Sentenza 7 febbraio 2001
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FATTO E DIRITTO Con delibera 25 luglio 2017, n. 26705 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora in poi AGCM) ha stabilito che i comportamenti (protrattisi dal 1° giugno 2011 al 15 giugno 2015) posti in essere da un gruppo di imprese operanti nel settore della vendita del cemento, fra le quali la Sacci - Centrale Cementerie Italiane s.r.l. in liquidazione (di seguito solo Sacci), e dalla loro associazione di categoria (AITEC), consistenti "nel coordinamento dei prezzi di vendita del cemento, assistito anche da un controllo sistematico dell'andamento delle quote di mercato relative, realizzato tramite uno scambio di informazioni sensibili", dessero luogo a "un'intesa …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 4 marzo 2019
FATTO E DIRITTO Con delibera 25 luglio 2017, n. 26705 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora in poi AGCM) ha stabilito che i comportamenti (protrattisi dal 1° giugno 2011 al 15 giugno 2015) posti in essere da un gruppo di imprese operanti nel settore della vendita del cemento, fra le quali la Sacci - Centrale Cementerie Italiane s.r.l. in liquidazione (di seguito solo Sacci), e dalla loro associazione di categoria (AITEC), consistenti "nel coordinamento dei prezzi di vendita del cemento, assistito anche da un controllo sistematico dell'andamento delle quote di mercato relative, realizzato tramite uno scambio di informazioni sensibili", dessero luogo a "un'intesa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2001, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
A 1 69 9 /0 1 I R 5 6 E 8 . A 9 C N N 1 / O - I 4 Z / B 6 . A 2 I L R . REPUBBLICA ITALIANA L R R. G. N. 3195/98 T R . A T S P I . . B G D A E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L T R E A D I 1 A 3 I R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 S D E Rep. N . E T S N A I SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- M A Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 12/07/2000 Michele CANTILLO - Presidente - CRON. 3617 Enrico PAPA - Consigliere - Giulio GRAZIADEI A TT SOTGIU >> TO DI SI rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: IVA - Ricorso e art. 111 Costituzione - Viz sul ricorso n. 3195/98 R.G. proposto da motivazione Inammis sibilità "S.d.f. F.lli CI e LI HE in persona dei legali rappresentanti, nonché presunti soci RA, TR, IG CI e LI LL, nonchè TR, IG e RA CI, quest'ultimo anche quale procuratore della madre TA IO, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE procura generale in Notar Rodolfo Tolomei di Lucca, nella qualità di eredi di Richiesta copia studio SECONDO CI, tutti rappresentati e difesi, giusto mandato in calce dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 al ricorso, dai Proff. Avv.ti Victor Ukmar e Claudio Schwarzenberg ed per diritti L. elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio di quest'ultimo, in Via " 17 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Monte delle Gioie n. 5,
- Ricorrente -
contro
CANCELLERIA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, non 1389 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dal Sig. LL Richiesta copia studio per diritti L. 3000 il 18 FEB. 201 costituito IL CANCELLIERE
- Intimato -
per la Cassazione della sentenza n. 2578/97 resa dalla Commissione Tributaria Centrale - Sezione 19 in data 17/01 - 21/05/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 luglio 2000 dal Relatore Consigliere Dott. TO Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 10/03/86 ed 01/10/86 l'Ufficio IVA di Pisa notificava ai sigg.ri NI NC, GI di NC CO, RO e GI avvisi di ' accertamento ai fini IVA relativamente agli anni dal 1981 al 1985, con i quali, nel presupposto che fra gli stessi esistesse una società di fatto avente ad oggetto il commercio ed il deposito di oli nonché la gestione di stabilimenti balneari, contestavano infrazioni alla normativa IVA con riferimento agli obblighi di dichiarazione, registrazione e fatturazione. Tali atti venivano impugnati dagli intimati e la Commissione Tributaria di primo grado di Pisa, disattendendo la relativa prospettazione, difensiva, sottesa a contestare l'esistenza della società di fatto e la fondatezza degli addebiti, rigettava i ricorsi. La Commissione Tributaria di secondo grado di Pisa, adita