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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/12/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 172 del ruolo generale anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 11.07.2025 tra in persona del legale rappresentante pro tempore e , entrambi Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Giuseppe Galeone
APPELLANTI
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ascanio Amenduni APPELLATA
a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2269/2021 pubblicata in data 08.10.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI APPELLANTI: “1) Accertare e dichiarare altresì la nullità causale e/o l'indeterminatezza ex artt. 1418 e 1346 c.c. degli importi addebitati dalla a titolo di "commissioni di CP_1 massimo scoperto" nel conto corrente ordinario n. 8113, poi rinumerato 580; 2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 comma 3, 1325 e 1418, comma 2, c.c., degli addebiti nei conti anticipi nn. 280003, 280004, 280005, 280007, 280008, 280009, 280011, 280012, 280013, 280022, 280023 e 280035 per non convenute commissioni sul massimo scoperto;
comunque prive di causa negoziale;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso del rapporto di conto corrente ordinario n. 8113, poi rinumerato 580, in violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c. per nullità ed inefficacia delle relative clausole e/o inesistenza di rapporto contrattuale e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia d i ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti di conti anticipi nn. 280003, 280004, 280005, 280007, 280008, 280009, 280011, 280012, 280013, 280022, 280023 e 280035, in violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c. per nullità ed inefficacia delle relative clausole e/o inesistenza di rapporto contrattuale e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
5) accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità di ogni e qualsivoglia pretesa della banca e/o previsione contrattuale che eventualmente concretino la fattispecie della dazione di interessi usurari. Per l'effetto, ove accertata l'applicazione del disposto di cui all'art. 1815 II comma c.c., accertarsi, riconoscersi e dichiararsi che nessun tasso di interesse poteva essere preteso dalla 6) per l'effetto CP_2 ricostruire ed accertare, sulla base di CTU tecnico-contabile che sin da ora si invoca, l'esatto importo di dare/avere, relativo ai rapporti di conto corrente innanzi specificati, sulla base della riclassificazione contabile, in regime di epurazione del tasso usurario e in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
7) in riforma della pronuncia di condanna alle spese processuali, condannare la al CP_1 pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. CONCLUSIONI DELLA APPELLATA: “rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché inammissibile, improponibile e infondato, sulla scorta di tutte le eccezioni sollevate dalla anche di quelle rimaste assorbite, CP_2 compresa quella di prescrizione, nonché delle eccezioni rilevabili d'ufficio, c dell'impugnata sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti, società in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e quest'ultimo anche in proprio, Parte_2 convenivano innanzi al Tribunale di Taranto la affinché fosse Controparte_1 accertata, in relazione agli indicati contratti di finanziamento e di mutuo collegati all'originario rapporto di conto corrente impugnato (n. 580), nonché ai relativi conti anticipi utilizzati per il transito delle fatture presentate per l'anticipazione bancaria, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altro addebito non pattuito, nonché dei tassi di interesse usurari indebitamente applicati dall'istituto di credito, e disposta, previa rettifica del saldo contabile tra le parti, la restituzione in favore della società attrice delle somme illegittimamente addebitate e riscosse dalla data di apertura (risalente a ottobre 1997) sino alla data di chiusura del rapporto (03.04.2013). La si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando l'avversa pretesa ed CP_2 eccependo, tra l'altro, la prescrizione decennale dell'esperita azione di ripetizione di indebito. La causa veniva decisa con la sentenza n. 2269/2021 pubblicata in data 08.10.2021, mediante cui il Tribunale, dopo aver rigettato la richiesta degli attori di consulenza tecnica d'ufficio, e disposto l'espunzione dal fascicolo processuale della perizia di parte prodotta dagli odierni appellanti, respingeva la domanda, condannando le parti attrici in solido al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Avverso tale pronuncia hanno interposto gravame la e , deducendo Parte_1 Parte_2 quali motivi di impugnazione: 1) la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 c.c., in riferimento alla illegittimità della clausola relativa all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, e in quanto priva di giustificazione causale;
2) l'erroneità del capo della sentenza in cui il giudice di prime cure aveva dedotto il difetto di allegazione della parte attrice, con riguardo ai periodi di esecuzione del contratto in riferimento ai quali vi sarebbe stata l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi anatocistici, addebitati con periodicità trimestrale;
