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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa DA D'RI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1575 /2019 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7402/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere e assegnata in decisione all'udienza del 15.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
- (C.F.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Rosa Nicchio (C.F.: ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso l'indirizzo PEC del predetto – Email_1
APPELLANTE
E
- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno CP_1 P.IVA_1
NO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo C.F._3
PEC del predetto – Email_2
APPELLATA
NONCHE'
– (C.F. ) CP_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
E
(P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di e della CP_2 [...]
, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la CP_3 CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., quale garante per la circolazione stradale , al pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 1.928,43 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura in conseguenza al sinistro per cui è causa, oppure a quella somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il diverso grado di partecipazione causale ai sensi degli artt. 1227 e 2054 c.c. e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in CP_1 favore dell'appellante dei danni subiti dall'autovettura in conseguenza dell'incidente per cui è causa, con vittoria si spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Per la parte appellata il procuratore concludeva per il rigetto del gravame proposto perché poiché inammissibile, improponibile, improcedibile e totalmente infondato in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_2 avverso la sentenza n. 7402/2018, depositata in data 04.12.2018, con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda proposta dal Parte_2 volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dall'auto di sua proprietà, una
Citroen C3 targata ED 591BG, in seguito al sinistro stradale avvenuto in Santa Maria
Capua Vetere, lungo la Via Fardella, incrocio con Via Pratilli, il giorno 11.02.2016, verso le ore 12:15 circa. L'attore, assumendosi proprietario dell'autovettura Citroen, aveva dedotto, in primo grado che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la propria autovettura, condotta da , veniva urtata da una Nissan KE, condotta da Controparte_4 Persona_1 ferma allo STOP di via Pratilli. Tale Nissan sarebbe stata a sua volta tamponata dalla
Volkswagen Golf condotta da , di proprietà della e Persona_2 Controparte_3 concessa in leasing a , che sopraggiungeva da tergo a velocità sostenuta CP_2 senza riuscire ad arrestarsi in tempo, urtando con la sua parte anteriore la parte posteriore della vettura Nissan KE che le stava davanti.
A causa dell'urto ricevuto alla parte posteriore, la vettura Nissan KE veniva proiettata in avanti ed urtava a sua volta con la sua parte anteriore la fiancata destra della vettura
Citroen che proveniva da sinistra della vettura Nissan KE.
L'attore riferiva che, a seguito dell'urto, la propria vettura riportava danni, per i quali non aveva ottenuto alcun ristoro in sede stragiudiziale.
Sulla base di tali premesse, il chiedeva che fosse accertata la responsabilità Parte_2 esclusiva di nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della CP_2
impresa garante, al risarcimento dei danni subiti dalla predetta autovettura CP_1
e quantificati in euro 5.200,00, oltre alle spese di lite.
Il Napoletano, pertanto, sostenendo la sussistenza della responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla locataria della Volkswagen Golf, , aveva convenuto CP_2 in giudizio quest'ultima e la nonché la Compagnia assicurativa Controparte_3
innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, al fine di ottenere CP_1 il risarcimento dei danni subiti.
Istruita la causa mediante escussione dei testi, nonché CTU tecnico-comparativa e acquisita idonea documentazione, il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda ritenendola non adeguatamente provata e aveva compensato le spese processuali .
-2. Avverso la predetta decisione proponeva appello, deducendo Parte_2
l'insufficienza e l'inadeguatezza della motivazione resa dal Giudice di primo grado, nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta in causa. L'appellante sosteneva che la domanda originaria fosse stata pienamente provata, tanto con riferimento all'an debeatur quanto al nesso causale tra la condotta contestata e i danni lamentati. Su tali presupposti chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento integrale della domanda, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva regolarmente in giudizio la sostenendo l'inammissibilità e CP_1
l'improcedibilità dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame proposto poiché privo di ogni fondamento giuridico e fattuale, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Non si costituiva la né , malgrado la regolare notifica Controparte_3 CP_2 dell'atto di appello.
Il Giudice istruttore all'udienza del 15.07.2025 riservava la causa in decisione previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-3. Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_3 in quanto non costituitasi nonostante la regolare notifica del gravame nei suoi confronti.
