TAR
Sentenza 22 settembre 2021
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Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
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Decreto decisorio 9 aprile 2024
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Sentenza 14 novembre 2024
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- 1. TAR Molise, sentenza 3 novembre 2025, n. 312https://www.eius.it/articoli/
- 2. TAR Molise, sentenza 3 novembre 2025, n. 312https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Campobasso, in data 8 aprile 2024, ha rigettato la sua domanda di conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato: impugnativa estesa anche al preavviso di diniego emesso dall'Amministrazione il 20 marzo 2024 e notificato in pari data sulla predetta domanda di conversione. A motivo del provvedimento reiettivo l'Amministrazione ha addotto l'insussistenza del requisito "della sufficiente capacità economica del datore di lavoro". 2. Contro tale determinazione l'interessato ha proposto il presente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06544/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00251 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06544/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6544 del 2025, proposto da
Orizon Maritimas Italia s.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Paoletti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;
contro
Comune di LO NI, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza N. 06544/2025 REG.RIC.
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9153/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. Marco
NI e udita per la parte ricorrente l'avvocato Natalia Paoletti;
Viste le conclusioni delle Amministrazioni resistenti, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio l'odierna ricorrente per ottemperanza, già titolare di una concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura rilasciatale dal Comune di LO NI, ha impugnato i provvedimenti di detto ente locale con i quali era stata negata l'estensione di detta concessione demaniale dai 39.000 mq già assentiti fino a complessivi 48.600 mq., onde consentirle l'installazione di ulteriori dieci gabbie per la propria attività commerciale, all'uopo formulando anche domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 2268/2023 il T.A.R. per il Lazio rigettava il ricorso.
Detta sentenza veniva impugnata in appello, dall'odierna ricorrente per ottemperanza, dinanzi a questo Consiglio di Stato, insistendo per il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9153/2024, in riforma dell'impugnata sentenza, l'appello veniva accolto e, per l'effetto, accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento n. 6930 del 26 maggio 2015 adottato dal Comune di
LO NI. N. 06544/2025 REG.RIC.
Con la medesima decisione era accolta in parte la domanda risarcitoria e condannato il Comune di LO NI al risarcimento dei danni in favore dell'appellante quantificato in complessivi € 132.592,30, a maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva, oltre il pagamento delle spese di lite.
Deduce la ricorrente che l'ottemperanda decisione è stata notificata a mezzo p.e.c. al
Comune di LO NI in data 21 novembre 2024, altresì sollecitando il pagamento di quanto spettante alla ricorrente con lettera del successivo 26 novembre
2024.
Espone la ricorrente che il Comune di LO NI non dava esecuzione alla predetta pronuncia e con ricorso notificato il 9 settembre 2025 e depositato il successivo 6 febbraio 2025 promuoveva azione di revocazione dinanzi al Consiglio di
Stato avverso la sopraindicata decisione.
Con sentenza n. 6030/2025 questo Consiglio dichiarava inammissibile il suddetto ricorso per revocazione.
Evidenzia l'odierna ricorrente per ottemperanza di aver nuovamente sollecitato con p.e.c. trasmessa in data 16 luglio 2025 il Comune di LO NI al pagamento delle somme in questione.
Anche tale missiva sarebbe però rimasta priva di riscontro, senza che a tutt'oggi il
Comune di LO NI abbia provveduto al pagamento.
Tanto premesso, la ricorrente chiede, in accoglimento del ricorso, di ordinare al
Comune di LO NI di dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio di
Stato, sez. VII, n. 9153/2024 e in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione resistente, procedere fin d'ora alla nomina di un Commissario ad acta che provveda all'esecuzione della succitata sentenza.
Il Comune di LO NI non si è costituito in giudizio. N. 06544/2025 REG.RIC.
Con memoria depositata il 26 novembre 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto che si voglia dichiarare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso per ottemperanza nei propri confronti, per estraneità alla vicenda sostanziale e assenza di obblighi da eseguire.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Così sintetizzata la prospettazione a base del presente ricorso per ottemperanza, la stessa risulta evidentemente fondata.
Risulta infatti in modo inequivoco dagli atti di causa che, nonostante i reiterati solleciti e la pronunciata inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal Comune di
LO NI avverso la sentenza ottemperanda, detta decisione non sia stata eseguita.
Né il citato Comune, non costituito in giudizio, ha dedotto al riguardo.
In linea con quanto statuito con la sentenza di cui si è domandata l'ottemperanza, non risultano ravvisabili ostacoli di ordine materiale o giuridico all'adempimento degli obblighi ivi statuiti.
