Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5225/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5225/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 7.5.2025
e vertente
TRA
, c.f.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(MT) il 21.5.1949 ed ivi residente al Corso Metaponto n. 180, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Erminio
Marzovilli, c.f.: , con il quale elettivamente CodiceFiscale_2
domicilia in Montalbano Jonico, alla Via Maroncelli n.
6. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax
0835/593623 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, c.f.: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore Commissario Liquidatore avv. Giuseppe Musacchio, con sede in
Matera alla Via Annunziatella n. 64, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Maria d'Elia,
c.f.: con il quale elettivamente domicilia in CodiceFiscale_3
Potenza (PZ) al Corso XVIII Agosto 1860 n. 28. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax
0971/37011 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da conclusioni rassegnate Parte_1
con note depositate in data 1.7.2023 e, quindi, riportandosi al ricorso introduttivo ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: rigettata ogni contraria deduzione,
eccezione istanza del resistente,
- Accertata ex acta e dichiarata la responsabilità extracontrattuale ex
art. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 c.c. del Controparte_2 [...]
, condannare lo stesso al pagamento dei danni subiti dal
[...]
Sig. quantificati in complessivi € 3.275,34, oltre Iva, Parte_1
nonché interessi al saggio legale ex art. 1284 comma n. 4 e rivalutazione
monetaria dal 20.12.2017 (data del sinistro), in dipendenza della rottura della
condotta irrigua così come accertati dal CTU;
- Accertata ex acta e dichiarata la responsabilità extracontrattuale ex
art. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 c.c. del , Controparte_1
condannarlo al pagamento delle spese di CTU quantificate in € 1.738,81
nonché quelle per CTP pari al 5 % della somma accertata dal CTU per danni
e quindi pari a € 163,76;
- Inoltre, accertata ex acta che il procedimento ex art. 696-bis c.p.c.,
iscritto al n. r.g. 300/2018, svoltosi dinanzi al Presidente del Tribunale pro-
tempore Dr. Pica, era finalizzato alla conciliazione che, invero, non è stata
raggiunta per fatto e colpa non imputabile ad essa ricorrente danneggiata, e
che la CTU ha dimostrato la riconducibilità dei danni lamentati a fatto e colpa
esclusivi del , condannare quest'ultimo al pagamento delle spese e CP_1
competenze legali per il citato procedimento, in misura di € 3.101,73, somma
questa immediatamente e agevolmente riscontrabile secondo la tabella di
legge professionale D.M. aprile 2014;
- Infine, accertata ex acta e dichiarata la responsabilità
extracontrattuale ex art. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 c.c. del
, condannarlo al pagamento di Controparte_1
una sanzione pecuniaria ex art. 96, I° comma c.p.c. ovvero alla sanzione
officiosa di cui al III° comma medesimo articolo da determinarsi in via
equitativa e comunque in misura non inferiore ad €. 2.500,00, in virtù del 4
contegno processuale assunto sin dalla predetta procedura conciliativa
Rg.300/2018 svoltasi davanti al Tribunale di Matera, contegno peraltro
mantenuto sino all'ultima missiva del 05.11.2019, vanificando completamente
l'ulteriore tentativo esperito mediante invito alla negoziazione assistita.
- Ancora, infine, condannare il convenuto al pagamento in favore
dell'odierno attore di una somma non inferiore ad € 2.000,00 ovvero di quella
ritenuta giusta ed equa, per responsabilità processuale aggravata ai sensi
della L. 162/2014 con riferimento all'art. 96 c.p.c. I° co ovvero al pagamento
sella sanzione officiosa ai sensi dell'art. II° co. del citato articolo.
- In ogni caso, con severa condanna al pagamento di spese,
competenze e rimborso generale per il presente procedimento da distrarsi in
favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per il resistente Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, come da conclusioni
[...]
rassegnate con note depositate in data 3.7.2023 e, quindi, riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale della Acque Pubbliche di Napoli
rigettata ogni contraria deduzione, eccezione istanza del ricorrente così
provvedere:
IN VIA PRELIMINARE 1) respingere integralmente le richieste di
parte attrice per i motivi in atti esposti in quanto infondate in fatto e in diritto
non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti ed i presupposti necessari per
la configurazione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ed in subordine
dell'art. 2043 c.c. e conseguentemente respingere ogni richiesta di 5
risarcimento danni formulata da parte attrice.
