TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. del 05.02.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1111/2023 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
(C.F. ), sede Parte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Napoli n. 180, CP_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena Chiaramonte del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
Ragusa del 20.06.2022;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 12.04.2023 l'
[...]
ha chiesto volersi dichiarare l'improponibilità Parte_1 del ricorso ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. iscritto al n. 1859/2022 R.G. - promosso da per il riconoscimento del vantato diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di CP_1 accompagnamento o all'assegno mensile di invalidità, ad impugnazione del verbale di revisione del 31.01.2022 (a mezzo del quale la Commissione Medica non aveva riconosciuto i sottesi requisiti sanitari, confermando la percentuale di invalidità del 67% già riconosciutale dalla C.M. con il non impugnato verbale del 13.12.2011) -, eccependo il difetto di interesse ad agire della ricorrente, in mancanza di corrispondente domanda amministrativa di aggravamento, giusta eccezione formulata nella fase di A.T.P.O. ed erratamente disattesa dal Giudice, il quale - fallacemente ritenutane l'infondatezza sul rilievo che l'indennità di accompagnamento fosse “una prestazione assistenziale strettamente connessa alla pensione di inabilità e quindi da valutare come aggravamento anche in sede di revisione” -, aveva quindi disposto l'acquisizione di C.T.U. volta ad accertare le condizioni di salute della ricorrente atte a legittimarne la pretesa. Costituitasi in lite, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso CP_1 per tardiva notificazione oltre il termine di giorni dieci assegnato con il decreto di F.U. del
17.04.2023, invocandone comunque il rigetto nel merito, siccome sprovvisto di contestazione alcuna avverso le conclusioni del C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. e in ragione dell'infondatezza della formulata eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., la rivendicata prestazione dovendo essere riconosciuta in sede di aggravamento delle condizioni sanitarie dell'assistita, alla luce della disattesa domanda amministrativa n. 2021AB88371 del 13.02.2021 “ove il medico curante ha certificato l'impossibilità della sig.ra a CP_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non in grado di compiere gli atti quotidiani della e vita senza assistenza continua”. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.02.2025.
***
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall' per CP_2 tardiva notificazione oltre il termine di giorni dieci assegnato con il decreto di F.U. del 17.04.2023, attesane la natura non perentoria e il difetto di pregiudizio alcuno delle prerogative difensive della resistente. Nel merito, il ricorso proposto dall' è fondato e merita accoglimento per le ragioni di Pt_1 cui appresso. Come esposto e documentato nel giudizio di A.T.P.O., all'esito del giudizio di revisione culminato nel verbale del 31.01.2022 la Commissione Medica ha assegnato all'odierna resistente - già riconosciuta invalida al 75% giusta verbale della C.M. del 16.03.2009 e beneficiaria di
“ASSEGNO N. 044650007037959 CAT. 3 – INVALIDI CIVILI per le seguenti infermità e/o minorazioni: obesità grave, osteoartrosi diffusa e discopatie lombari, dispepsia cronica in colecistectomizzata, insufficienza venosa arti inferiori”, percentuale ridotta al 67% giusta verbale di revisione del 13.12.2011 - una invalidità pari al 67%, ad integrale conferma del dianzi richiamato e giammai impugnato giudizio medico espresso in sede di revisione. Ciò detto, il riconoscimento in sede giurisdizionale dei più severi requisiti sanitari sottesi alle rivendicate prestazioni richiede il previo svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo volto a porre l' nelle condizioni di istruire e provvedere la domanda, eventualmente Pt_1 prevenendo l'instaurazione del contenzioso. Ancorché dal punto di vista strettamente sanitario la perdita dell'autonomia e la sopravvenuta necessità di assistenza continua possano e debbano essere riguardati alla stregua di aggravamento delle condizioni di salute già ad altri fini scrutinate in sede amministrativa, non altrettanto è infatti a dirsi dal punto di vista procedurale, il riconoscimento della reclamata prestazione richiedendo la previa presentazione di apposita domanda amministrativa di aggravamento, che nella specie non risulta documentata in atti;
la resistente ha infatti unicamente allegato e prodotto l'inoltro all' in data 13.02.2021, del solo certificato medico stilato dal CP_2 medico curante dott. su modulo dell'ISTITUTO nel quale si precisa a chiare Persona_1 lettere che “il certificato non sostituisce la presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata telematicamente all' . CP_2 Attesa l'omessa preventiva proposizione in sede amministrativa di domanda di aggravamento - di cui la e il Giudice dell' hanno fallacemente ritenuto la superfluità sul rilievo CP_1 CP_3 che la reclamata indennità di accompagnamento fosse “una prestazione assistenziale strettamente connessa alla pensione di inabilità e quindi da valutare come aggravamento anche in sede di revisione” -, il ricorso va perciò accolto, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da per il riconoscimento del vantato diritto alle prestazioni per CP_1 cui è causa. Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese della liquidata C.T.U. poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1111/2023 R.G., in accoglimento del ricorso proposto dall' Parte_1
;
[...] dichiara improponibile il ricorso ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. proposto da CP_1
e iscritto al n. 1859/2022 R.G.;
[...] dichiara irripetibili le spese di lite del ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese della liquidata C.T.U. CP_2
Così deciso in Ragusa il 13 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. del 05.02.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1111/2023 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
(C.F. ), sede Parte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Napoli n. 180, CP_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena Chiaramonte del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
Ragusa del 20.06.2022;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 12.04.2023 l'
[...]
