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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/12/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1529 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 11 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 12 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. In particolare, parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali nel riportarsi a tutto quanto dedotto, argomentato nel ricorso introduttivo e nei successivi atti di parte e alle note di trattazione scritta, nelle note conclusive, sulla scorta anche delle determinazioni del CTU nominato, Dott. , insiste affinché: l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni difesa ed Per_1 eccezione di parte, accolga le conclusioni così come rassegnate in ricorso che debbano essere intese in questa sede come riportate e trascritte integralmente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ed insiste nella propria memoria difensiva e chiede la decisione della causa. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1529 /2025 R.G.
OGGETTO: infortunio sul lavoro vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LICARI GIOVANNELLA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_1
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_2 Parte_2
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo in Trapani via Vito Sorba 18 dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il Persona_2
26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023 n.1,
-resistente-
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data
08.04.2024, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/1965, e che è da CP_2
considerarsi infortunio sul lavoro;
ritenere e dichiarare, che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per la menomazione dell'integrità psico fisica nella misura del 8% CP_2
ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa e a quanto ancora non liquidato per spese mediche già affrontate o da affrontare;
Conseguentemente condannare I' in CP_2
persona del Legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente: 1) rendita e/o dell'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari all'8%, al sesso ed a l'età del ricorrente, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa;
2) spese;
oltre interessi come per legge;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art 443 cpc con ogni provvedimento conseguenziale e nel merito rigettare l'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 23 maggio 2025 chiede che venga accertata Parte_1
l'invalidità permanente residuatagli a seguito dell'infortunio occorso in data 08.04.2024.
Nello specifico, rappresenta che, in tale data, mentre era intento ad eseguire le sue mansioni di lavoro, subiva un trauma facciale con vasta ferita all'emivolto sinistro, per lo scoppio del regolatore di pressione di una bombola di CO2.
Avanzata denuncia all' , contesta l'esito degli accertamenti medici dell'ente secondo il quale non CP_2
sarebbero residuati postumi invalidanti.
Per tali motivi, previo accertamento medico d'ufficio, chiede la condanna dell'Istituto Assicurativo al pagamento della relativa indennità. L' costituendosi ha contestato le domande avverse ritenendo congrua la valutazione del danno già CP_2
eseguita, tenuto peraltro conto che il certificato medico trasmesso dal ricorrente con conteneva alcuna indicazione in ordine a postumi invalidanti.
In ogni caso ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancanza di formale opposizione al provvedimento dell' e di richiesta di rimborso spese o di ulteriore indennizzo per ITA e danno CP_1
biologico
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la ctu medico legale volta ad accertare il danno residuato al ricorrente a seguito dell'infortunio.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 08.04.2024.
Nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6% (art. 13 D. Lgs. cit.).
Nella fattispecie in esame, non è contestato tra le parti che l'incidente denunciato da parte ricorrente sia avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e secondo le modalità descritte in ricorso, in
CP_ relazione al quale l' ha riconosciuto in favore del ricorrente l'invalidità temporanea.
Occorre dunque accertare, al fine della spettanza delle prestazioni richieste, se a causa dell'infortunio lamentato sia derivata una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa ed il relativo grado di invalidità residuata. A tal fine risulta documentalmente sconfessata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' : agli CP_2
atti è stato infatti prodotta copia dell'opposizione con la relativa notifica eseguita a mezzo pec.
Ciò posto, che nel caso in esame il c.t.u., dott. previa valutazione della Persona_3
documentazione medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita di parte ricorrente, ha rilevato che il periziato, è affetto da: “esito cicatriziale da FLC emivolto sinistro, curvilinea, ipocromica, lievemente ipotrofica, sfumatamente diastasata, della lunghezza di 10 cm che si estende dal labbro inferiore fino alla regione sottomandibolare omolaterale, visibile ictu oculi, disestesica al tatto”.
Sulla scorta degli accertamenti eseguiti il nominato ctu ha stabilito che “il danno biologico permanente, stimato
complessivamente con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata dalle menomazioni considerate anche nella loro reciproca influenza (nel suo complesso e in concreto), può essere stimato nella misura complessiva dell'8%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico – scevre da contestazioni delle parti in causa - sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, tenuto conto della discussione medica offerta, della natura dell'evento lesivo e dagli accertamenti sanitari compiuti nell'immediatezza dell'evento (cfr. certificazioni mediche allegate al fascicolo di parte ricorrente).
Di contro, non può essere accolta la domanda volta al rimborso delle spese mediche.
Queste infatti non risultano preventivamente prescritte o autorizzate dall' e, comunque riguardano CP_2
visite specialistiche private.
Concludendo, il ricorso viene accolto, con condanna dell' al pagamento dell'indennizzo per il CP_2
danno biologico subito dal ricorrente, pari all'8%, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo.
