TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/11/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3149/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3149/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLONI Parte_1 C.F._1
FLAVIA; attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLE Controparte_1 C.F._2
VALENTINA; convenuta opposta
avente ad oggetto: mutuo infruttifero;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 550/2022 del
Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e per
l'effetto:
pagina 1 di 6 Nel merito:
- per i motivi meglio esposti in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace e di nessun effetto il decreto opposto sopra meglio specificato.
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inadempimento dell'avv. CP_1
degli obblighi assunti con la transazione dd. 08.04.2022;
[...]
- accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra meglio esplicate, che l'avv. CP_1
ha agito in giudizio nei confronti del IG con mala fede e con
[...] Parte_1
colpa grave;
- per l'effetto, per le ragioni di cui in narrativa, anche in considerazione delle plurime azioni esecutive promosse verso il IG , condannare, ai sensi degli artt. 1218 Parte_1
C.C. e degli artt. 91 e 96 c.p.c., l'avv. a risarcire in favore del IG Controparte_1
i danni subiti e subendi per inadempimento della transazione dd. Parte_1
08.04.2022 e per lite temeraria da liquidarsi in € 11.304,86, compreso il compenso per la difesa ed assistenza legale nelle suddette azioni esecutive, o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia e/o in via equitativa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto.
In via istruttoria:
- richieste istruttorie come già formulate in atti.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre a 15% T.F., IVA e CNPA come per legge”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni allargamento del contraddittorio respinto, rifiutato
l'estensione della causa a terzi, ogni deduzione eccezione disattesa
IN VIA PRELIMINARE: alla luce di quanto dedotto in narrativa, anche previa verificazione della scrittura privata azionata con ricorso monitorio (scrittura del 15/06/2016), confermare il decreto ingiuntivo n. 550/2022 del Tribunale di Trieste per l'importo di € 33.500,00 oltre spese di procedura come liquidate e già provvisoriamente esecutivo;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta necessità di esperire istruttoria al fine di acclarare la verità dei fatti, si chiede di voler confermare la provvisoria esecutorietà
pagina 2 di 6 quanto meno sulla minor somma di € 10.074,00 stante la confessione resa nell'atto di citazione ovvero si chiede di voler pronunciare ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;
NEL MERITO: acclarata la veridicità della scrittura di cui al documento 1 di cui al fascicolo monitorio (e ciò a seguito della richiesta verificazione della scrittura stessa), rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 550/2022 del Tribunale di Trieste.
IN OGNI CASO, SEMPRE NEL MERITO: accertare e dichiarare l'esistenza tra le Parti di un contratto di mutuo non fruttifero con versamento da parte dell'avv. della somma di CP_1
€40.000,00 in favore del sig. ; accertare e dichiarare l'obbligo di restituzione in Parte_1 capo al sig. e in favore dell'avv. della somma di € 40.000,00 già detratta Parte_1 CP_1
la somma restituita con bonifici bancari;
accertato quindi come dovuta la somma di
€33.500,00 (ovvero la diversa somma di giustizia) condannare l'Attore Opponente Parte_1
alla restituzione della ridetta somma con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla
[...] domanda monitoria al saldo.
Rigettare la domanda di condanna per inadempimento alla transazione sottoscritta in data
08/04/2022 e rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria. Per converso, accertare e dichiarare la condotta lesiva posta in essere da Controparte anche con riferimento alla opposizione temeraria e alle frasi in ipotesi sconvenienti e irriguardose della Convenuta opposta, nonché delle condotte lesive che hanno portato all'avvio di procedimento disciplinare
e di un odioso procedimento penale (tutti fortunatamente archiviati) con condanna al versamento in favore dell'avv. della somma di € 10.000,00 o quella ritenuta di CP_1 giustizia.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dal sig. , condannare lo stesso alla somma che verrà Parte_1
accertata in corso di causa e relativa al mutuo contratto tra le Parti del presente giudizio. In ogni caso: Spese di lite interamente rifuse per tutti i gradi di giudizio (fase monitoria e fase di cognizione), oltre ad accessori come per legge (4% CNAP e spese forfettarie al 15%).
pagina 3 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 550/2022 emesso dal Tribunale di Trieste il 06/09/2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 33.500, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data del dovuto al saldo. Ha proposto inoltre domanda riconvenzionale per la condanna della convenuta opposta ai sensi degli artt. 1218 c.c., 91 e 96 c.p.c. per la lite temeraria e violazione di una transazione fra le parti.
2. Nel ricorso per decreto ingiuntivo ha allegato di aver concesso a Controparte_1 [...]
a titolo di mutuo infruttifero, la somma di € 40.000, ma di aver ottenuto la Parte_1
restituzione soltanto di € 6.500. A prova del credito ha prodotto un riconoscimento del debito sottoscritto dal sig. Parte_1
3. A fondamento dell'opposizione l'attore afferma di non aver mai ricevuto la somma di €
40.000 dalla sig.ra , ma quella minore di € 19.874, che avrebbe però già restituito;
ha CP_1 quindi formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sulla scrittura privata concernente il riconoscimento del debito, ritenendola apocrifa.