3) la violazione della normativa antiusura relativa al periodo di riferimento. Ha domandato, pertanto, l'appellante la riforma della sentenza impugnata e chiesto, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva della stessa. In via istruttoria, ha reiterato la richiesta di ammissione di CTU tecnico-contabile al fine di ricostruire l'esatto dare-avere relativo al rapporto di conto corrente impugnato. Costituitasi anche in questa fase, la ha insistito nell'inammissibilità del gravame, ex CP_2 artt. 348 bis e 342 c.p.c., nonché, in subordine, nella conferma della sentenza impugnata, stante l'infondatezza nel merito dei proposti motivi di appello, opponendosi in ogni caso alla ammissione della CTU contabile. Con ordinanza di questa Corte del 22.02.2023, ritenutane la necessità, è stata ammessa ammettere la consulenza tecnica richiesta, limitatamente al solo contratto di conto corrente ordinario n. 580 ed ai conti anticipi ad esso collegati, in assenza di censure relative ai contratti di mutuo. Con la medesima ordinanza veniva, altresì, rigettata la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante, e disposto il rinvio della causa all'udienza per il giuramento. Espletata la consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente, con ordinanza del 25.09.2024, non avendo la pienamente adempiuto CP_1 agli obblighi previsti dalla Delibera CICR 9.2.2000 in materia di capitalizz periodica degli interessi debitori, il procedimento veniva rimesso sul ruolo per la necessità di integrare l'elaborato peritale in relazione ai quesiti indicati ai punti a), b) e c) della predetta ordinanza, in guisa che, in data 30.01.2024, veniva depositata la relazione integrativa da parte del C.T.U.. Il giudizio veniva nuovamente introitato per la decisione, con riserva assunta all'udienza del 11.07.2025, a seguito dell'ulteriore chiarimento reso dal C.T.U. in ordine al quesito posto da questa Corte con ordinanza del 10.04.2025, affinché, tenendo conto della rideterminazione del saldo emergente dalla seconda relazione peritale depositata in data 30.01.2025, il consulente d'ufficio provvedesse alla precisa indicazione del saldo definitivo tra le parti, considerando come irripetibili le competenze individuate ai fini della prescrizione nella prima relazione del 11.09.2023. Sono stati nuovamente concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rigettarsi in rito l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche richieste alla decisione del giudice di primo grado, e ritenuto che detta norma, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, deve essere interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza la necessità di utilizzare formule sacramentali o di redigere un progetto alternativo di sentenza, purché risultino comprensibili le ragioni dell'appello. Detta valutazione appare confortata dalla (puntuale) difesa svolta dall'appellata nei propri scritti difensivi in contrapposizione agli spiegati motivi d'appello, non potendo, in ogni caso, spiegare effetti in fase decisoria le eccezioni che la parte appellata ha dedotto circa l'assenza di probabilità di accoglimento del gravame e/o la sua manifesta infondatezza, preclusive dell'esame nel merito unicamente se rilevate all'esito dell'udienza di trattazione (c.d. udienza filtro), a norma di quanto previsto dall'art. 348 bis c.p.c. nella sua vecchia formulazione (ante Cartabia). Passando all'esame nel merito della proposta impugnazione, con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, avendo tale voce di costo, a loro dire, nella evoluzione della prassi bancaria, perso la sua tradizionale funzione di remunerazione accordata dal cliente all'istituto di credito per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dal loro effettivo prelievo, essendo divenuta nei fatti un corrispettivo ulteriore rispetto agli interessi dovuti dal correntista sulle somme prelevate, da calcolarsi a percentuale sull'esposizione massima raggiunta qualora la stessa sia perdurata per un certo periodo minimo di tempo. Ne consegue, secondo la prospettata tesi difensiva, la nullità di tale forma di remunerazione, non solo in assenza di specifica pattuizione scritta, come in generale richiesto dall'art. 1284 c.c. per gli interessi ultralegali, ma altresì per mancanza di una causa giustificativa autonoma.
Con il secondo motivo di gravame gli odierni deducenti hanno allegato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure in punto di enunciazione e di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, parte attrice aveva pienamente adempiuto all'onere di produrre gli estratti conto a partire dalla data di inizio del rapporto, nonché il contratto stipulato in data 28.02.1997 disciplinante il conto corrente ordinario, risultando in definitiva dimostrata la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in quanto praticata oltre i limiti fissati dall'art. 1283 c.c. e in assenza di validi usi normativi. Tale capitalizzazione sarebbe risultata illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 09 febbraio 2000, in quanto non conforme alla introdotta disciplina transitoria, da ciò conseguendo la necessità del ricalcolo degli interessi passivi mediante eliminazione di ogni meccanismo di capitalizzazione. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure delle perizie econometriche di parte, le quali avevano evidenziato nei conti correnti impugnati il superamento del tasso soglia con riferimento a vari trimestri, non potendosi neppure condividere, a loro dire, che la verifica del rispetto di tale tasso dovesse essere operata unicamente con riguardo al momento in cui gli stessi erano stati pattuiti (rilevanza della c.d. usura sopravvenuta), essendo le clausole determinative degli interessi spesso destinate a variare nel corso del tempo per decisione unilaterale da parte dell'istituto finanziatore. Hanno ribadito, pertanto, sotto tale profilo, la rilevanza della invocata C.T.U. contabile, dalla quale il Tribunale non avrebbe potuto esimersi, essendo la consulenza tecnica l'unico mezzo a disposizione per ricostruire il rapporto, venutosi ad esplicare in un periodo di tempo notevole e mediante molteplici operazioni di credito.
