Sentenza 21 agosto 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la consegna disposta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicate mediante decisione pronunciata "in absentia", quando nello Stato membro di emissione la persona richiesta ha avuto la possibilità di ottenere un nuovo giudizio presso altra giurisdizione. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato davanti alle Corti belghe prima, nel merito, la sentenza di condanna contumaciale e poi, per cassazione, la seconda pronuncia di condanna, resa sempre in contumacia).
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2007, n. 33327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33327 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 21/08/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 13
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 25000/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'IO EL, N. IL 23/06/1957;
avverso ORDINANZA del 26/06/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'11.8.2007;
sentite le richieste del difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con informativa del 28/04/2007 la squadra mobile della Questura di Latina riferiva che alle ore 14,00 del giorno precedente, ad opera del personale di quell'organo di P.G., era stato tratto provvisoriamente in arresto, ai fini della consegna allo Stato belga richiedente, il cittadino italiano D'IO LI nato a Latina il [...] in [...] colpito da mandato di arresto europeo n. 1272 P 2004 emesso in data 23/11/2006 dalla Court of Appeal of Antwerp (Belgio) in vista della consegna per i reati di furto aggravato e associazione per delinquere previsti dagli artt. 461, 476, 324 bis, 324 ter c.p. belga per avere, in concorso con altre persone, come membro di un'organizzazione criminale, la notte del 16/2/2003 preso parte ad un furto con scasso commesso nel "Diamand Center" sito in Antwerp, forzando 119 casseforti di commercianti di diamanti - reati per i quali lo stesso D'IO ha riportato condanna alla pena di anni cinque di reclusione con sentenza, divenuta definitiva, della citata Court of Appeal of Antwerp emessa il 16/3/2006. Entro il termine di 48 ore previsto dalla legge cit., art. 13, comma 1, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di Appello di Roma procedeva il 28/4/2007 all'audizione dell'arrestato il quale dichiarava di non acconsentire alla sua consegna. Stante l'equivalenza, ex art. 137 c.p., comma 3, ult. parte, della segnalazione nel SIS al mandato di arresto, veniva quindi emesso nei confronti del D'IO provvedimento di convalida dell'arresto con applicazione della misura cautelare, in carcere.
Contro tale provvedimento veniva proposto ricorso dai difensori del D'IO, ricorso rigettato dalla Suprema Corte in data 12/06/2007. Veniva successivamente fissata, nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 10 c.p., comma 4, l'udienza camerale per la discussione, con contestuale deposito della relativa documentazione. Dopo l'acquisizione di ulteriori atti, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26/6/2007, disponeva la consegna allo Stato belga del cittadino italiano. Avvero tale provvedimento ha proposto ricorso per CA il D'IO deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 4, lett. a). Eccepisce il ricorrente che al momento dell'arresto non era stata allegata - così come, invece, prescritto dal citato art. 6 - "la relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica".
Tale eccezione, ritualmente proposta innanzi la Corte di Appello di Roma, non era stata presa in considerazione dalla Corte medesima. Il motivo è infondato.
E vero che al mandato di arresto europeo l'Autorità belga non ha allegato la relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, ma è altrettanto vero che quelle indicazioni che dovevano essere riportate in tale relazione erano desumibili "aliunde", da atti equipollenti, quali il mandato di arresto e la sentenza irrevocabile del 16 marzo 2006 (dalla quale era scaturito il mandato). Invero, nel primo atto sono state precisate la natura e la qualificazione giuridica dei fatti, (furto, associazione a delinquere); sono state indicate le disposizioni violate (artt. 461, 467, 324 bis e 324 ter c.p.); è stato individuato il luogo e il tempo di commissione degli stessi (ER dal 19/01 /2003 - fino al 21/2/2003); risulta, infine, descritta, in particolare, la condotta criminosa relativa al delitto di associazione per delinquere. Nella sentenza irrevocabile - oltre a tali indicazioni ampiamente riportate - sono state, analiticamente esposte le fonti di prova, valutate, del resto, in maniera davvero esaustiva. Ne consegue che - se era certamente più opportuno che l'autorità estera avesse inviato la relazione prevista dall'art. 6 della legge - è pur vero che i chiarimenti sui fatti, sulle imputazioni, sugli elementi di prova contenuti sia nel mandato che nella sentenza hanno reso possibile - anche in mancanza della relazione - le valutazioni, previste dalla legge sulla legittimità della consegna, da parte del Giudice italiano che non ha mancato di evidenziare come la sentenza fosse fornita di congrua, ineccepibile motivazione contenente, oltre la puntuale descrizione dei fatti incriminati, la dettagliata indicazione delle fonti di prova.