Allega, inoltre, che in data 08/04/2022 ha stipulato con la controparte una transazione, con la quale si è obbligato a pagare la somma complessiva di € 5.000 a tacitazione di tutte le pretese, anche quelle relative al compenso dell'attività professionale di avvocato che la ha CP_1
svolto per lui.
4. si è costituita in giudizio chiedendo la verificazione della scrittura di Controparte_1 riconoscimento del debito, di cui afferma invece la genuinità; nega, poi, che il sig. Parte_1
le abbia restituito in contanti parte del dovuto. Quanto alla transazione dell'08/04/2022, afferma che questa riguardava solamente le proprie competenze professionali e non anche il prestito per ragioni personali oggetto del decreto ingiuntivo.
5. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulla sola base dell'istruttoria documentale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Decisione della causa.
1. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La genuinità della scrittura di riconoscimento del debito di data 16/06/2016 è controversa fra le pagina 4 di 6 parti, essendo stata oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente e di conseguente richiesta di verificazione dell'opposta. Non si è dato corso, tuttavia, al processo di verificazione poiché, in realtà, il documento è di per sè irrilevante per il decidere, dal momento che fra le parti è stata stipulata certamente una transazione nella data successiva dell'08/04/2022 (all. 11 opponente) – documento sulla cui autenticità le parti non controvertono –, con la conseguenza che le previsioni della scrittura privata del 2016, anche ammettendo in ipotesi che essa fosse autentica, sarebbero superate.
2. La transazione, infatti, è stipulata in termini molto ampi, tali da ricomprendere tutti i rapporti di credito fra le parti: al punto 2 si legge “A tacitazione di qualsivoglia pretesa dell'avv.
nei confronti del IG ”; al punto 3 “a completa Controparte_1 Parte_1
definizione di qualsivoglia pretesa economica, anche risarcitoria e/o a qualsiasi altro titolo, anche penale”; al punto 6 “con espressa rinuncia di tutte le parti a qualunque ulteriore reciproco diritto, azione o ragione per le questioni oggetto di controversia”. Non è prevista una limitazione della transazione ai soli rapporti professionali fra le parti, tanto che nel primo punto delle premesse si fa riferimento a “rapporti anche professionali” (l'enfasi è nostra), così evidentemente sottintendendo – con l'uso della particella “anche” – l'esistenza di altri rapporti, non professionali, ma personali. Così interpretato l'atto di transazione nel suo complesso, risulta chiara la volontà delle parti di definire ogni controversia fra loro, anche per questioni che evidentemente sconfinano da un ambito meramente professionale, come la cancellazione dei recapiti, anche “social”, prevista al punto 5; dunque, in essa va ricompreso il credito derivante dal mutuo infruttifero.
Pertanto, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo 550/2022 del
Tribunale di Trieste deve essere revocato.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale del sig. di condanna della sig.ra Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno per lite temeraria, si ritiene non ricorrano i requisiti di legge circa l'abuso del processo, oltre a non essere dedotti con precisione gli asseriti danni subiti – essendo meramente menzionato in modo generico uno stato di ansia e tensione provocati dall'azione giudiziaria della controparte.
4. Le spese di lite sono compensate per un terzo in considerazione della soccombenza reciproca. La parte non coperta da compensazione è posta a carico di , Controparte_1
pagina 5 di 6 prevalentemente soccombente. Sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione valore da € 26.001 a € 52.000.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 550/2022;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale dalla parte attrice;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate, operata già Controparte_1
la compensazione, in € 5.102,72,00 per competenze di avvocato ed € 286,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Deciso in Trieste, il 10/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3149/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLONI Parte_1 C.F._1
FLAVIA; attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLE Controparte_1 C.F._2
VALENTINA; convenuta opposta
avente ad oggetto: mutuo infruttifero;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 550/2022 del
Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e per
l'effetto:
pagina 1 di 6 Nel merito:
- per i motivi meglio esposti in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace e di nessun effetto il decreto opposto sopra meglio specificato.
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inadempimento dell'avv. CP_1
degli obblighi assunti con la transazione dd. 08.04.2022;
[...]
- accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra meglio esplicate, che l'avv. CP_1
ha agito in giudizio nei confronti del IG con mala fede e con
[...] Parte_1
colpa grave;
- per l'effetto, per le ragioni di cui in narrativa, anche in considerazione delle plurime azioni esecutive promosse verso il IG , condannare, ai sensi degli artt. 1218 Parte_1
C.C. e degli artt. 91 e 96 c.p.c., l'avv. a risarcire in favore del IG Controparte_1
i danni subiti e subendi per inadempimento della transazione dd. Parte_1
08.04.2022 e per lite temeraria da liquidarsi in € 11.304,86, compreso il compenso per la difesa ed assistenza legale nelle suddette azioni esecutive, o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia e/o in via equitativa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dovuto.
