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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1123/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ilvo Tolu Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Sassi
CONVENUTO
Con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, debitamente informato (cfr. decreto del
29/01/2025)
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <Nel merito: Piaccia al Tribunale ill.mo reiectis contraris dare atto che la signora non ha mai sottoscritto il contenuto del documento datato 11/9/05 e Parte_1
pertanto dichiarare che alla stessa non può essere attribuita la sua paternità e che nei suoi confronti non può avere alcun valore non essendo riconducibile a lei. In via istruttoria: piaccia
pagina 1 di 6 al Tribunale Ill.mo reiectis contraris ammettere prova per testi ed interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero è che in data 11.09.2021 la signora ha Parte_1
Per_ partorito a Riva del Garda la figlia che era stata concepita con il signor CP_1
Per_
2) Vero è che quando nacque nel marzo del 2001 la signora viveva a
[...] Pt_1
Fiavè (Trento) presso sua madre;
3) Vero è che il sig. in più occasioni disse di non CP_1
voler sapere niente della figlia;
4) Vero è che il si presentò a vedere sua figlia per la CP_1
prima volta circa 22 mesi dopo;
5) Vero è che la signora si trasferì a vivere Parte_1
nel comune di Laglio nella primavera del 2004 portando con sé la figlia;
6) Vero è che alle esigenze della figlia provvedeva solo la signora 7) Vero è che la signora sino Pt_1 Pt_1 all'anno 2011 ha sempre accompagnato la bambina a scuola alle nove del mattino ed andava a riprenderla il pomeriggio alle 15,30; 8) Vero è che la signora lavorava part-time fino Pt_1 alle due per poi curare la figlia dopo l'uscita da scuola;
9) Vero è che il sig. iniziò a CP_1
vedere saltuariamente la figlia solo quando questa venne a vivere a Laglio e la teneva solo durante il weekend;
10) Vero è che delle esigenze della figlia e al suo mantenimento si occupava solo la madre ed il sig. non versò mai alcun contributo;
11) Vero è che nell'anno 2011 CP_1
la bambina andò a vivere con il padre;
12) Vero è che il sig. ha vissuto alcuni anni a CP_1
Per_ Clusone in provincia di Bergamo;
13) Vero è che ha frequentato solo scuole comasche
(Canossiane, International e Orsoline); 14) Vero è che la bambina incontrava frequentemente la madre e gli zii e;
15) Vero è che la bambina andava a mangiare dagli zii tutte le CP_2 Per_2
domeniche e per le sue necessità riceveva ogni volta 100/200 euro;
16) Vero è che in occasione dei suoi compleanni la bambina riceveva dagli zii e dalla madre somme che andavano dai 500 ai
1.000 euro;
17) Vero è che la bambina ha sempre ricevuto sin dall'età di 12/13 anni dalla propria madre un contributo di circa 250/300 euro;
18) Vero è che la madre metteva i soldi in
Per_ una busta che lasciava presso il Ristorante HAs di Cernobbio;
19) Vero è che si presentava ogni mese presso il ristorante HAs di Cernobbio dove lavorava la madre e Per_ ritirava la busta con dentro trecento euro;
20) Vero è che dall'anno 2020 non è più passata Per_ al ristorante a ritirare la busta;
21) Vero è che in questi ultimi due anni ha svolto lavori saltuari ma non si è più fatta vedere dalla madre e dagli zii;
22) Vero è che una decina di anni fa il sig. rimase privo di alloggio e per otto mesi gli avete messo a disposizione dalla CP_1
signora un bilocale in Cernobbio in Via Somaini dove andrò a vivere con la madre e Pt_1
Per_
senza pagare alcunché; 23) Vero è che al sig. sono sempre state date delle CP_1
pagina 2 di 6 somme da parte vostra e di vostra sorella per aiutarlo a mantenersi;
24) Vero è che si trattava di somme in contanti e non è mai stata richiesta una ricevuta;
25) Vero è che i dieci mila euro dati da vostra sorella/cognata al sig. nell'anno 2018 erano un prestito e questi non li ha CP_1 mai restituiti;
26) Vero è che anche voi avete prestato nell'anno 2017 cinquemila euro al sig. che non ha mai restituito ed avete ottenuto nei suoi confronti l'ingiunzione che vi si CP_1
rammostra; 27) Vero è che vostra sorella ha invitato più volte la figlia a tornare a vivere con lei visto che il padre era sempre privo di redditi e non lavorava, ricevendone un rifiuto. Si indicano come testi: – Cernobbio Via Vismara 10/a; – Cernobbio Via Vismara Testimone_1 Tes_2
10/a; – Cernobbio c/o HAs Ristorante;
– Cernobbio Testimone_3 Testimone_4
c/o HAs Ristorante;
– Cernobbio c/o HAs Ristorante;
Testimone_5 Testimone_6
– Cadorago Via Alfieri 9/a; – Cernobbio Via Vismara;
– Testimone_7 Testimone_8
Cernobbio Piazza S. Stefano 10/9>>.
