistenti i presupposti per l'applicazione delle imposte in misura fissa previsti dall'art. 8 comma 1 bis del D.L. 351/2001 (che rinvia all'art. 37 del d.lvo 58/1998); nello specifico evidenziava l'assenza dei requisiti consistenti nella quota minima prevista dal regolamento interno, secondo cui era necessario raggiungere un totale di investimenti minimi pari a € 25.000.000,00 mai raggiunto (il valore complessivo netto al 31 dicembre 2011 era pari ad euro 11.887.063,00).
In assenza dei presupposti rideterminava con avviso di liquidazione n. 20111T002806, le imposte nella seguente misura:
1. imposta di registro: € 168,00 per i conferimenti di immobili strumentali, oltre a € 231.700,00 per i conferimenti di complessi immobiliari, in parte abitativi, per un totale di € 231.868,00;
2. imposta ipotecaria € 1.060.400,00;
3. imposta catastale € 364.500,00.
Con la sentenza 504/2015 di primo grado la CTP di Ferrara accoglieva il ricorso della contribuente evidenziando che il fondo Fondo_1, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio fosse in possesso dei requisiti necessari per l'operatività. In particolare, si trattava di un fondo istituito con delibera della Banca_1 le cui quote erano state sottoscritte da diversi investitori;
le irregolarità nella gestione da parte della Società_1 furono riscontrate solo nel 2013 ossia in epoca successiva al conferimento, sicchè non si ravvisava alcun comportamento elusivo della ricorrente. Si legge in sentenza che “il comportamento della Ricorrente_1 è da ritenersi incolpevole poiché si è avvalsa di uno strumento il Fondo dotato di trattamento fiscale agevolato accordato dalla normativa che intendeva valorizzare quelle forme di investimento, mediante un gestore istituzionale, sottoposto ad obblighi di trasparenza controllato dalla Banca_1 che nel 2011 rispondeva ancora ai requisiti di affidabilità sulla base di elementi oggettivi”
Interposto appello da parte dell'Ufficio, la CTR dell'Emilia-Romagna con la sentenza n. 121/04/19 respingeva l'impugnazione ribadendo la buona fede dell'agire di Ricorrente_1 e, sostanzialmente, riportandosi alle motivazioni della sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n. 4938 del 25/02/2025 annullava con rinvio la sentenza della CTR, accogliendo il motivo del ricorso dell'Agenzia sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cpc essendosi in presenza di motivazione apparente “… avuto particolare riguardo ai requisiti dell'esistenza effettiva di una pluralità di investitori e dell'adeguatezza patrimoniale del fondo (stabilendo il regolamento interno del fondo una quota minima per operare di euro 25.000.000,00 ed essendo, invece, il valore complessivo netto, alla data del 31 dicembre 2011 – con riferimento all'operazione posta in essere in data 29 dicembre 2011 -, pari ad euro
11.887.063,00)”.
A seguito della sentenza della Suprema Corte, Ricorrente_1 srl in fallimento ha proposto istanza in riassunzione ex art. 63 D.lgs. 546/92, evidenziando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1 bis D.L. 351/2001
e delle norme richiamate.
Sostiene il ricorrente:
1) il Fondo risultava essere stato istituito con delibera 23 dicembre 2008 n. 803 della Banca_1 e la società di Gestione del Risparmio, Società_1 , otteneva l'autorizzazione alla Istituzione del Fondo Immobiliare speculativo di tipo chiuso denominato “Fondo_1
2) tre diverse società avevano già provveduto alla sottoscrizione di numero 50 quote del Fondo immobiliare, del valore di € 500.000,00 cadauna, per un complessivo valore di € 25.000.000,00.
Inoltre, il rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2011 del Fondo Fondo_1 dava atto del conferimento da parte della Società_2 di un complesso immobiliare del valore di 8.000.000,00 di euro, nonché della presenza di altri sottoscrittori che si erano impegnati a investire nel fondo perfezionando due distinti preliminari di conferimento il cui complessivo valore unito al citato investimento della Società_2 raggiungeva il limite operativo di 25 milioni di euro.
