Sentenza 23 giugno 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18 lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, nell'ipotesi di reato commesso da cittadino straniero fuori dal territorio dello Stato richiedente, occorre verificare la procedibilità secondo la legge italiana non con riferimento alla fattispecie concreta "sub iudice", bensì in relazione alla corrispondente ipotesi di reato commesso all'estero da cittadino italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2016, n. 40760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40760 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2016 |
Testo completo
40 7 6 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 962 - Presidente - Vincenzo Rotundo Maurizio Gianesini -CC 23/06/2016 Laura Scalia R.G.N. 23401/2016 Stefano Mogini Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PO ER, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/05/2016 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Maria Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Tatiana della Marra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha convalidato l'arresto provvisorio di ER PO in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria del Portogallo in data 19 maggio 2016 per il reato di corruzione ed ha applicato al medesimo la misura cautelare in carcere. La Corte ha preliminarmente dato atto del fatto che il consegnando, funzionario dei servizi di intelligence esterni della Russia, si incontrava a Lubiana con GI AR, funzionario dell'intelligence del Portogallo, il quale non essendo in missione autorizzata e senza informare il suo superiore gerarchico del viaggio in Slovenia -, in cambio di una somma di 1 denaro superiore al 21 mila euro, gli consegnava una pen drive contenente informazioni classificate "secret" e protette dalla legge portoghese sul segreto di Stato. Indi, il Collegio capitolino ha rilevato che PO è cessato dall'incarico di Primo Segretario dell'Ambasciata della Federazione Russa e, pertanto, non beneficia delle immunità previste in favore degli agenti diplomatici;
che i locali offerti dalla sede diplomatica di Russia - segnatamente il Centro Russo di Scienza e Cultura di Roma - non sono idonei a fare fronte al pericolo di fuga, neanche mediante l'adozione del braccialetto elettronico;
che, pertanto, l'unica misura idonea ad assicurare la consegna dell'arrestato all'autorità giudiziaria straniera e prevenire il pericolo di fuga è la custodia in carcere.
2. Ricorre avverso la sentenza ER PO, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Tatiana della Marra, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 1, commi 3 e 6, lett c), 3 e 4 I. 22 aprile 2005, n. 69, in quanto il mandato di arresto europeo si fonda, non su di un provvedimento cautelare, bensì su di un provvedimento teso soltanto a sottoporre l'indagato ad interrogatorio.
2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 13, comma 2, in riferimento all'art. 6, comma 1 lett. c), commi 3 e 4 lett. ), I. 22 aprile 2005, n. 69, in considerazione della mancata indicazione a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare delle fonti di prova e degli indizi a carico.
2.3. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 16 della Convenzione europea di estradizione del 1957 applicabile nei rapporti fra Stati aderenti alla Unione Europea e Stati extraeuropei, dovendo l'A.G. del Portogallo domandare la consegna del PO alla Federazione Russa, Stato di appartenenza del consegnando.
2.4. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 9, comma 6, in riferimento all'art. 18 lett. p), I. 22 aprile 2005, n. 69. Il ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, è integrata un'ipotesi di rifiuto della consegna, trattandosi di fatto commesso da uno straniero in uno Stato terzo sia rispetto allo Stato emittente il mandato, cioè il Portogallo, sia rispetto a quello richiesto, cioè l'Italia. Non ricorrono infatti i presupposti per applicare l'art. 10 cod. pen., in quanto si tratta di un fatto per il quale "la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi fatti commessi al di fuori del proprio territorio", mancando la richiesta del Ministro di Giustizia.
2.5. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 9, comma 6, in riferimento all'art. 18 lett. c), I. 22 aprile 2005, n. 69, là dove si tratta di una 2 Af condotta lecita secondo l'ordinamento italiano, in quanto commessa in adempimento di un dovere nei confronti dello Stato di cittadinanza.
2.6. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 1, comma 3, e 6, comma 3, 1. 22 aprile 2005, n. 69, essendo il mandato di arresto europeo mancante, anche in senso grafico, della motivazione.
3. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa di PO insiste per l'accoglimento del ricorso, per violazione dell'art. 18, lett. U), legge n. 69 del 2015, evidenziando che si tratta di un uomo di Stato investito di una funzione pubblica in seno al Paese di appartenenza (quale responsabile dei servizi di sicurezza esterni della Federazione Russa), munito di passaporto diplomatico - e dunque dell'accreditamento per l'investitura di rappresentanza ed entrato in Italia per recarsi presso l'Ambasciata Russa in Roma, di tal che sussiste un'immunità di natura consuetudinaria". Si ribadisce altresì la mancanza di un provvedimento cautelare legittimante il M.A.E. nonché l'assenza di giurisdizione italiana in merito al fatto e la conseguente operatività della causa di rifiuto della consegna di cui all'art. 18 lett. p) I. 22 aprile 2005, n. 69. 4. In udienza, la difesa del ricorrente ha depositato una nota della Federazione Russa attestante il fatto che, allorchè veniva tratto in arresto, ER PO si trovava in Italia per effettuare l'ispettiva delle condizioni di sicurezza degli uffici amministrativi e del complesso residenziale della missione diplomatica russa a Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le censure mosse e deve pertanto essere rigettato.
2. E' destituito di fondamento il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che, a base dell'euro-mandato, sia stato posto non un provvedimento coercitivo, bensì un provvedimento volto a consentire l'interrogatorio da parte del P.M.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato, atteso che l'art. 6, 3 comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 51511 del 18/12/2013, Lampugnani, Rv. 258510; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249219. Nello specifico, nei precedenti arresti si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (cd. processuale) in relazione al provvedimento volto a consentire l'espletamento di un confronto (n. 51511/2013), all'ordine di accompagnamento coattivo teso a consentire la presenza dell'imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompagnamento a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio e della ricognizione formale (n. 45043/2010), caso quest'ultimo in tutto - - sovrapponibile a quello di specie.
2.2. Ne discende la legittimità dell'impugnato provvedimento di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare al fine di dare attuazione al M.A.E. cd. processuale, fondato sull'ordinanza del 19 maggio 2016 emessa dal Procuratore della Repubblica del DCIAP (Dipartimento Centrale di Investigazione e Azione penale), per l'espletamento dell'interrogatorio giudiziario di ER PO ai sensi degli artt. 2, n. 1 comma a), 254, n. 1 comma a) e 257, n. 1, cod. pen. portoghese, in relazione ad una chiara esigenza di natura processuale.
3. Va respinto anche il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente si duole del fatto che, nel provvedimento di consegna, non siano stati indicati le fonti di prova e gli indizi a carico del prevenuto.
3.1. Come ha chiarito questa Corte nel suo più ampio consesso, in tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci Rv. 235348). Ai fini che ci occupano, non è dunque necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, - comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola 4 कर्म indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466).
4. E' inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il terzo motivo di ricorso. Il mandato di arresto europeo come regolato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI - è stato introdotto al fine di semplificare le procedure di estradizione nell'ambito dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale fra gli Stati dell'Unione Europea. Orbene, non è dato di comprendere la ragione per la quale l'A.G. del Portogallo anziché richiedere la consegna del ricorrente all'Italia secondo la - procedura del M.A.E. avrebbe dovuto rivolgere la richiesta alla Federazione - Russa secondo la Convenzione europea di estradizione del 1957. Ed invero, ai fini della individuazione della normativa a disciplina della consegna (convenzione europea di estradizione o legge sul mandato di arresto europeo), si deve avere riguardo non alla nazionalità del consegnando (rilevante soltanto per talune ipotesi di rifiuto della consegna), ma soltanto alla disciplina normativa dei rapporti di cooperazione giudiziaria intercorrenti fra lo Stato richiedente e quello richiesto. Nella specie, non è revocabile in dubbio che, fondandosi la richiesta su di un valido provvedimento dell'A.G. di uno Stato membro dell'Unione Europea (appunto il Portogallo), debba trovare applicazione la legge 22 aprile 2005, n. 69. 5. Suggestivo, ma destituito di fondamento è il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 6, e 18 lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, per essere stata la misura cautelare applicata in presenza di un'ipotesi di rifiuto di consegna, dal momento che il M.A.E. riguarda un fatto commesso da un cittadino straniero in Slovenia, nel territorio di uno Stato terzo rispetto sia allo Stato emittente il mandato (il Portogallo), sia a quello richiesto (l'Italia), per il quale in assenza di richiesta del Ministero di giustizia - difetta la condizione di procedibilità.