in appello, rigettava il gravame, confermando con decisioni n. 211/88 e n. 1391/05/89 le statuizioni dei giudici di prime cure. Dette sentenze venivano impugnate innanzi la Commissione Tributaria Centrale la quale, con la decisione n. 2578 del 17/01-21/05/97 della propria 2 sezione n. 19, previa riunione, rigettava i ricorsi. Con atto notificato il 16/02/98 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto la cassazione della citata sentenza della Commissione Tributaria Centrale, prospettandone l'erroneità: per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2272 1) C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C.) - Omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 C.p.C.) –, attesa l'inesistenza dei requisiti minimi necessari perché, nel caso, si potesse ipotizzare l'esistenza di una società di fatto, quali la gestione comune, l'affectio societatis, la costituzione di un fondo comune, la partecipazione agli utili ed alle perdite;
per omessa pronuncia (art. 360 n. 4 C.p.C.), avuto riguardo al fatto 2) аквал che la Commissione Centrale non avrebbe esaminato le censure mosse alle impugnate rettifiche, in relazione al fatto che le stesse, disattendendo le risultanze dei p.v.c. della Guardia di Finanza, che ipotizzavano l'esistenza di due società di fatto ed una loro base societaria parzialmente diversa, avevano affermato, come sussistente, un'unica società di fatto tra tutti i ricorrenti;
per omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 C.p.C.) – 3) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 26 DPR 26/10/72 n. 636, in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C.), in quanto non avrebbe dato contezza, in presenza di specifica contestazione, dell'iter logico-giuridico seguito per giungere ad affermare che, nel caso, sussistessero elementi idonei a dimostrare l'esistenza di una gestione comune dell'impresa e l'apporto di energie e/o di mezzi 3 strumentali e finanziari da parte di tutti i presunti soci;
per omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione (art. 360 n. 4) 5 C.p.C.) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 1° comma L. 07/08/82 n. 516), in considerazione del fatto che la decisione impugnata non aveva tenuto conto che i fatti materiali, accertati dal Tribunale Penale di Pisa, con sentenza passata in cosa giudicata, portavano ad escludere l'esistenza di un unico vincolo societario di fatto, quale individuato dall'Ufficio, essendo emerso che, in effetti, l'attività relativa alla gestione degli stabilimenti balneari era stata condotta in forma associata solo dai sigg.ri NI NC e GI e da RO EL in NI. L'Amministrazione non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente censura l'impugnata sentenza della Commissione Tributaria Centrale con quattro mezzi, tre dei quali relativi, pure ad asserite carenze motivazionali. Ciò posto va, anzitutto, richiamato il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. I^ Sentt. n. 1147/99; n. - - 768/98; n. 3809/97), secondo cui, se è pur vero che le decisioni della Commissione Tributaria Centrale sono impugnabili con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi del secondo comma, dell'art. 111 della Costituzione, e, altrettanto vero che, poiché tale rimedio è previsto soltanto per il vizio di violazione di legge, il ricorso, fuori del caso di totale mancanza di motivazione, che è pur sempre riconducibile a quel vizio, non è proponibile per insufficiente o contraddittoria motivazione. 4 Si tratta, allora, di vedere se, nel caso, le denunciate carenze motivazionali rivestono un carattere di gravità tale da potersi ipotizzare, così come voluto dalla ricorrente, la totale mancanza di motivazione, ovvero si verta in fattispecie riconducibile ad alcuno degli altri vizi di motivazione non denunciabili con il ricorso di che trattasi. Con il primo mezzo la decisione della Commissione Tributaria Centrale viene censurata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2272 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C. e per omessa e/o insufficiente motivazione, ex art. 360 n. 5 C.p.C.- Il richiamo normativo non è pertinente ma ciò non osta all'ammissibilità della doglianza poiché attraverso le ragioni addotte dai два ricorrenti, sono identificabili il contenuto della censura ed il principio di diritto che si assume violato. In effetti, si lamenta l'insussistenza dei requisiti minimi per la configurazione di una società di fatto e ciò in spregio al disposto dell'art. 2247 e segg. C.C.