L'appello è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione. Deve innanzitutto ribadirsi, per quel che in questa sede rileva, il diritto della parte attrice, odierna appellante, di produrre una perizia stragiudiziale, avente valore di allegazione difensiva di carattere tecnico, non soggetta a preventiva autorizzazione del giudice, il quale, tuttavia, non è obbligato a tenerne conto o a confutarne il contenuto, potendo porre a base del suo convincimento anche considerazioni con essa incompatibili, purché sorrette da adeguata motivazione. In considerazione di tale elemento, e dell'intera produzione documentale versata in atti dalla odierna appellante, deve ritenersi che le allegazioni difensive attoree non fossero carenti, né sotto il profilo della specificazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, né sotto il profilo della specificazione degli elementi di fatto posti a fondamento della stessa, poiché nell'atto di citazione in primo grado erano stati puntualmente indicati il contratto di conto corrente ordinario rinumerato al n. 580, i collegati conti anticipi, la durata del rapporto e le clausole affette da nullità, e vi era contenuto il richiamo alla perizia econometrica di parte volta a riclassificare l'andamento dell'intero rapporto ed a quantificare complessivamente l'indebito oggetto di ripetizione, sulla base della previa analisi degli estratti conto in possesso della società correntista, ponendosi, al limite, il problema della completezza ed esaustività della documentazione stessa. La copiosa documentazione allegata ha consentito, invero, in questo grado di giudizio, l'espletamento della c.t.u. contabile (fatta esclusione per i quattro contratti di mutuo, non specificamente oggetto di gravame), anche mediante ricorso alle scritture di raccordo relativamente a brevi periodi non documentati. Si evidenzia, invero, che la mancanza di alcuni estratti conto non può essere preclusiva dell'espletamento di c.t.u., potendo in tali ipotesi procedere il consulente tecnico a ricostruire il saldo operando per blocchi, ovvero per i soli periodi documentati, avvalendosi delle operazioni di raccordo dei saldi disponibili al fine di non perdere la continuità delle scritture contabili, soprattutto laddove, come nel caso in esame gli estratti conto mancanti siano relativi a periodi di pochi mesi (come espressamente indicato dal c.t.u. nella consulenza, dal 01.03.2010 al 31.03.2010, oltre al periodo compreso tra il 01.11.2012 e il 03.12.2012). Tale operazione è stata in ogni caso correttamente eseguita mediante il raffronto dell'estratto conto disponibile immediatamente precedente con quello immediatamente successivo, riportanti entrambi il saldo di partenza e quello di arrivo, considerando la differenza tra i due originari saldi contabili indicati negli estratti conto come unico movimento. Fondati appaiono di conseguenza i formulati motivi di appello, seppur la domanda accoglibile nei limiti di quanto in appresso precisato. In particolare, condivisibile risulta essere il primo motivo di impugnazione, dovendosi escludere l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, le stesse non siano state specificamente contrattate per iscritto dalle parti, ovvero la banca non abbia stipulato o adeguato le pattuizioni negoziali alle previsioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008 (per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 2/2009), o di cui al la delibera CICR 20 giugno 2012 n. 644 e art. 117 TUB (per il periodo successivo al 01.07.2012). Le risultanze dell'indagine peritale hanno evidenziato che “a partire dalla data di accensione del rapporto ordinario n. 580, 21.10.1997, e sino a tutto il 16.02.2005, il rapporto di conto ordinario risultava privo di regolamentazione contrattuale. Di conseguenza gli importi addebitati a titolo di C.M.S. dalla sono stati espunti CP_2 dai ricalcoli effettuati. Anche per i periodi successivi alla sottoscrizione del primo contratto t i, in ogni caso la risultava applicata sul massimo saldo debitore, ovvero, come indicato dal quesito sull' “Utilizzato”. Di Pt_3 za, sino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla legge di conversione 28.1.2010, n. 2, nessun importo a titolo di C.M.S. è stato considerato nelle rielaborazioni effettuate. Successivamente a tale data, non sono stati rilevati addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto o di altre voci analoghe sui rapporti e di conseguenza si è proceduto alla rielaborazione senza ulteriori rettifiche a riguardo”. Fondato è altresì il secondo motivo di appello, avendo la banca adempiuto agli obblighi previsti della Delibera CICR 09.02.2000 per l'applicazione dell'anatocismo nei contratti, solo a partire dal 16.02.2005, con la conseguenza che prima di tale data non può essere riconosciuta la capitalizzazione periodica degli interessi in favore del suddetto istituto di credito. Il C.T.U. ha espunto dal calcolo ogni capitalizzazione di interessi e commissioni, posto che, secondo le indicazioni fornite da questa Corte, nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi in direzione opposta alla comunicazione inoltrata dalla alla società correntista, indicante l'avvenuta CP_2 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle variazioni applicate ai rapporti di conto corrente sulla base delle disposizioni previste nella Delibera del CI.C.R. del 09.02.2000, né alla circostanza che dalla lettura degli estratti conto allegati, possa evincersi che la capitalizzazione applicata dalla a partire CP_2 dall'entrata in vigore della suddetta delibera sia avvenuta con la prescritta recipro vero con cadenza trimestrale sia per gli interessi a credito della società correntista che per quelli a debito, dovendosi al contrario rilevare l'illegittimità di tale modalità operativa alla luce del disposto di cui all'art. 7 co. 2 e 3 della citata normativa, a mente del quale la previsione della capitalizzazione trimestrale, sia pure con pari reciprocità, non può che qualificarsi, in ogni