5.1. La deduzione difensiva soffre di un evidente strabismo argomentativo. A mente del citato art. 18 lett. p), la consegna deve essere rifiutata (e non può pertanto essere emessa una misura cautelare a norma del citato art. 9, comma 6) se "il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio;
ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del 5 territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio". Ai fini della consegna e quindi dell'applicazione della misura cautelare al - medesimo fine è dunque necessario, per un verso, che sussista la doppia incriminabilità profilo neanche contestato dal ricorrente -; per altro verso, che, - allorquando si tratti di reato commesso al di fuori del territorio dello Stato... richiedente (come nella specie, essendo stato commesso il reato in Slovenia), la legge italiana consenta la procedibilità. Procedibilità che, nondimeno, deve essere valutata, non in relazione alla fattispecie sub iudice come invece è - previsto per la prima parte della disposizione -, ma ragionando in astratto sulla base delle norme che regolano la giurisdizione nazionale ed, in particolare, verificando se il reato, qualora oggetto di procedimento innanzi all'A.G. italiana, sarebbe procedibile. In tale senso deve infatti leggersi la (per vero, non felice) previsione secondo cui la consegna va rifiutata "se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio", là dove sollecita una verifica dell'A.G. dello Stato richiesto sulla base della disciplina processuale interna con riguardo agli "stessi" reati al di fuori del suo territorio, evidentemente non in relazione a quelli per i quali si chiede l'esecuzione del M.A.E. ipotesi disciplinata dalla prima parte della disposizione - bensì nelle medesime condizioni, secondo una valutazione astratta operata in relazione ad un (ipotetico) caso analogo. In applicazione di siffatte coordinate esegetiche, nella fattispecie, è necessario verificare "se la legge italiana" consentirebbe "l'azione penale" nei confronti di un cittadino italiano che avesse commesso uno "stesso reato", cioè un reato analogo a quello per il quale l'A.G. portoghese ha emesso il M.A.E., commesso con le medesime modalità, vale a dire ricevendo, in Slovenia, somme di denaro da un cittadino russo per rilasciare documentazione coperta dal segreto di Stato (italiano). A tale quesito non può che darsi risposta positiva, trattandosi di situazione nella quale pacificamente dovrebbe essere riconosciuta la giurisdizione nazionale, là dove si tratta della corruzione di un funzionario dei servizi di intelligence e, dunque, commesso da un pubblico ufficiale a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle proprie funzioni, procedibile secondo la legge italiana a norma dell'art. 7 n. 4 cod. pen.
6. Va rigettato anche il quinto motivo, con il quale il ricorrente pone in dubbio l'illiceità della condotta. Secondo la ricostruzione dei fatti quale emerge dal M.A.E. e recepita nella stessa sentenza in verifica, non può esservi dubbio che la vicenda corruttiva, avente ad oggetto a tenore d'accusa documenti coperti dal segreto di Stato - 6 portoghese, non possa non considerarsi, per lo Stato richiedente, all'evidenza illecita.
7. E' inammissibile il sesto motivo di ricorso, sia perché completamente generico, sia perché manifestante infondato. Come anche dato conto dalla Corte della capitale, nel mandato di arresto europeo e nel formulario A allegato alla comunicazione sono descritti i fatti e gli elementi astrattamente idonei a fondare la gravità indiziaria, essendo la valutazione in concreto degli stessi riservata all'Autorità Giudiziaria del paese emittente (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466).
8. Coglie fuori segno anche l'ultima doglianza dedotta nella memoria depositata in cancelleria, come integrata dalla produzione in udienza. -8.1. Dalla documentazione acquisita dalla Corte d'appello di Roma segnatamente dalla nota degli Affari Esteri del 22 maggio 2016 si evince che - PO non risulta attualmente coperto da nessuna immunità, là dove è decaduto dalle funzioni di Primo Segretario dell'Ambasciata della Federazione Russa già dal 2009 e come dato atto dallo stesso Ministero nella indicata nota - non beneficia attualmente di nessuna immunità prevista in favore degli agenti diplomatici accreditati ai sensi della Convenzione di Vienna.
8.2. D'altronde, si appalesano inidonei a conferire di per sé un'immunità il possesso del passaporto diplomatico (come precisato dallo stesso Ministero degli Esteri nella nota citata), così come l'inconsistente "immunità di natura consuetudinaria" invocata dal ricorrente e la circostanza che, all'atto dell'arresto (convalidato dal provvedimento in verifica), ER PO si trovasse in Italia per effettuare un'ispezione degli uffici dell'Ambasciata russa a Roma, documentata dalla nota della Federazione Russa depositata in udienza. Ed invero, l'attestazione che PO, all'atto dell'arresto, si trovasse in Italia per una missione presso l'Ambasciata non vale di per sé a conferire un'immunità per il reato di corruzione già commesso e posto a base del M.A.E.
9. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 7
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23 giugno 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Vincent.The Alessandra Bassi сура DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EMA Piera Esposito E N O D 800