- La doglianza è priva di fondamento. La decisione impugnata, nel caso, ha ritenuto che tra i ricorrenti fosse stata costituita una società di fatto, considerando concludenti, in tal senso, le circostanze che gli stessi si dedicavano insieme all'espletamento della attività produttiva, impiegandovi energie lavorative e mezzi strumentali. Ha, altresì, espresso condivisione nei confronti della sentenza di secondo grado di Pisa, che con motivazione corretta ed esauriente aveva dato conto del proprio convincimento, opinando per la sussistenza della società di fatto fra tutti i partecipanti alla stregua della realtà fattuale S desumibile dagli atti di causa. Ciò posto, l'infondatezza della censura si coglie sotto un duplice profilo. Anzitutto, in relazione al fatto che, sulla base del condiviso orientamento giurisprudenziale, l'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza di una realtà fattuale, caratterizzata dal conferimento di beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica, al fine di dividerne gli utili e, quindi, in merito alla concludenza delle manifestazioni esteriori a provare l'esistenza di una società di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione adeguata ed esente da vizi logici o giuridici. Al riguardo, l'impugnata decisione in coerenza con il consolidato principio (Cass. SS.UU. 08/06/98 n. 5612), secondo cui “Adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per "relationem” alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico-giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte", dopo avere espresso apprezzamento per l'esplicitata motivazione, reputata esauriente e corretta, ha criticamente valutato le doglianze della ricorrente, evidenziandone i limiti, rappresentati dal fatto che la relativa prospettazione difensiva non era logicamente condivisibile, non potendosi considerare indispensabile al fine di ritenere sussistente il rapporto sociale di fatto, la presenza contemporanea e continuativa sul luogo di lavoro di tutti gli interessati, essendo all'uopo sufficiente la cointeressenza economica nella gestione. Sotto altro profilo, il motivo è privo di pregio non potendosi 6 considerare rilevante, agli effetti del giudizio di legittimità, la circostanza che la sentenza impugnata, abbia espresso un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte. (Cass. SS.UU. n. 5802 dell'11/06/98) Peraltro, esclusa, per le considerazioni svolte in precedenza, la proponibilità del ricorso per “insufficiente" motivazione, lo stesso non può trovare ingresso sotto il diverso profilo della “omessa” motivazione, evincendosi da quanto precede la relativa sussistenza e congruenza. Con il secondo mezzo si deduce omessa pronuncia “ex art. 360 n. 4 C.p.C." in relazione al fatto che la Commissione Tributaria Centrale sarebbe venuta meno all'obbligo di decidere sull'eccezione, di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, sollevata con il ricorso di primo grado e successivamente reiterata. ор Trattasi di doglianza inammissibile oltre che infondata. Inammissibile perché la relativa problematica non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata e, d'altronde, perché la ricorrente non ha adempiuto all'onere di indicare in quale atto del precedente giudizio, abbia proposto la relativa eccezione. Trattandosi, quindi, di censura non attinente al decisum e della quale "ex actis" non si coglie la rituale proposizione, la stessa va dichiarata inammissibile (Cass. Sez. II 09/10/98 n. 9995; Sez. III 05/10/98 n. - - 9861). Infondata in quanto, in assenza di dichiarazione della contribuente, la validità formale dell'accertamento è assicurata dal richiamo al mancato rinvenimento, in fase ispettiva, della documentazione sociale e contabile, 7 circostanza questa che, di per sé, legittimava l'accertamento dell'Ufficio, alla stregua dei dati e delle notizie comunque raccolte, restando, poi, affidata all'eventuale giudizio d'impugnazione dell'atto, la problematica della idoneità dei relativi elementi, insieme a quegli altri acquisibili in corso di causa, a dare sostegno probatorio alla pretesa impositiva (Cass. - Sez. Trib.