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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
8567 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa civile iscritta al n. 8567/2023 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt. 447bis e 645 cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia, provvisoriamente esecutivo ex art.642 cpc, n. 1650/2023 ordine n. 5031/2023 ruolo del 15/17 aprile
2023 veniva ordinato a ed a in solido, di CP_1 Persona_1
pagare a la somma di euro 115.500,00, con gli interessi come da CP_2
domanda e spese di procedura;
1 rilevato che proponeva opposizione con ricorso ex artt. 447bis e 645 cpc con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività il sig. Per_1
chiedendo: “preliminarmente sospendere già al momento di emissione del
[...]
decreto di fissazione d'udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
n. 1650/2023, RG n. 5031/2023, Rep 2455/2023 emesso dal Tribunale di Brescia il
15.04.2023 e pubblicato il 17.04.2023 con provvedimento da pronunciarsi pertanto
inaudita altera parte o con fissazione di udienza ad hoc per i motivi esposti in
narrativa; nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto…., respingere la domanda
spiegata in via monitoria per i motivi in narrativa addotti, ivi compresa
l'insussistenza del debito, l'intervenuta risoluzione del contratto, la riformulazione del
quantum, l'accertamento dell'intervenuta compensazione legale per l'indebita
applicazione della rivalutazione ISTAT al 100% e respingere ogni qualsivoglia
domanda nei confronti di perché inammissibile e/o infondata in fatto Persona_1
ed in diritto;
in via estremamente subordinata revocare comunque il decreto ingiuntivo
opposto e condannare parte ricorrente al pagamento della minor somma da
ricomputarsi secondo quanto previsto in narrativa”;
rilevato che con memoria difensiva si costituiva il sig. titolare CP_2
dell'omonima ditta individuale con sede in Bovezzo (BS), contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo dell'opponente Per_1
e chiedendo: “in via preliminare, non sussistendo i presupposti di legge,
[...]
2 rigettare la domanda di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo n. 1650/2023 del 17/04/2023 R.G. n. 5031/2023 Repert. n.
2455/2023 e, conseguentemente, confermare l'immediata esecutorietà dello stesso;
nel
merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1650/2023 e rigettare la domanda di
revoca del decreto ingiuntivo stesso per i motivi sopra dedotti, in particolare l'esistenza
del debito ivi compresa l'applicazione della rivalutazione Istat al 100%, come
concordato dalle parti, nonché l'insussistenza della nullità del contratto essendo il
contratto stato regolarmente registrato, rinnovato, prorogato ed infine risolto al
30/06/2021; nel merito, rigettare la domanda, formulata in via estremamente
subordinata di revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1650/2023 e di condanna di
parte opponente al pagamento della minor somma, come prospettata nella narrativa
dell'opposizione;
rilevato in particolare che, secondo quanto dedotto dall'ingiungente nel ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo opposto si riferiva al mancato pagamento dei canoni di cui al contratto di locazione 1.1.2007 stipulato tra il signor e CP_2
la società Belli LI snc avente ad oggetto un Parte_1
immobile di proprietà del ed adibito a laboratorio/magazzino di mq 1.150 CP_2
circa e pertinenza esterna di mq 500 circa, sito in Nave (BS);
rilevato che, sempre secondo quanto dedotto dall'ingiungente nel ricorso monitorio, a far data dal mese di maggio 2018 la società conduttrice aveva
3 interrotto il pagamento dei canoni ed in data 30.6.2021 a fronte di una morosità maturata di euro 127.584,55 le parti si erano accordate per la risoluzione del contratto, quindi in data 24.9.2021 la società aveva ceduto al locatore i due carroponte installati all'interno del capannone compensando il relativo prezzo con il debito per i canoni arretrati, determinando il debito residuo in euro 115.500,00
come da scrittura sottoscritta dal locatore e per il conduttore “società
[...]
” dal signor Parte_2 CP_1
rilevato che, sempre secondo quanto dedotto dall'ingiungente nel ricorso monitorio, a seguito del decesso della socia della “società
[...]