caso, come modifica peggiorativa degli accordi in essere, in virtù delle ragioni già esposte con ordinanza del 25.09.24, qui richiamate. Restano da esaminare le doglianze formulate dalla parte appellante in punto di pretesa illiceità dei tassi di interesse per superamento della soglia antiusura. Come innanzi evidenziato, relativamente al rapporto ordinario n. 580, l'unico contratto di conto corrente è rinvenibile a far data dal 16 febbraio 2005; di conseguenza, il C.T.U. ha operato una rielaborazione dei conteggi sino a tale data applicando, in ossequio alla normativa di riferimento, i tassi sostitutivi di cui all'art.117 TUB., determinati in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (minimo per gli interessi a credito della società correntista), aggiornati con periodicità annuale. Per il periodo successivo invece, il consulente d'ufficio ha tenuto conto anche delle variazioni apportate dalla banca alle condizioni del conto corrente, precisando che tali modifiche sono state considerate valide soltanto ove comunicate e applicate nei modi e nei termini previsti dalla normativa bancaria pro tempore vigente, salvo che fossero più favorevoli alla società correntista. Ciò posto, la condotta indagine peritale ha consentito di appurare che i contratti sottoscritti tra la banca e la società correntista nel corso degli anni di vigenza dei rapporti, non hanno evidenziato tassi di interesse passivi (considerati quali Tassi Effettivi Globali) superiori alle soglie usura pro tempore vigenti. Irrilevante è. invece, l'usura sopravvenuta, rilevando solo quella genetica, ossia quella esistente al momento della pattuizione originaria (o anche successivamente variata). Quanto infine alle rimesse solutorie (quesito integrativo posto all'udienza del 21.04.2023), non può trovare accoglimento la richiesta della società attrice, odierna appellante, di ricalcolare le rimesse sul saldo rettificato, anziché sul saldo banca, non condividendosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (a sezioni semplici) favorevole a tale metodologia, poiché quest'ultima comporterebbe l'eliminazione degli istituti della ripetizione di indebito (che presuppone un debito apparente) e della prescrizione della azione di ripetizione di indebito, dovendosi, invece, accertare l'esistenza di rimesse solutorie, eseguite in favore della sulla base di quanto annotato negli estratti-banca. CP_1
Si è provveduto, pertanto, a considerare tutte le annotazioni contabili come da estratti conto nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, intervenuta in data 01.11.2018, ovvero i movimenti bancari dal 21.10.1997 al 31.10.2008, avuto riguardo ai limiti degli affidamenti rilevati periodo per periodo, oggetto di comunicazione della banca. In particolare, il C.T.U., ritenuto il conto affidato, e quindi accertata la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base del saldo banca, ha rideterminato il saldo finale a credito della società correntista in euro 39.829,95, che, ridotto in ragione di rimesse solutorie, non ripetibili perché prescritte, pari ad euro 35.882,49, ha determinato un credito a favore della correntista pari ad euro 3.947,46, tanto potendosi evincere dalla relativa ipotesi di calcolo riportata dal C.T.U. nella relazione depositata (il 21.05.25) in risposta al chiarimento richiesto con ordinanza del 09.04.2025. I risultati dell'esame peritale, trasposti nella prima relazione depositata in data 29.11.2023, e nelle successive integrazioni depositate in data 30.01.2025 e 21.05.2025, resesi necessarie al fine di dare piena risposta ai formulati quesiti, possono in definitiva essere posti a fondamento della adottanda decisione, essendo stata l'indagine condotta con adeguato metodo scientifico e risultando i conteggi eseguiti dal C.T.U. in linea con le indicazioni fornite da questo collegio giudicante. La banca va pertanto condannata alla restituzione di tale somma, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda. All'esito di tutte la considerazioni svolte, la sentenza impugnata va integralmente riformata, con la conseguente condanna della banca appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano – tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, come accertato (decisum), dell'attività processuale svolta e dei parametri medi dei compensi professionali, di volta in volta vigenti - in euro 2.552,00 per compensi, euro 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio di primo grado, nonché in euro 2.915,00 per compenso, euro 777,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio d'appello. Se ne dispone, per entrambi i gradi, la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Galeone, che ne ha fatto rituale richiesta.
Anche le spese di C.T.U seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2269/2021, emessa dal Tribunale di Taranto, proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e da , nel contraddittorio con Pt_1 Parte_2 la , in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1 provvede:
ACCOGLIE l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto:
1)ACCERTA e DICHIARA la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario e dei collegati conti anticipi, oggetto del giudizio.
2)ACCERTA e DICHIARA che il saldo finale tra le parti, alla data del 03.04.2013, è pari alla somma, a credito della società correntista, di euro 3.947,46. 3)CONDANNA la appellata alla restituzione in favore degli appellanti, della somma di CP_1 euro 3.947,46, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
4)CONDANNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, e che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, euro 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio di primo grado, nonché in euro 2.915,00 per compenso, euro 777,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio d'appello, con distrazione, per entrambi i gradi, in favore del difensore, che ne ha fatto rituale richiesta.
5)PONE definitivamente a carico della parte appellata le spese di C.T.U.