Per parte convenuta: <Voglia il Tribunale dichiarare nulla ed inammissibile la querela di falso, non ammettere le istanze istruttorie attoree inconferenti ex art. 221 c.p.c., respingere ogni domanda proposta da condannandola al pagamento delle spese processuali e Parte_1
al risarcimento ex art. 96 c.p.c.>>.
Svolgimento del processo
ha promosso querela di falso avverso la scrittura privata dell'11/09/2005 con Parte_1
Per_ cui avrebbe riconosciuto di dover contribuire al mantenimento della figlia attraverso il versamento, in favore del padre con cui la figlia viveva, di €300,00 al mese Controparte_1
(doc. 8).
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
All'esito della prima udienza, sono state respinte le istanze istruttorie attoree e fissata udienza per la discussione orale.
Fatto e diritto
Questioni processuali
Il procedimento è soggetto, ratione temporis, alla novella legislativa di cui al d.lgs. 149/2022, da cui discendono, tra le altre, le due seguenti considerazioni:
- il nuovo art. 171-ter c.p.c. prevede un contraddittorio scritto anticipato rispetto all'udienza pagina 3 di 6 di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., che si esplica una volta espletate dal giudice le verifiche preliminari (come chiarito dal nuovo quinto comma dell'art. 171-bis c.p.c.). Nel caso di specie, non risulta che le verifiche preliminari siano state espletate e le parti non hanno depositato le memorie integrative. Tuttavia, di ciò non si sono dolute né alla prima udienza del 05/11/2024 né all'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e deve, pertanto, ritenersi che abbiano rinunciato alla facoltà di depositare tali memorie;
- il novellato primo comma dell'art. 225 c.p.c. prevede che sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica.
Nel merito
La prospettazione attorea risulta innanzitutto contraddittoria quanto alla falsità censurata, se materiale o ideologica.
Dal punto 3) della citazione, infatti, sembrerebbe trattarsi di falsità materiale, poiché l'attrice disconosce <come propria la firma apposta>> in calce al documento.
Viceversa, il punto 7) del medesimo atto pare evocare una falsità ideologica nella specie del riempimento absque pactis, laddove segnala che il contenuto del documento <è stato apposto successivamente alla firma>>.
Ebbene, se di falsità ideologica si tratta, è già stato rilevato che la giurisprudenza la ritiene inammissibile in relazione alla scrittura privata (cfr. ordinanza dell'11/11/2024, che ha richiamato
Cass. 35649/2022 e 8766/2018).