Le vicende successive all'ispezione di Banca_1 del 2013 e ai rilievi contestati alla società di gestione sono posteriori all'atto del conferimento e nessuna rilevanza “fiscale” poteva derivare dalla revoca delle autorizzazioni alla Società_1
Richiamando propri atti depositati nel corso dei precedenti giudizi di merito la ricorrente rileva che “La società Società_1, è, ex art. 37 del TUF, soggetto distinto ed autonomo rispetto al Fondo Immobiliare ed è quest'ultimo ad essere il soggetto conferitario e non certo Società_1. La distinzione tra i due soggetti è evidente soprattutto ove si considera che la società di gestione del Risparmio è soggetto sostituibile in qualsiasi momento…..In sintesi, ed in conclusione, nelle difese dell'Ufficio nei due gradi di giudizio di merito, non vi è alcuna contestazione nei confronti del fondo, ma solamente della Società_1.
Sulla scorta della diversa posizione tra Ricorrente_1 e Società_1 unica destinataria delle contestazioni e autrice delle irregolarità accertate nel 2013 e non conosciute alla data del conferimento, invoca l'applicazione dell'art
57 comma IV TUR, vigente all'epoca, secondo cui l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.
Si costituisce in giudizio l'agenzia delle entrate di Ferrara, richiamando in primo luogo la decisione n. 769 del 15/09/2025 della Corte di giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna che nel giudizio di riassunzione instaurato dalla coobbligata Società_1 concernente il medesimo avviso di liquidazione n. 20111T002806 si è espressa in senso favorevole all'amministrazione finanziaria.
Ribadisce l'insussistenza in capo al fondo Cerere dei requisiti previsti dalla normativa all'epoca vigente − art. 8, co.
1-bis D.L. n.351/2001, e art. 37, d. lgs.n.58/1998 (T.U.F.) – per la registrazione dei conferimenti in misura fissa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Preliminarmente, si rileva che la recente sentenza nr. 769/2025, pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Emilia-Romagna sezione 14 in data 8 settembre 2025 in sede di riassunzione, appare del tutto condivisibile in punto di insussistenza dei presupposti per ritenere l'operatività del fondo in esame al momento del conferimento.
Sul punto si legge in sentenza che: “è controversa l'operatività del fondo, negata dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale, alla data del conferimento, non vi era una pluralità di investitori e non era stato raccolto risparmio per almeno Euro 25.000.000”……. Dall'esame della nota integrativa al rendiconto del fondo Fondo_1
al 31 dicembre 2011 si legge che le quote sottoscritte erano 50, per un valore di complessivi Euro
25.000.000, ma si evince che non tutte erano state versate. Difatti si legge: “il valore complessivo delle quote richiamate è pari ad euro 13.000.000 a fronte di impegni per un totale di euro 25.000.000. Il periodo di sottoscrizione si è chiuso il 23 giugno 2010 e il primo apporto al Fondo è stato eseguito il 12 luglio 2010, da tale data pertanto il Fondo è operativo”. Si comprende, pertanto, che “sulla carta” erano state sottoscritte
50 quote, ma in concreto era stato raccolto risparmio solo per Euro 13.000.000. Invero, sempre dal rendiconto, si ricava che il fondo iniziò ad operare il 12 luglio 2010 con la liberazione di una solo quota (Euro 500.000),
e dunque in violazione dell'art. 34 t.u.f. (l'autorizzazione della Banca_1 era condizionata al valore iniziale minimo di Euro 25.000.000, da intendersi come risparmio realmente raccolto e non semplicemente promesso). Nel prospetto di “andamento del valore della quota” si legge che alla data del 29 dicembre 2011 le quote liberate erano pari ad Euro 12.500.000. Al 31 dicembre 2011 erano pari ad Euro 13.000.000”.