Taranto, così deciso in data 18.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Claudia Calabrese) (dr.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 172 del ruolo generale anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 11.07.2025 tra in persona del legale rappresentante pro tempore e , entrambi Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Giuseppe Galeone
APPELLANTI
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ascanio Amenduni APPELLATA
a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2269/2021 pubblicata in data 08.10.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI APPELLANTI: “1) Accertare e dichiarare altresì la nullità causale e/o l'indeterminatezza ex artt. 1418 e 1346 c.c. degli importi addebitati dalla a titolo di "commissioni di CP_1 massimo scoperto" nel conto corrente ordinario n. 8113, poi rinumerato 580; 2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 comma 3, 1325 e 1418, comma 2, c.c., degli addebiti nei conti anticipi nn. 280003, 280004, 280005, 280007, 280008, 280009, 280011, 280012, 280013, 280022, 280023 e 280035 per non convenute commissioni sul massimo scoperto;
comunque prive di causa negoziale;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso del rapporto di conto corrente ordinario n. 8113, poi rinumerato 580, in violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c. per nullità ed inefficacia delle relative clausole e/o inesistenza di rapporto contrattuale e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia d i ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti di conti anticipi nn. 280003, 280004, 280005, 280007, 280008, 280009, 280011, 280012, 280013, 280022, 280023 e 280035, in violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c. per nullità ed inefficacia delle relative clausole e/o inesistenza di rapporto contrattuale e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
5) accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità di ogni e qualsivoglia pretesa della banca e/o previsione contrattuale che eventualmente concretino la fattispecie della dazione di interessi usurari. Per l'effetto, ove accertata l'applicazione del disposto di cui all'art. 1815 II comma c.c., accertarsi, riconoscersi e dichiararsi che nessun tasso di interesse poteva essere preteso dalla 6) per l'effetto CP_2 ricostruire ed accertare, sulla base di CTU tecnico-contabile che sin da ora si invoca, l'esatto importo di dare/avere, relativo ai rapporti di conto corrente innanzi specificati, sulla base della riclassificazione contabile, in regime di epurazione del tasso usurario e in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
7) in riforma della pronuncia di condanna alle spese processuali, condannare la al CP_1 pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. CONCLUSIONI DELLA APPELLATA: “rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché inammissibile, improponibile e infondato, sulla scorta di tutte le eccezioni sollevate dalla anche di quelle rimaste assorbite, CP_2 compresa quella di prescrizione, nonché delle eccezioni rilevabili d'ufficio, c dell'impugnata sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti, società in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e quest'ultimo anche in proprio, Parte_2 convenivano innanzi al Tribunale di Taranto la affinché fosse Controparte_1 accertata, in relazione agli indicati contratti di finanziamento e di mutuo collegati all'originario rapporto di conto corrente impugnato (n. 580), nonché ai relativi conti anticipi utilizzati per il transito delle fatture presentate per l'anticipazione bancaria, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altro addebito non pattuito, nonché dei tassi di interesse usurari indebitamente applicati dall'istituto di credito, e disposta, previa rettifica del saldo contabile tra le parti, la restituzione in favore della società attrice delle somme illegittimamente addebitate e riscosse dalla data di apertura (risalente a ottobre 1997) sino alla data di chiusura del rapporto (03.04.2013). La si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando l'avversa pretesa ed CP_2 eccependo, tra l'altro, la prescrizione decennale dell'esperita azione di ripetizione di indebito. La causa veniva decisa con la sentenza n. 2269/2021 pubblicata in data 08.10.2021, mediante cui il Tribunale, dopo aver rigettato la richiesta degli attori di consulenza tecnica d'ufficio, e disposto l'espunzione dal fascicolo processuale della perizia di parte prodotta dagli odierni appellanti, respingeva la domanda, condannando le parti attrici in solido al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
Avverso tale pronuncia hanno interposto gravame la e , deducendo Parte_1 Parte_2 quali motivi di impugnazione: 1) la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 c.c., in riferimento alla illegittimità della clausola relativa all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, e in quanto priva di giustificazione causale;
2) l'erroneità del capo della sentenza in cui il giudice di prime cure aveva dedotto il difetto di allegazione della parte attrice, con riguardo ai periodi di esecuzione del contratto in riferimento ai quali vi sarebbe stata l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi anatocistici, addebitati con periodicità trimestrale;
