Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente l'accertamento della "normalità" della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della omnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), ma occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione "normale" o "ordinaria", o comunque denominata (nella specie, relativa al lavoro notturno prestato dai dipendenti postali secondo turnazioni periodiche, la S.C. ha annullato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori all'inclusione della relativa indennità nel trattamento retributivo nel periodo feriale, sulla sola base della constatazione della natura retributiva e ordinaria di tale maggiorazione, senza accertare se la contrattazione collettiva facesse riferimento - per la determinazione della retribuzione feriale - alla retribuzione "normale" o, invece, a quella "fissa giornaliera").
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- 1. Indennità di lavoro notturno e retribuzioneAccesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2009
- 2. Lavoro notturno, retribuzione feriale, indennità, espressa previsione, contrattazione collettivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GI IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA AN AR, IA CO, ME AU, RI RA, NI RT, TT AF, NI GI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 111/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 07/12/98 R.G.N. 41/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Su ricorsi in data 1^ agosto 1997 dei Signori NA IA AC, CO IA, ST CA, MA TT, TA AN, AE RE e SE ON il Pretore - giudice del lavoro di Parma ingiungeva con distinti decreti all'Ente Poste Italiane il pagamento dell'indennità di lavoro notturno anche in relazione al periodo feriale.
L'opposizione dell'Ente veniva respinta dal Pretore, previa riunione dei procedimenti, con sentenza in data 27 febbraio 1998 ed il Tribunale - Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 29 ottobre/7 dicembre 1998 rigettava l'appello proposto dallo stesso Ente che veniva condannato nelle spese del grado.
Ha ritenuto il giudice di appello che, essendo pacifico che i lavoratori ave vano prestato lavoro articolato in turni comprendenti di regola anche ore notturne e festive, per le quali, in ragione della particolare penosità, era stata riconosciuta una indennità regolarmente erogata, questa aveva carattere retributivo e costituiva parte integrante della retribuzione normale per una prestazione del pari sistematica e normale, indipendentemente dalla distinzione, valorizzata invece dall'Ente, tra retribuzione fissa e variabile, e avrebbe dovuto essere perciò corrisposta anche per il periodo feriale.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le Poste Italiane s.p.a., succedute all'Ente Poste Italiane, con unico motivo e memoria illustrativa.
Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente, deducendo omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, si duole che il Tribunale, col mero richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di lavoro notturno prestato in turni periodici, abbia trascurato che non era riscontrabile (come dalla stessa parte dedotto) alcuna disposizione che obbligasse il datore di lavoro a corrispondere durante le ferie anche l'indennità per lavoro notturno, strettamente connessa alle modalità della prestazione.
La giurisprudenza richiamata dal giudice di merito sostanzialmente si fonderebbe sul principio di onnicomprensività della retribuzione, da tempo abbandonato dalla dottrina e dalla giurisprudenza;
e, proprio dall'inesistenza di tale principio doveva derivare l'esclusione delle erogazioni non destinate a compensare le prestazioni che non siano normali anche se fisse e continuative e rientranti nello straordinario (salvo pattuizioni che le riconducano nell'orario ordinario o diverse disposizioni di legge). La spettanza della maggiorazione per lavoro notturno durante il periodo feriale non avrebbe potuto discendere dai principi sulla retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost.. Il relativo compenso non aveva carattere continuativo.
Dal contratto collettivo applicabile non si ricavava che la volontà delle parti avesse voluto riferirsi alla ordinaria retribuzione nel senso dell'omnicomprensività. Anzi, l'art. 14, comma ottavo, del c.c.n.l., nel riconoscere in particolari fattispecie una indennità per ferie maturate e non godute e nel riferirsi alla retribuzione base fissa giornaliera di cui all'art. 56 (minimo tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità di contingenza ed elemento distintivo ove spettante) porterebbe ad escludere qualsiasi estensione del concetto di retribuzione dovuta per il periodo feriale.
L'art. 55 del c.c.n.l. delinea la struttura della retribuzione distinguendo retribuzione fissa, retribuzione variabile ed assegno per nucleo familiare: la retribuzione variabile attribuisce al dipendente ulteriori indennità solo in caso di effettivo svolgimento di prestazioni particolari che ne legittimino l'erogazione (come previsto dall'art. 69 del c.c.n.l.). Il ricorso è fondato.
In ordine alle ferie, non vi sono indicazioni sulla determinazione della loro retribuzione ne' nell'art. 2109 c. civ., nè nell'art. 36 della Cost., ne' nell'art. 7 della Convenzione OIL 24 giugno 1970, n. 312, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157, norma di carattere non immediatamente precettivo, limitandosi essa a parlare di retribuzione media o normale e, tuttavia, demandando alle autorità nazionali la fissazione del metodo di calcolo (Cass. 24 dicembre 1999, n. 14537). Essendo, ormai pacificamente escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento viga un principio generale e inderogabile di omnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr. Cass. S.u., 1^ aprile 1993, n. 3888), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza, come si è detto, di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, quando cioè questa faccia riferimento per la determinazione di tali istituti alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto (Cass. 16 agosto 2000; 24 dicembre 1999, n. 14537; 10 maggio 1997, n. 4096; S.U. 1^ aprile 1993, n. 3888 cit.; 16 aprile 1994, n. 3623; 23 giugno 1992, n. 7669; 7 gennaio 1992, n. 84; 20 settembre 1991, n. 9797). Ritiene, dunque, la Corte, prestando adesione all'esposto indirizzo giurisprudenziale, che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della omnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata i con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza).
A tale proposito, la motivazione del Tribunale non appare logicamente sufficiente, soprattutto laddove pretende di fondarsi sulla natura retributiva e quindi normale della indennità di lavoro notturno prestato in turni periodici prestabiliti, per affermare che in quanto normale doveva essere computata anche ai fini della retribuzione feriale, senza adeguatamente considerare se il contratto collettivo facesse a tal proposito in qualche modo riferimento alla retribuzione normale.
Al riguardo, appare meritevole di approfondimento da parte del giudice di rinvio la citazione - sia pure sintetica e soltanto in parte testuale (pertanto di per sè non decisiva ai fini dell'accoglimento del ricorso), e tuttavia non contraddetta dagli intimati che non hanno ritenuto di espletare alcuna difesa in questo giudizio - dell'art. 14, comma ottavo, del c.c.n.l. che, nel riconoscere in particolari fattispecie una indennità per ferie maturate e non godute, si riferisce espressamente alla retribuzione fissa base giornaliera di cui all'art.56 dello stesso contratto. Sembrerebbe evidente, infatti, sul piano logico, che dovendo essere di norma l'indennità sostitutiva delle ferie ragguagliata alla retribuzione spettante per tale periodo, il fatto che la comparazione venisse prevista dalla contrattazione collettiva con riferimento alla retribuzione fissa base giornaliera, porterebbe ad escludere dalla base di computo della retribuzione feriale ogni altra voce. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, al quale è opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001