La motivazione menzionata pone in luce che la quota minima di 25.000.000 di euro non era stata versata, sicché il fondo era nell'impossibilità oggettiva di potere operare, con conseguente inapplicabilità del regime fiscale applicato al caso in esame. I riferimenti documentali citati in sentenza non lasciano spazio a interpretazioni alternative sul mancato raggiungimento della soglia minima per l'operatività del fondo.
Oltre al citato presupposto, va sottolineata l'assenza di pluralità di conferenti, posto che l'unico soggetto avente tale qualifica era la società Società_2 Srl la quale aveva apportato immobili per un valore di 8.000.000 di euro;
tale apporto, peraltro, anziché incrementare la consistenza del patrimonio ne aveva determinato una minusvalenza di € 770.000,00, registrata nel rendiconto al 31 dicembre 2011 e non ripianata da successive operazioni.
Al di là del dato formale, non è certa la sottoscrizione cui fa riferimento il ricorrente da parte di altri investitori in quanto le risultanze esposte nella sentenza richiamate della sezione 14, sopra riportate, non forniscono prova certa in tal senso. Si legge in motivazione: “non è agevole stabilire se la sottoscrizione di quote per
Euro 25.000.000 fosse simulata in tutto o in parte, per consentire al fondo di iniziare a operare. Il dubbio è sorretto dal fatto che la difesa di Società_1 s.p.a., gestore del fondo, malgrado le contestazioni dell'Agenzia, che negava valore probatorio ai moduli di sottoscrizione, non ha dimostrato l'incasso di Euro
25.000.000: dimostrazione che sarebbe stata agevole, poiché era sufficiente produrre in causa gli estratti conto bancari (gli estratti del conto n. 22169 della banca Banca_2 esibiti in giudizio, si riferiscono al periodo maggio 2012 - aprile 2013 e sono oscurati, con eccezione dei bonifici a favore della stessa SSocietà_1
per commissioni: il saldo finale è di appena Euro 116,45)”. Rispetto a tali inconfutabili evidenze, la ricorrente non ha fornito prova che alla data del conferimento non fosse a conoscenza della carenza dei requisiti. Tale carenza era risalente e conoscibile anche in ragione dell'entità del conferimento che impone un onere di informazione sul soggetto conferente circa la reale condizione del fondo in cui si investe e circa le condizioni della società che il medesimo fondo gestisce, a prescindere dalla formale apparenza conferita dalla delibera della Banca_1 del 2008 autorizzativa all'Istituzione del fondo
Quanto appena sostenuto esclude per altro verso l'applicabilità del disposto di cui all'art. 57 comma IV TUR secondo cui “L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti
è a carico esclusivamente di questa”.
Sotto tale profilo va evidenziato che in assenza originaria dei requisiti di operatività del fondo non poteva trovare applicazione quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 8 del DL n. 351/2001, Nel caso di specie si è in presenza di riqualificazione legittima operata dall'agenzia da apporto a fondo comune a cessione immobiliare con conseguente rideterminazione delle imposte d'atto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, rigetta il ricorso in riassunzione di Ricorrente_1 srl in fallimento avverso l'avviso di liquidazione n. 2011S.1T-002806-000. Condanna Ricorrente_1 srl in fallimento al pagamento delle spese processuali che liquida per tutti i gradi di giudizio in euro 5.000,00.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1313/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Fallimento - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 504/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 1 e pubblicata il 07/09/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T002806000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T002806000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2011
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20111T002806000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico Notaio Dott. Nominativo_1 stipulato in data 29 dicembre 2011 la società Ricorrente_1 Srl conferiva al fondo immobiliare di investimento “Fondo_1 gestito dalla Società_1 società di gestione del risparmio per azioni, alcuni immobili di sua proprietà in cambio della sottoscrizione di quote del citato fondo. Il valore degli immobili conferiti, dichiarato in atto, ammontava complessivamente a
€ 36.450.000,00 e la conferitaria si accollava i mutui gravanti su una parte di tali immobili per complessivi
€ 23.768.050,00.
