Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2717/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 1.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 18.11.2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to PATRIZIA DI BUCCIO, dalla cui unione è nata, il
15.07.2009, la figlia , tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Per_1
Capua (CE) in data 03.01.2008; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 15.1.2014 nel procedimento di separazione consensuale con r.g. n. 3098/2013, definito con decreto di omologa dell'11.03.2014; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
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limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso la madre, . Parte_2
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
. Per_1
- La casa familiare, sita in Capua (CE), alla Via Della Libertà n° 53, di esclusiva proprietà della sig.ra e resterà assegnata alla stessa. Parte_2
- Il sig. potrà incontrare e tenere con sé la figlia durante la Parte_1 Per_1
settimana, concordando con la madre i tempi, i giorni e le modalità secondo i turni di lavoro di entrambi i genitori, nonché, nei fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì alla domenica sera. Durante le festività natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, ad Per_1
anni alterni: il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o l'1 gennaio, nonché il giorno dell'Epifania.
Durante le festività pasquali, trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Per_1
Pasqua o il Lunedì in albis. Nel periodo estivo, trascorrerà con il padre 15 giorni Per_1
consecutivi nel mese di agosto;
i genitori concorderanno il periodo entro il mese di maggio di ogni anno. Per il restante periodo estivo, resta inteso il rispetto del diritto di visita così come concordato, escluso, eventualmente, il periodo di vacanza trascorso dalla minore con la madre. I Ricorrenti si comunicheranno reciprocamente il luogo in cui trascorreranno le vacanze con la figlia. I genitori trascorreranno con la figlia il giorno del compleanno e dell'onomastico; inoltre, trascorrerà con la madre il giorno della Festa della mamma Per_1
e con il padre il giorno della Festa del papà. avrà rapporti continuativi con i nonni Per_1
paterni e materni e con le famiglie d'origine di entrambi i genitori.
- Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia , la somma di € 300,00 (trecento/00 euro), somma che Per_1
sarà versata, a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
- Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie occorrenti per Parte_1
la figlia, , preventivamente concordate e documentalmente provate. I Ricorrenti Per_1
precisano che le spese riguardanti la scuola, preventivamente concordate, riguarderanno: tasse scolastiche per istituti scolastici privati o altre strutture, corsi, gite scolastiche con
2 pernottamento, viaggi d'istruzione, corsi di recupero e lezioni private, rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, spese per attività sportive, artistiche e di svago, spese di ricreazione, iscrizioni e frequenza di corsi e relativa attrezzatura” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore e, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di visita infrasettimanale del padre, la regolamentazione rimessa agli accordi tra le parti risulta giustificata in ragione dell'età della figlia (sedicenne); Per_1
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Capua (CE) il 03.1.2008 da Parte_2
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Parte_1
(CE) il 13.05.1979, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, anno 2008);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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