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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 239/2024 R.G., promossa da nata ad [...] l'[...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Partanna, via V. Emanuele, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Gianni
Caracci (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende Email_1
per mandato in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato l'11 febbraio 2024 - premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con , in AL il 12 maggio 2012, dal quale sono nate Controparte_1
le figlie (nata ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il 27 maggio Persona_1 Persona_2
2013) - ha esposto che: Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 509/2019 del 24 maggio 2019, il Tribunale ordinario di Marsala ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
1 - con sentenza definitiva n. 786/2021 del 2 novembre 2021, il Tribunale ordinario di Marsala
ha statuito sulle condizioni della predetta separazione;
- dall'intervenuta separazione la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto esposto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni già stabilite dalla sentenza n. 786/2021 del 2 novembre 2021 resa da questo
Tribunale nel giudizio di separazione n. 2434/2018 R.G., con vittoria delle spese processuali.
, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio e, pertanto, Controparte_1
è stato dichiarato contumace con ordinanza del 3 giugno 2024.
All'udienza del 2 ottobre 2024, previa assegnazione alle parti dei termini perentori previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa, è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione e, con ordinanza del
24 aprile 2025, è stata rimessa per la decisione al Collegio.
La ricorrente ha formulato le proprie conclusioni con le note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 15 novembre 2024 (reiterate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025), che di seguito sono riportate: «Chiede l'accoglimento delle domande spiegate in ricorso
e dunque pronunciarsi la cessazione degli effetti civili con conferma integrale delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione dei coniugi. Compensi professionali da distrarre in favore dello Stato stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio».
2. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché sono trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione.
Da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Risulta, inoltre, provato in via documentale che i coniugi si sono separati con sentenza non definitiva pronunziata da questo Tribunale in data 24 maggio 2019 e passata in giudicato (cfr. allegato n. 1, al ricorso introduttivo).
3. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337-ter c.c., rubricato «Provvedimenti riguardo ai figli» (introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013), prevede che «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori», confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337- quater c.c., «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
2 Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti «contrario all'interesse del minore» (art. 337-quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Tribunale, da adottarsi caso per caso con
«provvedimento motivato».
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione, dal punto di vista economico, al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore e l'esigenza logica di differenziare le discipline delle due forme alternative di affidamento parentale consentono al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario - in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano ragioni ostative all'affidamento condiviso, pertanto deve essere confermato il regime di affidamento super esclusivo (e quindi esteso anche a tutte le decisioni di maggiore importanza) delle figlie minori, e Persona_1 Persona_2 disposto con la sentenza definitiva di separazione, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
Ciò si reputa necessario tenuto conto dell'istruttoria, della contumacia del convenuto (da cui si presume un disinteresse nei confronti dell'esercizio della responsabilità genitoriale) e alla luce delle dichiarazioni rese dalle figlie minori in sede di audizione nel corso dell'udienza del 2 ottobre 2024, durante la quale è emerso sia un totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie sia l'assenza di incontri nel lungo periodo tra padre e figlie, tali da pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico di quest'ultime.
In particolare, la minore ha dichiarato;
a) di non vedere il padre e di non sentirlo neppure Per_1 telefonicamente;
b) il padre non si interessa di lei;
c) di averlo incontrato, l'ultima volta, quando lo stesso «ha insultato mia madre» e che, per tale ragione, non l'ha voluto più incontrare;
d) che il padre
3 la tratta male «nel senso che non mi calcola» (cfr. file registrazione audiovisiva dell'audizione delle minori, depositato in data 2 ottobre 2024).
Anche la minore ha mostrato un notevole distacco con la figura paterna, poiché alla Per_2
domanda posta dal Giudice «il papà lo senti, ogni tanto?» ha risposto «quello di AL?» aggiungendo, poi, di non sentirlo e di averlo sentito, l'ultima volta, diversi anni fa «quando ero ancora piccola». La minore ha anche dichiarato di trovarsi bene con la madre e con il suo Per_2 attuale compagno, nonché di avere con quest'ultimo un buon rapporto tanto da definirlo come il
«nuovo papà» (cfr. file registrazione audiovisiva dell'audizione delle minori, depositato in data 2 ottobre 2024).
