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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. RA DI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2496 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 tra
, , con l' avv. Imperi Parte_1 Parte_2 Parte_3
attori e
Controparte_1
contumace
Conclusioni : come da verbale del 6.6.25
GN , e , quali soci della società estinta 2M Pt_1 Parte_2 Parte_3
OS SR ( appresso 2M ) , hanno convenuto in giudizio ( appresso Controparte_1
) , esponendo quanto segue : 2M era a suo tempo debitrice nei confronti di della CP_1 CP_1
somma di euro 66.500 , derivante da prestito infruttifero;
le due società concordavano l'estinzione del debito mediante datio in solutum , costituita dal trasferimento da parte di 2M in favore di , per atto notaio in data 8.6.22 , della quota pari ad un mezzo , di due CP_1 Per_1
appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di Anagni;
con scrittura privata in pari data le due società precisavano ai sensi degli art. 1414 e seg. cc che la richiamata datio in solutum era condizionata al mancato proponimento e/o al mancato accoglimento con sentenza irrevocabile dell'eventuale azione di riscatto prospettata da , proprietario Persona_2
confinante ; con citazione del 26.5.23 il aveva convenuto in giudizio le due società per Per_2
l'esercizio della prelazione agraria;
pertanto si era verificato l'evento che aveva fatto sorgere l'interesse degli attori a far dichiarare la simulazione della datio in solutum .
Chiedevano che , previa sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto il riscatto agrario , “ qualora sia accertato il verificarsi della
1 condizione risolutiva di cui alla scrittura privata del 8.6.22 “ , “ voglia dichiarare che la datio in solutum a rogito notar dott. . . . . è atto simulato ed in quanto tale Persona_3 inefficace “ .
-Non si è costituita CP_1
Osserva il Tribunale he gli attori agiscono quali soci della società estinta 2M , per far dichiarare la simulazione ( relativa ) di un negozio posto in essere dalla società , ed in particolare che il trasferimento immobiliare posto in essere con il richiamato atto notarile a titolo di datio in solutum , contrariamente a quanto risultante dall'atto , dovrebbe intendersi condizionato al mancato accoglimento dell'azione di retratto formulata da tale tramite giudizio Persona_2
pendente dinanzi questo Tribunale.
OR , secondo condivisibile giurisprudenza , quando una società si estingue a seguito della cancellazione dal registro delle imprese , ed al fenomeno estintivo non corrisponda il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società , si determina un fenomeno di tipo successorio , in virtù del quale : a) l'obbligazione della società si trasferisce ai soci i quali ne rispondono , nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente , a seconda del tipo di società ; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti e illiquidi , la cui inclusione nel bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale ) , onde il suo mancato esperimento da parte del liquidatore , consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato , a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ( così Cass. SU 6070/13 e la successiva giurisprudenza ) .
Dunque , la legittimazione processuale dei soci , sia dal lato passivo che dal lato attivo , una volta che la società sia estinta , va delimitata al ricorrere delle condizioni e presupposti indicati nella riportata massima .
Tuttavia nella specie non è necessario verificare se gli attori abbiano dato dimostrazione della sussistenza di detti presupposti , dovendosi osservare che difetta in radice la stessa prova della qualità di soci della società estinta 2M , il che appunto rende inutile valutare la ricorrenza delle condizioni alle quali è subordinata la possibilità da parte dei soci di una società estinta di far valere una situazione soggettiva già facente capo alla società .
In definitiva va dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori .
Nulla per le spese .
2
PQM
Dichiara il difetto di legittimazione degli attori;
nulla per le spese
Frosinone 13.6.25
3
Il Giudice
RA DI
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott. RA DI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2496 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 tra
, , con l' avv. Imperi Parte_1 Parte_2 Parte_3
attori e
Controparte_1
contumace
Conclusioni : come da verbale del 6.6.25
GN , e , quali soci della società estinta 2M Pt_1 Parte_2 Parte_3
OS SR ( appresso 2M ) , hanno convenuto in giudizio ( appresso Controparte_1
) , esponendo quanto segue : 2M era a suo tempo debitrice nei confronti di della CP_1 CP_1
somma di euro 66.500 , derivante da prestito infruttifero;
le due società concordavano l'estinzione del debito mediante datio in solutum , costituita dal trasferimento da parte di 2M in favore di , per atto notaio in data 8.6.22 , della quota pari ad un mezzo , di due CP_1 Per_1
appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di Anagni;
con scrittura privata in pari data le due società precisavano ai sensi degli art. 1414 e seg. cc che la richiamata datio in solutum era condizionata al mancato proponimento e/o al mancato accoglimento con sentenza irrevocabile dell'eventuale azione di riscatto prospettata da , proprietario Persona_2
confinante ; con citazione del 26.5.23 il aveva convenuto in giudizio le due società per Per_2
l'esercizio della prelazione agraria;
pertanto si era verificato l'evento che aveva fatto sorgere l'interesse degli attori a far dichiarare la simulazione della datio in solutum .
Chiedevano che , previa sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto il riscatto agrario , “ qualora sia accertato il verificarsi della
1 condizione risolutiva di cui alla scrittura privata del 8.6.22 “ , “ voglia dichiarare che la datio in solutum a rogito notar dott. . . . . è atto simulato ed in quanto tale Persona_3 inefficace “ .
-Non si è costituita CP_1
Osserva il Tribunale he gli attori agiscono quali soci della società estinta 2M , per far dichiarare la simulazione ( relativa ) di un negozio posto in essere dalla società , ed in particolare che il trasferimento immobiliare posto in essere con il richiamato atto notarile a titolo di datio in solutum , contrariamente a quanto risultante dall'atto , dovrebbe intendersi condizionato al mancato accoglimento dell'azione di retratto formulata da tale tramite giudizio Persona_2
pendente dinanzi questo Tribunale.
OR , secondo condivisibile giurisprudenza , quando una società si estingue a seguito della cancellazione dal registro delle imprese , ed al fenomeno estintivo non corrisponda il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società , si determina un fenomeno di tipo successorio , in virtù del quale : a) l'obbligazione della società si trasferisce ai soci i quali ne rispondono , nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente , a seconda del tipo di società ; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti e illiquidi , la cui inclusione nel bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale ) , onde il suo mancato esperimento da parte del liquidatore , consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato , a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ( così Cass. SU 6070/13 e la successiva giurisprudenza ) .
Dunque , la legittimazione processuale dei soci , sia dal lato passivo che dal lato attivo , una volta che la società sia estinta , va delimitata al ricorrere delle condizioni e presupposti indicati nella riportata massima .
Tuttavia nella specie non è necessario verificare se gli attori abbiano dato dimostrazione della sussistenza di detti presupposti , dovendosi osservare che difetta in radice la stessa prova della qualità di soci della società estinta 2M , il che appunto rende inutile valutare la ricorrenza delle condizioni alle quali è subordinata la possibilità da parte dei soci di una società estinta di far valere una situazione soggettiva già facente capo alla società .
In definitiva va dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori .
Nulla per le spese .
2
PQM
Dichiara il difetto di legittimazione degli attori;
nulla per le spese
Frosinone 13.6.25
3
Il Giudice
RA DI