3) la violazione della normativa antiusura relativa al periodo di riferimento. Ha domandato, pertanto, l'appellante la riforma della sentenza impugnata e chiesto, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva della stessa. In via istruttoria, ha reiterato la richiesta di ammissione di CTU tecnico-contabile al fine di ricostruire l'esatto dare-avere relativo al rapporto di conto corrente impugnato. Costituitasi anche in questa fase, la ha insistito nell'inammissibilità del gravame, ex CP_2 artt. 348 bis e 342 c.p.c., nonché, in subordine, nella conferma della sentenza impugnata, stante l'infondatezza nel merito dei proposti motivi di appello, opponendosi in ogni caso alla ammissione della CTU contabile. Con ordinanza di questa Corte del 22.02.2023, ritenutane la necessità, è stata ammessa ammettere la consulenza tecnica richiesta, limitatamente al solo contratto di conto corrente ordinario n. 580 ed ai conti anticipi ad esso collegati, in assenza di censure relative ai contratti di mutuo. Con la medesima ordinanza veniva, altresì, rigettata la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante, e disposto il rinvio della causa all'udienza per il giuramento. Espletata la consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente, con ordinanza del 25.09.2024, non avendo la pienamente adempiuto CP_1 agli obblighi previsti dalla Delibera CICR 9.2.2000 in materia di capitalizz periodica degli interessi debitori, il procedimento veniva rimesso sul ruolo per la necessità di integrare l'elaborato peritale in relazione ai quesiti indicati ai punti a), b) e c) della predetta ordinanza, in guisa che, in data 30.01.2024, veniva depositata la relazione integrativa da parte del C.T.U.. Il giudizio veniva nuovamente introitato per la decisione, con riserva assunta all'udienza del 11.07.2025, a seguito dell'ulteriore chiarimento reso dal C.T.U. in ordine al quesito posto da questa Corte con ordinanza del 10.04.2025, affinché, tenendo conto della rideterminazione del saldo emergente dalla seconda relazione peritale depositata in data 30.01.2025, il consulente d'ufficio provvedesse alla precisa indicazione del saldo definitivo tra le parti, considerando come irripetibili le competenze individuate ai fini della prescrizione nella prima relazione del 11.09.2023. Sono stati nuovamente concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rigettarsi in rito l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche richieste alla decisione del giudice di primo grado, e ritenuto che detta norma, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, deve essere interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza la necessità di utilizzare formule sacramentali o di redigere un progetto alternativo di sentenza, purché risultino comprensibili le ragioni dell'appello. Detta valutazione appare confortata dalla (puntuale) difesa svolta dall'appellata nei propri scritti difensivi in contrapposizione agli spiegati motivi d'appello, non potendo, in ogni caso, spiegare effetti in fase decisoria le eccezioni che la parte appellata ha dedotto circa l'assenza di probabilità di accoglimento del gravame e/o la sua manifesta infondatezza, preclusive dell'esame nel merito unicamente se rilevate all'esito dell'udienza di trattazione (c.d. udienza filtro), a norma di quanto previsto dall'art. 348 bis c.p.c. nella sua vecchia formulazione (ante Cartabia). Passando all'esame nel merito della proposta impugnazione, con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, avendo tale voce di costo, a loro dire, nella evoluzione della prassi bancaria, perso la sua tradizionale funzione di remunerazione accordata dal cliente all'istituto di credito per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dal loro effettivo prelievo, essendo divenuta nei fatti un corrispettivo ulteriore rispetto agli interessi dovuti dal correntista sulle somme prelevate, da calcolarsi a percentuale sull'esposizione massima raggiunta qualora la stessa sia perdurata per un certo periodo minimo di tempo. Ne consegue, secondo la prospettata tesi difensiva, la nullità di tale forma di remunerazione, non solo in assenza di specifica pattuizione scritta, come in generale richiesto dall'art. 1284 c.c. per gli interessi ultralegali, ma altresì per mancanza di una causa giustificativa autonoma.
Con il secondo motivo di gravame gli odierni deducenti hanno allegato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure in punto di enunciazione e di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, parte attrice aveva pienamente adempiuto all'onere di produrre gli estratti conto a partire dalla data di inizio del rapporto, nonché il contratto stipulato in data 28.02.1997 disciplinante il conto corrente ordinario, risultando in definitiva dimostrata la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in quanto praticata oltre i limiti fissati dall'art. 1283 c.c. e in assenza di validi usi normativi. Tale capitalizzazione sarebbe risultata illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 09 febbraio 2000, in quanto non conforme alla introdotta disciplina transitoria, da ciò conseguendo la necessità del ricalcolo degli interessi passivi mediante eliminazione di ogni meccanismo di capitalizzazione. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure delle perizie econometriche di parte, le quali avevano evidenziato nei conti correnti impugnati il superamento del tasso soglia con riferimento a vari trimestri, non potendosi neppure condividere, a loro dire, che la verifica del rispetto di tale tasso dovesse essere operata unicamente con riguardo al momento in cui gli stessi erano stati pattuiti (rilevanza della c.d. usura sopravvenuta), essendo le clausole determinative degli interessi spesso destinate a variare nel corso del tempo per decisione unilaterale da parte dell'istituto finanziatore. Hanno ribadito, pertanto, sotto tale profilo, la rilevanza della invocata C.T.U. contabile, dalla quale il Tribunale non avrebbe potuto esimersi, essendo la consulenza tecnica l'unico mezzo a disposizione per ricostruire il rapporto, venutosi ad esplicare in un periodo di tempo notevole e mediante molteplici operazioni di credito.