Sotto il profilo fiscale le imposte venivano autoliquidate in misura fissa e specificamente: € 168,00 per imposta di registro, € 168,00 per imposta ipotecaria e € 168,00 per imposta catastale, essendo stata richiesta l'applicazione del trattamento fiscale previsto dal comma 1 bis dell'art.8 del D.L. n. 351/2001, per l'ipotesi di apporto di una pluralità di immobili, prevalentemente locati, ad un fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, assimilato per quanto concerne la tassazione, ad un atto di conferimento di azienda.
L'amministrazione non riteneva sussistenti i presupposti per l'applicazione delle imposte in misura fissa previsti dall'art. 8 comma 1 bis del D.L. 351/2001 (che rinvia all'art. 37 del d.lvo 58/1998); nello specifico evidenziava l'assenza dei requisiti consistenti nella quota minima prevista dal regolamento interno, secondo cui era necessario raggiungere un totale di investimenti minimi pari a € 25.000.000,00 mai raggiunto (il valore complessivo netto al 31 dicembre 2011 era pari ad euro 11.887.063,00).
In assenza dei presupposti rideterminava con avviso di liquidazione n. 20111T002806, le imposte nella seguente misura:
1. imposta di registro: € 168,00 per i conferimenti di immobili strumentali, oltre a € 231.700,00 per i conferimenti di complessi immobiliari, in parte abitativi, per un totale di € 231.868,00;
2. imposta ipotecaria € 1.060.400,00;
3. imposta catastale € 364.500,00.
Con la sentenza 504/2015 di primo grado la CTP di Ferrara accoglieva il ricorso della contribuente evidenziando che il fondo Fondo_1, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio fosse in possesso dei requisiti necessari per l'operatività. In particolare, si trattava di un fondo istituito con delibera della Banca_1 le cui quote erano state sottoscritte da diversi investitori;
le irregolarità nella gestione da parte della Società_1 furono riscontrate solo nel 2013 ossia in epoca successiva al conferimento, sicchè non si ravvisava alcun comportamento elusivo della ricorrente. Si legge in sentenza che “il comportamento della Ricorrente_1 è da ritenersi incolpevole poiché si è avvalsa di uno strumento il Fondo dotato di trattamento fiscale agevolato accordato dalla normativa che intendeva valorizzare quelle forme di investimento, mediante un gestore istituzionale, sottoposto ad obblighi di trasparenza controllato dalla Banca_1 che nel 2011 rispondeva ancora ai requisiti di affidabilità sulla base di elementi oggettivi”
Interposto appello da parte dell'Ufficio, la CTR dell'Emilia-Romagna con la sentenza n. 121/04/19 respingeva l'impugnazione ribadendo la buona fede dell'agire di Ricorrente_1 e, sostanzialmente, riportandosi alle motivazioni della sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n. 4938 del 25/02/2025 annullava con rinvio la sentenza della CTR, accogliendo il motivo del ricorso dell'Agenzia sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cpc essendosi in presenza di motivazione apparente “… avuto particolare riguardo ai requisiti dell'esistenza effettiva di una pluralità di investitori e dell'adeguatezza patrimoniale del fondo (stabilendo il regolamento interno del fondo una quota minima per operare di euro 25.000.000,00 ed essendo, invece, il valore complessivo netto, alla data del 31 dicembre 2011 – con riferimento all'operazione posta in essere in data 29 dicembre 2011 -, pari ad euro
11.887.063,00)”.
A seguito della sentenza della Suprema Corte, Ricorrente_1 srl in fallimento ha proposto istanza in riassunzione ex art. 63 D.lgs. 546/92, evidenziando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1 bis D.L. 351/2001
e delle norme richiamate.
