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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3345 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata il [...] a [...], Goiás, Brasile, Parte_1
C.F. , C.F._1
nato il [...] a [...], Goiás, Brasile, C.F. Parte_2
C.F._2
nato il [...] a [...], Massachussetts, Stati Uniti Parte_3
d'America, C.F. , C.F._3
nato il [...] a [...], Goiás, Brasile, C.F. Parte_4
; C.F._4
nato l'[...] a [...], Goiás, Brasile, C.F. Parte_5
; C.F._5
nata il [...] a [...], Goiás, Brasile, C.F. Parte_6
; C.F._6
nato il [...] a [...], Goiás, Brasile, C.F. Parte_7
; C.F._7
nata il [...] a [...], Goiás, Brasile, C.F. Parte_8
, C.F._8
nato il [...] a [...], Goiás, Brasile, C.F. Parte_9
; C.F._9
nato il [...] a [...], Goiás, Brasile, residente Parte_10 in Rua Coronel Anacleto 801, Quadra 30, LC, Setor Central, Trindade, Goiás, C.F.
, in proprio e, unitamente a C.F._10 Parte_11
come da autorizzazione in calce all'atto di intervento rilasciato il
[...]
20.05.2024 munito di Apostille n. 1587935-24, quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato il [...] a [...], Goiás, Brasile, e Persona_1
nata il [...] a [...], Goiás, Brasile,; Parte_12 tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura speciale in atti, dagli Avvocati Giorgio Faraglia e Cristina Vescovi, ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio sito in Perugia, Via XX Settembre 35;
- RICORRENTI -
1 E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-
RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 28 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_1 venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , figlio di e nato a [...] Persona_2 Per_3 Persona_4 il 06.07.1860 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. Con comparsa depositata in data 31.12.2024, ha spiegato intervento volontario adesivo autonomo , in proprio e quale padre esercente la responsabilità Parte_10 genitoriale sui figli minori e , chiedendo che venga Persona_1 Parte_12 dichiarata la loro cittadinanza italiana per essere anch'essi discendenti diretti di Per_2
[...]
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione tra e Persona_2 [...] nacque il 7 settembre 1895, nella città di Controparte_2 Persona_5
Sacramento, Brasile. Dall'unione tra e Persona_6 Persona_5 [...]
nacquero due figli: Controparte_3
1) nata il [...], nella città di Trinidade, Goiás, Brasile, Persona_7 la quale sposava , e dalla loro unione nascevano due figli: Persona_8
1.1 , nato il [...], nella città di Trinidade, Goiás, Brasile, Parte_2 il quale sposava . Persona_9
Dalla loro unione nascevano due figli:
1.1.1 , nella città di Goiânia, Goiás, Brasile, il 5 luglio 1977. Parte_1
sposava , e dal loro matrimonio Parte_1 Controparte_4 nasceva , nella città di Framingham, Massachussetts, Stati Uniti Parte_3
d'America, il 16 agosto 2002.
1.1.2. , nato nella città di Goiânia, Goiás, Brasile, il 29 gennaio Parte_10
1975.
Dall'unione senza contrarre matrimonio tra e Parte_10 [...]
nasceva , nella città di Goiânia, Goiás, CP_5 Parte_5
Brasile, l'8 febbraio 1992, il quale sposava . Controparte_6
2 Dall'unione senza contrarre matrimonio di con Parte_10 [...] sono nati e Parte_11 Persona_1 Parte_12 ancora minori e, pertanto, rappresentati dai loro genitori.
1.2. nato il [...] nella città di Trinidade, Goiás, Brasile. Parte_4
2) , nato il [...], nella città di Trinidade, Goiás, Brasile, Persona_10 sposava e dalla loro unione nasceva una figlia: Persona_11
2.1 , nata il [...], nella città di Goiânia, Goiás, Brasile, la quale Per_12 sposava , assumendo il nome di “ ” e dalla loro Persona_13 Persona_14 unione nascevano due figli:
2.1.1 , nata il [...], nella città di Goiânia, Goiás, Brasile, Parte_6 la quale sposava assumendo il nome di Persona_15 Controparte_7
, come da certificato di matrimonio, con annotazione di separazione e
[...] divorzio in forza dei quali tornava a chiamarsi sin dalla data di separazione, il 3.02.1993,
”. Parte_6
2.1.2 , nato il [...], nella città di Goiânia, Goiás, Parte_7
Brasile, il quale sposava e dalla loro unione nascevano due figli: Persona_16
2.1.2.1 nata il [...], nella città di Goiânia, Goiás, Parte_8
Brasile, che sposava assumendo il nome di Persona_17 [...]
; Parte_8
2.1.2.2 , nato il [...] nella città di Goiânia, Goiás, Parte_9
Brasile.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_1 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 aprile 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, la giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che,
a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono
3 assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di AS (KR) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita Persona_2 dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente Persona_5 ascendente degli odierni ricorrenti e figlia di sposava Persona_2 Controparte_3 Per_
e dall'unione nascevano e .
[...] Per_7
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 30 del 28.01.1983, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti
4 della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che
l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 28.5.2025
Il Giudice
Pietro Caré
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