”, signora in data 10.12.2019 ed Parte_2 Parte_2
alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci, la predetta società si era sciolta ed era stata anche formalmente cancellata dal Registro delle imprese in data
21.12.2021, senza però che il citato debito fosse stato estinto, per cui, in assenza di figli, risultando unico erede della signora , il marito signor Parte_2 Per_1
il locatore aveva agito dei confronti del socio superstite e
[...] Parte_2
dell'erede del socio defunto;
Persona_1
rilevato che instaurato il contraddittorio, il giudice istruttore con ordinanza
20.09.2023, “rilevato che la morte del socio determina automaticamente lo scioglimento del rapporto sociale al momento del verificarsi dell'evento indipendentemente da ogni
cognizione o conoscibilità del fatto da parte di terzi (cfr. Cass.n.2987/1978); ritenuto
4 pertanto che l'opponente, quale erede del socio deceduta il 10.12.2019, Parte_2
risponderà dei debiti sociali sino a tale data;
rilevato quindi che il riconoscimento di
debito contenuto nell'atto transattivo 24.9.2021 firmato dall'altro socio , a Parte_2
parte la questione della sua opponibilità all'opponente, non permette di individuare
l'importo esatto del debito della società nei confronti dell'ingiungente/opposto alla data
del decesso del socio (10.12.2019) posto che nelle premesse si fa Parte_2
riferimento a canoni insoluti a partire dal mese di maggio 2018 e sino al mese giugno
2021 compreso”, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che successivamente, all'udienza del 18 gennaio 2024, il processo veniva dichiarato interrotto per il decesso dell'opponente e poi riassunto Persona_1
dall'ingiungente/opposto e quindi all'udienza fissata si costituiva in CP_2
giudizio la curatela dell'eredità giacente di “facendo proprie tutte le Persona_1
domande, deduzioni, eccezioni, istanze, conclusioni e produzioni del precedente
difensore;
rilevato infine che, all'esito della discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che l'art.2290 cc prevede che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso
i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento” e
5 detta previsione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “la successione ereditaria esclude, salvo clausole contrarie del patto sociale o di altra
convenzione con gli eredi, che gli stessi subentrino nella posizione di socio del de cuius e
dall'altra, la morte del socio determina automaticamente lo scioglimento del rapporto
sociale al momento del verificarsi dell'evento indipendentemente da ogni cognizione o
conoscibilità del fatto da parte di terzi, deriva che i predetti eredi, non avendo la qualità
di soci, non assumono la responsabilità e gli oneri relativi al rapporto sociale al quale
sono rimasti estranei e, non potendo avere diretta conoscenza dell'attività della società
posteriore alla morte del de cuius, non può loro addebitarsi di non avere notificato ai
terzi un evento anteriore all'obbligazione assunto dalla società, a mezzo dei soci
superstiti, verso costoro” (Cass. n.2987/1978);
rilevato che nel caso di specie alla morte della socia il 10 dicembre Parte_2
2019, la società risultava Parte_2
avere un debito verso il locatore per canoni arretrati superiore alla CP_2
somma indicata nel ricorso monitorio di euro 115.500,00, posto che dalla scheda contabile prodotta dall'ingiungente/opposto, documento le cui risultanze non risultano espressamente contestate dalla controparte, alla data del 28.11.2019 il debito della società verso il locatore ammontava ad euro 131.080,55 ed alla data successiva del 23.12.2019 il debito ammontava ancora ad euro 127.580,55;
6 rilevato che i successivi pagamenti, ivi compresa la cessione dei carroponte con relativa compensazione, non hanno estinto la morosità pregressa sino alla data di risoluzione del contratto di locazione e di restituzione dell'immobile al locatore
(cfr. doc. 2 all. alla comparsa di costituzione del , residuando ancora un CP_2
debito di euro 115.500,00, somma così risultante detraendo in compensazione dall'importo indicato a debito nella sopra citata scheda contabile al 31.12.2021,
l'importo del prezzo dei carroponte ceduti dalla società conduttrice al locatore;
ritenuto perciò che l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo opposto appare corretto posto che alla morte del socio il debito della società verso il locatore già esisteva ed era di importo superiore a quanto oggetto del ricorso monitorio e ciò è
assorbente rispetto ad ogni altra questione;
ritenuto pertanto che l'opposizione proposta avverso il sopra citato decreto ingiuntivo da va rigettata, condannando ora la curatela Persona_1
dell'eredità giacente di al relativo pagamento;
Persona_1
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto la curatela dell'eredità giacente di va condannata a rimborsare a Persona_1
le spese da esso anticipate per la curatela stessa pari ad euro 5.377,36 CP_2
(come documentato) con gli interessi legali sulla predetta somma dalla data della richiesta di pagamento (18.9.2025) al saldo, nonché le spese legali del presente giudizio di opposizione che si liquidano come in dispositivo;
7
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice istruttore,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Persona_1
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 1650/2023 ordine n. 5031/2023 ruolo del 15/17 aprile 2023, condannando ora la curatela dell'eredità
giacente di al relativo pagamento;
Persona_1
b) condanna la curatela dell'eredità giacente di a Persona_1
rimborsare a le spese anticipate per la curatela stessa pari CP_2
ad euro 5.377,36 con gli interessi legali dal 18.9.2025 al saldo nonché le spese legali del presente giudizio di opposizione che si liquidano in euro
7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 3 dicembre 2025
Il giudice
GI BA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa civile iscritta al n. 8567/2023 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt. 447bis e 645 cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia, provvisoriamente esecutivo ex art.642 cpc, n. 1650/2023 ordine n. 5031/2023 ruolo del 15/17 aprile
2023 veniva ordinato a ed a in solido, di CP_1 Persona_1
pagare a la somma di euro 115.500,00, con gli interessi come da CP_2
domanda e spese di procedura;
1 rilevato che proponeva opposizione con ricorso ex artt. 447bis e 645 cpc con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutività il sig. Per_1
chiedendo: “preliminarmente sospendere già al momento di emissione del
[...]
