Sentenza 15 dicembre 1983
Massime • 3
Una legittimazione processuale del fallito, di tipo suppletivo, con riguardo a beni e diritti compresi nel fallimento, è configurabile solo a fronte di un totale disinteresse degli organi fallimentari. Tale legittimazione, pertanto, va esclusa nel giudizio in cui sia parte il curatore, quale che sia in concreto la sua condotta processuale, con la conseguenza che, in detto giudizio, l'attività processuale del fallito può ritenersi ammissibile solo se e nei limiti in cui sia riconducibile all'ipotesi d'intervento, prevista dall'art. 43 secondo comma della legge fallimentare.*
Con riguardo ad un credito, la cui sussistenza ed entità siano già dimostrate dai documenti prodotti unitamente alla domanda di ammissione al passivo fallimentare, l'apposizione di riserva, non essendo riferibile a nuova documentazione, assume natura atipica, cioè di mezzo genericamente cautelativo, ricollegabile ad eventuali contestazioni del credito stesso nelle sedi competenti, e, pertanto, non implica l'Onere del creditore di proporre opposizione allo stato passivo per ottenere che essa venga sciolta in suo favore.*
L'ammissione al passivo fallimentare "con riserva", riguardante un credito per il quale sia pendente controversia, deve intendersi riferita all'esito del relativo giudizio, con la conseguenza che, vertendosi in ipotesi analoga a quella del credito sottoposto a condizione, il creditore non ha l'Onere di proporre opposizione al passivo per ottenere l'ammissione definitiva, che può invece conseguire chiedendo lo scioglimento della riserva dopo la favorevole definizione di detto giudizio. A tal fine, non è rilevante la circostanza che il creditore, alla data della domanda di ammissione al passivo, avesse la possibilità, proponendo la relativa eccezione, di conseguire la pronuncia di Estinzione del processo, nonché il documento atto a comprovarla, tenendo conto che il verificarsi di una causa di Estinzione del processo non ne esclude la pendenza, fino a quando non venga eccepita dalla parte interessata, e che, quindi, anche nell'indicata situazione, la riserva resta riferibile non alla produzione di documentazione inerente al credito, ma alla definizione della controversia.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/12/1983, n. 7400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7400 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1983 |
Testo completo
Una legittimazione processuale del fallito, di tipo suppletivo, con riguardo a beni e diritti compresi nel fallimento, è configurabile solo a fronte di un totale disinteresse degli organi fallimentari. Tale legittimazione, pertanto, va esclusa nel giudizio in cui sia parte il curatore, quale che sia in concreto la sua condotta processuale, con la conseguenza che, in detto giudizio, l'attività processuale del fallito può ritenersi ammissibile solo se e nei limiti in cui sia riconducibile all'ipotesi d'intervento, prevista dall'art. 43 secondo comma della legge fallimentare.*