Va dichiarata, altresì, la contumacia di , benché regolarmente citata. CP_2
-4. Passando al merito, questo Giudicante ritiene che l'appello sia infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento in quanto l'attività istruttoria svolta nei due gradi di giudizio non ha consentito di ritenere provato il fatto storico così come allegato dall'appellante.
Passando all'esame delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado va rilevato che la testimonianza resa dal teste nel giudizio di primo grado, non appare Testimone_1 sufficiente a provare l'esatta dinamica del sinistro posto che le dichiarazioni testimoniali pur se precise e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro risultano prive di qualsiasi riscontro oggettivo, documentale o tecnico che le corrobori.
Va rilevato altresì che l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la domanda in quanto “l'attore non ha richiesto una CTU tecnica che potesse provare la dinamica dell'incidente” eccependo al riguardo che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma bensì un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico – scientifiche.
La censura non è fondata.
Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa appellante, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'onere probatorio delle parti, le quali non possono sottrarsi allo stesso e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, essendo necessario che quantomeno deducano i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti. Anche la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio e considerando che non vi è prova che la riduzione delle entrate ed il calo dell'attività operativa siano necessariamente ricollegate all'applicazione delle misure interdittive, ovvero invece riconducibili ad altre cause, anche perché la stessa liquidazione equitativa del danno presuppone sempre l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico.
Tanto premesso la pronuncia del Giudice di primo grado appare condivisibile nella parte in cui, sulla base delle risultanze raccolte, ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda attorea in merito alla dinamica del sinistro quale allegata dall'attore.
Peraltro le lacune probatorie emerse in primo grado non risultano superate neanche all'esito dell'istruttoria espletata in questa fase del giudizio nella quale è stata disposta perizia d'ufficio finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed alla verifica dei danni riportati dall'autovettura dell'appellante.
Difatti il consulente nominato, dott. , ha accertato l'impossibilità di Persona_3 formulare un parere tecnico affidabile sulla compatibilità dei danni subiti dall'autovettura di proprietà dell'attore evidenziando la carenza di elementi fondamentali di riscontro in quanto non è stato possibile svolgere l'ispezione del veicolo terzo danneggiato e non risultano acquisiti rilievi oggettivi idonei a ricostruire dinamicamente il sinistro.
Ogni tentativo di procedere ad un'ispezione collegiale, sostiene il CTU, è risultato vano, poiché il consulente non aveva nessuna delle auto coinvolte nel sinistro e inoltre “la precarietà dell'unica foto versata in produzione e la poca attendibilità di essa, in virtù della negligenza con la quale essa è stata scattata, vieppiù alla luce della mancata ispezione del veicolo di interesse e dunque sulla presa contezza del danno solo attraverso quest'ultima”
Ne consegue che il perito ha potuto operare solo un verosimile calcolo dei danni subiti dall'autovettura dell'appellante “ alla luce della mancata ispezione del veicolo di interesse e dunque sulla presa contezza del danno solo attraverso quest'ultima, ha lasciato propendere il nominato CTU alla concessione in sostituzione/ripristino dei soli particolari evidenti in foto….essendo allocati in una posizione prossima all'urto” Il perito ha inoltre rilevato che parte appellante non ha prodotto scritture contabili, probatorie della spesa eventualmente sofferta a tal fine ed ha concluso affermando che
“l'impossibilità di procedere a verifiche dirette ha inevitabilmente impedito una compiuta valutazione tecnica e ha aggravato la già insufficiente consistenza del materiale probatorio offerto dall'attore. Ne deriva che l'intera analisi dei danni riportati dal veicolo dell'appellante si è dovuta fondare sull'unico fotogramma prodotto agli atti”.
Il CTU ha quindi ribadito che la foto prodotta in atti, di qualità scadente e inidonea a rappresentare correttamente le deformazioni, costituisce elemento del tutto insufficiente per desumere, con criteri tecnico-scientifici, l'effettiva entità dei danni e la loro compatibilità con la dinamica allegata., impedendo, di fatto al consulente la valutazione del danno sulla base di un solo fotogramma e in totale assenza di ulteriori riscontri documentali, fotografici o ispettivi.
