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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini, Parte_1
n. 113, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: procedimento ai sensi della Legge n. 164 del 1982
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 20.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di chiedere l'accoglimento delle conclusioni indicate. A sostegno delle domande, la stessa ha dedotto di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile. 2
Inoltre, l'attrice ha evidenziato di aver intrapreso, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla psiche, un percorso presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, all'esito del quale i sanitari hanno diagnosticato la sua condizione di disforia di genere, e di aver assunto una terapia ormonale, tanto da aver acquistato da tempo l'aspetto esteriore e gli atteggiamenti tipici di un uomo.
Comparsa personalmente all'udienza del 20.03.2025, parte attrice si è riportata integralmente alla citazione e, dando atto che la stessa che la stessa ha assunto i caratteri sessuali tipicamente maschili, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e, segnatamente, dalla “Relazione psicologica di / del Servizio di Adeguamento tra Parte_1 Per_1
Identità Fisica ed Identità Psichica presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma del 14.03.2024, emerge che l'attrice ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico che ha condotto alla diagnosi di Incongruenza di Genere, che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018), già denominata Disforia di
Genere (DSM - 5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018.
La stessa ha intrapreso anche una terapia ormonale mascolinizzante ed è in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono.
D'altra parte, l'identificazione al maschile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato hanno permesso a parte attrice di contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere, nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso e le notevoli difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al femminile, con conseguente grave limitazione della libertà della persona.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
Infatti, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della
Legge n. 164 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
In particolare, la richiamata pronuncia ha evidenziato che l'indicata disposizione
“stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso 3
diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute.
Tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Relativamente alla domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mette conto evidenziare che, con la recente sentenza n. 143 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, come nel caso di specie e per le ragioni sopra evidenziate. 4
Si legge, in particolare, nella motivazione di tale pronuncia che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico - chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 […].
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito […] che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa […].
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. 5
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda dell'attrice di autorizzazione alla sottoposizione a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili è inammissibile, in quanto non è necessaria l'autorizzazione giudiziale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia non comporta soccombenza di alcuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Ordina all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte attrice con Parte_1 riferimento al sesso, da femminile a maschile, e con attribuzione alla medesima del prenome in luogo di ”; Per_1 Parte_1
- Dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione ad intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto autorizzazione non necessaria;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 1358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini, Parte_1
n. 113, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: procedimento ai sensi della Legge n. 164 del 1982
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 20.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di chiedere l'accoglimento delle conclusioni indicate. A sostegno delle domande, la stessa ha dedotto di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile. 2
Inoltre, l'attrice ha evidenziato di aver intrapreso, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla psiche, un percorso presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, all'esito del quale i sanitari hanno diagnosticato la sua condizione di disforia di genere, e di aver assunto una terapia ormonale, tanto da aver acquistato da tempo l'aspetto esteriore e gli atteggiamenti tipici di un uomo.
Comparsa personalmente all'udienza del 20.03.2025, parte attrice si è riportata integralmente alla citazione e, dando atto che la stessa che la stessa ha assunto i caratteri sessuali tipicamente maschili, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e, segnatamente, dalla “Relazione psicologica di / del Servizio di Adeguamento tra Parte_1 Per_1
Identità Fisica ed Identità Psichica presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma del 14.03.2024, emerge che l'attrice ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico che ha condotto alla diagnosi di Incongruenza di Genere, che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018), già denominata Disforia di
Genere (DSM - 5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018.
La stessa ha intrapreso anche una terapia ormonale mascolinizzante ed è in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono.
D'altra parte, l'identificazione al maschile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato hanno permesso a parte attrice di contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere, nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso e le notevoli difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al femminile, con conseguente grave limitazione della libertà della persona.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
Infatti, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della
Legge n. 164 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
In particolare, la richiamata pronuncia ha evidenziato che l'indicata disposizione
“stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso 3
diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute.
Tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Relativamente alla domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mette conto evidenziare che, con la recente sentenza n. 143 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, come nel caso di specie e per le ragioni sopra evidenziate. 4
Si legge, in particolare, nella motivazione di tale pronuncia che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico - chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 […].
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito […] che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa […].
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. 5
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda dell'attrice di autorizzazione alla sottoposizione a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili è inammissibile, in quanto non è necessaria l'autorizzazione giudiziale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia non comporta soccombenza di alcuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Ordina all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte attrice con Parte_1 riferimento al sesso, da femminile a maschile, e con attribuzione alla medesima del prenome in luogo di ”; Per_1 Parte_1
- Dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione ad intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto autorizzazione non necessaria;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai