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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice IN RI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 4670 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Gaspare Messina;
Attori
Contro
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e evocavano in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
giudizio il al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti, iure Controparte_1
hereditatis e iure proprio, a seguito del decesso di , nata a [...], il Persona_1
09/03/1944 e deceduta in Ribera (AG) in data 04/08/2015, madre e nonna degli attori, avvenuto a causa di epatite cronica C (HCV), contratta a seguito di emotrasfusioni che le erano state praticate durante il suo ricovero presso l'Ospedale civile di Ribera nel mese di ottobre 1978.
Il tempestivamente costituitosi, eccepiva preliminarmente la Controparte_1
prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata posta decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
1 1) Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
È pacifico in giurisprudenza che la responsabilità del per i danni da Controparte_1
trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c..
Tuttavia, qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella ordinaria, quest'ultima si applica anche all'azione civile, ai sensi dell'art. 2947, co. 3, c.c..
Ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre per il danno subito dai congiunti della vittima
"iure proprio", in quanto il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, trova applicazione il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, in base alla norma ratione temporis vigente (giova ricordare che la legge n. 251 del 2005, entrata in vigore il 08/12/2005, ha modificato, tra l'altro, il regime della prescrizione, che per l'omicidio colposo è stata ridotta da dieci a sei anni) (Cass. n. 3276/2024).
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni nei confronti del per omessa vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue decorre, a norma degli Controparte_1 artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia venga percepita, o possa essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass. n. 20882/2018; Cass. 16217/2019; Cass. n. 34570/2023), da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia, senza che ciò esclude la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Invero “la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla I. n. 210 del 1992, attesta l'esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, cod. civ.", sebbene ciò non escluda "che il giudice di merito individui in
2 un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato" (Cass. n. 27757/2017; Cass. n. 3129/2020).
Inoltre, una volta offerta dal danneggiato la prova della data di presentazione della domanda di indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 “spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici” (Cass. n. 3129/2020, in motivazione).
Ciò posto, nel caso di specie, con sentenza n. 2565/2009 in data 18/05/2009, il Tribunale di
Palermo, escludendo la prescrizione del diritto di , ha condannato il Persona_1 [...]
al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede. CP_1
Orbene, giova ricordare che la sentenza di condanna generica passata in giudicato - attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata - determina, nei confronti di coloro che hanno promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l'assoggettamento dell'azione diretta alla liquidazione al termine (decennale) di cui all'art. 2953 cod. civ. (Cass. n.
19636/2005; in senso analogo, Cass. n. 4054/2009; Cass. n. 6070/2012; Cass. n. 6901/2015; Cass.
Ordinanza n. 16289/2019).
Considerato che il decorso del termine è stato successivamente interrotto con diffida del
20/10/2017, l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dal CP_1
non appare fondata.
Non può dubitarsi dell'idoneità della suddetta diffida ad interrompere il termine di prescrizione, contenendo la chiara manifestazione di volontà di conseguire il risarcimento dei danni. Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(Cass. Ordinanza n. 7188/2025). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. n. 3371/2010; Cass. Ordinanza n. 15714/2018; Cass.
Ordinanza n. 15140/2021), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (Cass. n. 5681/2006; Cass. n. 24054/2015).
3 Anche il termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni iure proprio – contrariamente a quanto affermato dal – non era maturato al momento della presentazione CP_1
della domanda giudiziale in quanto il dies a quo coincide con la data in cui si è verificato il danno evento, ossia il decesso della vittima (Cass. n. 19568/2023), che nel caso di specie è avvenuto il
03/08/2015. Il termine di prescrizione è stato poi interrotto dai figli della de cuius con la diffida del
20/10/2017 e, successivamente, da tutti gli attori con la presentazione della domanda di mediazione nel maggio 2020 ex art. 5, comma 6, D.lgs. n. 28/10.
2) Nel merito, la domanda degli attori è fondata nei termini appresso precisati e deve essere parzialmente accolta.