Sostiene il ricorrente:
1) il Fondo risultava essere stato istituito con delibera 23 dicembre 2008 n. 803 della Banca_1 e la società di Gestione del Risparmio, Società_1 , otteneva l'autorizzazione alla Istituzione del Fondo Immobiliare speculativo di tipo chiuso denominato “Fondo_1
2) tre diverse società avevano già provveduto alla sottoscrizione di numero 50 quote del Fondo immobiliare, del valore di € 500.000,00 cadauna, per un complessivo valore di € 25.000.000,00.
Inoltre, il rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2011 del Fondo Fondo_1 dava atto del conferimento da parte della Società_2 di un complesso immobiliare del valore di 8.000.000,00 di euro, nonché della presenza di altri sottoscrittori che si erano impegnati a investire nel fondo perfezionando due distinti preliminari di conferimento il cui complessivo valore unito al citato investimento della Società_2 raggiungeva il limite operativo di 25 milioni di euro.
Le vicende successive all'ispezione di Banca_1 del 2013 e ai rilievi contestati alla società di gestione sono posteriori all'atto del conferimento e nessuna rilevanza “fiscale” poteva derivare dalla revoca delle autorizzazioni alla Società_1
Richiamando propri atti depositati nel corso dei precedenti giudizi di merito la ricorrente rileva che “La società Società_1, è, ex art. 37 del TUF, soggetto distinto ed autonomo rispetto al Fondo Immobiliare ed è quest'ultimo ad essere il soggetto conferitario e non certo Società_1. La distinzione tra i due soggetti è evidente soprattutto ove si considera che la società di gestione del Risparmio è soggetto sostituibile in qualsiasi momento…..In sintesi, ed in conclusione, nelle difese dell'Ufficio nei due gradi di giudizio di merito, non vi è alcuna contestazione nei confronti del fondo, ma solamente della Società_1.
Sulla scorta della diversa posizione tra Ricorrente_1 e Società_1 unica destinataria delle contestazioni e autrice delle irregolarità accertate nel 2013 e non conosciute alla data del conferimento, invoca l'applicazione dell'art
57 comma IV TUR, vigente all'epoca, secondo cui l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.
Si costituisce in giudizio l'agenzia delle entrate di Ferrara, richiamando in primo luogo la decisione n. 769 del 15/09/2025 della Corte di giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna che nel giudizio di riassunzione instaurato dalla coobbligata Società_1 concernente il medesimo avviso di liquidazione n. 20111T002806 si è espressa in senso favorevole all'amministrazione finanziaria.
Ribadisce l'insussistenza in capo al fondo Cerere dei requisiti previsti dalla normativa all'epoca vigente − art. 8, co.
1-bis D.L. n.351/2001, e art. 37, d. lgs.n.58/1998 (T.U.F.) – per la registrazione dei conferimenti in misura fissa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Preliminarmente, si rileva che la recente sentenza nr. 769/2025, pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Emilia-Romagna sezione 14 in data 8 settembre 2025 in sede di riassunzione, appare del tutto condivisibile in punto di insussistenza dei presupposti per ritenere l'operatività del fondo in esame al momento del conferimento.
Sul punto si legge in sentenza che: “è controversa l'operatività del fondo, negata dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale, alla data del conferimento, non vi era una pluralità di investitori e non era stato raccolto risparmio per almeno Euro 25.000.000”……. Dall'esame della nota integrativa al rendiconto del fondo Fondo_1
al 31 dicembre 2011 si legge che le quote sottoscritte erano 50, per un valore di complessivi Euro
25.000.000, ma si evince che non tutte erano state versate. Difatti si legge: “il valore complessivo delle quote richiamate è pari ad euro 13.000.000 a fronte di impegni per un totale di euro 25.000.000. Il periodo di sottoscrizione si è chiuso il 23 giugno 2010 e il primo apporto al Fondo è stato eseguito il 12 luglio 2010, da tale data pertanto il Fondo è operativo”. Si comprende, pertanto, che “sulla carta” erano state sottoscritte
50 quote, ma in concreto era stato raccolto risparmio solo per Euro 13.000.000. Invero, sempre dal rendiconto, si ricava che il fondo iniziò ad operare il 12 luglio 2010 con la liberazione di una solo quota (Euro 500.000),
e dunque in violazione dell'art. 34 t.u.f. (l'autorizzazione della Banca_1 era condizionata al valore iniziale minimo di Euro 25.000.000, da intendersi come risparmio realmente raccolto e non semplicemente promesso). Nel prospetto di “andamento del valore della quota” si legge che alla data del 29 dicembre 2011 le quote liberate erano pari ad Euro 12.500.000. Al 31 dicembre 2011 erano pari ad Euro 13.000.000”.