Quanto, poi, alla falsità materiale, l'unico elemento o prova della falsità allegato (cfr. art. 221, comma 2, c.p.c.) va in senso contrario alla querelante, atteso che, nel procedimento civile pendente presso questo tribunale e rubricato sub R.G. 3070/2021, la consulenza tecnica d'ufficio ha ritenuto la sottoscrizione apposta alla scrittura riconducibile all'attrice, conclusione cui ha persino aderito la consulente di parte. Le cinque circostanze di fatto riportate al punto 6) della citazione da cui l'attrice desume, secondo un proprio libero processo inferenziale, che non aveva ragione di assumersi un tale impegno e le istanze di prova orale corredatevi non sono valorizzabili in senso di elementi o prove della falsità materiale (come già condivisibilmente osservato nell'ordinanza dell'11/11/2024) e, peraltro, l'unica potenzialmente idonea a fondare un pagina 4 di 6 ragionamento induttivo (<in tale data la figlia viveva presso di lei>>) non risulta dimostrata documentalmente né oggetto di offerta di prova orale (nonostante i 27 capitoli formulati) ed è, anzi, smentita dai testimoni sentiti nel procedimento penale presso questo tribunale rubricato sub
Per_ R.G.N.R. 2700/20 e R.G. 2319/21 (doc. 4 convenuto;
compresa la figlia che, pure costituendosi nel procedimento civile surrichiamato, ha ribadito di <aver convissuto solamente con il padre sin dall'età di appena un anno>>, negando <di aver abitato con la madre a
Laglio>>: doc. 3 convenuto).
Le spese di lite e le condanne a pena pecuniaria e per lite temeraria
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra medi e minimi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento
(indeterminabile di complessità bassa), stanti la natura documentale della controversia e il mancato deposito di atti difensivi ulteriori rispetto a quelli introduttivi.
Parte attrice va, altresì, condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per aver introdotto un procedimento di querela di falso – peraltro, senza motivo apparente, non in via incidentale nel già instaurato giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo che proprio in quella scrittura rinviene il proprio titolo, bensì instaurando un autonomo e nuovo processo – senza precisare che tipo di falsità intendesse contestare e, comunque, con azione palesemente inammissibile in ipotesi di falsità ideologica e palesemente infondata in ipotesi di falsità materiale. Pare equo quantificare tale condanna in una misura pari alle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c., mentre nulla va disposto quanto al primo periodo, non essendo stato il documento oggetto di sequestro, la querelante va condannata alla pena pecuniaria nel massimo edittale, per le stesse ragioni che ne giustificano la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.;
pagina 5 di 6 - condanna parte attrice, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di €4.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo;
- condanna parte attrice, ex art. 226, comma 1, c.p.c., alla pena pecuniaria di €20,00.
Como, 12/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1123/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ilvo Tolu Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Sassi
CONVENUTO
Con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, debitamente informato (cfr. decreto del
29/01/2025)
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <Nel merito: Piaccia al Tribunale ill.mo reiectis contraris dare atto che la signora non ha mai sottoscritto il contenuto del documento datato 11/9/05 e Parte_1
pertanto dichiarare che alla stessa non può essere attribuita la sua paternità e che nei suoi confronti non può avere alcun valore non essendo riconducibile a lei. In via istruttoria: piaccia
pagina 1 di 6 al Tribunale Ill.mo reiectis contraris ammettere prova per testi ed interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero è che in data 11.09.2021 la signora ha Parte_1
Per_ partorito a Riva del Garda la figlia che era stata concepita con il signor CP_1
Per_
2) Vero è che quando nacque nel marzo del 2001 la signora viveva a
[...] Pt_1
Fiavè (Trento) presso sua madre;
3) Vero è che il sig. in più occasioni disse di non CP_1