decreto di fissazione d'udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
n. 1650/2023, RG n. 5031/2023, Rep 2455/2023 emesso dal Tribunale di Brescia il
15.04.2023 e pubblicato il 17.04.2023 con provvedimento da pronunciarsi pertanto
inaudita altera parte o con fissazione di udienza ad hoc per i motivi esposti in
narrativa; nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto…., respingere la domanda
spiegata in via monitoria per i motivi in narrativa addotti, ivi compresa
l'insussistenza del debito, l'intervenuta risoluzione del contratto, la riformulazione del
quantum, l'accertamento dell'intervenuta compensazione legale per l'indebita
applicazione della rivalutazione ISTAT al 100% e respingere ogni qualsivoglia
domanda nei confronti di perché inammissibile e/o infondata in fatto Persona_1
ed in diritto;
in via estremamente subordinata revocare comunque il decreto ingiuntivo
opposto e condannare parte ricorrente al pagamento della minor somma da
ricomputarsi secondo quanto previsto in narrativa”;
rilevato che con memoria difensiva si costituiva il sig. titolare CP_2
dell'omonima ditta individuale con sede in Bovezzo (BS), contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo dell'opponente Per_1
e chiedendo: “in via preliminare, non sussistendo i presupposti di legge,
[...]
2 rigettare la domanda di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo n. 1650/2023 del 17/04/2023 R.G. n. 5031/2023 Repert. n.
2455/2023 e, conseguentemente, confermare l'immediata esecutorietà dello stesso;
nel
merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1650/2023 e rigettare la domanda di
revoca del decreto ingiuntivo stesso per i motivi sopra dedotti, in particolare l'esistenza
del debito ivi compresa l'applicazione della rivalutazione Istat al 100%, come
concordato dalle parti, nonché l'insussistenza della nullità del contratto essendo il
contratto stato regolarmente registrato, rinnovato, prorogato ed infine risolto al
30/06/2021; nel merito, rigettare la domanda, formulata in via estremamente
subordinata di revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1650/2023 e di condanna di
parte opponente al pagamento della minor somma, come prospettata nella narrativa
dell'opposizione;
rilevato in particolare che, secondo quanto dedotto dall'ingiungente nel ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo opposto si riferiva al mancato pagamento dei canoni di cui al contratto di locazione 1.1.2007 stipulato tra il signor e CP_2
la società Belli LI snc avente ad oggetto un Parte_1
immobile di proprietà del ed adibito a laboratorio/magazzino di mq 1.150 CP_2
circa e pertinenza esterna di mq 500 circa, sito in Nave (BS);
rilevato che, sempre secondo quanto dedotto dall'ingiungente nel ricorso monitorio, a far data dal mese di maggio 2018 la società conduttrice aveva
3 interrotto il pagamento dei canoni ed in data 30.6.2021 a fronte di una morosità maturata di euro 127.584,55 le parti si erano accordate per la risoluzione del contratto, quindi in data 24.9.2021 la società aveva ceduto al locatore i due carroponte installati all'interno del capannone compensando il relativo prezzo con il debito per i canoni arretrati, determinando il debito residuo in euro 115.500,00
come da scrittura sottoscritta dal locatore e per il conduttore “società
[...]
” dal signor Parte_2 CP_1
rilevato che, sempre secondo quanto dedotto dall'ingiungente nel ricorso monitorio, a seguito del decesso della socia della “società
[...]
