Sentenza 24 aprile 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, qualsiasi provvedimento di coercizione personale adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, sia pure finalizzato al soddisfacimento di esigenze processuali, può essere posto a fondamento di un m.a.e. (Fattispecie relativa ad una "ordinanza di cattura" posta alla base di un m.a.e. emesso dalle autorità portoghesi).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2013, n. 20282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20282 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 767
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 14982/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LJ GO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/03/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ordinava la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica del Portogallo del cittadino croato GO LJ, nei cui confronti il Pubblico ministero di Lourinha aveva emesso in data 15 gennaio 2013 mandato di arresto europeo (MAE) in relazione a reati di furto aggravato consumato e tentato continuato commessi in Lourinha il 22 dicembre 2008, per i quali l'a.g. portoghese aveva emesso ordinanza di cattura in data 3 dicembre 2012..
Con la medesima sentenza la Corte di appello, rilevato che si trattava di un cittadino croato residente in Italia, subordinava la consegna alla condizione che lo stesso, dopo il procedimento a suo carico in Portogallo, venisse rinviato in Italia per qui scontarvi la pena eventualmente irrogata.
2. Ricorre per cassazione il LJ, a mezzo del difensore avv. Saverio Ventura, che con un unico motivo denuncia l'erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 2, rilevando che a base del MAE non vi era un provvedimento cautelare ma solo un ordine di accompagnamento coattivo, emesso al solo scopo di consentire la sua presenza in udienza;
atto che quindi mirava al soddisfacimento di mere esigenze processuali e che non poteva costituire valido titolo per la consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. È il caso di premettere che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, qualsiasi provvedimento di coercizione personale, sia pure finalizzato ad esigenze processuali, è titolo idoneo a fondare la emissione di un mandato di arresto europeo, dato che la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c), si riferisce a ogni "provvedimento cautelare" emesso dall'a.g. dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti, come nella specie, al processo (fra le altre, Sez. 6, n. 2711 del 20/01/2010, Malvetta, Rv. 245793; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249219). Va aggiunto che l'art. 1, comma 2, della medesima definisce il MAE come "una decisione giudiziaria emessa ... in vista dell'arresto e della consegna ... di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura sicurezza privative della libertà personale". Quindi, anche "azioni giudiziarie" possono essere poste a fondamento di una misura "privativa della libertà personale".
3. Ma, a prescindere da queste considerazioni, va rilevato che il provvedimento posto a base del MAE è qualificato come "ordinanza di cattura", emessa sulla base di un ritenuto pericolo di fuga, così che essa si configura come un normale provvedimento cautelare di tipo coercitivo, e non, come vorrebbe il ricorrente, come un mero ordine di accompagnamento, pur esso, comunque, idoneo, per quello che si è detto, a legittimare l'emissione del MAE.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013