Articolo 8 della Legge 22 marzo 1951, n. 290
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 maggio 1951
Art. 8.
Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.
Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.
Entrata in vigore il 9 maggio 1951
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