L'appello è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione. Deve innanzitutto ribadirsi, per quel che in questa sede rileva, il diritto della parte attrice, odierna appellante, di produrre una perizia stragiudiziale, avente valore di allegazione difensiva di carattere tecnico, non soggetta a preventiva autorizzazione del giudice, il quale, tuttavia, non è obbligato a tenerne conto o a confutarne il contenuto, potendo porre a base del suo convincimento anche considerazioni con essa incompatibili, purché sorrette da adeguata motivazione. In considerazione di tale elemento, e dell'intera produzione documentale versata in atti dalla odierna appellante, deve ritenersi che le allegazioni difensive attoree non fossero carenti, né sotto il profilo della specificazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, né sotto il profilo della specificazione degli elementi di fatto posti a fondamento della stessa, poiché nell'atto di citazione in primo grado erano stati puntualmente indicati il contratto di conto corrente ordinario rinumerato al n. 580, i collegati conti anticipi, la durata del rapporto e le clausole affette da nullità, e vi era contenuto il richiamo alla perizia econometrica di parte volta a riclassificare l'andamento dell'intero rapporto ed a quantificare complessivamente l'indebito oggetto di ripetizione, sulla base della previa analisi degli estratti conto in possesso della società correntista, ponendosi, al limite, il problema della completezza ed esaustività della documentazione stessa. La copiosa documentazione allegata ha consentito, invero, in questo grado di giudizio, l'espletamento della c.t.u. contabile (fatta esclusione per i quattro contratti di mutuo, non specificamente oggetto di gravame), anche mediante ricorso alle scritture di raccordo relativamente a brevi periodi non documentati. Si evidenzia, invero, che la mancanza di alcuni estratti conto non può essere preclusiva dell'espletamento di c.t.u., potendo in tali ipotesi procedere il consulente tecnico a ricostruire il saldo operando per blocchi, ovvero per i soli periodi documentati, avvalendosi delle operazioni di raccordo dei saldi disponibili al fine di non perdere la continuità delle scritture contabili, soprattutto laddove, come nel caso in esame gli estratti conto mancanti siano relativi a periodi di pochi mesi (come espressamente indicato dal c.t.u. nella consulenza, dal 01.03.2010 al 31.03.2010, oltre al periodo compreso tra il 01.11.2012 e il 03.12.2012). Tale operazione è stata in ogni caso correttamente eseguita mediante il raffronto dell'estratto conto disponibile immediatamente precedente con quello immediatamente successivo, riportanti entrambi il saldo di partenza e quello di arrivo, considerando la differenza tra i due originari saldi contabili indicati negli estratti conto come unico movimento. Fondati appaiono di conseguenza i formulati motivi di appello, seppur la domanda accoglibile nei limiti di quanto in appresso precisato. In particolare, condivisibile risulta essere il primo motivo di impugnazione, dovendosi escludere l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, le stesse non siano state specificamente contrattate per iscritto dalle parti, ovvero la banca non abbia stipulato o adeguato le pattuizioni negoziali alle previsioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008 (per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 2/2009), o di cui al la delibera CICR 20 giugno 2012 n. 644 e art. 117 TUB (per il periodo successivo al 01.07.2012). Le risultanze dell'indagine peritale hanno evidenziato che “a partire dalla data di accensione del rapporto ordinario n. 580, 21.10.1997, e sino a tutto il 16.02.2005, il rapporto di conto ordinario risultava privo di regolamentazione contrattuale. Di conseguenza gli importi addebitati a titolo di C.M.S. dalla sono stati espunti CP_2 dai ricalcoli effettuati. Anche per i periodi successivi alla sottoscrizione del primo contratto t i, in ogni caso la risultava applicata sul massimo saldo debitore, ovvero, come indicato dal quesito sull' “Utilizzato”. Di Pt_3 za, sino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla legge di conversione 28.1.2010, n. 2, nessun importo a titolo di C.M.S. è stato considerato nelle rielaborazioni effettuate. Successivamente a tale data, non sono stati rilevati addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto o di altre voci analoghe sui rapporti e di conseguenza si è proceduto alla rielaborazione senza ulteriori rettifiche a riguardo”. Fondato è altresì il secondo motivo di appello, avendo la banca adempiuto agli obblighi previsti della Delibera CICR 09.02.2000 per l'applicazione dell'anatocismo nei contratti, solo a partire dal 16.02.2005, con la conseguenza che prima di tale data non può essere riconosciuta la capitalizzazione periodica degli interessi in favore del suddetto istituto di credito. Il C.T.U. ha espunto dal calcolo ogni capitalizzazione di interessi e commissioni, posto che, secondo le indicazioni fornite da questa Corte, nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi in direzione opposta alla comunicazione inoltrata dalla alla società correntista, indicante l'avvenuta CP_2 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle variazioni applicate ai rapporti di conto corrente sulla base delle disposizioni previste nella Delibera del CI.C.R. del 09.02.2000, né alla circostanza che dalla lettura degli estratti conto allegati, possa evincersi che la capitalizzazione applicata dalla a partire CP_2 dall'entrata in vigore della suddetta delibera sia avvenuta con la prescritta recipro vero con cadenza trimestrale sia per gli interessi a credito della società correntista che per quelli a debito, dovendosi al contrario rilevare l'illegittimità di tale modalità operativa alla luce del disposto di cui all'art. 7 co. 2 e 3 della citata normativa, a mente del quale la previsione della capitalizzazione trimestrale, sia pure con pari reciprocità, non può che qualificarsi, in ogni caso, come modifica peggiorativa degli accordi in essere, in virtù delle