La noncuranza del padre nei confronti della prole trova conferma anche nella sentenza penale di condanna a carico di (depositata in data 28 novembre 2023 presso il Tribunale di Controparte_1
Marsala), con la quale quest'ultimo è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 570, co. 1 e 2,
n. 2, c.p., per aver omesso il versamento dell'assegno mensile di € 200 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore facendole così mancare i mezzi di sussistenza, sebbene Per_2
la ricorrente non abbia fornito prova della irrevocabilità di tale provvedimento (v. «sentenza penale», allegata alla memoria integrativaex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata in data 18 aprile 2024).
A tal riguardo, giova ricordare che in forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo (v. Cass. civ., n. 5009/2009; Cass. civ.,
n. 517/2020).
In particolare, il giudice civile può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, anche in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva (Cass. civ., n.
10055/2010).
Pertanto, tali elementi non possono che giustificare la previsione di un affidamento super esclusivo delle figlie minori, e in favore della madre, in quanto costituenti Persona_1 Persona_2 chiari indicatori di un grave pregiudizio per l'interesse superiore delle stesse. Dal canto suo, il resistente, non costituendosi nel presente giudizio, non ha contestato le dichiarazioni rese dalle figlie minori.
3.1. Va precisato che il regime dell'affidamento c.d. “super esclusivo” modifica soltanto l'esercizio della responsabilità genitoriale, che si concentra interamente in capo ad uno dei genitori:
l'affidatario super esclusivo del figlio minore (Cass. civ., sezioni unite, n. 32359/2018).
Nel caso in esame, alla madre spetterà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
4 scelta della residenza abituale delle minori (art. 337-quater, comma 3, c.c. e art. 337-ter, comma 3,
c.c.). Inoltre, alla madre affidataria super-esclusiva spetta la titolarità esclusiva dell'usufrutto legale sui beni delle minori (art. 327 c.c.),
Il padre non affidatario mantiene la titolarità della responsabilità genitoriale e «il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse» (art. 337-quater, ultimo comma, c.c.).
3.2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlie, tenuto conto dell'età delle minori e di quanto emerso dall'istruttoria, deve disporsi un regime di incontri sulla base di liberi accordi fra padre e figlie, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e lavorativi del padre.
4. Nel caso in esame non occorre pronunciarsi sull'assegnazione della casa coniugale, non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso dalla ricorrente e non essendo neppure individuabile una casa coniugale, tenuto conto del fatto che dal mese di agosto 2023 la ricorrente risulta trasferita a Gibellina ove abita insieme al nuovo compagno e con i suoi figli (cfr. verbale d'udienza del 9 maggio 2024).
5. Riguardo al contributo di mantenimento in favore delle figlie minori, si osserva quanto segue.
Sul punto, giova ricordare che, anche dopo la crisi familiare, tra i coniugi continua a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. civ., n. 3974/2002).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di
5 convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Tanto premesso, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, occorre evidenziare che la ricorrente non ha allegato né provato alcunché in merito sia alla situazione economica del resistente, limitandosi a dichiarare di convivere, dal mese di agosto 2023, con il nuovo compagno, insieme ai propri figli e che il resistente continua a non contribuire al mantenimento delle figlie minori (cfr. verbale d'udienza del 9 maggio 2024).
La circostanza che la ricorrente abbia intrapreso, da tempo, una nuova e stabile convivenza con il nuovo compagno è stata altresì confermata dalle dichiarazioni rese in sede di audizione.
Il che fa presumere che al mantenimento di tutta la famiglia, in cui fanno parte anche le figlie minori e contribuisca il reddito prodotto dal compagno della ricorrente, ma al contempo ciò Per_1 Per_2 non esclude l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento delle minori.
Infine, nessuna specifica allegazione ha fornito la parte ricorrente in ordine al tenore di vita goduto dalle figlie minori in costanza di matrimonio (art. 337-ter, comma 4, n. 2, c.c.).
