Art. 15.
Ai sensi dell' art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare e' stabilita, per l'esercizio 1955-56, in lire 5.000.000.
Ai sensi dell' art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare e' stabilita, per l'esercizio 1955-56, in lire 5.000.000.