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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3724/2022 depositato il 04/07/2022
proposto da
Comune di MA - Via Ostiense 131 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 80192130583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13738/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 27 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63307 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti congiuntamente instano per la cessata mataria del contendere avendo raggiunto una conciliazione stragiudiziale in relazione agli avvisi di accertamento ICI anno 2009- 2010-2011-2012 -2013-2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSO
- che la che la ROMA POLO CLUB S.S.D. A R.L. è proprietaria delle unità immobiliari site in Indirizzo_1, distinte in catasto al foglio 523, particella 8, categoria catastale D6 e foglio 527, particella 212, categoria catastale D6 dichiarate esenti da IMU e TASI in quanto destinate esclusivamente allo svolgimento di attività sportiva;
- che con l'avviso in oggetto ed altri richiamati in atti l'Ufficio ha assoggettato a tassazione le citate unità immobiliari disconoscendo l'esenzione;
- che la ROMA POLO CLUB S.S.D. A R.L. ha impugnato i richiamati avvisi ed i relativi contenziosi risultano tuttora pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di MA, di II grado del Lazio e presso la
Corte di Cassazione;
- che in data 11/07/2025 la ROMA POLO CLUB S.S.D. A R.L. ha presentato via PEC a MA Capitale, ai sensi dell'art 48 comma 1 D.lgs. n 546/92, istanza di conciliazione extragiudiziale protocollo QB/2025/422253 avente ad oggetto le vertenze in epigrafe, proponendo il riconoscimento dell'uso promiscuo e della esenzione parziale ICI, IMU e TASI per entrambe le unità immobiliari sopra descritte in quanto in parte destinate allo svolgimento di attività sportiva e in parte ad attività diverse da quelle previste all'articolo 7 comma 1 lettera i) D. Lgs n. 504/92 e pertanto non meritevoli di agevolazione;
- che le parti concordemente hanno espresso la volontà di addivenire, per le richiamate vertenze ICI ed IMU, all'accordo conciliativo riportato nell'Atto di definizione extragiudiziale che è stato versato in atti ed allegato al fascicolo nel quale viene innanzitutto rilevato che il criterio dell'uso promiscuo è disciplinato dal legislatore solo a decorrere dal 01/01/2013, come previsto dall'art. 91–bis, comma 1, dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; ne deriva che per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012
l'accordo conciliativo ha ad oggetto la sola rinuncia alla prosecuzione del contenzioso instaurato dalla MA
Polo Club SSD presso la Suprema Corte di Cassazione, consolidando quanto stabilito nel merito dai giudici delle Commissioni Tributarie di I e II grado;
diversamente, per le annualità 2013 e successive, a fronte della documentazione esibita, si conferma che la SSD utilizza promiscuamente entrambe le unità immobiliari citate ma che non essendo possibile procedere al frazionamento dei cespiti, la quota percentuale destinata alle attività commerciali è stata desunta sulla base della relazione tecnica asseverata redatta dal Geometra Nominativo_1 in data 10/01/2025 e delle informazioni rilevabili dalle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente, compreso i modelli degli “studi di settore gestione di impianti sportivi (WG83U)” per ciascuna annualità, che hanno condotto ad individuare quali percentuali imponibili una quota pari al 18,58% per il
2013 e pari al 17,91% per il 2016, mentre le quote residue sono considerate esenti in quanto destinate esclusivamente allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro;
- che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, le somme da corrispondere a titolo di ICI per gli anni di imposta
2009/2010/2011 ed IMU per le annualità 2012/2013/2016 sono sintetizzate nel prospetto riportato a pag. 8 dell'Atto di definizione extragiudiziale allegato alla presente memoria (Allegato 1, cit.) e quantificate in complessivi Euro 130.578,51 (centotrentamilacinquecentosettantotto/51), comprensivi di imposta, interessi e sanzioni ridotte a titolo di conciliazione;
- che nella medesima istanza la Parte ha chiesto di addivenire ad un accordo per la regolarizzazione delle annualità d'imposta successive dal 2019 al 2024 compreso per le quali non sono stati ancora notificati gli avvisi di accertamento IMU e TASI;
- che per dette annualità, per le quali permangono le medesime condizioni di fatto e di diritto rilevate negli anni d'imposta precedenti e per le quali il rapporto proporzionale tra quota esente e non esente
(dettagliatamente riportate nell'Atto di definizione extragiudiziale allegato) è stato determinato utilizzando i già citati criteri, le somme da corrispondere a titolo di IMU e TASI, comprensive di interessi e sanzioni ridotte, sono sintetizzate nel prospetto riportato a pag. 11 del citato Atto di definizione extragiudiziale (Allegato 1, cit.) e quantificate in complessivi Euro 43.255,10 (quarantatremiladuecentocinquantacinque/10);
- che conseguentemente, per quanto dettagliatamente rappresentato, l'importo complessivo dovuto per imposta, interessi e sanzioni per il periodo 2009 – 2024 viene rideterminato in complessivi Euro 173.833,61
(centosettantatremilaottocentoottantatre/61) ed andrà versato, da parte della ROMA POLO CLUB S.S.D. A
R.L. in 16 rate trimestrali con il versamento della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo
(articolo 48 ter, comma 2, D, Lgs n. 546/92), così come si evince nel sottoscritto “Atto di definizione extragiudiziale” che, relativamente agli anni d'imposta per i quali è pendente il giudizio presso le Corti di
Giustizia Tributaria, si deposita a cura della Ragioneria Generale – Divisione Entrate, I Direzione - Entrate
Tributarie e Riscossioni di MA Capitale quale parte integrante dell'accordo, con richiesta ai Giudici aditi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, specificando sin da ora che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di pagamento, MA Capitale avvierà la riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (comma 3 dell'articolo 48 ter, D. Lgs n. 546/92);
- che con la sottoscrizione e l'accettazione integrale della pretesa tributaria la ROMA POLO CLUB S.S.D.