6 Pertanto, in assenza di ulteriori elementi da cui desumere la situazione patrimoniale e reddituale del resistente, il Tribunale ritiene di dover confermare l'obbligo a carico di di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle figlie minori, attraverso il versamento in favore di , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400 (€ 200 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, così come previsto in sede di separazione giudiziale.
Inoltre, deve disporsi a carico del resistente l'ulteriore obbligo di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie minori della coppia.
6. Le spese processuali devono essere poste a carico del resistente contumace, in considerazione dell'esito del giudizio, delle domande formulate da parte ricorrente e delle sue dichiarazioni sulla condotta non collaborativa di controparte (cfr. verbale d'udienza del 9 maggio 2024).
La loro liquidazione viene effettuata nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto anche delle scarne allegazioni di parte ricorrente in ordine alla situazione economica-reddituale del resistente, nonché della contumacia di quest'ultimo.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citati - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, della contumacia del resistente, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per le fasi di giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Stante l'ammissione provvisoria di al patrocinio a spese dello Stato, il resistente deve Parte_1 essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia senza procedere, in questa sede, all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme Cass civ., n. 11590/2019).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Campobello di Mazara, in data 12 maggio 2012 - regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello
Stato civile, nell'anno 2012, n. 3, parte I, serie A - da (nato a [...], il 25 marzo Controparte_1
7 1981) e (nata a [...] l'[...]). Parte_1
2) Dispone l'affidamento super esclusivo delle figlie minori, (nata ad [...] il 9 Persona_1
aprile 2009) e (nata ad [...] il [...]), alla madre, la quale potrà adottare Persona_2 anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, con domicilio prevalente presso la stessa e con la facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé le figlie sulla base di liberi accordi con le stesse, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e lavorativi del padre.
3) Nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
4) Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400 (€ 200 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie minori e da rivalutarsi su base annuale secondo Per_1 Per_2
gli indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute e documentate.
5) Condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali che Controparte_1
liquida in € 3.908 per compenso oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
6) Dispone che la presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
15 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 239/2024 R.G., promossa da nata ad [...] l'[...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Partanna, via V. Emanuele, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Gianni
Caracci (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende Email_1
per mandato in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato l'11 febbraio 2024 - premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con , in AL il 12 maggio 2012, dal quale sono nate Controparte_1
le figlie (nata ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il 27 maggio Persona_1 Persona_2
2013) - ha esposto che: Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 509/2019 del 24 maggio 2019, il Tribunale ordinario di Marsala ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
1 - con sentenza definitiva n. 786/2021 del 2 novembre 2021, il Tribunale ordinario di Marsala
ha statuito sulle condizioni della predetta separazione;
- dall'intervenuta separazione la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto esposto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni già stabilite dalla sentenza n. 786/2021 del 2 novembre 2021 resa da questo
Tribunale nel giudizio di separazione n. 2434/2018 R.G., con vittoria delle spese processuali.
, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio e, pertanto, Controparte_1
è stato dichiarato contumace con ordinanza del 3 giugno 2024.
All'udienza del 2 ottobre 2024, previa assegnazione alle parti dei termini perentori previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa, è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione e, con ordinanza del
24 aprile 2025, è stata rimessa per la decisione al Collegio.
La ricorrente ha formulato le proprie conclusioni con le note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 15 novembre 2024 (reiterate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025), che di seguito sono riportate: «Chiede l'accoglimento delle domande spiegate in ricorso
e dunque pronunciarsi la cessazione degli effetti civili con conferma integrale delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione dei coniugi. Compensi professionali da distrarre in favore dello Stato stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio».
2. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché sono trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione.
Da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Risulta, inoltre, provato in via documentale che i coniugi si sono separati con sentenza non definitiva pronunziata da questo Tribunale in data 24 maggio 2019 e passata in giudicato (cfr. allegato n. 1, al ricorso introduttivo).
3. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337-ter c.c., rubricato «Provvedimenti riguardo ai figli» (introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013), prevede che «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori», confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337- quater c.c., «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
2 Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti «contrario all'interesse del minore» (art. 337-quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Tribunale, da adottarsi caso per caso con
«provvedimento motivato».
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione, dal punto di vista economico, al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore e l'esigenza logica di differenziare le discipline delle due forme alternative di affidamento parentale consentono al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario - in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano ragioni ostative all'affidamento condiviso, pertanto deve essere confermato il regime di affidamento super esclusivo (e quindi esteso anche a tutte le decisioni di maggiore importanza) delle figlie minori, e Persona_1 Persona_2 disposto con la sentenza definitiva di separazione, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
Ciò si reputa necessario tenuto conto dell'istruttoria, della contumacia del convenuto (da cui si presume un disinteresse nei confronti dell'esercizio della responsabilità genitoriale) e alla luce delle dichiarazioni rese dalle figlie minori in sede di audizione nel corso dell'udienza del 2 ottobre 2024, durante la quale è emerso sia un totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie sia l'assenza di incontri nel lungo periodo tra padre e figlie, tali da pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico di quest'ultime.
In particolare, la minore ha dichiarato;
a) di non vedere il padre e di non sentirlo neppure Per_1 telefonicamente;
b) il padre non si interessa di lei;
c) di averlo incontrato, l'ultima volta, quando lo stesso «ha insultato mia madre» e che, per tale ragione, non l'ha voluto più incontrare;
d) che il padre
3 la tratta male «nel senso che non mi calcola» (cfr. file registrazione audiovisiva dell'audizione delle minori, depositato in data 2 ottobre 2024).
Anche la minore ha mostrato un notevole distacco con la figura paterna, poiché alla Per_2
domanda posta dal Giudice «il papà lo senti, ogni tanto?» ha risposto «quello di AL?» aggiungendo, poi, di non sentirlo e di averlo sentito, l'ultima volta, diversi anni fa «quando ero ancora piccola». La minore ha anche dichiarato di trovarsi bene con la madre e con il suo Per_2 attuale compagno, nonché di avere con quest'ultimo un buon rapporto tanto da definirlo come il
«nuovo papà» (cfr. file registrazione audiovisiva dell'audizione delle minori, depositato in data 2 ottobre 2024).
La noncuranza del padre nei confronti della prole trova conferma anche nella sentenza penale di condanna a carico di (depositata in data 28 novembre 2023 presso il Tribunale di Controparte_1
Marsala), con la quale quest'ultimo è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 570, co. 1 e 2,
n. 2, c.p., per aver omesso il versamento dell'assegno mensile di € 200 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore facendole così mancare i mezzi di sussistenza, sebbene Per_2
la ricorrente non abbia fornito prova della irrevocabilità di tale provvedimento (v. «sentenza penale», allegata alla memoria integrativaex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata in data 18 aprile 2024).
A tal riguardo, giova ricordare che in forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo (v. Cass. civ., n. 5009/2009; Cass. civ.,
n. 517/2020).
In particolare, il giudice civile può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, anche in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva (Cass. civ., n.
10055/2010).
Pertanto, tali elementi non possono che giustificare la previsione di un affidamento super esclusivo delle figlie minori, e in favore della madre, in quanto costituenti Persona_1 Persona_2 chiari indicatori di un grave pregiudizio per l'interesse superiore delle stesse. Dal canto suo, il resistente, non costituendosi nel presente giudizio, non ha contestato le dichiarazioni rese dalle figlie minori.
3.1. Va precisato che il regime dell'affidamento c.d. “super esclusivo” modifica soltanto l'esercizio della responsabilità genitoriale, che si concentra interamente in capo ad uno dei genitori:
l'affidatario super esclusivo del figlio minore (Cass. civ., sezioni unite, n. 32359/2018).
Nel caso in esame, alla madre spetterà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
4 scelta della residenza abituale delle minori (art. 337-quater, comma 3, c.c. e art. 337-ter, comma 3,
c.c.). Inoltre, alla madre affidataria super-esclusiva spetta la titolarità esclusiva dell'usufrutto legale sui beni delle minori (art. 327 c.c.),
Il padre non affidatario mantiene la titolarità della responsabilità genitoriale e «il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse» (art. 337-quater, ultimo comma, c.c.).
3.2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlie, tenuto conto dell'età delle minori e di quanto emerso dall'istruttoria, deve disporsi un regime di incontri sulla base di liberi accordi fra padre e figlie, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e lavorativi del padre.
4. Nel caso in esame non occorre pronunciarsi sull'assegnazione della casa coniugale, non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso dalla ricorrente e non essendo neppure individuabile una casa coniugale, tenuto conto del fatto che dal mese di agosto 2023 la ricorrente risulta trasferita a Gibellina ove abita insieme al nuovo compagno e con i suoi figli (cfr. verbale d'udienza del 9 maggio 2024).
5. Riguardo al contributo di mantenimento in favore delle figlie minori, si osserva quanto segue.
Sul punto, giova ricordare che, anche dopo la crisi familiare, tra i coniugi continua a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. civ., n. 3974/2002).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di
5 convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Tanto premesso, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, occorre evidenziare che la ricorrente non ha allegato né provato alcunché in merito sia alla situazione economica del resistente, limitandosi a dichiarare di convivere, dal mese di agosto 2023, con il nuovo compagno, insieme ai propri figli e che il resistente continua a non contribuire al mantenimento delle figlie minori (cfr. verbale d'udienza del 9 maggio 2024).
La circostanza che la ricorrente abbia intrapreso, da tempo, una nuova e stabile convivenza con il nuovo compagno è stata altresì confermata dalle dichiarazioni rese in sede di audizione.
Il che fa presumere che al mantenimento di tutta la famiglia, in cui fanno parte anche le figlie minori e contribuisca il reddito prodotto dal compagno della ricorrente, ma al contempo ciò Per_1 Per_2 non esclude l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento delle minori.
Infine, nessuna specifica allegazione ha fornito la parte ricorrente in ordine al tenore di vita goduto dalle figlie minori in costanza di matrimonio (art. 337-ter, comma 4, n. 2, c.c.).
6 Pertanto, in assenza di ulteriori elementi da cui desumere la situazione patrimoniale e reddituale del resistente, il Tribunale ritiene di dover confermare l'obbligo a carico di di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle figlie minori, attraverso il versamento in favore di , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400 (€ 200 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, così come previsto in sede di separazione giudiziale.
Inoltre, deve disporsi a carico del resistente l'ulteriore obbligo di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie minori della coppia.
6. Le spese processuali devono essere poste a carico del resistente contumace, in considerazione dell'esito del giudizio, delle domande formulate da parte ricorrente e delle sue dichiarazioni sulla condotta non collaborativa di controparte (cfr. verbale d'udienza del 9 maggio 2024).
La loro liquidazione viene effettuata nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto anche delle scarne allegazioni di parte ricorrente in ordine alla situazione economica-reddituale del resistente, nonché della contumacia di quest'ultimo.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citati - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, della contumacia del resistente, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per le fasi di giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Stante l'ammissione provvisoria di al patrocinio a spese dello Stato, il resistente deve Parte_1 essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia senza procedere, in questa sede, all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme Cass civ., n. 11590/2019).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Campobello di Mazara, in data 12 maggio 2012 - regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello
Stato civile, nell'anno 2012, n. 3, parte I, serie A - da (nato a [...], il 25 marzo Controparte_1
7 1981) e (nata a [...] l'[...]). Parte_1
2) Dispone l'affidamento super esclusivo delle figlie minori, (nata ad [...] il 9 Persona_1
aprile 2009) e (nata ad [...] il [...]), alla madre, la quale potrà adottare Persona_2 anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, con domicilio prevalente presso la stessa e con la facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé le figlie sulla base di liberi accordi con le stesse, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e lavorativi del padre.
3) Nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
4) Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400 (€ 200 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie minori e da rivalutarsi su base annuale secondo Per_1 Per_2
gli indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute e documentate.
5) Condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali che Controparte_1
liquida in € 3.908 per compenso oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
6) Dispone che la presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
15 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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