Con severa condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali
relative sia al presente giudizio di merito e sia alla precedente fase cautelare”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 20.12.2021 il Sig. Parte_1
conveniva innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il
,in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro tempore, (d'ora in poi ), onde sentirlo CP_1
condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati al fondo agricolo di sua proprietà, ubicato in località Pucchieta in Agro di Pisticci, a causa della rottura di una condotta irrigua di proprietà del . CP_1
In particolare, il ricorrente premetteva di aver precedentemente convenuto il predetto ente dinanzi al Tribunale di Matera con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 6.5.2020, nel quale aveva rappresentato:
- di essere proprietario di una azienda agricola ubicata alla Località
"Pucchieta” dell'agro di Pisticci, riportata in catasto al foglio 36, particella
2483 di superficie complessiva di Ha 05.05.85, destinata alla coltivazione di grano duro certificato Cappelli;
- che in data 20.12.2017 si era verificata la rottura di una condotta
d'acqua DN200 di proprietà del Controparte_1
, con conseguente tracimazione di acqua che si era riversata nel
[...]
terreno di sua proprietà, interessando una superficie di circa ha 02.00.00,
determinandone l'erosione;
- che i danni riportati in conseguenza dell'evento esondativo citato 6
ammontavano complessivamente ad € 19.481,00, come da perizia di stima redatta dal dott. depositata in atti;
Persona_1
- che, in considerazione del danneggiamento subito ed in virtù del contegno passivo del , a fronte delle pregresse richieste di CP_1
risarcimento dei danni rimaste tuttavia prive di riscontro, aveva proposto
ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. presso il
Tribunale di Matera, R.G. 300/2018, al fine di verificare lo stato dei luoghi,
accertare le cause e quantificare i danni subiti;
- che, durante il corso del suddetto procedimento, era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 10.9.2018, nella quale il nominato consulente, dott. , aveva ritenuto che il Persona_2
ricorrente fosse stato danneggiato dagli allagamenti avvenuti a causa della rottura della condotta d'acqua del Controparte_1
, stimando i danni (dilavamento della sostanza organica con
[...]
conseguente riduzione della iniziale fertilità del suolo, lieve erosione del
terreno, affioramento di ciottoli, pietrisco e pietre rinvenienti dagli strati più
profondi) e quantificandoli in complessivi € 3.275,34, dopo aver analizzato le lavorazioni necessarie affinché lo stato dei luoghi venisse ripristinato;
- che, con provvedimento del 14.2.2019, il Presidente del Tribunale di
Matera liquidava in favore del CTU la somma complessiva di € 1.748,98 oltre
Iva e CNP ove dovuti, ponendone il pagamento a carico del ricorrente;
- che, con comunicazione a mezzo PEC del 28.2.2019 inviata al
, l'attore invitava l'Ente “al pagamento dell'importo pari a € CP_1
3.439,10 + rimborso spese tecniche di CTP nella misura del 5% per i danni
subiti come quantificati dal CTU;
€ 1.738,81 per rimborso costo CTU Dr. 7
, € 3.101,73 compreso IVA e CAP per rimborso spese Persona_2
e assistenza giudiziale nel giudizio per A.T.P. Rg. n. 300/2018 svoltosi dinanzi
al Tribunale di Matera”, rimanendo tale missiva priva di riscontro;
- che, sempre al fine di addivenire ad un bonario componimento della questione, il ricorrente inviava all'ente consortile un'ulteriore missiva a mezzo
PEC del 2.10.2019 per la procedura di negoziazione assistita, al fine di conseguire il pagamento bonario delle somme spettanti, non sortendo tuttavia alcun effetto;
- che, dunque, la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile al convenuto per omessa manutenzione della condotta Controparte_1
irrigua di sua proprietà.
Nel prosieguo, il Tribunale di Matera, con provvedimento del
4.5.2021, ritenuta la fondatezza dell'eccezione d'incompetenza sollevata dall'ente consortile resistente nella memoria di costituzione, dichiarava l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente conveniva il menzionato resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.3.2022 si costituiva il
, il quale Controparte_1
eccepiva l'infondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dall'art. 2051 c.c., in quanto il collasso della condotta era attribuibile solo ed unicamente al caso fortuito, in particolare all'azione dinamica di pressione naturale dell'impianto; su tali presupposti era comprensibile il normale 8
manifestarsi del “colpo di ariete” che tecnicamente è “un fenomeno idraulico
che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al
suo interno viene bruscamente fermato dalla chiusura di una valvola oppure
quando una condotta chiusa ed in pressione viene aperta”.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni effettuata nella relazione del CTU, basata su una documentazione fotografica senza elementi identificativi che non era stata verificata in sede di operazioni peritali.