La responsabilità del per i danni da trasfusione di sangue infetto, come già Controparte_1
detto, è stata già accertata con sentenza n. 2565/2009 in data 18/05/2009, emessa dal Tribunale di
Palermo.
Pertanto, in questa sede deve procedersi soltanto all'accertamento e liquidazione dei danni.
3) Quanto alla domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, giova ricordare che mentre non è possibile risarcire il c.d. danno tautologico o da morte, inteso quale lesione definitiva ed immediata del diritto alla vita (diverso in quanto tale dal diritto alla salute), è però ammesso il risarcimento del c.d. danno terminale biologico, ossia del danno che è maturato in capo alla vittima
(trasmissibile agli eredi) ove la morte della stessa non sia seguita immediatamente alle lesioni ma tra l'infortunio e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso temporale, ancorché minimo (Cass. n.
870/2008; Cass. n. 79/2010).
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n.
16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416/2022; Cass. 4658/2024).
4 Deve evidenziarsi che il virus HCV, secondo la letteratura scientifica, non sempre evolve in altra più grave patologia e, comunque, il decorso della malattia varia da soggetto a soggetto e, per giurisprudenza pacifica e condivisa, finché l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile.
Nel caso in esame, dalla disamina dei dati storico-clinici disponibili, nulla si evince, circa il momento di manifestazione dei sintomi dell'infezione, fino al mese di ottobre 2008, quando la subiva un ricovero presso l'Azienda Ospedaliera “F.lli Parlapiano”, ove veniva posta diagnosi Per_1
di “…epatopatia HCV correlata…”.
Orbene, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di danno cd. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica
(necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi” (Cass. n. 5119/2023).
Il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione (Cass. n. 25887/2022).
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che la , in data 30/09/1978, Persona_1
veniva sottoposta ad emotrasfusione presso l'Ospedale civile di Ribera. A seguito di ulteriori controlli clinico laboratoristici, in data 07/03/1997, veniva accertata la positività all'HCV, così come accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera che riteneva sussistente il nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio da HCV nel soggetto ricevente. Nel mese di ottobre 2008, la subiva nuovo Per_1
ricovero presso l'Azienda Ospedaliera “F.lli Parlapiano” per il peggioramento delle sue condizioni cliniche, in particolare veniva posta diagnosi di “...S. ansioso -depressiva, epatopatia HCV correlata...ernie iatali...ipertensione...”. A distanza di circa un anno la veniva nuovamente Per_1
visitata presso l'Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo e veniva constatato dall'esame ecografico la presenza di fegato ad ecostruttura addensata, milza pari a11 cm, vena porta di circa 13 cm. In data 04/08/2015, veniva constatato il decesso della per “morte naturale da Per_1
vasculopatia cerebrale, Alzheimer, morbo di Parkinson e collasso cardiocircolatorio”.
Il c.t.u. ha accertato, sulla base della documentazione presente in atti, che “non emergono elementi laboratoristici o score di valutazione del danno epatico, già espressi in precedenza, che possano documentare il grado di funzionalità epatica nell'ultimo periodo di vita. Pertanto, sulla base degli atti prodotti non si può che rilevare che nel caso in esame l'epatopatia ha avuto un'evoluzione compensata sino all'ultimo ricovero documentato”.
5 Sulla base di tale accertamento, in ragione della stabilizzazione della malattia, il danno subito dalla dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente. Per_1
In ordine alla stima del danno biologico, il c.t.u. ha ritenuto che “stante il riscontro ecografico di un ingrandimento della struttura epatica, con elevata probabilità riconducibile alla steatosi epatica, conseguenza dell'epatopatia HCV correlata, in riferimento in riferimento ai barèmes valutativi adottati (RonchiE.,
Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente) tenendo conto Controparte_3 CP_4 che per “Infezione cronica da HCV (RNA+) con evidenza di lieve epatopatia cronica persistente”, è previsto un range valutativo dal 10 al 15%, appare pertanto congruo riconoscere, per il criterio dell'analogia, una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'individuo valutabile nella misura percentualistica del 15%”.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano per il 2024.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (15%), dell'età della parte lesa all'epoca del manifestarsi della malattia (64 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma in valori attuali di € 32.998,00.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico e alla liquidazione del danno morale, poiché non è stata fornita alcuna prova (né è stato allegato alcunché) che consenta di valutare nella loro effettiva consistenza le particolari sofferenze psichiche e fisiche patite dal soggetto leso, pertanto si ritiene che la somma sopra liquidata sia sufficiente a ristorare nella sua interezza il danno non patrimoniale subito dall'attore.
