Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5441
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente l'accertamento della "normalità" della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della omnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), ma occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione "normale" o "ordinaria", o comunque denominata (nella specie, relativa al lavoro notturno prestato dai dipendenti postali secondo turnazioni periodiche, la S.C. ha annullato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori all'inclusione della relativa indennità nel trattamento retributivo nel periodo feriale, sulla sola base della constatazione della natura retributiva e ordinaria di tale maggiorazione, senza accertare se la contrattazione collettiva facesse riferimento - per la determinazione della retribuzione feriale - alla retribuzione "normale" o, invece, a quella "fissa giornaliera").

Commentari2

  • 1Indennità di lavoro notturno e retribuzioneAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2009

  • 2Lavoro notturno, retribuzione feriale, indennità, espressa previsione, contrattazione collettivaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5441
Data del deposito : 11 aprile 2001

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