Art. 3.
Il limite di capitale previsto dall'art. 9 della tariffa allegato C al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , per la esenzione dalla imposta di negoziazione delle azioni delle societa' cooperative e delle banche popolari e' elevato da lire 300.000 a lire 3.000.000, sempreche' il valore nominale delle azioni non superi le lire 1000.
Quando il capitale superi il limite di tre milioni sono applicabili, alle societa' cooperative predette le disposizioni dell'art. 2 della tariffa allogato B al citato decreto.
Nei riguardi delle societa' cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo quando il capitale non superi i dieci milioni e quelle del secondo comma quando il capitale superi tale importo.
Il limite di capitale previsto dall'art. 9 della tariffa allegato C al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , per la esenzione dalla imposta di negoziazione delle azioni delle societa' cooperative e delle banche popolari e' elevato da lire 300.000 a lire 3.000.000, sempreche' il valore nominale delle azioni non superi le lire 1000.
Quando il capitale superi il limite di tre milioni sono applicabili, alle societa' cooperative predette le disposizioni dell'art. 2 della tariffa allogato B al citato decreto.
Nei riguardi delle societa' cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo quando il capitale non superi i dieci milioni e quelle del secondo comma quando il capitale superi tale importo.