- 08/03/2000 n. 2605; Sez. I - 12/01/2000 n. 260; Sez. I - 21/01/2000 n. 658). Il terzo motivo, lungi dal proporre l'esame delle denunciate carenze della sentenza, che ove sussistenti legittimerebbero il ricorso ex art. 111 Costituzione, in effetti, si risolve in una critica della motivazione, per non essersi fatta carico di spiegare adeguatamente le ragioni per le quali le censure mosse all'impugnata sentenza non potevano ritenersi fondate e per non avere, quindi, rivalutato criticamente la correttezza dell'iter argomentativo e decisionale seguito. La Corte ritiene che, nel caso, non possa parlarsi di insussistenza della motivazione e, nemmeno di violazione di legge, e che il ragionamento sviluppato a sostegno della decisione impugnata, consenta l'identificazione della ratio decidendi e dell'iter argomentativo che ha portato la Commissione Tributaria Centrale ad adottare la censurata decisione. Al riguardo possono ritenersi esaustive e pertinenti le considerazioni svolte in precedenza con riferimento al primo motivo del ricorso. Per contro non si ritiene possano infirmare la costruzione logico- giuridica della sentenza, né la circostanza che l'apporto gestionale di taluni compartecipanti non si caratterizzasse sul piano operativo, allo stesso modo degli altri, e, neppure, il fatto che i verbalizzanti avessero adombrato l'esistenza di due e non di una società di fatto. 8 In sostanza, tanto la prima quanto la seconda doglianza non incrinano la validità del tessuto argomentativo della motivazione al punto da potersene dedurre la relativa inesistenza;
ciò avuto riguardo, da un canto, alla non essenzialità delle esplicazioni richieste e, per altro verso, all'autonomo rilievo, ex art. 116 C.p.C., riconducibile all'esternazione da parte del giudice tributario di un apprezzamento diverso, rispetto alla valutazione dei verbalizzati. Con l'ultimo mezzo, la sentenza viene censurata per “omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione, ex art. 360 n. 5 C.p.C. nonché per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 1° comma Legge 07/08/1982 n. 516”. Ciò in relazione al fatto che la realtà fattuale quale accertata dall'intervenuto giudicato penale, portava ad escludere l'esistenza di un vincolo societario di fatto fra tutte le persone fisiche in epigrafe indicate, essendo emerse cointeressenze societarie per la gestione degli stabilimenti balneari, solo di NI NC e GI e di RO EL in NI. Anche tale doglianza è priva di fondamento. Appare, invero, corretta, sul punto, la motivazione dell'impugnata decisione che ha disatteso il rilievo, osservando che nessuna influenza poteva spiegare il giudicato penale sulla vicenda tributaria avuto riguardo all'essenziale circostanza che la stessa si era "occupata esclusivamente dell'esistenza o meno della contestata associazione a delinquere, cosa ontologicamente e giuridicamente diversa dalla società di fatto in campo commerciale" sulla quale, per l'appunto, era chiamato a pronunciarsi il giudice tributario. 9 Detta motivazione dava sinteticamente contezza delle ragioni logico- giuridiche della decisione, evincendosi chiaramente che il giudicato penale veniva considerato ininfluente agli effetti decisionali in quanto le indagini e le valutazioni effettuate in quella sede erano funzionali all'identificazione del fatto reato ed all'accertamento della penale responsabilità dei diversi imputati e non avevano, per nulla investito, gli aspetti rilevanti ai fini tributari, quali l'esistenza di una società di fatto operante in campo commerciale con i relativi limiti gestionali e l'identificazione dei compartecipi del rapporto societario. Elementi tutti, questi ultimi, estranei al giudicato penale, come, peraltro, si evince dalla parte motiva della sentenza, laddove i giudicanti, nel cogliere le singole responsabilità per l'attività incriminata, non hanno escluso ed, anzi, con l'uso di appropriata terminologia, hanno lasciato intendere che altre persone, oltre quelle imputate, cogestissero l'attività lecita considerata nel suo complesso. Conclusivamente il ricorso va respinto. Nulla va disposto per le spese non essendosi l'Amministrazione costituita.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 luglio 2000. Il Presidente Dott. Michele Cantillo Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Di Blasi IL CANCELLIERE C1 10 OC IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA -7 FEB. 2001Oggi IL CANCELLIERE IN zo IS