ha chiesto volersi dichiarare l'improponibilità Parte_1 del ricorso ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. iscritto al n. 1859/2022 R.G. - promosso da per il riconoscimento del vantato diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di CP_1 accompagnamento o all'assegno mensile di invalidità, ad impugnazione del verbale di revisione del 31.01.2022 (a mezzo del quale la Commissione Medica non aveva riconosciuto i sottesi requisiti sanitari, confermando la percentuale di invalidità del 67% già riconosciutale dalla C.M. con il non impugnato verbale del 13.12.2011) -, eccependo il difetto di interesse ad agire della ricorrente, in mancanza di corrispondente domanda amministrativa di aggravamento, giusta eccezione formulata nella fase di A.T.P.O. ed erratamente disattesa dal Giudice, il quale - fallacemente ritenutane l'infondatezza sul rilievo che l'indennità di accompagnamento fosse “una prestazione assistenziale strettamente connessa alla pensione di inabilità e quindi da valutare come aggravamento anche in sede di revisione” -, aveva quindi disposto l'acquisizione di C.T.U. volta ad accertare le condizioni di salute della ricorrente atte a legittimarne la pretesa. Costituitasi in lite, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso CP_1 per tardiva notificazione oltre il termine di giorni dieci assegnato con il decreto di F.U. del
17.04.2023, invocandone comunque il rigetto nel merito, siccome sprovvisto di contestazione alcuna avverso le conclusioni del C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. e in ragione dell'infondatezza della formulata eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., la rivendicata prestazione dovendo essere riconosciuta in sede di aggravamento delle condizioni sanitarie dell'assistita, alla luce della disattesa domanda amministrativa n. 2021AB88371 del 13.02.2021 “ove il medico curante ha certificato l'impossibilità della sig.ra a CP_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non in grado di compiere gli atti quotidiani della e vita senza assistenza continua”. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.02.2025.
***
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall' per CP_2 tardiva notificazione oltre il termine di giorni dieci assegnato con il decreto di F.U. del 17.04.2023, attesane la natura non perentoria e il difetto di pregiudizio alcuno delle prerogative difensive della resistente. Nel merito, il ricorso proposto dall' è fondato e merita accoglimento per le ragioni di Pt_1 cui appresso. Come esposto e documentato nel giudizio di A.T.P.O., all'esito del giudizio di revisione culminato nel verbale del 31.01.2022 la Commissione Medica ha assegnato all'odierna resistente - già riconosciuta invalida al 75% giusta verbale della C.M. del 16.03.2009 e beneficiaria di
“ASSEGNO N. 044650007037959 CAT. 3 – INVALIDI CIVILI per le seguenti infermità e/o minorazioni: obesità grave, osteoartrosi diffusa e discopatie lombari, dispepsia cronica in colecistectomizzata, insufficienza venosa arti inferiori”, percentuale ridotta al 67% giusta verbale di revisione del 13.12.2011 - una invalidità pari al 67%, ad integrale conferma del dianzi richiamato e giammai impugnato giudizio medico espresso in sede di revisione. Ciò detto, il riconoscimento in sede giurisdizionale dei più severi requisiti sanitari sottesi alle rivendicate prestazioni richiede il previo svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo volto a porre l' nelle condizioni di istruire e provvedere la domanda, eventualmente Pt_1 prevenendo l'instaurazione del contenzioso. Ancorché dal punto di vista strettamente sanitario la perdita dell'autonomia e la sopravvenuta necessità di assistenza continua possano e debbano essere riguardati alla stregua di aggravamento delle condizioni di salute già ad altri fini scrutinate in sede amministrativa, non altrettanto è infatti a dirsi dal punto di vista procedurale, il riconoscimento della reclamata prestazione richiedendo la previa presentazione di apposita domanda amministrativa di aggravamento, che nella specie non risulta documentata in atti;
la resistente ha infatti unicamente allegato e prodotto l'inoltro all' in data 13.02.2021, del solo certificato medico stilato dal CP_2 medico curante dott. su modulo dell'ISTITUTO nel quale si precisa a chiare Persona_1 lettere che “il certificato non sostituisce la presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata telematicamente all' . CP_2 Attesa l'omessa preventiva proposizione in sede amministrativa di domanda di aggravamento - di cui la e il Giudice dell' hanno fallacemente ritenuto la superfluità sul rilievo CP_1 CP_3 che la reclamata indennità di accompagnamento fosse “una prestazione assistenziale strettamente connessa alla pensione di inabilità e quindi da valutare come aggravamento anche in sede di revisione” -, il ricorso va perciò accolto, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da per il riconoscimento del vantato diritto alle prestazioni per CP_1 cui è causa. Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese della liquidata C.T.U. poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1111/2023 R.G., in accoglimento del ricorso proposto dall' Parte_1
;
[...] dichiara improponibile il ricorso ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. proposto da CP_1
e iscritto al n. 1859/2022 R.G.;
[...] dichiara irripetibili le spese di lite del ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese della liquidata C.T.U. CP_2
Così deciso in Ragusa il 13 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella