Versione
9 maggio 1951
9 maggio 1951
Art. 8.
Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.
Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.
Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.
Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 12423Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OT. DE MUSIS Rosario - Presidente - OT. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere - OT. BONOMO Massimo - Consigliere - OT. MACIOCE Luigi - Consigliere - OT. GIULIANI Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NU GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 9, presso l'avvocato RENATO BOTRUGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTINO GARUFI, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro SB AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CALAMATTA 16, presso STUDIO NAPOLITANO, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIOVANNI PITRUZZELLA, PASQUALI NAPOLITANO, ANTONINO CATANIA, giusta …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 395 c.p.c.·
- ineleggibilità·
- giurisdizione elettorale·
- revocazione·
- ufficio dirigenziale·
- art. 391 bis c.p.c.·
- errore di fatto·
- onere della prova