”, signora in data 10.12.2019 ed Parte_2 Parte_2
alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci, la predetta società si era sciolta ed era stata anche formalmente cancellata dal Registro delle imprese in data
21.12.2021, senza però che il citato debito fosse stato estinto, per cui, in assenza di figli, risultando unico erede della signora , il marito signor Parte_2 Per_1
il locatore aveva agito dei confronti del socio superstite e
[...] Parte_2
dell'erede del socio defunto;
Persona_1
rilevato che instaurato il contraddittorio, il giudice istruttore con ordinanza
20.09.2023, “rilevato che la morte del socio determina automaticamente lo scioglimento del rapporto sociale al momento del verificarsi dell'evento indipendentemente da ogni
cognizione o conoscibilità del fatto da parte di terzi (cfr. Cass.n.2987/1978); ritenuto
4 pertanto che l'opponente, quale erede del socio deceduta il 10.12.2019, Parte_2
risponderà dei debiti sociali sino a tale data;
rilevato quindi che il riconoscimento di
debito contenuto nell'atto transattivo 24.9.2021 firmato dall'altro socio , a Parte_2
parte la questione della sua opponibilità all'opponente, non permette di individuare
l'importo esatto del debito della società nei confronti dell'ingiungente/opposto alla data
del decesso del socio (10.12.2019) posto che nelle premesse si fa Parte_2
riferimento a canoni insoluti a partire dal mese di maggio 2018 e sino al mese giugno
2021 compreso”, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che successivamente, all'udienza del 18 gennaio 2024, il processo veniva dichiarato interrotto per il decesso dell'opponente e poi riassunto Persona_1
dall'ingiungente/opposto e quindi all'udienza fissata si costituiva in CP_2
giudizio la curatela dell'eredità giacente di “facendo proprie tutte le Persona_1
domande, deduzioni, eccezioni, istanze, conclusioni e produzioni del precedente
difensore;
rilevato infine che, all'esito della discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che l'art.2290 cc prevede che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso
i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento” e
5 detta previsione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “la successione ereditaria esclude, salvo clausole contrarie del patto sociale o di altra
convenzione con gli eredi, che gli stessi subentrino nella posizione di socio del de cuius e
dall'altra, la morte del socio determina automaticamente lo scioglimento del rapporto
sociale al momento del verificarsi dell'evento indipendentemente da ogni cognizione o
conoscibilità del fatto da parte di terzi, deriva che i predetti eredi, non avendo la qualità
di soci, non assumono la responsabilità e gli oneri relativi al rapporto sociale al quale
sono rimasti estranei e, non potendo avere diretta conoscenza dell'attività della società
posteriore alla morte del de cuius, non può loro addebitarsi di non avere notificato ai
terzi un evento anteriore all'obbligazione assunto dalla società, a mezzo dei soci
superstiti, verso costoro” (Cass. n.2987/1978);
rilevato che nel caso di specie alla morte della socia il 10 dicembre Parte_2
2019, la società risultava Parte_2
avere un debito verso il locatore per canoni arretrati superiore alla CP_2
somma indicata nel ricorso monitorio di euro 115.500,00, posto che dalla scheda contabile prodotta dall'ingiungente/opposto, documento le cui risultanze non risultano espressamente contestate dalla controparte, alla data del 28.11.2019 il debito della società verso il locatore ammontava ad euro 131.080,55 ed alla data successiva del 23.12.2019 il debito ammontava ancora ad euro 127.580,55;
6 rilevato che i successivi pagamenti, ivi compresa la cessione dei carroponte con relativa compensazione, non hanno estinto la morosità pregressa sino alla data di risoluzione del contratto di locazione e di restituzione dell'immobile al locatore
(cfr. doc. 2 all. alla comparsa di costituzione del , residuando ancora un CP_2
debito di euro 115.500,00, somma così risultante detraendo in compensazione dall'importo indicato a debito nella sopra citata scheda contabile al 31.12.2021,
l'importo del prezzo dei carroponte ceduti dalla società conduttrice al locatore;
ritenuto perciò che l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo opposto appare corretto posto che alla morte del socio il debito della società verso il locatore già esisteva ed era di importo superiore a quanto oggetto del ricorso monitorio e ciò è
assorbente rispetto ad ogni altra questione;
ritenuto pertanto che l'opposizione proposta avverso il sopra citato decreto ingiuntivo da va rigettata, condannando ora la curatela Persona_1
dell'eredità giacente di al relativo pagamento;
Persona_1
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto la curatela dell'eredità giacente di va condannata a rimborsare a Persona_1
le spese da esso anticipate per la curatela stessa pari ad euro 5.377,36 CP_2
(come documentato) con gli interessi legali sulla predetta somma dalla data della richiesta di pagamento (18.9.2025) al saldo, nonché le spese legali del presente giudizio di opposizione che si liquidano come in dispositivo;
7
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice istruttore,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Persona_1
ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 1650/2023 ordine n. 5031/2023 ruolo del 15/17 aprile 2023, condannando ora la curatela dell'eredità
giacente di al relativo pagamento;
Persona_1
b) condanna la curatela dell'eredità giacente di a Persona_1
rimborsare a le spese anticipate per la curatela stessa pari CP_2
ad euro 5.377,36 con gli interessi legali dal 18.9.2025 al saldo nonché le spese legali del presente giudizio di opposizione che si liquidano in euro
7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 3 dicembre 2025
Il giudice
GI BA
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