Il , dunque, sulla base delle considerazioni sopra esposte, CP_1
concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze relative sia al presente giudizio e sia alla precedente fase cautelare.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di Matera ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D.
1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 4.2.2026, per poi essere anticipata all'udienza del
7.5.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto dell'11.4.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 7.5.2025 riservava la causa in decisione.
***********************
La domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati, per quanto di ragione.
La legittimazione attiva del ricorrente, peraltro mai contestata, risulta provata dalla visura catastale versata in atti. 9
Ciò posto, la legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece,
delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità
risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua della consulenza tecnica d'ufficio e dell'esame testimoniale, svoltosi all'udienza del 6.7.2022 innanzi al Tribunale di Matera, delegato ex art. 203 c.p.c.
attraverso l'escussione dei testi , Testimone_1 Tes_2
e , ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto
[...] Testimone_3
inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che in data
20.12.2017 si era verificata la rottura della condotta irrigua di proprietà del nel tratto in cui attraversava il fondo di proprietà del ricorrente e CP_1
che l'acqua fuoriuscita si era riversata su un'ampia superficie del medesimo fondo, coltivato a seminativo irriguo.
Quanto poi al verificarsi del caso fortuito, dedotto genericamente dal
, quale causa della rottura della condotta, lo stesso non risulta in CP_1
alcun modo provato.
Al riguardo, si precisa che i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle 10
opere idrauliche sono di responsabilità dell'ente resistente in quanto affidati alla sua custodia e manutenzione, salva dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c.
con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie, in quanto il ha solo dedotto genericamente, ma non provato il “caso fortuito” CP_1
idoneo ad interrompere il nesso causale che, quindi, va senz'altro escluso con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Peraltro, lo stesso CTU nel proprio elaborato (cfr. pag. 6) ha confermato che “i danni occorsi risultano essere indubbiamente avvenuti a
causa della rottura della condotta del , pertanto si Controparte_1
conferma il nesso di causalità escludendo la presenza di ulteriori concause 11
determinanti il danno”.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto, deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo dal dr. agr. Persona_2
nonché dalle deposizioni dei testi escussi.
Il nominato c.t.u., sulla base della documentazione in atti allegata, con ragionamento logico ed immune da censure, ha provveduto a determinare i danni, facendo presente che in fase di primo sopralluogo non era stato possibile evincere i danni lamentati a causa della presenza della coltura di frumento in piena vegetazione sul terreno in oggetto.
Pertanto, al fine della stima del danno complessivo subito dalla parte ricorrente, solo in sede di secondo sopralluogo, a seguito della raccolta del frumento, il CTU ha potuto verificare tutta la superficie interessata al fine del riscontro dei danni erosivi lamentati dal ricorrente, arrivando alla conclusione che “non è possibile individuare e circoscrivere in modo puntuale le aree
interessate da fenomeni erosivi in quanto, il trascorrere dei mesi, le piogge,
la copertura vegetale (coltivazione in atto) hanno di fatto mitigato gli effetti
di una erosione di lieve entità, indubbiamente avvenuta e dimostrata con
scatti fotografici di parte ricorrente” (v. la relazione tecnica, pag. 6).
Ciò posto, il tecnico nominato, tenendo conto dei danni arrecati
(dilavamento della sostanza organica con conseguente riduzione della iniziale
fertilità del suolo, lieve erosione del terreno, affioramento di ciottoli, pietrisco
e pietre rinvenienti dagli strati più profondi), ha proceduto alla stima delle 12
lavorazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, elencate nel computo metrico allegato, facendo riferimento al Prezziario per le opere pubbliche della
Regione Basilicata 2017, “fatta eccezione per la stima dell'apporto di
ammendante organico il quale viene stimato per conoscenza diretta”.