2. Violazione degli art. 16 c.p., comma 1 in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6 e all'art. 143 c.p.p., comma 2.
3. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 10 e dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Eccepisce il ricorrente che gli atti richiesti dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello di Roma con nota dell'8/5/2007, ricevuta in data 10/05/2007 alla Procura della Corte di Appello di ER, erano pervenuti il 19/06/2007 - (peraltro, alle ore 10,15 dopo l'orario di inizio dell'udienza a tal fine disposta) - e, quindi, oltre il termine di trenta giorni previsto, a pena della decadenza, dalla L. n. 69 del 2005, artt. 16 e 6 citati;
inoltre, l'ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio all'udienza del 26/6/2007 non aveva rispettato il termine minimo perentorio di otto giorni disposto dall'art. 10 della legge. I motivi sono infondati.
Invero, le S.S. U.U. di questa Corte, con sentenza del 5/2/2007 n. 4614, hanno ritenuto irrilevante che l'adempimento della trasmissione della documentazione integrativa sia soddisfatto oltre il termine di trenta giorni, poiché tale termine, previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 2, rappresenta un limite temporale di chiara natura ordinaria;
ne', nella specie, l'A.G. italiana aveva, nella richiesta, indicato e portato a conoscenza dell'autorità estera, uno specifico termine (di trenta giorni o diverso).
Del resto, l'udienza del 19/06/2007, nella quale la documentazione è stata messa a disposizione della difesa, venne rinviata a quella del 26/6/2007, sia per dar modo alla difesa stessa di prenderne visione sia per procedere alla traduzione del mandato di arresto europeo, sicché il diritto di difesa risulta essere stato ampiamente garantito, ne' all'udienza in prosieguo del 26/06/2007 era applicabile il termine di otto giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 10, comma 4, ai fini della notifica del decreto del
Presidente della Corte di Appello con il quale viene fissata l'udienza camerale per la decisione, (nella specie, l'udienza del 19/06/2007 in ordine alla quale il decreto venne regolarmente notificato in data 11/05/2007, nel rispetto del termine in questione).
4. Violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a) in relazione alla L. n.69 del 2005, artt. 6 e 16.
Deduce il ricorrente che il D'IO era stato condannato in contumacia e non era mai stato avvisato personalmente della data e del luogo di comparizione, sicché la Corte di Appello aveva illegittimamente disposta la consegna che era subordinata alla condizione - non vetrificatasi - che "l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire, alle persone oggetto del mandato di arresto europeo, la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio".
Nel caso di specie è certo, secondo il ricorrente, che il D'IO sia stato giudicato in absentia, così come risultava dal frontespizio della sentenza del 16/3/2006 nella quale l'imputato viene indicato come contumace, circostanza questa confermata dalla nota dell'8 maggio 2007, p. 4 con la quale il Consigliere delegato richiedeva, tra l'altro, la "indicazione se, in caso di decisione in absentia, sia assicurata la possibilità di un nuovo processo (L. n.69 del 2005, art. 19, lett. a)". Il motivo è infondato.