voler sapere niente della figlia;
4) Vero è che il si presentò a vedere sua figlia per la CP_1
prima volta circa 22 mesi dopo;
5) Vero è che la signora si trasferì a vivere Parte_1
nel comune di Laglio nella primavera del 2004 portando con sé la figlia;
6) Vero è che alle esigenze della figlia provvedeva solo la signora 7) Vero è che la signora sino Pt_1 Pt_1 all'anno 2011 ha sempre accompagnato la bambina a scuola alle nove del mattino ed andava a riprenderla il pomeriggio alle 15,30; 8) Vero è che la signora lavorava part-time fino Pt_1 alle due per poi curare la figlia dopo l'uscita da scuola;
9) Vero è che il sig. iniziò a CP_1
vedere saltuariamente la figlia solo quando questa venne a vivere a Laglio e la teneva solo durante il weekend;
10) Vero è che delle esigenze della figlia e al suo mantenimento si occupava solo la madre ed il sig. non versò mai alcun contributo;
11) Vero è che nell'anno 2011 CP_1
la bambina andò a vivere con il padre;
12) Vero è che il sig. ha vissuto alcuni anni a CP_1
Per_ Clusone in provincia di Bergamo;
13) Vero è che ha frequentato solo scuole comasche
(Canossiane, International e Orsoline); 14) Vero è che la bambina incontrava frequentemente la madre e gli zii e;
15) Vero è che la bambina andava a mangiare dagli zii tutte le CP_2 Per_2
domeniche e per le sue necessità riceveva ogni volta 100/200 euro;
16) Vero è che in occasione dei suoi compleanni la bambina riceveva dagli zii e dalla madre somme che andavano dai 500 ai
1.000 euro;
17) Vero è che la bambina ha sempre ricevuto sin dall'età di 12/13 anni dalla propria madre un contributo di circa 250/300 euro;
18) Vero è che la madre metteva i soldi in
Per_ una busta che lasciava presso il Ristorante HAs di Cernobbio;
19) Vero è che si presentava ogni mese presso il ristorante HAs di Cernobbio dove lavorava la madre e Per_ ritirava la busta con dentro trecento euro;
20) Vero è che dall'anno 2020 non è più passata Per_ al ristorante a ritirare la busta;
21) Vero è che in questi ultimi due anni ha svolto lavori saltuari ma non si è più fatta vedere dalla madre e dagli zii;
22) Vero è che una decina di anni fa il sig. rimase privo di alloggio e per otto mesi gli avete messo a disposizione dalla CP_1
signora un bilocale in Cernobbio in Via Somaini dove andrò a vivere con la madre e Pt_1
Per_
senza pagare alcunché; 23) Vero è che al sig. sono sempre state date delle CP_1
pagina 2 di 6 somme da parte vostra e di vostra sorella per aiutarlo a mantenersi;
24) Vero è che si trattava di somme in contanti e non è mai stata richiesta una ricevuta;
25) Vero è che i dieci mila euro dati da vostra sorella/cognata al sig. nell'anno 2018 erano un prestito e questi non li ha CP_1 mai restituiti;
26) Vero è che anche voi avete prestato nell'anno 2017 cinquemila euro al sig. che non ha mai restituito ed avete ottenuto nei suoi confronti l'ingiunzione che vi si CP_1
rammostra; 27) Vero è che vostra sorella ha invitato più volte la figlia a tornare a vivere con lei visto che il padre era sempre privo di redditi e non lavorava, ricevendone un rifiuto. Si indicano come testi: – Cernobbio Via Vismara 10/a; – Cernobbio Via Vismara Testimone_1 Tes_2
10/a; – Cernobbio c/o HAs Ristorante;
– Cernobbio Testimone_3 Testimone_4
c/o HAs Ristorante;
– Cernobbio c/o HAs Ristorante;
Testimone_5 Testimone_6
– Cadorago Via Alfieri 9/a; – Cernobbio Via Vismara;
– Testimone_7 Testimone_8
Cernobbio Piazza S. Stefano 10/9>>.
Per parte convenuta: <Voglia il Tribunale dichiarare nulla ed inammissibile la querela di falso, non ammettere le istanze istruttorie attoree inconferenti ex art. 221 c.p.c., respingere ogni domanda proposta da condannandola al pagamento delle spese processuali e Parte_1
al risarcimento ex art. 96 c.p.c.>>.
Svolgimento del processo
ha promosso querela di falso avverso la scrittura privata dell'11/09/2005 con Parte_1
Per_ cui avrebbe riconosciuto di dover contribuire al mantenimento della figlia attraverso il versamento, in favore del padre con cui la figlia viveva, di €300,00 al mese Controparte_1
(doc. 8).
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
All'esito della prima udienza, sono state respinte le istanze istruttorie attoree e fissata udienza per la discussione orale.
