Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato (nella specie, un confronto), atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo.
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- 1. MAE per finalità investigative non eseguibile (Cass. 32999/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2024
Nel diritto dell'Unione europea, il mandato di arresto europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione europea nello spazio giuridico comune. Corte di cassazione Sez. Feriale sentenza 32999 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 20/08/2024 – deposito 22 agosto 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da: PL nato a ** il **/1961 avverso la sentenza del 31/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria di Ungheria di E. Gioacchino, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale; la consegna è stata subordinata alla condizione che, assunto l'interrogatorio, il predetto sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione. Al ricorrente è contestato, in qualità di legale rappresentante di una società avente ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e con sede in Ungheria, di avere acquistato in Italia vari prodotti …
Leggi di più… - 3. Doppia punibilità va verificata anche d'ufficio nel MAE (Cass. 36844/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024
In un procedimento per mandato di aresto europeo al giudice nazionale spetta il dovere d'accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall'altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8. Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perchè la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della …
Leggi di più… - 4. MAE non può essere emesso per esigenze investigative (Cass. 7861/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2023
Nel diritto dell'Unione Europea, il mandato di arresto Europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione Europea nello spazio giuridico comune. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (data ud. 21/02/2023) 22/02/2023, n. 7861 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VILLONI Orlando - Presidente - Dott. GIORDANO Emilia A. - rel. Consigliere - Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere - Dott. DI GIOVINE Ombretta - …
Leggi di più… - 5. MAE per qualsiasi motivo, purchè inerente al processo (Cass. 43386/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2013, n. 51511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51511 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/12/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 2000
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 49681/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG AB N. IL 15/02/1972;
avverso la sentenza n. 22/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha ordinato la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica Ungherese di PU FA nei cui confronti la Pretura di Berettyoujfalu ha emesso un mandato di arresto europeo (MAE per il reato di lesioni personali gravi commesso il 19 febbraio 2011. 2. Ricorre per Cassazione il PU che denuncia:
- violazione della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 2-3 e art. 18, lett. T per avere la Corte dato esecuzione ad un MAE emesso per motivi e finalità non previsti ne' dalla legge Italiana di recepimento ne' dalla decisione quadro 2002/584/Gai. In particolare il mandato appariva finalizzato a garantire la presenza del PU al processo per procedere ad un confronto, non avendo l'imputato confessato il reato allo stesso ascritto;
l'imposizione dunque non era motivata dalla necessità di impedire lo svolgimento del processo in absentia bensì per il compimento di un atto istruttorio in relazione al quale doveva ritenersi inadeguato l'utilizzo dello strumento coercitivo;
- la Corte non avrebbe inoltre adeguatamente ponderato il sacrificio imposto al ricorrente, destinato a perdere il proprio impegno lavorativo e dunque a renderlo incapace di sostenere il proprio nucleo familiare, composto anche da un minore in tenera età, per il compimento di un mero atto istruttorio, per un tempo non precisato e in ragione di un reato non dotato di particolare gravità, omettendo peraltro di prendere spunto dai principi generali comunque sottesi dall'art. 18, lett. S, Legge MAE, affermando erroneamente siccome non comprovata la esclusiva possibilità di garantire il sostentamento della famiglia tramite la attività lavorativa del PU e prescindendo dal comparare i diversi interessi in gioco;
- infine, per quanto fatto oggetto di apposita richiesta integrativa, la autorità richiedente non ha precisato se il limite edittale indicato dalla normativa ungherese per il fatto in discussione si riferisce al reato (lesioni gravi) siccome autonomamente considerato o se invece la fattispecie segnalata rappresenta il caso delle lesioni connotate dalla circostanza della gravità delle stesse.
3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
4. Il provvedimento posto a base del MAE ha natura di ordine di arresto finalizzato alla comparizione dell'imputato in relazione al procedimento a suo carico per procedere ad un determinato atto istruttorio (segnatamente un confronto). Esso ha natura di provvedimento coercitivo, che, sia pure finalizzato ad esigenze processuali, è titolo idoneo a fondare la emissione di un mandato di arresto europeo, dato che la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c, si riferisce a ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'a.g. dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti, come nella specie, al processo. Non essendo detto provvedimento fondato su ragioni incompatibili con i diritti fondamentali dell'imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione Repubblicana sia a quelli enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e considerato che non possono essere dall'a.g. dello Stato di esecuzione sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l'a.g. dello Stato emittente alla sua adozione, ne viene l'infondatezza della contestazione in esame. Nè al fine vale richiamarsi all'arresto reso in materia da questa stessa sezione della Corte distinto dal n. 15970/07. Nell'occasione, infatti, il fondamento delle denegata consegna venne individuato dalla assenza di un valido compendio indiziario (nella specie neppure contestato in questa sede) e dalla genericità delle finalità istruttorie indicate, meramente esplorative da leggere in ragione del dato in precedenza richiamato sulla inconsistenza del materiale indiziario.
5. Gli altri motivi di contestazione sono parimenti infondati. Palesemente infondato è il secondo motivo considerata l'inconferenza del riferimento, alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. S di certo non applicabile alla specie in ragione delle caratteristiche oggettive della fattispecie per come non contestato dalla stessa difesa del ricorrente. Ciò senza prescindere dalla mancata allegazione di adeguati momenti in fatto atti a sostenere la doglianza prospettata: la cessazione del rapporto lavorativo è evento meramente eventuale (e distonico rispetto alla comunque limitata durata temporale della esecuzione del MAE) oltre che non necessariamente funzionale al fine deduttivo perseguito (impossibilità della famiglia di mantenersi aliunde rispetto alla capacità reddituale del ricorrente, altrimenti non comprovata dalla mera disoccuppazione della moglie potendovi essere altre ragioni di disponibilità finanziaria, reddituali e non).
Di talché si rivela superflua ogni ulteriore considerazione sulla possibilità di utilizzare la norma richiamata per giustificare, anche oltre l'ambito letterale che la connota, l'invocata valutazione comparativa degli interessi in conflitto.
L'Autorità richiedente, infine, ha poi precisato che trattasi di reato per il quale, ai sensi dell'art. 170 c.p., comma 2 dello Stato richiedente, è previsto un limite edittale (tre anni) superiore a quanto chiesto dall'art. 7, Legge MAE, nel caso pacificamente applicabile alla specie. Per contro non sono emersi, ne' li ha evidenziati specificamente il ricorrente, elementi per affermare che quanto evidenziato dall'Autorità richiedente sia da ascrivere non ad una autonoma ipotesi di reato punita nei termini riferiti piuttosto che ad una ipotesi aggravata (dal tenore delle lesioni) del reato di lesioni.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013
Dott Benedetto Paterno Raddusa D
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Presideni tt Nicolalfoilo