È vero che l'Autorità estera non ha fornito nella "stringata" nota di trasmissione della sentenza del 16/3/2006 una puntuale risposta alla richiesta della Corte di Appello di Roma, (trasmessa tramite telefax del 15/5/2007 dal Ministro di Giustizia), limitandosi a comunicare che "contro questa sentenza, che così fu resa in contraddittorio, non ci sono più mezzi di impugnazione", tuttavia - osserva questa Corte di legittimità - dalla decisione inviata e, soprattutto, dalla istanza presentata il 27/4/2007 dall'imputato alla "Corte europea dei diritti dell'uomo" di Strasburgo (esibita dalla difesa), è stato possibile evincere - come si dirà più diffusamente in seguito allorquando sarà esaminato il 6^ motivo di ricorso - che, avverso una prima decisione di merito resa in contumacia dalla Corte di Appello di ER, (8^ Camera), il 19/5/2005 - ritualmente notificata all'imputato in data 9/6/2005 - venne da costui proposta impugnazione il 28/6/2005, e che, avverso la seconda decisione di merito resa, sempre in contumacia, dalla Corte di Appello di ER (14^ Camera), il 16/3/2006 - (quella da cui è poi scaturito il mandato di arresto europeo) - è stato proposto dall'imputato ricorso per CA (rigettato con sentenza del 31/10/2006). Pertanto, nessuna rilevanza ha, a tali fini, la questione se al D'IO venne assicurata l'assistenza dei suoi legali e se il procedimento si svolse in contraddittorio - (garanzie difensive, comunque, assicurate all'imputato nel giudizio in questione come, del resto, rilevato dalla Corto di Appello di Roma nella decisione impugnata) - così come nessuna rilevanza ha la questione se l'imputato venne personalmente citato o ebbe altrimenti conoscenza del luogo e della data del processo a suo carico (su cui insistentemente si diffonde la difesa secondo cui presupposto di fatto indefettibile per la operatività della speciale clausola di garanzia e che l'interessato sia stato citato personalmente ovvero che sia stato altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza). Dirimente è, invece, la circostanza che il D'IO - cui, come si è rilevalo, venne notificata la prima pronuncia di condanna in contumacia - ebbe la possibilità di proporre impugnazione e provocare così altra decisione di merito ed ebbe la possibilità di proporre ricorso per CA avverso tale seconda pronuncia di condanna, resa sempre in contumacia. Di tal modo egli ebbe, dopo la decisione in "absentia" la possibilità di ottenere un nuovo giudizio presso altra giurisdizione (addirittura superiore), onde poter sottoporre eventuali irregolarità commesse nelle fasi della procedura che avevano portato alla pronuncia in "absentia". Nessuna violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, si è, pertanto, verificata.
5. Violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) in relazione alla L. n.69 del 2005, art. 18, lett. g), prima parte e all'art. 19, comma 1,
lett. a) stessa legge.
Il ricorrente deduce che nel processo non gli sono mai stati notificati, in lingua a lui comprensibile, gli atti introduttivi del giudizio. Lamenta, quindi, la violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 2 e 18, secondo cui deve essere rifiutata la consegna se "dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato di arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'art. 6 della convenzione per la "Salvaguardia dei diritti dell'uomo" che, tra l'altro, prevede che "l'imputato deve essere informato nel più breve tempo possibile ed in una lingua a lui comprensibile dall'accusa". Il motivo è infondato.
Risulta, invero, dalla sentenza del 16/03/2006 della Corte di Appello di ER che già con il provvedimento del 17/02/2005 con il quale quella Corte accoglieva l'appello "in rito" del P.M. ed evocava la causa, poi decisa all'udienza del 19/05/2005, si dava atto che "la citazione è stata tradotta in italiano" - (circostanza puntualmente rilevata dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza impugnata) - sicché, trattandosi della prima decisione che esaminava il merito della causa, risulta pienamente osservato il precetto di cui all'art. 6 della Convenzione, europea sui diritti dell'uomo, secondo cui "l'imputato deve essere informato nel più breve tempo possibile, ed in una lingua a lui comprensibile, dell'accusa".
6. Violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) in relazione alla L. n.69 del 2005, art. 18, lett. g), 2^ parte.