La motivazione menzionata pone in luce che la quota minima di 25.000.000 di euro non era stata versata, sicché il fondo era nell'impossibilità oggettiva di potere operare, con conseguente inapplicabilità del regime fiscale applicato al caso in esame. I riferimenti documentali citati in sentenza non lasciano spazio a interpretazioni alternative sul mancato raggiungimento della soglia minima per l'operatività del fondo.
Oltre al citato presupposto, va sottolineata l'assenza di pluralità di conferenti, posto che l'unico soggetto avente tale qualifica era la società Società_2 Srl la quale aveva apportato immobili per un valore di 8.000.000 di euro;
tale apporto, peraltro, anziché incrementare la consistenza del patrimonio ne aveva determinato una minusvalenza di € 770.000,00, registrata nel rendiconto al 31 dicembre 2011 e non ripianata da successive operazioni.
Al di là del dato formale, non è certa la sottoscrizione cui fa riferimento il ricorrente da parte di altri investitori in quanto le risultanze esposte nella sentenza richiamate della sezione 14, sopra riportate, non forniscono prova certa in tal senso. Si legge in motivazione: “non è agevole stabilire se la sottoscrizione di quote per
Euro 25.000.000 fosse simulata in tutto o in parte, per consentire al fondo di iniziare a operare. Il dubbio è sorretto dal fatto che la difesa di Società_1 s.p.a., gestore del fondo, malgrado le contestazioni dell'Agenzia, che negava valore probatorio ai moduli di sottoscrizione, non ha dimostrato l'incasso di Euro
25.000.000: dimostrazione che sarebbe stata agevole, poiché era sufficiente produrre in causa gli estratti conto bancari (gli estratti del conto n. 22169 della banca Banca_2 esibiti in giudizio, si riferiscono al periodo maggio 2012 - aprile 2013 e sono oscurati, con eccezione dei bonifici a favore della stessa SSocietà_1
per commissioni: il saldo finale è di appena Euro 116,45)”. Rispetto a tali inconfutabili evidenze, la ricorrente non ha fornito prova che alla data del conferimento non fosse a conoscenza della carenza dei requisiti. Tale carenza era risalente e conoscibile anche in ragione dell'entità del conferimento che impone un onere di informazione sul soggetto conferente circa la reale condizione del fondo in cui si investe e circa le condizioni della società che il medesimo fondo gestisce, a prescindere dalla formale apparenza conferita dalla delibera della Banca_1 del 2008 autorizzativa all'Istituzione del fondo
Quanto appena sostenuto esclude per altro verso l'applicabilità del disposto di cui all'art. 57 comma IV TUR secondo cui “L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti
è a carico esclusivamente di questa”.
Sotto tale profilo va evidenziato che in assenza originaria dei requisiti di operatività del fondo non poteva trovare applicazione quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 8 del DL n. 351/2001, Nel caso di specie si è in presenza di riqualificazione legittima operata dall'agenzia da apporto a fondo comune a cessione immobiliare con conseguente rideterminazione delle imposte d'atto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, rigetta il ricorso in riassunzione di Ricorrente_1 srl in fallimento avverso l'avviso di liquidazione n. 2011S.1T-002806-000. Condanna Ricorrente_1 srl in fallimento al pagamento delle spese processuali che liquida per tutti i gradi di giudizio in euro 5.000,00.