A R.L. rinuncia incondizionatamente a successive contestazioni o richieste di rimborso aventi ad oggetto quanto determinato nell'atto di definizione extragiudiziale, con contestualmente deposito dell'istanza di cessata materia del contendere per i giudizi incardinati dalla stessa presso la Suprema Corte di Cassazione
e rinuncia del Difensore Nominativo_2 dell'Ente contribuente al beneficio della solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, letta la congiunta richiesta delle parti, la Corte, verificati i requisiti di legge, a seguito della definizione conciliativa extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 comma 1 D. Lgs. n. 546/92, dispone dichiararsi l' estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, come previsto dall'articolo 92 comma 3, c.p.c. e articolo 12, comma 2-octies, d. lgs n.
546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, dichiara l' estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92 comma 3, c.p.c. e art. 12, comma 2-octies, d. lgs n. 546/92.
Così deciso in MA, 10 dicembre 2025
La presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3724/2022 depositato il 04/07/2022
proposto da
Comune di MA - Via Ostiense 131 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 80192130583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13738/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 27 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63307 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti congiuntamente instano per la cessata mataria del contendere avendo raggiunto una conciliazione stragiudiziale in relazione agli avvisi di accertamento ICI anno 2009- 2010-2011-2012 -2013-2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSO
- che la che la ROMA POLO CLUB S.S.D. A R.L. è proprietaria delle unità immobiliari site in Indirizzo_1, distinte in catasto al foglio 523, particella 8, categoria catastale D6 e foglio 527, particella 212, categoria catastale D6 dichiarate esenti da IMU e TASI in quanto destinate esclusivamente allo svolgimento di attività sportiva;
- che con l'avviso in oggetto ed altri richiamati in atti l'Ufficio ha assoggettato a tassazione le citate unità immobiliari disconoscendo l'esenzione;
- che la ROMA POLO CLUB S.S.D. A R.L. ha impugnato i richiamati avvisi ed i relativi contenziosi risultano tuttora pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di MA, di II grado del Lazio e presso la
Corte di Cassazione;
- che in data 11/07/2025 la ROMA POLO CLUB S.S.D. A R.L. ha presentato via PEC a MA Capitale, ai sensi dell'art 48 comma 1 D.lgs. n 546/92, istanza di conciliazione extragiudiziale protocollo QB/2025/422253 avente ad oggetto le vertenze in epigrafe, proponendo il riconoscimento dell'uso promiscuo e della esenzione parziale ICI, IMU e TASI per entrambe le unità immobiliari sopra descritte in quanto in parte destinate allo svolgimento di attività sportiva e in parte ad attività diverse da quelle previste all'articolo 7 comma 1 lettera i) D. Lgs n. 504/92 e pertanto non meritevoli di agevolazione;
- che le parti concordemente hanno espresso la volontà di addivenire, per le richiamate vertenze ICI ed IMU, all'accordo conciliativo riportato nell'Atto di definizione extragiudiziale che è stato versato in atti ed allegato al fascicolo nel quale viene innanzitutto rilevato che il criterio dell'uso promiscuo è disciplinato dal legislatore solo a decorrere dal 01/01/2013, come previsto dall'art. 91–bis, comma 1, dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; ne deriva che per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012
l'accordo conciliativo ha ad oggetto la sola rinuncia alla prosecuzione del contenzioso instaurato dalla MA
Polo Club SSD presso la Suprema Corte di Cassazione, consolidando quanto stabilito nel merito dai giudici delle Commissioni Tributarie di I e II grado;
diversamente, per le annualità 2013 e successive, a fronte della documentazione esibita, si conferma che la SSD utilizza promiscuamente entrambe le unità immobiliari citate ma che non essendo possibile procedere al frazionamento dei cespiti, la quota percentuale destinata alle attività commerciali è stata desunta sulla base della relazione tecnica asseverata redatta dal Geometra Nominativo_1 in data 10/01/2025 e delle informazioni rilevabili dalle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente, compreso i modelli degli “studi di settore gestione di impianti sportivi (WG83U)” per ciascuna annualità, che hanno condotto ad individuare quali percentuali imponibili una quota pari al 18,58% per il