Deduce il ricorrente che - dopo che all'udienza del 22 novembre 2004, il Tribunale di Prima Istanza, rilevate le ripetute violazioni al diritto di difesa degli imputati, aveva disposto la notifica di ulteriore citazione a comparire con allegata traduzione in lingua italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 CEDH - il Pubblico Ministero aveva chiesto ed ottenuto l'annullamento della decisione e l'avocazione del procedimento da parte della Corte di Appello di ER che, con decreto del 17 febbraio 2005 - annullata la richiamata decisione del Tribunale di prima istanza - evocava a sè la trattazione del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215 c.p. belga, fissando l'udienza di trattazione alla data del 3 marzo 2005, poi rinviata per la decisione al 9/05/2005. Orbene, la Corte di Appello di ER, nell'accogliere l'impugnazione in rito del Pubblico Ministero, e nel trattenere la causa decidendola nel merito, aveva violato, in maniera palese ed evidente, il diritto al doppio grado di giudizio che la procedura instaurata inizialmente dall'a.g. del Belgio avrebbe riconosciuto. Sulla eccezione proposta dalla difesa, la Corte di Appello ha così argomentato: "Non può certo sostenersi essere stati nella specie violate ne' la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ne' le basi del giusto processo, e che la garanzia del doppio grado del giudizio, come si legge anche dalla sentenza in atti, non è stata certamente compromessa da una procedura che sembra comunque garantire la pluralità delle decisioni nelle varie fasi processuali". Evidente, ad avviso del ricorrente, la laconicità e genericità della motivazione atteso che, la Corte territoriale, oltre ad affermare che non vi è stata violazione dei diritti fondamentali, non spiega come tutto ciò sarebbe ravvisabile pur in presenza di una violazione del doppio grado.
Conseguentemente, la Corte di Appello di Roma, con il disporre la consegna, aveva violato la disposizione di cui all'art. 18, lett. g) la quale prevede che quando il mandato di arresto europeo è stato emesso per la esecuzione di una pena, la Corte di Appello ne rifiuta l'esecuzione se dagli atti risulta che la sentenza "non sia conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato, previsti dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla L. 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale".
Il motivo è manifestamente infondato.
Rileva questa Suprema Corte che sarebbe stato sicuramente preferibile che la Procura Generale presso la Corte di Appello di ER avesse, nella nota di trasmissione della sentenza del 16/03/2006 - (nella quale, come si è già rilevato, si è limitata a segnalare che "contro questa sentenza, che così fu resa in contraddittorio, non a sono più mezzi di impugnazione) - indicato le singole decisioni che, di volta in volta, erano state emanate nella complessa vicenda giudiziaria e avesse specificato se e quali mezzi di impugnazione fossero stati esperiti dall'imputato; e tale lacuna è probabilmente a base della "sommaria" motivazione della sentenza impugnata priva di qualsiasi riferimento, anche cronologico, alla pronunce intervenute e ai relativi gravami e caratterizzata da un riferimento ad una non meglio precisata "procedura che sembra, comunque, garantire la pluralità delle decisioni nelle varie fasi processuali". Tuttavia, sulla base, in particolare, della già richiamata istanza presentata il 27/04/2007 dall'imputato alla "Corte europea dei diritti dell'uomo" di Strasburgo, è stato possibile ricostruire compiutamente il complesso iter processuale.
- Con sentenza del 22 novembre 2004, il Tribunale di ER (4^ Camera) ha constatato che. i diritti della difesa erano stati violati e ha ordinato che fosse notificata una nuova citazione con una traduzione in italiano al fine di rispettare l'art. 6 della CEDH e ha fissato l'udienza per la data del 16 gennaio 2005.
- Il Pubblico Ministero ha prodotto ricorso il 23 novembre 2004 in appello contro tale sentenza.
La causa e stata trattata in aula innanzi la Corte di Appello di ER (8^ Camera), il 13 gennaio ed il 27 gennaio 2005; il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento della sentenza del 22 novembre 2004 e l'avocazione della causa da parte della Corte di Appello. - Con decisione del 17 febbraio 2005, la Corte d'Appello di ER, (8^ Camera), ha annullato la sentenza e ha avocato la causa in base all'art. 215 c.p. belga. L'dienza per la perorazione della causa è stata fissata per il 3 marzo 2005. La causa è poi proseguita nelle udienze del 10, del 17 e del 24 marzo 2005. L'imputato, ritenendo che i suoi diritti di difesa fossero stati ignorati, si è astenuto dal comparire alle precitate udienze.