Al fine di ricostruire una “ipotetica” dinamica del sinistro “ il consulente ha quindi effettuato un accostamento statico virtuale tra sagome di veicoli similari, in quanto unico ritenuto idoneo a fornire un parere di coerenza meramente orientativo.
All'esito di tale operazione comparativa, non sono emerse corrispondenze né dal punto di vista morfologico, né con riferimento alle altezze delle zone teoricamente entrate in contatto.
Va rilevato inoltre che i rilievi e del CT di parte appellante non sono in grado di scalfire l'attendibilità delle conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio in quanto il perito d'ufficio ha fornito puntuali e precise risposte alle osservazioni e rilievi formulati avverso le risultanze sgombrando il campo dai fraintendimenti prospettati dal consulente di parte.
A fronte dei rilievi concernenti affermazioni contraddittorie, in particolare riguardo alla possibilità o meno di valutare il danno sulla base dell'unico fotogramma disponibile, il
CTU ha replicato precisando che nessuna contraddizione è rinvenibile nel suo elaborato:
l'analisi è stata condotta assumendo come unico riferimento il solo fotogramma fornito dall'attore, consapevole dei suoi limiti. Proprio in ragione della scarsa qualità e dell'inadeguata angolazione dell'immagine, il CTU ha chiarito che la valutazione poteva avere esclusivamente valore orientativo e non conclusivo. Il presunto contrasto evidenziato dal CT appare quindi frutto di un fraintendimento metodologico.
Quanto al secondo rilievo, il CT ha contestato l'attività comparativa svolta dal CTU mediante l'utilizzo di sagome e schede tecniche di veicoli similari, ritenendo che tale procedura non consentirebbe di escludere la compatibilità tra i danni rilevati e la dinamica allegata.
Il CTU ha invece ribadito che le comparative morfologiche, effettuate tramite software specifici, hanno evidenziato una marcata incoerenza tra la posizione e la conformazione dei danni presenti sulla portiera della Citroen C3 e le caratteristiche del frontale della
Nissan KE. In modo particolare, è stata riscontrata una significativa differenza di altezza tra la zona urtata e le sporgenze del paraurti della KE, nonché una evidente incompatibilità geometrica tra le superfici che avrebbero dovuto entrare in contatto.
Lo stesso tentativo del CT di smentire tali conclusioni attraverso fotografie scattate dal vivo a veicoli similari parcheggiati affiancati si è rivelato controproducente: tali immagini, secondo il CTU, confermano esattamente le incoerenze già rilevate nella ricostruzione virtuale, rendendo ancor più evidente la mancanza di corrispondenza altimetrica fra le aree danneggiate.
In relazione al secondo rilievo mosso dal CT , il CTU afferma, infatti: Per_4
“Assolutamente incondivisibile l'assunto del CT , atteso che le comparative Per_4 morfologiche dei limiti di sagoma degli avversi autoveicoli, adottate dal CTU e desunte da schede tecniche estrapolate da specifico software di settore, recitano oggettivamente in senso di palese incoerenza morfologica dei reciproci siti collisivi, ancorchè per dissonanza di altezza dei medesimi dal piano viario. Peraltro il CT , con fare Per_4 collaborativo (che il CTU ha apprezzato) si è impegnato a ritrarre fotograficamente, e dal vivo, due veicoli similari, il cui accostamento statico, logicamente, restituisce le medesime criticità dell'accostamento virtuale per sagome di derivazione informatica (in riquadro giallo della foto a seguire, si denota la pacifica incoerenza altimetrica rispetto alla sagoma delle sporgenze del paraurti anteriore della Nissan KE)”.
Il terzo rilievo del CT riguarda la possibilità di ottenere una coerenza ricostruttiva escludendo dal computo i danni situati nella parte inferiore della portiera, che non sarebbero richiesti nel preventivo di riparazione. Sul punto, il CTU osserva, anzitutto, che tale ipotesi non è mai stata prospettata nel corso delle operazioni peritali, né risulta agli atti alcuna annotazione che la recepisca. Osserva il CTU, infatti, “allo scrivente CTU non
è mai stata prospettata una parziale esclusione di tutti i danni raffigurati nell'unico fotogramma prodotto dall'attore, o almeno non ricorda che se ne sia parlato durante i lavori, né tampoco annotato a verbale. A ben vedere, i danni nella sezione inferiore della portiera anteriore destra, unitamente a quelli teoricamente sofferti dal sottoporta (la foto allegata in atti raffigura il danno in maniera davvero penosa, e nella quale parrebbero contemplati anche leggeri danni a carico della lamiera sottoporta), non vengono richie sti in preventivo, pur se ne vien chiesta la sostituzione dell'intera portiera per il maggior danno a carico della struttura centrale e superiore di essa”.