Il ricorso per ottemperanza pertanto deve essere accolto e, per l'effetto, ordinato al
Comune di LO Ionico di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda provvedendo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza è nominato Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nominativa, che provvederà nel termine di ulteriori 90 giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), N. 06544/2025 REG.RIC.
definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
-ordina al Comune di LO NI di dare esecuzione alla sentenza di questa
Sezione n. 9153/2024;
-assegna a questo scopo il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina Commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, il Prefetto di
Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nominativa, che provvederà nel termine di ulteriori novanta giorni;
-condanna il Comune di LO NI a rifondere alla ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e che la presente sentenza sia comunicata al Commissario ad acta oltre che alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT IE, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore N. 06544/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco NI
IL PRESIDENTE
RT IE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00251 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06544/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6544 del 2025, proposto da
Orizon Maritimas Italia s.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natalia Paoletti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;
contro
Comune di LO NI, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza N. 06544/2025 REG.RIC.
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9153/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. Marco
NI e udita per la parte ricorrente l'avvocato Natalia Paoletti;
Viste le conclusioni delle Amministrazioni resistenti, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio l'odierna ricorrente per ottemperanza, già titolare di una concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura rilasciatale dal Comune di LO NI, ha impugnato i provvedimenti di detto ente locale con i quali era stata negata l'estensione di detta concessione demaniale dai 39.000 mq già assentiti fino a complessivi 48.600 mq., onde consentirle l'installazione di ulteriori dieci gabbie per la propria attività commerciale, all'uopo formulando anche domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 2268/2023 il T.A.R. per il Lazio rigettava il ricorso.
Detta sentenza veniva impugnata in appello, dall'odierna ricorrente per ottemperanza, dinanzi a questo Consiglio di Stato, insistendo per il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9153/2024, in riforma dell'impugnata sentenza, l'appello veniva accolto e, per l'effetto, accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento n. 6930 del 26 maggio 2015 adottato dal Comune di
LO NI. N. 06544/2025 REG.RIC.
Con la medesima decisione era accolta in parte la domanda risarcitoria e condannato il Comune di LO NI al risarcimento dei danni in favore dell'appellante quantificato in complessivi € 132.592,30, a maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva, oltre il pagamento delle spese di lite.
Deduce la ricorrente che l'ottemperanda decisione è stata notificata a mezzo p.e.c. al
Comune di LO NI in data 21 novembre 2024, altresì sollecitando il pagamento di quanto spettante alla ricorrente con lettera del successivo 26 novembre
2024.
Espone la ricorrente che il Comune di LO NI non dava esecuzione alla predetta pronuncia e con ricorso notificato il 9 settembre 2025 e depositato il successivo 6 febbraio 2025 promuoveva azione di revocazione dinanzi al Consiglio di
Stato avverso la sopraindicata decisione.
Con sentenza n. 6030/2025 questo Consiglio dichiarava inammissibile il suddetto ricorso per revocazione.
Evidenzia l'odierna ricorrente per ottemperanza di aver nuovamente sollecitato con p.e.c. trasmessa in data 16 luglio 2025 il Comune di LO NI al pagamento delle somme in questione.
Anche tale missiva sarebbe però rimasta priva di riscontro, senza che a tutt'oggi il
Comune di LO NI abbia provveduto al pagamento.
Tanto premesso, la ricorrente chiede, in accoglimento del ricorso, di ordinare al
Comune di LO NI di dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio di
Stato, sez. VII, n. 9153/2024 e in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione resistente, procedere fin d'ora alla nomina di un Commissario ad acta che provveda all'esecuzione della succitata sentenza.
Il Comune di LO NI non si è costituito in giudizio. N. 06544/2025 REG.RIC.
Con memoria depositata il 26 novembre 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto che si voglia dichiarare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso per ottemperanza nei propri confronti, per estraneità alla vicenda sostanziale e assenza di obblighi da eseguire.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Così sintetizzata la prospettazione a base del presente ricorso per ottemperanza, la stessa risulta evidentemente fondata.
Risulta infatti in modo inequivoco dagli atti di causa che, nonostante i reiterati solleciti e la pronunciata inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal Comune di
LO NI avverso la sentenza ottemperanda, detta decisione non sia stata eseguita.
Né il citato Comune, non costituito in giudizio, ha dedotto al riguardo.
In linea con quanto statuito con la sentenza di cui si è domandata l'ottemperanza, non risultano ravvisabili ostacoli di ordine materiale o giuridico all'adempimento degli obblighi ivi statuiti.
Il ricorso per ottemperanza pertanto deve essere accolto e, per l'effetto, ordinato al
Comune di LO Ionico di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda provvedendo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza è nominato Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nominativa, che provvederà nel termine di ulteriori 90 giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), N. 06544/2025 REG.RIC.
definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
-ordina al Comune di LO NI di dare esecuzione alla sentenza di questa
Sezione n. 9153/2024;
-assegna a questo scopo il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina Commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, il Prefetto di
Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nominativa, che provvederà nel termine di ulteriori novanta giorni;
-condanna il Comune di LO NI a rifondere alla ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e che la presente sentenza sia comunicata al Commissario ad acta oltre che alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT IE, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore N. 06544/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco NI
IL PRESIDENTE
RT IE
IL SEGRETARIO