Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
L'art. 16 della legge n. 233 del 1990, nel disporre esplicitamente il cumulo dei contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati nelle gestioni o nella assicurazione generale obbligatoria dei lavorati dipendenti, detta una disciplina riguardante non soltanto la misura della pensione (calcolata procedendo alla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni), ma anche - come risulta da una interpretazione della norma desumibile da concordanti elementi letterali e sistematici - la ricongiunzione dei contributi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE ER ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17/98 del Tribunale di SIENA, depositata il 21/01/98 R.G.N. 800/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 settembre 1993 EL LA IB avanzava davanti al Pretore di Siena domanda diretta ad ottenere l'accertamento del suo diritto alla pensione di anzianità nel settore del lavoro in agricoltura nei confronti dell'INPS. L'assicurato assumeva di avere diritto a tale pensione come operaio agricolo iscritto negli appositi elenchi per trentacinque anni, nonostante che l'INPS avesse contestato in sede amministrativa il versamento dei contributi eseguito come coltivatore diretto - mezzadro - colono pur se nella stessa misura di 5460 per ciascun anno.
Anche con i contributi di diversa gestione, infatti, secondo il ricorrente, era stato mantenuto lo stesso rapporto in ordine al calcolo del requisito contributivo.
Con sentenza in data 22 giugno 1996/21 agosto 1996 il Pretore accoglieva la domanda dell'assicurato.
Con sentenza in data 17 dicembre 1997/21 gennaio 1998 il Tribunale di Siena, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, rigettava, invece, la domanda.
Il giudice di merito osservava che il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità sarebbe diversamente disciplinato per gli operai agricoli e per i braccianti avventizi in virtù del diverso disposto di cui all'art. 7 legge n. 638 del 1983 e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153, perché, in mancanza di esplicita abrogazione, non sussisterebbe, almeno per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità, una nozione unitaria di operaio agricolo che accomuni salariati fissi e cioè lavoratori dipendenti ai braccianti avventizi e cioè ai lavoratori autonomi. L'assicurato ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELIA DECISIONE
Con l'articolato motivo l'assicurato si duole che il Tribunale, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 7 comma nono legge n. 638 del 1983 e 16 della legge n. 233 del 1990, con falsa applicazione dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, nonché con omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, abbia ritenuto che il riconoscimento del diritto alla pensione degli operai agricoli sarebbe diversamente disciplinato in virtù dell'art. 7 comma nono della legge n. 463 del 1983 (a causa della distinzione, considerata ancora operante, tra operai agricoli e cioè tra lavoratori dipendenti e braccianti avventizi e cioè lavoratori autonomi).
In realtà il Tribunale, aggiunge il ricorrente, aveva omesso di esaminare il complesso sistema normativo di riferimento, ignorando, tra l'altro, l'art. 16 della legge n. 233 del 1990, in base al quale in caso di liquidazione della pensione in una gestione speciale dei lavoratori autonomi cumulata con i contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione riferita ai periodi di iscrizione della gestione speciale e della quota di pensione calcolata con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
In tal modo, conclude il ricorrente, pur non avendo egli contributi sufficienti per la pensione di anzianità come lavoratore dipendente, doveva ritenersi che ne avesse diritto sulla base del cumulo che doveva essere operato, con lo stesso criterio di calcolo, con i contributi versati alla gestione speciale autonoma come coltivatore diretto o come mezzadro.
Il ricorso è fondato.
L'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153, dopo avere stabilito in via generale per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie i requisiti necessari alla sussistenza del diritto alla pensione, costituiti da 35 anni di iscrizione e contribuzione effettiva in costanza di lavoro con almeno 1820 contributi settimanali e avere previsto per gli operai agricoli il calcolo della pensione mediante ragguaglio della contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale secondo la qualifica risultante sulla base della tabella di cui alla legge 4 aprile 1952 n. 218, al settimo comma aveva disposto il divieto di cumulo della pensione in tal modo liquidata con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. L'art. 7 comma nono del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, invece, stabilisce testualmente:
"Ai fini dell'accertamento del diritto e della anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tute le categorie di operai agricoli, resta fissato in 5460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria: 4050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia;
1350 giornate per il diritto alla pensione di "invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione".
L'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, sovrapponendosi alle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29 che prevede criteri di calcolo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori autonomi a quelli dei medesimi trascorsi come lavoratori dipendenti ai fini della liquidazione di un'unica pensione, ha disposto esplicitamente il cumulo dei contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati nelle gestioni o nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Nè, come deduce l'INPS siffatto cumulo sarebbe soltanto apparente in quanto si riferirebbe soltanto al criterio di calcolo dell'importo della pensione. La norma, infatti, al terzo comma con il fare salva per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi di lavoro autonomo con quelli di lavoro subordinato di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29 chiaramente lascia desumere che la sua disciplina non afferisce soltanto al criterio di calcolo, ma anche alla ricongiunzione dei contributi riferiti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e a quelle dei lavoratori dipendenti o dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e l'art. 7 comma nono del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 risultano, perciò,
implicitamente superati dal citato art. 16 nelle disposizioni sopra delineate e trascritte e dalle quali veniva a desumersi un divieto - di cumulo di contribuzioni di fondi assicurativi diversi, quali quello per i lavoratori dipendenti e quello per i lavoratori autonomi nel settore del lavoro agricolo.
"In conclusione l'art. 16 della legge n. 233 del 1990 ha riaffermato e rafforzato il principio in base al quale la misura della pensione, in presenza di contribuzione di fondi diversi, si determina pro-quota.
Conseguentemente ha previsto il diritto di cumulo tra contribuzioni di diverse gestioni e il diritto alla pensione da determinarsi con la somma delle singole anzianità come stabilite dai singoli ordinamenti" (v. Cass. 18.2.200 n. 1891) Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dal LA IB la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze, la quale uniformandosi al principio di diritto come sopra virgolato, accerterà se all'assicurato spetti o no la pensione di anzianità sulla base del cumulo dei contributi versati su diverse gestioni di fondi assicurativi.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001