Come ribadito dalla Corte di cassazione “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero
6 lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (in motivazione, Cass. 2788/2019); ancora “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. 28988/2019).
La suddetta somma è espressa in valori attuali e va devalutata all'epoca del fatto;
quindi, si devono calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, , (eredi della ), della somma di € Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1
39.993,69, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
4) Deve, infine, essere esaminata la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.
Circa la causa della morte di , il c.t.u. - con relazione coerente e lineare, Persona_1
logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, interamente fondata sulle emergenze dei documenti in atti e sull'esame obiettivo del paziente, i cui risultati si condividono pertanto in questa sede - ha evidenziato che “In merito alla correlazione tra la patologia epatica ed il decesso, dalla documentazione medica agli atti si evince che la sig.ra sia affetta da una Persona_1 condizione clinica complessa caratterizzata da molteplici patologie che hanno richiesto ricoveri, cure, visite specialistiche. In seguito all'accertamento dell'epatopatia HCV correlata datata 07.03.1997, nel corso del ricovero presso l'Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo nel 2009, viene documentata la presenza di fegato ad ecostruttura addensata, ascrivibile ad una condizione verosimilmente steatosica. Tale dato ecografico depone per una progressione della patologia a carico del fegato riconducibile all'infezione da HCV. Nel certificato necroscopico attestante il decesso avvenuto in data 04/09/2015 viene riportata quale causa di morte “...morte naturale...vasculopatia cerebrale, alzheimer, morbo di Parkinson, collasso cardiocircolatorio...”. Si desume quindi che la paziente nell'ultimo arco temporale della sua vita sia stata affetta da vasculopatia cerebrale e patologie neurodegenerative come l'Alzheimer e il morbo di Parkinson non correlabili all'epatopatia HCV correlata”.
Il c.t.u. ha, anche, chiarito che “dall'analisi documentale non emergono elementi che ci consentano di valutare il grado di disfunzionalità epatica e sulla base degli atti prodotti non si può che rilevare che nel caso in esame l'epatopatia ha avuto un'evoluzione compensata sino all'ultimo ricovero documentato”.
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica non può ritenersi provata l'esistenza di un nesso causale tra la epatopatia HCV correlata e il decesso di . Persona_1
La domanda deve, pertanto, essere rigettata.
7 5) In ragione dell'esito del giudizio (accoglimento parziale delle domande) le spese di lite devono essere compensate nella misura di 1/2 e per la restante parte di 1/2 devono essere poste a carico della convenuta in base al principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del DM
55/2014, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e conclusiva nonché i parametri minimi per la fase istruttoria (scaglione di riferimento da € 26.001 a € 52.000).
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta in ragione di metà per ciascuna.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nel la parte nei cui Controparte_1
confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti. disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede: condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
, , , della somma di €. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
39.993,69, oltre interessi dal giorno della presente decisione sino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna il , in persona del Ministro pro tempore alla rifusione in favore Controparte_1 degli attori delle spese processuali nella misura di 1/2 (compensando il restante 1/2), che si liquidano nell'intero in € 6.713,00 per compensi e € 545,00, per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che si distraggano in favore del procuratore di parte attrice, avv. Gaspare Messina. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico a carico della parte attrice e della parte convenuta in ragione di metà per ciascuna.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T.U. sull'imposta di registro, si indica nel la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente Controparte_1
reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Palermo, 23/10/2025
Il Giudice
IN RI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice IN RI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 4670 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Gaspare Messina;
Attori
Contro
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e evocavano in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
giudizio il al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti, iure Controparte_1
hereditatis e iure proprio, a seguito del decesso di , nata a [...], il Persona_1
09/03/1944 e deceduta in Ribera (AG) in data 04/08/2015, madre e nonna degli attori, avvenuto a causa di epatite cronica C (HCV), contratta a seguito di emotrasfusioni che le erano state praticate durante il suo ricovero presso l'Ospedale civile di Ribera nel mese di ottobre 1978.