Orbene, va rilevato che il tecnico ha calcolato una somma pari a €
3.275,34, tenendo conto dei costi dei lavori di ripristino, indicati nel computo metrico, di seguito indicati:
1. Lavorazioni profonde del terreno (rippatura) a 70 cm di profondità;
2. Modellatura del terreno attraverso addolcimento del profilo
superficiale al fine di consentire una migliore meccanizzazione del terreno e
porre rimedio ai dislivelli creatisi a seguito dell'erosione;
3. Apporto di ammendanti organici al fine di ripristinare la sostanza
organica precedentemente dilavata e strutturare nuovamente il terreno;
4. Concimazione minerale di fondo;
5. Spietramento manuale da effettuarsi nelle aree più interessate dalla
presenza di scheletro affiorante;
6. Lavorazioni di affinamento a due passate al fine di consentire
l'interramento dei concimi ed ammendanti apportati e preparare il letto di
semina.
Orbene, va rilevato che appare condivisibile la complessiva cifra indicata dal CTU per le opere di ripristino dello stato antecedente l'evento giacché il tecnico ha già provveduto a ridurre in larga misura i danni quantificati dal perito di parte, dott. , riferendo, in Persona_1
qualità di teste, che “risultavano visibili, ma in misura minore rispetto a quella
rappresentata dal ricorrente, i danni derivati da erosione del terreno”. 13
Difatti il CTP aveva stimato un danno pari a € 19.481,00, considerando un'erosione profonda del terreno agrario in esame, smentita dal CTU, il quale,
anche in sede di controdeduzioni del 6.11.2018, ha confermato che
“l'erosione del terreno agrario è stata di lieve entità ed il danno occorso è
stato computato con le lavorazioni meccaniche profonde, di affinamento e
modellatura del profilo superficiale”, ritenendo altresì, per quanto concerne la perdita di produzione di grano duro - a seguito delle evidenze emerse in fase di primo sopralluogo, così come documentate da report fotografici allegati all'elaborato peritale - che questo fosse in buone condizioni agronomiche e fitosanitarie.
Pertanto, alla luce delle logiche e condivisibili valutazioni effettuate dal nominato CTU, l'importo dei danni subiti dal ricorrente può essere determinato nella stessa misura indicata dal tecnico, pari a € 3.275,34.
Della citata somma deve rispondere il
[...]
. Controparte_1
Va, infatti, evidenziato, a seguito dell'indagine tecnica effettuata dal
CTU e, nello specifico, “dall'analisi dei documenti agli atti, in particolar
modo dei report fotografici di parte ricorrente, dalle risultanze dei
sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa”, che il ricorrente è stato danneggiato dagli allagamenti avvenuti a causa della rottura della condotta irrigua di proprietà del (cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale), peraltro CP_1
mai contestata, confermando quindi che i danni lamentati sono da attribuire all'omessa manutenzione della detta condotta da parte dell'ente consortile.
Non vi è dubbio, dunque, in base agli elementi evidenziati, che possa considerarsi raggiunta la prova del danno subito dal ricorrente e, soprattutto, 14
del fatto che lo stesso sia riconducibile alla rottura della condotta d'acqua affidata alla custodia dell'ente; per quanto sopra esposto, la responsabilità ex
art. 2051 c.c. va posta a carico del . CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il
[...]
va condannato al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(20.12.2017) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 4.313,33, oltre agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza del Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e si liquida di ufficio
[...]
come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 15
1.101,00 e fino a € 5.200,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione
dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai
sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente richiesta e riconosciuta, nonché il grado di difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Erminio Marzovilli, dichiaratosi antistatario.
Sempre in base al medesimo criterio, vanno poste a carico del
,in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro tempore, le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del Tribunale di Matera del 15.2.2019 in favore del c.t.u., dott. Persona_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso notificato in data 20.12.2021 al
[...] [...]
,in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
,in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro tempore, al pagamento, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 4.313,33 in favore di Pt_1
oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente
[...]
pronuncia sino al soddisfo;
16
2) Condanna il Controparte_1
,in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento
[...]
di spese e competenze di lite relative al presente giudizio, liquidando le stesse, in favore di , in complessivi € 1.764,00 di Parte_1
cui € 264,00 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimb.
forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e
Cpa, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Erminio Marzovilli,
dichiaratosi antistatario;
3) Pone definitivamente a carico del Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro
[...]
tempore, le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del Tribunale
di Matera del 15.2.2019 in favore del c.t.u., dott. Persona_2
.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo