Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 12/05/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 99/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati:
AS PE Presidente Marco Catalano Consigliere Francesco Liguori Primo referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46708, nei confronti di De ON RM (codice fiscale [...]), nata a [...] il [...] e residente a [...], non costituita;
Visti l’atto di citazione e la documentazione versata in atti;
Uditi all’udienza del 6 maggio 2026 il relatore, primo referendario Francesco Liguori, e il sostituto procuratore generale Claudia Desogus per la Procura regionale;
TT
Con atto di citazione depositato l’11 dicembre 2025, e regolarmente notificato con il decreto di fissazione dell’udienza, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la signora RM De ON, già concessionaria a Forlì della ricevitoria del lotto n. FO0790/FI0788 in via Ravegnana n. 133, per sentirla condannare «al risarcimento del danno patito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT Emilia-Romagna e Marche - Ufficio Adm Emilia 1, salva diversa somma ritenuta di giustizia, di euro 841,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura stabilita dall’art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994 o, in alternativa, secondo il saggio legale, da mancato riversamento di somme riscosse a titolo di gioco del lotto».
Espone infatti l’attore pubblico, sulla base dei documenti allegati alla denuncia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che l’odierna convenuta ha omesso di riversare i proventi del gioco del lotto delle due settimane contabili dal 19 al 25 marzo 2025 e dal 26 marzo al 1° aprile 2025, per un importo complessivo di 9.676,44 euro. Alle diffide ad adempiere, rimaste senza esito, e alla successiva revoca della concessione è quindi seguito l’incameramento della cauzione di 14.000 euro prestata a suo tempo dalla concessionaria, imputato dall’Agenzia creditrice per 8.835,43 euro al debito da omesso riversamento delle giocate e per 5.164,57 euro ai danni da inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L’importo residuo delle giocate a tutt’oggi non riversato, dunque, ammonta a 841,01 euro.
All’udienza del 6 maggio il pubblico ministero ha richiamato gli atti e confermato le conclusioni dell’atto di citazione.
IR
Dev’essere dichiarata, in primo luogo, la contumacia della convenuta, in considerazione della regolare notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza.
Nel merito la domanda è fondata.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti e gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno da mancata entrata: il rapporto di servizio, in forza della concessione poi revocata dopo il prolungato inadempimento dell’obbligo di riversamento delle giocate; l’evento dannoso, pari al debito residuo di 841,01 euro, oggettivamente riferibile alla condotta omissiva della convenuta e soggettivamente imputabile alla medesima a titolo di dolo. L’omesso riversamento delle giocate del lotto contestatole, infatti, dev’essere considerato cosciente e volontario, alla luce del costante contegno omissivo mantenuto anche a fronte delle intimazioni dell’amministrazione creditrice e della revoca della concessione.
Le spese di giustizia, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna – in accoglimento della domanda della Procura regionale, dichiara la contumacia e condanna la convenuta al pagamento dell’importo di 841,01 euro a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre rivalutazione dalla data dell’omesso riversamento fino alla pubblicazione della sentenza, e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione fino al soddisfo.
Condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 67,43 (sessantasette/43).
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.
| L’estensore Francesco Liguori (F.to digitalmente) | Il Presidente AS PE (F.to digitalmente) |
Depositato in Segreteria il 12 maggio 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(F.to digitalmente)