Le spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1529 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara che l'infortunio occorso al ricorrente in data 08.04.2024, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/1965, e che è da considerarsi infortunio sul lavoro;
CP_2
dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo da parte dell' per la menomazione dell'integrità CP_2
psico fisica nella misura dell'8%;
Conseguentemente condanna in persona del Legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_3
in favore del ricorrente dell'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari all'8%; rigetta le ulteriori domande;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 2.000,00 per compensi CP_2
di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu;
CP_2
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1529 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 11 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 12 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. In particolare, parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali nel riportarsi a tutto quanto dedotto, argomentato nel ricorso introduttivo e nei successivi atti di parte e alle note di trattazione scritta, nelle note conclusive, sulla scorta anche delle determinazioni del CTU nominato, Dott. , insiste affinché: l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni difesa ed Per_1 eccezione di parte, accolga le conclusioni così come rassegnate in ricorso che debbano essere intese in questa sede come riportate e trascritte integralmente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ed insiste nella propria memoria difensiva e chiede la decisione della causa. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1529 /2025 R.G.
OGGETTO: infortunio sul lavoro vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LICARI GIOVANNELLA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_1
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_2 Parte_2
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo in Trapani via Vito Sorba 18 dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il Persona_2
26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023 n.1,
-resistente-
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data
08.04.2024, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/1965, e che è da CP_2
considerarsi infortunio sul lavoro;
ritenere e dichiarare, che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per la menomazione dell'integrità psico fisica nella misura del 8% CP_2
ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa e a quanto ancora non liquidato per spese mediche già affrontate o da affrontare;
Conseguentemente condannare I' in CP_2
persona del Legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente: 1) rendita e/o dell'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari all'8%, al sesso ed a l'età del ricorrente, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa;
2) spese;
oltre interessi come per legge;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art 443 cpc con ogni provvedimento conseguenziale e nel merito rigettare l'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 23 maggio 2025 chiede che venga accertata Parte_1
l'invalidità permanente residuatagli a seguito dell'infortunio occorso in data 08.04.2024.
Nello specifico, rappresenta che, in tale data, mentre era intento ad eseguire le sue mansioni di lavoro, subiva un trauma facciale con vasta ferita all'emivolto sinistro, per lo scoppio del regolatore di pressione di una bombola di CO2.
Avanzata denuncia all' , contesta l'esito degli accertamenti medici dell'ente secondo il quale non CP_2
sarebbero residuati postumi invalidanti.
Per tali motivi, previo accertamento medico d'ufficio, chiede la condanna dell'Istituto Assicurativo al pagamento della relativa indennità. L' costituendosi ha contestato le domande avverse ritenendo congrua la valutazione del danno già CP_2
eseguita, tenuto peraltro conto che il certificato medico trasmesso dal ricorrente con conteneva alcuna indicazione in ordine a postumi invalidanti.
In ogni caso ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancanza di formale opposizione al provvedimento dell' e di richiesta di rimborso spese o di ulteriore indennizzo per ITA e danno CP_1
biologico
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la ctu medico legale volta ad accertare il danno residuato al ricorrente a seguito dell'infortunio.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 08.04.2024.
Nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6% (art. 13 D. Lgs. cit.).
Nella fattispecie in esame, non è contestato tra le parti che l'incidente denunciato da parte ricorrente sia avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e secondo le modalità descritte in ricorso, in
CP_ relazione al quale l' ha riconosciuto in favore del ricorrente l'invalidità temporanea.
Occorre dunque accertare, al fine della spettanza delle prestazioni richieste, se a causa dell'infortunio lamentato sia derivata una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa ed il relativo grado di invalidità residuata. A tal fine risulta documentalmente sconfessata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' : agli CP_2
atti è stato infatti prodotta copia dell'opposizione con la relativa notifica eseguita a mezzo pec.
Ciò posto, che nel caso in esame il c.t.u., dott. previa valutazione della Persona_3
documentazione medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita di parte ricorrente, ha rilevato che il periziato, è affetto da: “esito cicatriziale da FLC emivolto sinistro, curvilinea, ipocromica, lievemente ipotrofica, sfumatamente diastasata, della lunghezza di 10 cm che si estende dal labbro inferiore fino alla regione sottomandibolare omolaterale, visibile ictu oculi, disestesica al tatto”.
Sulla scorta degli accertamenti eseguiti il nominato ctu ha stabilito che “il danno biologico permanente, stimato
complessivamente con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata dalle menomazioni considerate anche nella loro reciproca influenza (nel suo complesso e in concreto), può essere stimato nella misura complessiva dell'8%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico – scevre da contestazioni delle parti in causa - sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, tenuto conto della discussione medica offerta, della natura dell'evento lesivo e dagli accertamenti sanitari compiuti nell'immediatezza dell'evento (cfr. certificazioni mediche allegate al fascicolo di parte ricorrente).
Di contro, non può essere accolta la domanda volta al rimborso delle spese mediche.
Queste infatti non risultano preventivamente prescritte o autorizzate dall' e, comunque riguardano CP_2
visite specialistiche private.
Concludendo, il ricorso viene accolto, con condanna dell' al pagamento dell'indennizzo per il CP_2
danno biologico subito dal ricorrente, pari all'8%, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo.
Le spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1529 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara che l'infortunio occorso al ricorrente in data 08.04.2024, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/1965, e che è da considerarsi infortunio sul lavoro;
CP_2
dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo da parte dell' per la menomazione dell'integrità CP_2
psico fisica nella misura dell'8%;
Conseguentemente condanna in persona del Legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_3
in favore del ricorrente dell'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari all'8%; rigetta le ulteriori domande;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 2.000,00 per compensi CP_2
di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu;
CP_2
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.