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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 4.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
14.3.1991 a Komi (Sun), IO RU , rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagrazia Cassaro, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E (C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
26.1.1989 a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Rodi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 4.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“-Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
assegno divorzile una tantum, in unica soluzione, ex art. 5, comma 8,
Legge 898/70, la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) mediante bonifico su conto corrente alla stessa intestato, codice Iban IT 27 J
05156 12600 CC0000037429, da eseguire entro l'udienza ex art. 473
bis n. 51 c.p.c., di cui i coniugi hanno chiesto la sostituzione con il deposito di note scritte. -I signori con l'avvenuto pagamento CP_1 Parte_1
concordato di cui sopra definiscono ogni rapporto dipendente dal matrimonio, anche inerente al regime patrimoniale convenuto.
-I signori con l'avvenuto pagamento CP_1 Parte_1
concordato di cui sopra non hanno pertanto null'altro a pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo, causale, ragione dipendente dal matrimonio, anche relativi al periodo di separazione o comu nque vi rinunciano.
-Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra i ricorrenti.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 3.9.2016 in Podenzano (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 8, parte 1, serie , anno 2016 alle condizioni così
convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Podenzano (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 4.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
14.3.1991 a Komi (Sun), IO RU , rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagrazia Cassaro, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E (C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
26.1.1989 a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Rodi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 4.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“-Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
assegno divorzile una tantum, in unica soluzione, ex art. 5, comma 8,
Legge 898/70, la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) mediante bonifico su conto corrente alla stessa intestato, codice Iban IT 27 J
05156 12600 CC0000037429, da eseguire entro l'udienza ex art. 473
bis n. 51 c.p.c., di cui i coniugi hanno chiesto la sostituzione con il deposito di note scritte. -I signori con l'avvenuto pagamento CP_1 Parte_1
concordato di cui sopra definiscono ogni rapporto dipendente dal matrimonio, anche inerente al regime patrimoniale convenuto.
-I signori con l'avvenuto pagamento CP_1 Parte_1
concordato di cui sopra non hanno pertanto null'altro a pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo, causale, ragione dipendente dal matrimonio, anche relativi al periodo di separazione o comu nque vi rinunciano.
-Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra i ricorrenti.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 3.9.2016 in Podenzano (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune
al n. 8, parte 1, serie , anno 2016 alle condizioni così
convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Podenzano (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.