Sentenza 20 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna basata su un provvedimento cautelare "interno", che contenga un generico riferimento ad eventuali attività istruttorie, senza collegare i termini di durata della consegna all'espletamento di specifici atti. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. basato su un'ordinanza nazionale emessa dall'autorità giudiziaria spagnola).
Commentari • 7
- 1. Doppia punibilità va verificata anche d'ufficio nel MAE (Cass. 36844/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024
In un procedimento per mandato di aresto europeo al giudice nazionale spetta il dovere d'accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall'altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8. Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perchè la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della …
Leggi di più… - 2. MAE per finalità investigative non eseguibile (Cass. 32999/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2024
Nel diritto dell'Unione europea, il mandato di arresto europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione europea nello spazio giuridico comune. Corte di cassazione Sez. Feriale sentenza 32999 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 20/08/2024 – deposito 22 agosto 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da: PL nato a ** il **/1961 avverso la sentenza del 31/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal …
Leggi di più… - 3. Interrogatorio consente emissione di MAE (Cass. 14886/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 maggio 2024
Mae esegubile anche nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio. Corte di Cassazione Sent. Sez. Vi penale Num. 14886/2024 Data Udienza: 09/04/2024 - dep. 10 aprile 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da Meola Mauro, nato a Ginevra 1'11/03/1965 avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte di Appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di MM all'autorità giudiziaria …
Leggi di più… - 4. MAE non può essere emesso per esigenze investigative (Cass. 7861/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2023
Nel diritto dell'Unione Europea, il mandato di arresto Europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione Europea nello spazio giuridico comune. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (data ud. 21/02/2023) 22/02/2023, n. 7861 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VILLONI Orlando - Presidente - Dott. GIORDANO Emilia A. - rel. Consigliere - Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere - Dott. DI GIOVINE Ombretta - …
Leggi di più… - 5. MAE per qualsiasi motivo, purchè inerente al processo (Cass. 43386/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45043 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/12/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2196
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 46690/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA DA N. IL *30/08/1982*;
avverso la sentenza n. 45/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 05/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
sentite le conclusioni del PG Dott. BAGLIONE Tindari per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv. Ventura S. per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ha disposto la consegna del cittadino italiano LA DA all'autorità giudiziaria spagnola, in esecuzione del mae emesso l'11.2.2009, ricorre per cassazione, nell'interesse del LA\, il suo difensore, con unico motivo denunciando violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 2. Secondo il ricorrente, l'ordinanza nazionale spagnola non potrebbe essere considerata provvedimento nazionale applicativo di misura cautelare, essendo in realtà finalizzata esclusivamente al compimento di singoli atti istruttori, con ciò configurandosi quella inidoneità del provvedimento restrittivo ad essere sussunto nella nozione normativa di mandato di arresto Europeo, già insegnata in caso asseritamente analogo da questa Corte suprema con la sentenza 15970/2007. In definitiva, ci troveremmo di fronte ad un atto con efficacia di mero mandato di accompagnamento a fini investigativi per l'espletamento di due soli atti: interrogatorio e ricognizione formale.
2. Il caso riguarda un cittadino *italiano* indagato in Spagna per furto commesso con violenza ed in concorso con altra persona, già riconosciuto fotograficamente dalla persona offesa. La Corte d'appello torinese si è espressamente confrontata con l'insegnamento di cui alla sentenza 15970/2007, evidenziando le differenze in fatto tra le fattispecie dei due procedimenti, in particolare l'esistenza, in quel caso, di una espressa richiesta di consegna temporanea finalizzata esclusivamente al compimento di due atti istruttori;
osservava la Corte distrettuale che nel nostro caso, invece, innanzitutto il provvedimento nazionale faceva riferimento in termini generici ad atti istruttori possibili in relazione alla consegna ("acquisire le sue dichiarazioni ed eseguire la pratica di riconoscimento nei modi e nelle forme interessate in questa causa"), eventuali e non esclusivi e, in secondo luogo, la richiesta di consegna non conteneva alcuno specifico riferimento alla temporaneità della stessa in relazione al solo compimento di atti specifici, ovvero alla restituzione del consegnato in esito al loro mero compimento. In definitiva, secondo la Corte piemontese si trattava di un provvedimento cautelare per un reato che lo consentiva, adottato su una prova indiziaria ritenuta sufficiente (il riconoscimento fotografico) e tendenzialmente destinato a durare fino alla definizione del giudizio: tant'è che la Corte distrettuale apponeva la clausola di riconsegna del LA\ per l'espiazione della pena, eventualmente irrogata in Spagna in esito al giudizio.
3. La valutazione della Corte d'appello deve essere condivisa. La richiesta dell'autorità giudiziaria spagnola è, allo stato degli atti, finalizzata alla consegna senza un termine predefinito diverso dalle esigenze di giustizia connesse alla trattazione dell'intero procedimento;
in particolare il provvedimento nazionale spagnolo non collega la durata della consegna all'espletamento di specifici atti istruttori al cui esito, quale che esso sia, sia fin d'ora prevista la liberazione del richiesto.
Si aggiunga che dalla lettura della sentenza 15970/2007 risulta che in quel caso difettava palesemente una situazione indiziaria già apprezzabile, mentre nel nostro caso l'ordinanza spagnola da atto dell'esistenza di uno specifico positivo riconoscimento fotografico da parte della stessa persona offesa (situazione che, va notato solo in via del tutto incidentale, secondo l'insegnamento di questa Corte è per sè idoneo a realizzare la gravità indiziaria necessaria per l'emissione di una misura cautelare: Sez. 2, sent. 5043 del 15.1 - 9.2.2004). Nè il riferimento alla comparizione in udienza contenuto nel provvedimento cautelare interno spagnolo - sposta i termini della questione, manifestandosi piuttosto indicazione della necessità della presenza del LA\ per la trattazione processuale ulteriore (Sez. 6, sent. 19360 del 18-21.5.2010). Deve quindi escludersi che la situazione di fatto che caratterizza questa procedura di consegna sia esattamente in termini con quella valutata dalla sentenza 15970/2007, sicché la presente decisione non si pone in contrasto con i principi affermati da quella precedente decisione.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010