L'esclusione di parte del danno alla portiera (zona inferiore) renderebbe “teoricamente coerente” per altezze e conformazione il danno nella sua globalità, avendo il CTU fondato il proprio assunto di inconciliabilità del danno considerando la globalità del danno a carico della porta.
Alla luce delle controdeduzioni del CTU, risulta evidente che i rilievi del CT non scalfiscono l'impianto tecnico della consulenza, che si mostra coerente, logicamente strutturata e fondata su criteri oggettivi.
Ciò che realmente incide sull'esito dell'accertamento tecnico, a parere di questo
Giudicante, non è la divergenza di vedute tra consulenti, ma la totale assenza di elementi idonei a consentire una ricostruzione affidabile del sinistro nei termini prospettati dall'attore.
Nel caso di specie, infatti, non sono state eseguite ispezioni sui veicoli – dovendo sottolineare che anche l'appellante ha dismesso il veicolo in epoca precedente ad ogni accertamento peritale, non esistono rilievi tecnici o fotografici adeguati, e la documentazione assicurativa prodotta (CAI a firma singola) non possiede valore probatorio rafforzato.
La testimonianza resa dal teste , come già ribadito, non può supplire a tali carenze, Tes_1 poiché non supportata da alcun riscontro esterno ragion per cui non è possibile valutarne l'attendibilità.
La ricostruzione solo “ipotetica” della dinamica del sinistro, quale operata dal consulente, non può indure a ritenere raggiunta la prova certa della dinamica dello stesso, quale prospettata dall'attore in primo grado e necessaria a fondare la responsabilità del sinistro ed il nesso causale con i danni conseguenti allo stesso.
Va pertanto ribadito che l'omessa prova da parte dell'appellante è conseguenza anche del comportamento del predetto che ha dismesso il proprio veicolo, in epoca antecedente l'accertamento peritale, omettendo pertanto di acquisire elementi di prova a sostegno del proprio assunto difensivo.
A ciò deve poi aggiungersi la valutazione del modello CAI versato in atti che reca unicamente la sottoscrizione di ma risulta privo della firma della Parte_2 compagnia assicuratrice e della contraente del contratto di leasing e, pertanto, non è idoneo ad assumere alcun valore probatorio.
In conclusione, il quadro probatorio si rivela gravemente insufficiente: non è risultato possibile ricostruire in modo attendibile la dinamica del sinistro, né verificare la compatibilità tra i danni e la versione dei fatti prospettata dall'appellante, mancando, in definitiva, gli elementi necessari affinché questo Giudicante possa decidere nel merito della responsabilità. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava sulla parte che agisce in giudizio. Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto tale onere, non avendo fornito elementi certificati, oggettivi o tecnici idonei a comprovare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra questa e i danni lamentati.
Ne consegue che l'insufficienza degli elementi raccolti non consente a questo Giudice di pervenire ad una decisione nel merito della responsabilità; ne discende che i motivi di gravame risultano infondati dovendo, per converso, condividersi la decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado.
-5. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Il rigetto dell'appello nel merito comporta l'assorbimento della domanda attorea relativa alla richiesta di riforma della statuizione sulle spese di primo grado, non potendosi procedere alla modifica delle stesse poiché non vi è pronuncia di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione.
-6. Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che – avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nonché al valore della causa e all'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti – si liquidano come da dispositivo.
La parte appellante deve, altresì, essere condannata al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto, atteso l'esito sfavorevole del giudizio.
-7. Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7402/2018 emessa dal Giudice di Parte_2
Pace di Santa Maria Capua Vetere così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_2
n. 7402/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna al pagamento delle spese di lite, nei confronti di Parte_2 CP_1
che liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali
[...] come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'appellante il pagamento per le spese di CTU, come liquidate con separato decreto;
- pone a carico della parte appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 17/12/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa DA D'RI