- Il 19 maggio 2005, la Corte d'Appello di ER ha emesso la sua sentenza in contumacia nei confronti dell'imputato e ha condannato quest'ultimo a 5 anni di detenzione, oltre ad una sanzione pecuniaria.
- L'imputato ha proposto impugnazione alla sentenza e la causa è stata portata in aula il 2 febbraio 2006, dove è stata posta in deliberazione.
- Il 16 marzo 2006, la 14^ Camera della Corte d'Appello di ER ha emesso la sua sentenza nella quale, dopo aver ritenuto ammissibile l'impugnazione, ha reputato la colpevolezza del D'IO come un fatto accertato e lo ha condannato a 5 anni di detenzione e ad una sanzione pccuniaria pari a 1.000,00 Euro, maggiorata con le decime a 5.000,00.
- L'imputato il 22/03/2006 ha proposto ricorso in CA contro tale sentenza.
- La Corte di CA ha respinto il ricorso dell'imputato con sentenza del 31 ottobre 2006". Sulla base di tali dati, appare veramente incomprensibile come la difesa abbia insistentemente, reiteratamente, con vigore eccepito, sia nei motivi di ricorso, sia nella memoria difensiva, sia nella discussione innanzi a questa Corte di legittimità, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, risultando, invece, essere stati garantiti all'imputato - dopo una prima condanna, (del 19/05/2005) - il diritto di proporre impugnazione avverso tale decisione, sì da provocare, una nuova decisione, (del 16/03/2006), di conferma del primo giudizio, e, quindi, di esperire, contro tale ultima sentenza, ricorso per CA, (ricorso rigettato, con decisione del 31/10/2006). Ed, invero, oltre alla esistenza di una doppia pronuncia di merito - la prima della 8^ Camera della Corte di Appello di ER del 19/05/2005 emessa a seguito di impugnazione sul rito dal P.M. e di successiva avocazione del merito da parte del medesimo Giudice, e la seconda della 14^ Camera, sempre della Corte di Appello di ER del 16/3/2006, emessa su impugnazione dell'imputato, dirimente è la circostanza che avverso tale ultima decisione è stato proposto ricorso per CA ed è stata, in tal modo, sottoposta ad una giurisdizione superiore la dichiarazione di condanna.
Il processo è stato, quindi, condotto "nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 2 del Prot. n. 7 allegato a detta convenzione, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale" (L. n.69 del 2005, art. 18, lett. g.), stabilendo detto articolo che "
chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un Tribunale, ha diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna". Per completezza, va osservato che già la Corte di Appello di ER, nella sentenza del 16/03/2005, ha correttamente rigettato l'eccezione del D'IO secondo cui "l'avocazione applicata con la decisione del 17/2/2005 negava il diritto a doppia istanza", rilevando come essa Corte "non poteva pronunciarsi sul ricorso che l'imputato aveva o potesse avere nel caso che fosse stato condannato dalla Corte", (ricorso, poi, successivamente ed effettivamente esperito con l'impugnazione della sentenza di condanna innanzi alla Corte di CA (Giurisdizione superiore).
7. Violazione dell'art. 2 comma 1 lett. a) in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. p).
Premette il ricorrente che ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p) la Corte di Appello deve rifiutare la consegna "se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, "in luogo assimilato al suo territorio;
ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio". Orbene, la Corte di Appello di Roma aveva erroneamente disattesa la eccezione della difesa che ha documentato come attualmente ed innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, D'IO risultasse essere indagato per i medesimi fatti e per gli stessi reati per i quali egli è stato condannato dalla Court of Appeal of Antwerp essendo gli stessi compiuti in parte anche, in Italia. Anzi, è stato evidenziato come tale procedimento (proc. pen. N. 8780/03 RGNR, 12662/03 RG G.T.P.), sia pendente ancora nella fase delle indagini preliminari e che, tale condizione, secondo previsto alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), risulta ostativa alla esecutività
del mandato di arresto in esame.
