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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ZO DE FO;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 12.12.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5119/2023 R.G. proposta da
in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Ladisa, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.705/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 21.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n.441/2023 R.G.;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12.12.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 31.03.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di € 22.292,03, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. opponente, dopo aver eccepito l'esistenza di vizi sulla CP_2 merce, consegnata dalla controparte in esecuzione del contratto di fornitura, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
26.10.2023, si è costituita la la quale, dopo aver Controparte_3 eccepito l'infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
12.12.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la
2 propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
3 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del rapporto di fornitura, in esecuzione del quale la ha chiesto a il pagamento del Controparte_1 Parte_1
corrispettivo maturato per la consegna della merce, non è in contestazione tra le parti.
II.
7-Ciò posto, l'opponente, al fine di neutralizzare l'avverso diritto di credito, ha eccepito l'esistenza di vizi sulla merce consegnata, dolendosi, in particolare, che molti sacchi, contenenti i concimi, forniti dalla società opposta, non essendo stati chiusi con cucitura a caldo, avevano determinato una significativa dispersione del prodotto.
II.
8-L'eccezione è generica, prima ancora che infondata.
II.
9-Deve, in particolare, evidenziarsi, come eccepito dall'opposta, che l'opponente non ha specificato né in relazione a quali forniture i sacchi avrebbero presentato i vizi riscontrati né il numero degli stessi, né, infine, offrendo anche una ricostruzione contabile alternativa, concretamente determinato in che misura tali vizi abbiano inciso sul corrispettivo maturato dalla controparte, per le forniture pacificamente eseguite.
4 II.10-Deve, peraltro, osservarsi che a fronte dell'eccezione di decadenza, formulata dalla parte opposta ai sensi dell'art. 1495
c.c., a tenore del quale “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”, l'opponente nella memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., depositata il 30.10.2023, si è limitata genericamente a riferire che tali vizi erano stati più volte contestati alla controparte senza, tuttavia, specificare né tantomeno, provare, in quali circostanze di spazio e di tempo né con quali modalità tali contestazioni sarebbe avvenute.
II. avendo, pertanto, l'opponente dimostrato né CP_4
l'esistenza dei vizi lamentati, peraltro, genericamente allegati, né, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dall'opposta, di averli tempestivamente denunciati nel termine decadenziale, previsto dall'art. 1495, comma 1, c.c. l'opposizione, incentrata esclusivamente su tale doglianza, essendo infondata, deve essere rigettata.
II.12-Si veda, sul punto, Cass. 25114/2023 “La denuncia tempestiva dei vizi al venditore costituisce, ex articolo 1495 del Cc, una condizione necessaria dell'azione di garanzia e, come tale, implica
l'assolvimento da parte del compratore, alla stregua della regola stabilita dall'articolo 2697 del Cc, dell'onere della prova della tempestività. Evidentemente, allora, la prova della tempestività presuppone l'indicazione di una data di scoperta e, prima ancora, l'allegazione del tipo di vizio, se palese
o occulto: è necessario, infatti, che l'indicazione della data in cui la scoperta si è asseritamente compiuta sia giustificata e strettamente conseguente alla natura del vizio, perché la decadenza dalla garanzia è stata prevista dal legislatore in riferimento al
5 tempo della «scoperta» per evitare il prolungarsi dell'incertezza sulla sorte del contratto e fare in modo che l'accertamento dell'entità e della causa dei vizi possa compiersi sollecitamente, anche nell'interesse del venditore, perché egli possa intervenire con gli opportuni accertamenti che il decorso del tempo potrebbe precludere e possa essere in grado di eliminare subito a sue spese
i vizi”.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
22.292,03.
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50% gli onorari della sola fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 5.201,00 a € 26.000,00
Parte_2
CP_5
919,00 // 919,00
[...]
Introduttiva 777,00 // 777,00
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale 4.237,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato il 24.07.2023, Parte_1
6 nei confronti della in data 31.03.2023, avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n.705/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data
21.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n.441/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. n.705/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 21.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n.441/2023 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
, delle spese processuali che liquida in € 4.237,00 per
[...] onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 12.12.2025.
Il Giudice
ZO DE FO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ZO DE FO;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 12.12.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5119/2023 R.G. proposta da
in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Ladisa, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Garrone, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.705/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 21.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n.441/2023 R.G.;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12.12.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 31.03.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di € 22.292,03, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. opponente, dopo aver eccepito l'esistenza di vizi sulla CP_2 merce, consegnata dalla controparte in esecuzione del contratto di fornitura, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
26.10.2023, si è costituita la la quale, dopo aver Controparte_3 eccepito l'infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
12.12.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la
2 propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
3 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del rapporto di fornitura, in esecuzione del quale la ha chiesto a il pagamento del Controparte_1 Parte_1
corrispettivo maturato per la consegna della merce, non è in contestazione tra le parti.
II.
7-Ciò posto, l'opponente, al fine di neutralizzare l'avverso diritto di credito, ha eccepito l'esistenza di vizi sulla merce consegnata, dolendosi, in particolare, che molti sacchi, contenenti i concimi, forniti dalla società opposta, non essendo stati chiusi con cucitura a caldo, avevano determinato una significativa dispersione del prodotto.
II.
8-L'eccezione è generica, prima ancora che infondata.
II.
9-Deve, in particolare, evidenziarsi, come eccepito dall'opposta, che l'opponente non ha specificato né in relazione a quali forniture i sacchi avrebbero presentato i vizi riscontrati né il numero degli stessi, né, infine, offrendo anche una ricostruzione contabile alternativa, concretamente determinato in che misura tali vizi abbiano inciso sul corrispettivo maturato dalla controparte, per le forniture pacificamente eseguite.
4 II.10-Deve, peraltro, osservarsi che a fronte dell'eccezione di decadenza, formulata dalla parte opposta ai sensi dell'art. 1495
c.c., a tenore del quale “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”, l'opponente nella memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., depositata il 30.10.2023, si è limitata genericamente a riferire che tali vizi erano stati più volte contestati alla controparte senza, tuttavia, specificare né tantomeno, provare, in quali circostanze di spazio e di tempo né con quali modalità tali contestazioni sarebbe avvenute.
II. avendo, pertanto, l'opponente dimostrato né CP_4
l'esistenza dei vizi lamentati, peraltro, genericamente allegati, né, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dall'opposta, di averli tempestivamente denunciati nel termine decadenziale, previsto dall'art. 1495, comma 1, c.c. l'opposizione, incentrata esclusivamente su tale doglianza, essendo infondata, deve essere rigettata.
II.12-Si veda, sul punto, Cass. 25114/2023 “La denuncia tempestiva dei vizi al venditore costituisce, ex articolo 1495 del Cc, una condizione necessaria dell'azione di garanzia e, come tale, implica
l'assolvimento da parte del compratore, alla stregua della regola stabilita dall'articolo 2697 del Cc, dell'onere della prova della tempestività. Evidentemente, allora, la prova della tempestività presuppone l'indicazione di una data di scoperta e, prima ancora, l'allegazione del tipo di vizio, se palese
o occulto: è necessario, infatti, che l'indicazione della data in cui la scoperta si è asseritamente compiuta sia giustificata e strettamente conseguente alla natura del vizio, perché la decadenza dalla garanzia è stata prevista dal legislatore in riferimento al
5 tempo della «scoperta» per evitare il prolungarsi dell'incertezza sulla sorte del contratto e fare in modo che l'accertamento dell'entità e della causa dei vizi possa compiersi sollecitamente, anche nell'interesse del venditore, perché egli possa intervenire con gli opportuni accertamenti che il decorso del tempo potrebbe precludere e possa essere in grado di eliminare subito a sue spese
i vizi”.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
22.292,03.
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50% gli onorari della sola fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 5.201,00 a € 26.000,00
Parte_2
CP_5
919,00 // 919,00
[...]
Introduttiva 777,00 // 777,00
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale 4.237,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato il 24.07.2023, Parte_1
6 nei confronti della in data 31.03.2023, avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n.705/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data
21.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n.441/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. n.705/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 21.02.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n.441/2023 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
, delle spese processuali che liquida in € 4.237,00 per
[...] onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 12.12.2025.
Il Giudice
ZO DE FO
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