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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7739 del R.G. 2021, avente ad oggetto: usucapione;
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura in atti, dall'Avv. Andrea Digiacomo, presso il cui studio, sito in Taranto, alla
Via Marche, n. 12/A, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
-convenuti contumaci-
Parte attrice precisava le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025; con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione del primo termine ex art.190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione con decreto del 09.12.2021, attraverso la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica
Italiana del 18.12.2021, la sig.ra conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale gli eredi di e al fine di accertare e Controparte_1 Controparte_2 dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ai sensi dell'art.1158 c.c., in suo favore, della proprietà dell'immobile sito in Taranto alla via Icco n. 6, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Taranto al Foglio n. 244, p.lla n. 210, sub. 14.
Esponeva di essere entrata in possesso del bene nell'agosto del 1998, previa consegna delle chiavi da parte della proprietaria, sig.ra , la quale, essendo ormai in Controparte_1 età avanzata, non aveva più alcun interesse verso il predetto immobile, manifestando la volontà di lasciarlo alla sig.ra che aveva sempre considerato come Parte_1 una figlia.
1 Successivamente alla morte della sig.ra avvenuta il 23.01.1999, e per oltre un CP_1 ventennio, l'attrice aveva esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, con facoltà equivalenti al pieno diritto di proprietà (fissandovi la propria dimora e curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, pagando le quote condominiali e le utenze).
Evidenziava che, in tutti questi anni, nessuno ne ha mai rivendicato la proprietà; gli ultimi intestatari catastali dell'immobile sono tutti deceduti e nessuno dei loro eredi ha mai reclamato alcun diritto sull'immobile, né ha mai compiuto alcun atto interruttivo del possesso “ad usucapionem”.
I convenuti, ritualmente citati (con atto introduttivo notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Taranto del 09.12.2021) non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., del
16.11.2023; considerato il carico e l'implementazione del ruolo, seguiva un rinvio all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 27.06.2024.
Stante l'impedimento della scrivente, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.03.2025
e, sciogliendo la riserva assunta per effetto della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 15.07.2024 veniva riservata in decisione, assegnando il primo termine ex art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. L'usucapione, come è noto,
è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo, che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione e per tutto il tempo necessario per il compiersi della fattispecie acquisitiva.
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, dunque, complessa;
deve essere concordante nei suoi esiti e idonea a dimostrare un costante comportamento
2 corrispondente all'esercizio del diritto vantato mediante gli specifici atti compiuti, comprovanti il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Tanto premesso, nella specie, le evidenze istruttorie hanno fornito la sicura dimostrazione di un possesso, protratto per oltre un ventennio, concretizzatosi con le specifiche modalità indicate nell'atto introduttivo.
In particolare, il teste ha confermato che la madre, la sig.ra Testimone_1 Parte_1
, ha il possesso dell'immobile di via Icco, n. 6 in Taranto, senza interruzione
[...] temporale sin dal 1998, in modo continuativo e senza nessuna sospensione;
in modo non violento e con la piena volontà del precedente possessore;
né clandestino, infatti, il bene
è da sempre utilizzato in maniera del tutto palese, in modo che tutti ne siano a conoscenza
(cfr. verbale di udienza del 20.04.2023: “Confermo la circostanza sub, tanto posso riferire in quanto a far data dal 1998 ho abitato con mia madre e il resto della famiglia in quell'appartamento. Mia madre abita ancora lì. Io invece dal 2021 mi sono trasferivo altrove. Confermo la circostanza n. 3 e preciso di conoscere la sig.ra , in Controparte_1 quanto era un'amica di famiglia. Ha cresciuto mia madre come se fosse la mamma;
nel corso di tutti questi anni mia madre ha sempre disposto dell'immobile in questione come se fosse di sua esclusiva proprietà. Ha curato la manutenzione ordinaria, ha cambiato gli infissi, effettuato lavori di pitturazione, ha sempre partecipato alle riunioni di condominio e sostenuto gli oneri condominiali e mai nessuno ne ha rivendicato la disponibilità”).
La circostanza del possesso uti dominus, ininterrotto e per il tempo utile ad usucapire è confortata dalla produzione documentale in atti, che costituisce elemento rilevante per affermare che il rapporto di fatto (possesso) instauratosi tra l'accipiens e la res tradita fu certamente sorretta sin dall'inizio dall'animus res sibi habendi.
Infatti, dai documenti offerti emerge che la sig.ra in qualità di Parte_1 condomina dello stabile di via Icco, n.6 in Taranto, ha provveduto al pagamento delle quote condominiali ordinarie e straordinarie maturate durante il periodo 1999-2017
(all.3); mentre, per gli oneri condominiali inerenti le annualità successive, in data
01.07.2021, l'amministratore pro-tempore attesta che non vi sono pendenze condominiali
e relativi contenziosi per l'immobile per cui è causa. Inoltre, risultano allegate le ricevute di pagamento delle quote ordinarie e straordinarie del condominio, dall'anno 2006 all'anno 2021 (all.4).
Le fatture in atti comprovano l'esecuzione di opere di manutenzione, anche straordinarie, all'interno dell'immobile, commissionate dalla sig.ra nel 2002 (sostituzione Parte_1
3 della cassetta di scarico e riparazione del sifone del lavandino), nel 2003 (sostituzione termostato ambiente, previa di quello esistente malfunzionante, e del flessibile di carico dell'acqua fredda), nel 2007 (riparazione perdita tubazione nel bagno) e nel 2012
(sostituzione dei flessibili di lavandino e bidet e del sifone del bidet).
Da tali argomentazioni, risultando provato il possesso ad usucapionem ed uti dominus, ne discende l'accoglimento della domanda attorea,
Le spese del giudizio vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara che la sig.ra ha acquistato per usucapione la Parte_1 proprietà dell'immobile sito nel Comune di Taranto, distinto in Catasto
Fabbricati del Comune di Taranto al foglio 244, particella 210, subalterno 14;
2. autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto alla trascrizione della presente sentenza ed alla voltura catastale, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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