Il tempestivamente costituitosi, eccepiva preliminarmente la Controparte_1
prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande.
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata posta decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
1 1) Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
È pacifico in giurisprudenza che la responsabilità del per i danni da Controparte_1
trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c..
Tuttavia, qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella ordinaria, quest'ultima si applica anche all'azione civile, ai sensi dell'art. 2947, co. 3, c.c..
Ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre per il danno subito dai congiunti della vittima
"iure proprio", in quanto il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, trova applicazione il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, in base alla norma ratione temporis vigente (giova ricordare che la legge n. 251 del 2005, entrata in vigore il 08/12/2005, ha modificato, tra l'altro, il regime della prescrizione, che per l'omicidio colposo è stata ridotta da dieci a sei anni) (Cass. n. 3276/2024).
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni nei confronti del per omessa vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue decorre, a norma degli Controparte_1 artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia venga percepita, o possa essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass. n. 20882/2018; Cass. 16217/2019; Cass. n. 34570/2023), da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia, senza che ciò esclude la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Invero “la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla I. n. 210 del 1992, attesta l'esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, cod. civ.", sebbene ciò non escluda "che il giudice di merito individui in
2 un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato" (Cass. n. 27757/2017; Cass. n. 3129/2020).
Inoltre, una volta offerta dal danneggiato la prova della data di presentazione della domanda di indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 “spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici” (Cass. n. 3129/2020, in motivazione).
Ciò posto, nel caso di specie, con sentenza n. 2565/2009 in data 18/05/2009, il Tribunale di
Palermo, escludendo la prescrizione del diritto di , ha condannato il Persona_1 [...]
al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede. CP_1
Orbene, giova ricordare che la sentenza di condanna generica passata in giudicato - attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata - determina, nei confronti di coloro che hanno promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l'assoggettamento dell'azione diretta alla liquidazione al termine (decennale) di cui all'art. 2953 cod. civ. (Cass. n.
19636/2005; in senso analogo, Cass. n. 4054/2009; Cass. n. 6070/2012; Cass. n. 6901/2015; Cass.
Ordinanza n. 16289/2019).
Considerato che il decorso del termine è stato successivamente interrotto con diffida del
20/10/2017, l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dal CP_1
non appare fondata.
Non può dubitarsi dell'idoneità della suddetta diffida ad interrompere il termine di prescrizione, contenendo la chiara manifestazione di volontà di conseguire il risarcimento dei danni. Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(Cass. Ordinanza n. 7188/2025). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. n. 3371/2010; Cass. Ordinanza n. 15714/2018; Cass.
Ordinanza n. 15140/2021), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (Cass. n. 5681/2006; Cass. n. 24054/2015).
3 Anche il termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni iure proprio – contrariamente a quanto affermato dal – non era maturato al momento della presentazione CP_1
della domanda giudiziale in quanto il dies a quo coincide con la data in cui si è verificato il danno evento, ossia il decesso della vittima (Cass. n. 19568/2023), che nel caso di specie è avvenuto il
03/08/2015. Il termine di prescrizione è stato poi interrotto dai figli della de cuius con la diffida del
20/10/2017 e, successivamente, da tutti gli attori con la presentazione della domanda di mediazione nel maggio 2020 ex art. 5, comma 6, D.lgs. n. 28/10.
2) Nel merito, la domanda degli attori è fondata nei termini appresso precisati e deve essere parzialmente accolta.