Il motivo è infondato.
La Corte italiana ha, invero, disatteso l'eccezione con le seguenti adeguate argomentazioni: "nè per gli stessi fatti qui considerati, risulta essere pendente procedimento penale in Italia, (dinanzi al Tribunale di Torino, infatti, come emerge dalla documentazione prodotta in fotocopia dalla difesa, nell'aprile 2004, si è proceduto a carico del D'IO per fatti diversi)". Ed, invero, nella certificazione si da atto che i reati ascritti al D'IO sono stati commessi, oltre che ad ER, anche in Torino, laddove, la decisione della Corte belga fa riferimento a fatti avvenuti in ER.
8. Violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) in relazione alla L. n.60 del 2005, art. 18, lett. r).
Premette il ricorrente che ai sensi della L. n. 60 del 2005, art. 18, lett. r), la Corte, di Appello respinge la richiesta di consegna "se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la Corte di Appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno". Sottolinea il ricorrente che, ai sensi dell'art. 18 citato, si tratta di una soluzione obbligata e non discrezionale soprattutto in considerazione del fatto che esso D'IO ha espressamente dichiarato, sia tramite i suoi difensori che personalmente all'udienza del 26 giugno 2007, di volersi avvalere della facoltà di eseguire, conformemente alla legge italiana, la pena definitiva nel suo paese, il motivo è manifestamente infondato.
Invero - oltre alla puntuale precisazione della Corte di Appello che la norma in questione è "ben lungi dall'imporre sempre e comunque alla Corte una decisione di rifiuto della consegna del cittadino italiano, sol che vi sia una richiesta di espiare una pena in Italia" - va aggiunto che la disposizione in esame non solo attribuisce alla stessa Corte un ambito di valutazione circa la concreta possibilità di una tale scelta, quanto stabilisce che la decisione, la quale disponga che la pena sia espiata in Italia, può essere emanata solo se conforme "al suo diritto interno", vale a dire con l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 731 c.p.p. (riconoscimento della sentenza straniera ad iniziativa del Ministero di Giustizia, acquisizione del consenso o del parere favorevole dello Stato estero, adempimenti del Procuratore Generale per promuovere il riconoscimento della sentenza da parte della Corte di Appello).
Allo stato - rileva questa Corte di legittimità - nessun parere, sebbene richiesto dal Ministero (v. nota del 31/7/07), è stato espresso dall'Autorità belga. Del resto, come ha correttamente messo in evidenza la Corte italiana "la decisione in ordine al luogo di espiazione della pena può essere rimandata alla fase tipica della esecuzione, anche in considerazione della necessità di scegliere un percorso procedimentale che non collida con le esigenze di assoluta speditezza imposte dalla legge istitutiva del M.A.E. (v. Cass. sez. 6^, n. 10544/07; id. 3/5/07 n. 17632)". Sulla base di tali considerazioni, del tutto irrilevante appare la dedotta questione di incostituzionalità dell'art. 731 c.p.p., con riferimento all'art. 24 Cost., commi 1 e 2, e all'art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui riserva al Ministero della Giustizia, e non anche al condannato, la possibilità di dare corso alla procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere, tenuto conto sia della non immediata incidenza di tale istituto sulla disciplina prevista dalla L. n. 69 del 2005 sia dalla circostanza che il Ministro di Giustizia ha comunicato di aver richiesto all'Autorità straniera "il proprio necessario parere", onde promuove, in caso positivo, la procedura di riconoscimento della sentenza straniera, sia perché l'attribuzione anche al condannato di dar corso a tale procedura non modificherebbe certo i tempi necessari per la sua definizione che risultano, del resto, non del tutto compatibili con il contesto del procedimento di consegna improntato alla massima celerità.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Copia del presente provvedimento deve essere immediatamente trasmessa al Ministro della Giustizia.
P.Q.M.
La Suprema Corte di CA, Sezione Feriale Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi immediatamente copia del provvedimento al Ministro della Giustizia.
Così deciso in Roma, il 21 agosto 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2007