ragioni già esposte con ordinanza del 25.09.24, qui richiamate. Restano da esaminare le doglianze formulate dalla parte appellante in punto di pretesa illiceità dei tassi di interesse per superamento della soglia antiusura. Come innanzi evidenziato, relativamente al rapporto ordinario n. 580, l'unico contratto di conto corrente è rinvenibile a far data dal 16 febbraio 2005; di conseguenza, il C.T.U. ha operato una rielaborazione dei conteggi sino a tale data applicando, in ossequio alla normativa di riferimento, i tassi sostitutivi di cui all'art.117 TUB., determinati in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (minimo per gli interessi a credito della società correntista), aggiornati con periodicità annuale. Per il periodo successivo invece, il consulente d'ufficio ha tenuto conto anche delle variazioni apportate dalla banca alle condizioni del conto corrente, precisando che tali modifiche sono state considerate valide soltanto ove comunicate e applicate nei modi e nei termini previsti dalla normativa bancaria pro tempore vigente, salvo che fossero più favorevoli alla società correntista. Ciò posto, la condotta indagine peritale ha consentito di appurare che i contratti sottoscritti tra la banca e la società correntista nel corso degli anni di vigenza dei rapporti, non hanno evidenziato tassi di interesse passivi (considerati quali Tassi Effettivi Globali) superiori alle soglie usura pro tempore vigenti. Irrilevante è. invece, l'usura sopravvenuta, rilevando solo quella genetica, ossia quella esistente al momento della pattuizione originaria (o anche successivamente variata). Quanto infine alle rimesse solutorie (quesito integrativo posto all'udienza del 21.04.2023), non può trovare accoglimento la richiesta della società attrice, odierna appellante, di ricalcolare le rimesse sul saldo rettificato, anziché sul saldo banca, non condividendosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (a sezioni semplici) favorevole a tale metodologia, poiché quest'ultima comporterebbe l'eliminazione degli istituti della ripetizione di indebito (che presuppone un debito apparente) e della prescrizione della azione di ripetizione di indebito, dovendosi, invece, accertare l'esistenza di rimesse solutorie, eseguite in favore della sulla base di quanto annotato negli estratti-banca. CP_1
Si è provveduto, pertanto, a considerare tutte le annotazioni contabili come da estratti conto nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, intervenuta in data 01.11.2018, ovvero i movimenti bancari dal 21.10.1997 al 31.10.2008, avuto riguardo ai limiti degli affidamenti rilevati periodo per periodo, oggetto di comunicazione della banca. In particolare, il C.T.U., ritenuto il conto affidato, e quindi accertata la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base del saldo banca, ha rideterminato il saldo finale a credito della società correntista in euro 39.829,95, che, ridotto in ragione di rimesse solutorie, non ripetibili perché prescritte, pari ad euro 35.882,49, ha determinato un credito a favore della correntista pari ad euro 3.947,46, tanto potendosi evincere dalla relativa ipotesi di calcolo riportata dal C.T.U. nella relazione depositata (il 21.05.25) in risposta al chiarimento richiesto con ordinanza del 09.04.2025. I risultati dell'esame peritale, trasposti nella prima relazione depositata in data 29.11.2023, e nelle successive integrazioni depositate in data 30.01.2025 e 21.05.2025, resesi necessarie al fine di dare piena risposta ai formulati quesiti, possono in definitiva essere posti a fondamento della adottanda decisione, essendo stata l'indagine condotta con adeguato metodo scientifico e risultando i conteggi eseguiti dal C.T.U. in linea con le indicazioni fornite da questo collegio giudicante. La banca va pertanto condannata alla restituzione di tale somma, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda. All'esito di tutte la considerazioni svolte, la sentenza impugnata va integralmente riformata, con la conseguente condanna della banca appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano – tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, come accertato (decisum), dell'attività processuale svolta e dei parametri medi dei compensi professionali, di volta in volta vigenti - in euro 2.552,00 per compensi, euro 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio di primo grado, nonché in euro 2.915,00 per compenso, euro 777,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio d'appello. Se ne dispone, per entrambi i gradi, la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Galeone, che ne ha fatto rituale richiesta.
Anche le spese di C.T.U seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2269/2021, emessa dal Tribunale di Taranto, proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e da , nel contraddittorio con Pt_1 Parte_2 la , in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1 provvede:
ACCOGLIE l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto:
1)ACCERTA e DICHIARA la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario e dei collegati conti anticipi, oggetto del giudizio.
2)ACCERTA e DICHIARA che il saldo finale tra le parti, alla data del 03.04.2013, è pari alla somma, a credito della società correntista, di euro 3.947,46. 3)CONDANNA la appellata alla restituzione in favore degli appellanti, della somma di CP_1 euro 3.947,46, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
4)CONDANNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, e che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, euro 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio di primo grado, nonché in euro 2.915,00 per compenso, euro 777,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, per il giudizio d'appello, con distrazione, per entrambi i gradi, in favore del difensore, che ne ha fatto rituale richiesta.
5)PONE definitivamente a carico della parte appellata le spese di C.T.U.
Taranto, così deciso in data 18.12.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Claudia Calabrese) (dr.ssa Anna Maria Marra)