Fatto e diritto
Questioni processuali
Il procedimento è soggetto, ratione temporis, alla novella legislativa di cui al d.lgs. 149/2022, da cui discendono, tra le altre, le due seguenti considerazioni:
- il nuovo art. 171-ter c.p.c. prevede un contraddittorio scritto anticipato rispetto all'udienza pagina 3 di 6 di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., che si esplica una volta espletate dal giudice le verifiche preliminari (come chiarito dal nuovo quinto comma dell'art. 171-bis c.p.c.). Nel caso di specie, non risulta che le verifiche preliminari siano state espletate e le parti non hanno depositato le memorie integrative. Tuttavia, di ciò non si sono dolute né alla prima udienza del 05/11/2024 né all'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e deve, pertanto, ritenersi che abbiano rinunciato alla facoltà di depositare tali memorie;
- il novellato primo comma dell'art. 225 c.p.c. prevede che sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica.
Nel merito
La prospettazione attorea risulta innanzitutto contraddittoria quanto alla falsità censurata, se materiale o ideologica.
Dal punto 3) della citazione, infatti, sembrerebbe trattarsi di falsità materiale, poiché l'attrice disconosce <come propria la firma apposta>> in calce al documento.
Viceversa, il punto 7) del medesimo atto pare evocare una falsità ideologica nella specie del riempimento absque pactis, laddove segnala che il contenuto del documento <è stato apposto successivamente alla firma>>.
Ebbene, se di falsità ideologica si tratta, è già stato rilevato che la giurisprudenza la ritiene inammissibile in relazione alla scrittura privata (cfr. ordinanza dell'11/11/2024, che ha richiamato
Cass. 35649/2022 e 8766/2018).
Quanto, poi, alla falsità materiale, l'unico elemento o prova della falsità allegato (cfr. art. 221, comma 2, c.p.c.) va in senso contrario alla querelante, atteso che, nel procedimento civile pendente presso questo tribunale e rubricato sub R.G. 3070/2021, la consulenza tecnica d'ufficio ha ritenuto la sottoscrizione apposta alla scrittura riconducibile all'attrice, conclusione cui ha persino aderito la consulente di parte. Le cinque circostanze di fatto riportate al punto 6) della citazione da cui l'attrice desume, secondo un proprio libero processo inferenziale, che non aveva ragione di assumersi un tale impegno e le istanze di prova orale corredatevi non sono valorizzabili in senso di elementi o prove della falsità materiale (come già condivisibilmente osservato nell'ordinanza dell'11/11/2024) e, peraltro, l'unica potenzialmente idonea a fondare un pagina 4 di 6 ragionamento induttivo (<in tale data la figlia viveva presso di lei>>) non risulta dimostrata documentalmente né oggetto di offerta di prova orale (nonostante i 27 capitoli formulati) ed è, anzi, smentita dai testimoni sentiti nel procedimento penale presso questo tribunale rubricato sub
Per_ R.G.N.R. 2700/20 e R.G. 2319/21 (doc. 4 convenuto;
compresa la figlia che, pure costituendosi nel procedimento civile surrichiamato, ha ribadito di <aver convissuto solamente con il padre sin dall'età di appena un anno>>, negando <di aver abitato con la madre a
Laglio>>: doc. 3 convenuto).
Le spese di lite e le condanne a pena pecuniaria e per lite temeraria
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra medi e minimi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento
(indeterminabile di complessità bassa), stanti la natura documentale della controversia e il mancato deposito di atti difensivi ulteriori rispetto a quelli introduttivi.
Parte attrice va, altresì, condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per aver introdotto un procedimento di querela di falso – peraltro, senza motivo apparente, non in via incidentale nel già instaurato giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo che proprio in quella scrittura rinviene il proprio titolo, bensì instaurando un autonomo e nuovo processo – senza precisare che tipo di falsità intendesse contestare e, comunque, con azione palesemente inammissibile in ipotesi di falsità ideologica e palesemente infondata in ipotesi di falsità materiale. Pare equo quantificare tale condanna in una misura pari alle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c., mentre nulla va disposto quanto al primo periodo, non essendo stato il documento oggetto di sequestro, la querelante va condannata alla pena pecuniaria nel massimo edittale, per le stesse ragioni che ne giustificano la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.;
pagina 5 di 6 - condanna parte attrice, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di €4.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo;
- condanna parte attrice, ex art. 226, comma 1, c.p.c., alla pena pecuniaria di €20,00.
Como, 12/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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