La responsabilità del per i danni da trasfusione di sangue infetto, come già Controparte_1
detto, è stata già accertata con sentenza n. 2565/2009 in data 18/05/2009, emessa dal Tribunale di
Palermo.
Pertanto, in questa sede deve procedersi soltanto all'accertamento e liquidazione dei danni.
3) Quanto alla domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, giova ricordare che mentre non è possibile risarcire il c.d. danno tautologico o da morte, inteso quale lesione definitiva ed immediata del diritto alla vita (diverso in quanto tale dal diritto alla salute), è però ammesso il risarcimento del c.d. danno terminale biologico, ossia del danno che è maturato in capo alla vittima
(trasmissibile agli eredi) ove la morte della stessa non sia seguita immediatamente alle lesioni ma tra l'infortunio e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso temporale, ancorché minimo (Cass. n.
870/2008; Cass. n. 79/2010).
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n.
16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416/2022; Cass. 4658/2024).
4 Deve evidenziarsi che il virus HCV, secondo la letteratura scientifica, non sempre evolve in altra più grave patologia e, comunque, il decorso della malattia varia da soggetto a soggetto e, per giurisprudenza pacifica e condivisa, finché l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile.
Nel caso in esame, dalla disamina dei dati storico-clinici disponibili, nulla si evince, circa il momento di manifestazione dei sintomi dell'infezione, fino al mese di ottobre 2008, quando la subiva un ricovero presso l'Azienda Ospedaliera “F.lli Parlapiano”, ove veniva posta diagnosi Per_1
di “…epatopatia HCV correlata…”.
Orbene, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di danno cd. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica
(necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi” (Cass. n. 5119/2023).
Il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione (Cass. n. 25887/2022).
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che la , in data 30/09/1978, Persona_1
veniva sottoposta ad emotrasfusione presso l'Ospedale civile di Ribera. A seguito di ulteriori controlli clinico laboratoristici, in data 07/03/1997, veniva accertata la positività all'HCV, così come accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera che riteneva sussistente il nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio da HCV nel soggetto ricevente. Nel mese di ottobre 2008, la subiva nuovo Per_1
ricovero presso l'Azienda Ospedaliera “F.lli Parlapiano” per il peggioramento delle sue condizioni cliniche, in particolare veniva posta diagnosi di “...S. ansioso -depressiva, epatopatia HCV correlata...ernie iatali...ipertensione...”. A distanza di circa un anno la veniva nuovamente Per_1
visitata presso l'Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo e veniva constatato dall'esame ecografico la presenza di fegato ad ecostruttura addensata, milza pari a11 cm, vena porta di circa 13 cm. In data 04/08/2015, veniva constatato il decesso della per “morte naturale da Per_1
vasculopatia cerebrale, Alzheimer, morbo di Parkinson e collasso cardiocircolatorio”.
Il c.t.u. ha accertato, sulla base della documentazione presente in atti, che “non emergono elementi laboratoristici o score di valutazione del danno epatico, già espressi in precedenza, che possano documentare il grado di funzionalità epatica nell'ultimo periodo di vita. Pertanto, sulla base degli atti prodotti non si può che rilevare che nel caso in esame l'epatopatia ha avuto un'evoluzione compensata sino all'ultimo ricovero documentato”.
5 Sulla base di tale accertamento, in ragione della stabilizzazione della malattia, il danno subito dalla dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente. Per_1
In ordine alla stima del danno biologico, il c.t.u. ha ritenuto che “stante il riscontro ecografico di un ingrandimento della struttura epatica, con elevata probabilità riconducibile alla steatosi epatica, conseguenza dell'epatopatia HCV correlata, in riferimento in riferimento ai barèmes valutativi adottati (RonchiE.,
Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente) tenendo conto Controparte_3 CP_4 che per “Infezione cronica da HCV (RNA+) con evidenza di lieve epatopatia cronica persistente”, è previsto un range valutativo dal 10 al 15%, appare pertanto congruo riconoscere, per il criterio dell'analogia, una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'individuo valutabile nella misura percentualistica del 15%”.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano per il 2024.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (15%), dell'età della parte lesa all'epoca del manifestarsi della malattia (64 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma in valori attuali di € 32.998,00.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico e alla liquidazione del danno morale, poiché non è stata fornita alcuna prova (né è stato allegato alcunché) che consenta di valutare nella loro effettiva consistenza le particolari sofferenze psichiche e fisiche patite dal soggetto leso, pertanto si ritiene che la somma sopra liquidata sia sufficiente a ristorare nella sua interezza il danno non patrimoniale subito dall'attore.
Come ribadito dalla Corte di cassazione “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero
6 lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (in motivazione, Cass. 2788/2019); ancora “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. 28988/2019).
La suddetta somma è espressa in valori attuali e va devalutata all'epoca del fatto;
quindi, si devono calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, , (eredi della ), della somma di € Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1
39.993,69, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
4) Deve, infine, essere esaminata la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.
Circa la causa della morte di , il c.t.u. - con relazione coerente e lineare, Persona_1
logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, interamente fondata sulle emergenze dei documenti in atti e sull'esame obiettivo del paziente, i cui risultati si condividono pertanto in questa sede - ha evidenziato che “In merito alla correlazione tra la patologia epatica ed il decesso, dalla documentazione medica agli atti si evince che la sig.ra sia affetta da una Persona_1 condizione clinica complessa caratterizzata da molteplici patologie che hanno richiesto ricoveri, cure, visite specialistiche. In seguito all'accertamento dell'epatopatia HCV correlata datata 07.03.1997, nel corso del ricovero presso l'Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo nel 2009, viene documentata la presenza di fegato ad ecostruttura addensata, ascrivibile ad una condizione verosimilmente steatosica. Tale dato ecografico depone per una progressione della patologia a carico del fegato riconducibile all'infezione da HCV. Nel certificato necroscopico attestante il decesso avvenuto in data 04/09/2015 viene riportata quale causa di morte “...morte naturale...vasculopatia cerebrale, alzheimer, morbo di Parkinson, collasso cardiocircolatorio...”. Si desume quindi che la paziente nell'ultimo arco temporale della sua vita sia stata affetta da vasculopatia cerebrale e patologie neurodegenerative come l'Alzheimer e il morbo di Parkinson non correlabili all'epatopatia HCV correlata”.
Il c.t.u. ha, anche, chiarito che “dall'analisi documentale non emergono elementi che ci consentano di valutare il grado di disfunzionalità epatica e sulla base degli atti prodotti non si può che rilevare che nel caso in esame l'epatopatia ha avuto un'evoluzione compensata sino all'ultimo ricovero documentato”.
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica non può ritenersi provata l'esistenza di un nesso causale tra la epatopatia HCV correlata e il decesso di . Persona_1
La domanda deve, pertanto, essere rigettata.
7 5) In ragione dell'esito del giudizio (accoglimento parziale delle domande) le spese di lite devono essere compensate nella misura di 1/2 e per la restante parte di 1/2 devono essere poste a carico della convenuta in base al principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del DM
55/2014, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e conclusiva nonché i parametri minimi per la fase istruttoria (scaglione di riferimento da € 26.001 a € 52.000).
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta in ragione di metà per ciascuna.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nel la parte nei cui Controparte_1
confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti. disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede: condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
, , , della somma di €. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
39.993,69, oltre interessi dal giorno della presente decisione sino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna il , in persona del Ministro pro tempore alla rifusione in favore Controparte_1 degli attori delle spese processuali nella misura di 1/2 (compensando il restante 1/2), che si liquidano nell'intero in € 6.713,00 per compensi e € 545,00, per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, che si distraggano in favore del procuratore di parte attrice, avv. Gaspare Messina. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico a carico della parte attrice e della parte convenuta in ragione di metà per ciascuna.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T.U. sull'imposta di registro, si indica nel la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente Controparte_1
reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Palermo, 23/10/2025
Il Giudice
IN RI
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