2013 e pari al 17,91% per il 2016, mentre le quote residue sono considerate esenti in quanto destinate esclusivamente allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro;
- che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, le somme da corrispondere a titolo di ICI per gli anni di imposta
2009/2010/2011 ed IMU per le annualità 2012/2013/2016 sono sintetizzate nel prospetto riportato a pag. 8 dell'Atto di definizione extragiudiziale allegato alla presente memoria (Allegato 1, cit.) e quantificate in complessivi Euro 130.578,51 (centotrentamilacinquecentosettantotto/51), comprensivi di imposta, interessi e sanzioni ridotte a titolo di conciliazione;
- che nella medesima istanza la Parte ha chiesto di addivenire ad un accordo per la regolarizzazione delle annualità d'imposta successive dal 2019 al 2024 compreso per le quali non sono stati ancora notificati gli avvisi di accertamento IMU e TASI;
- che per dette annualità, per le quali permangono le medesime condizioni di fatto e di diritto rilevate negli anni d'imposta precedenti e per le quali il rapporto proporzionale tra quota esente e non esente
(dettagliatamente riportate nell'Atto di definizione extragiudiziale allegato) è stato determinato utilizzando i già citati criteri, le somme da corrispondere a titolo di IMU e TASI, comprensive di interessi e sanzioni ridotte, sono sintetizzate nel prospetto riportato a pag. 11 del citato Atto di definizione extragiudiziale (Allegato 1, cit.) e quantificate in complessivi Euro 43.255,10 (quarantatremiladuecentocinquantacinque/10);
- che conseguentemente, per quanto dettagliatamente rappresentato, l'importo complessivo dovuto per imposta, interessi e sanzioni per il periodo 2009 – 2024 viene rideterminato in complessivi Euro 173.833,61
(centosettantatremilaottocentoottantatre/61) ed andrà versato, da parte della ROMA POLO CLUB S.S.D. A
R.L. in 16 rate trimestrali con il versamento della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo
(articolo 48 ter, comma 2, D, Lgs n. 546/92), così come si evince nel sottoscritto “Atto di definizione extragiudiziale” che, relativamente agli anni d'imposta per i quali è pendente il giudizio presso le Corti di
Giustizia Tributaria, si deposita a cura della Ragioneria Generale – Divisione Entrate, I Direzione - Entrate
Tributarie e Riscossioni di MA Capitale quale parte integrante dell'accordo, con richiesta ai Giudici aditi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, specificando sin da ora che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di pagamento, MA Capitale avvierà la riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (comma 3 dell'articolo 48 ter, D. Lgs n. 546/92);
- che con la sottoscrizione e l'accettazione integrale della pretesa tributaria la ROMA POLO CLUB S.S.D.
A R.L. rinuncia incondizionatamente a successive contestazioni o richieste di rimborso aventi ad oggetto quanto determinato nell'atto di definizione extragiudiziale, con contestualmente deposito dell'istanza di cessata materia del contendere per i giudizi incardinati dalla stessa presso la Suprema Corte di Cassazione
e rinuncia del Difensore Nominativo_2 dell'Ente contribuente al beneficio della solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, letta la congiunta richiesta delle parti, la Corte, verificati i requisiti di legge, a seguito della definizione conciliativa extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 comma 1 D. Lgs. n. 546/92, dispone dichiararsi l' estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, come previsto dall'articolo 92 comma 3, c.p.c. e articolo 12, comma 2-octies, d. lgs n.
546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, dichiara l' estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92 comma 3, c.p.c. e art. 12, comma 2-octies, d. lgs n. 546/92.
Così deciso in MA, 10 dicembre 2025
La presidente Dott.ssa Giuliana Passero