In via istruttoria:
- richieste istruttorie come già formulate in atti.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre a 15% T.F., IVA e CNPA come per legge”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni allargamento del contraddittorio respinto, rifiutato
l'estensione della causa a terzi, ogni deduzione eccezione disattesa
IN VIA PRELIMINARE: alla luce di quanto dedotto in narrativa, anche previa verificazione della scrittura privata azionata con ricorso monitorio (scrittura del 15/06/2016), confermare il decreto ingiuntivo n. 550/2022 del Tribunale di Trieste per l'importo di € 33.500,00 oltre spese di procedura come liquidate e già provvisoriamente esecutivo;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta necessità di esperire istruttoria al fine di acclarare la verità dei fatti, si chiede di voler confermare la provvisoria esecutorietà
pagina 2 di 6 quanto meno sulla minor somma di € 10.074,00 stante la confessione resa nell'atto di citazione ovvero si chiede di voler pronunciare ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;
NEL MERITO: acclarata la veridicità della scrittura di cui al documento 1 di cui al fascicolo monitorio (e ciò a seguito della richiesta verificazione della scrittura stessa), rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 550/2022 del Tribunale di Trieste.
IN OGNI CASO, SEMPRE NEL MERITO: accertare e dichiarare l'esistenza tra le Parti di un contratto di mutuo non fruttifero con versamento da parte dell'avv. della somma di CP_1
€40.000,00 in favore del sig. ; accertare e dichiarare l'obbligo di restituzione in Parte_1 capo al sig. e in favore dell'avv. della somma di € 40.000,00 già detratta Parte_1 CP_1
la somma restituita con bonifici bancari;
accertato quindi come dovuta la somma di
€33.500,00 (ovvero la diversa somma di giustizia) condannare l'Attore Opponente Parte_1
alla restituzione della ridetta somma con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla
[...] domanda monitoria al saldo.
Rigettare la domanda di condanna per inadempimento alla transazione sottoscritta in data
08/04/2022 e rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria. Per converso, accertare e dichiarare la condotta lesiva posta in essere da Controparte anche con riferimento alla opposizione temeraria e alle frasi in ipotesi sconvenienti e irriguardose della Convenuta opposta, nonché delle condotte lesive che hanno portato all'avvio di procedimento disciplinare
e di un odioso procedimento penale (tutti fortunatamente archiviati) con condanna al versamento in favore dell'avv. della somma di € 10.000,00 o quella ritenuta di CP_1 giustizia.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dal sig. , condannare lo stesso alla somma che verrà Parte_1
accertata in corso di causa e relativa al mutuo contratto tra le Parti del presente giudizio. In ogni caso: Spese di lite interamente rifuse per tutti i gradi di giudizio (fase monitoria e fase di cognizione), oltre ad accessori come per legge (4% CNAP e spese forfettarie al 15%).
pagina 3 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 550/2022 emesso dal Tribunale di Trieste il 06/09/2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 33.500, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data del dovuto al saldo. Ha proposto inoltre domanda riconvenzionale per la condanna della convenuta opposta ai sensi degli artt. 1218 c.c., 91 e 96 c.p.c. per la lite temeraria e violazione di una transazione fra le parti.
2. Nel ricorso per decreto ingiuntivo ha allegato di aver concesso a Controparte_1 [...]
a titolo di mutuo infruttifero, la somma di € 40.000, ma di aver ottenuto la Parte_1
restituzione soltanto di € 6.500. A prova del credito ha prodotto un riconoscimento del debito sottoscritto dal sig. Parte_1
3. A fondamento dell'opposizione l'attore afferma di non aver mai ricevuto la somma di €
40.000 dalla sig.ra , ma quella minore di € 19.874, che avrebbe però già restituito;
ha CP_1 quindi formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sulla scrittura privata concernente il riconoscimento del debito, ritenendola apocrifa.
Allega, inoltre, che in data 08/04/2022 ha stipulato con la controparte una transazione, con la quale si è obbligato a pagare la somma complessiva di € 5.000 a tacitazione di tutte le pretese, anche quelle relative al compenso dell'attività professionale di avvocato che la ha CP_1
svolto per lui.
4. si è costituita in giudizio chiedendo la verificazione della scrittura di Controparte_1 riconoscimento del debito, di cui afferma invece la genuinità; nega, poi, che il sig. Parte_1
le abbia restituito in contanti parte del dovuto. Quanto alla transazione dell'08/04/2022, afferma che questa riguardava solamente le proprie competenze professionali e non anche il prestito per ragioni personali oggetto del decreto ingiuntivo.
5. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulla sola base dell'istruttoria documentale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Decisione della causa.
1. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La genuinità della scrittura di riconoscimento del debito di data 16/06/2016 è controversa fra le pagina 4 di 6 parti, essendo stata oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente e di conseguente richiesta di verificazione dell'opposta. Non si è dato corso, tuttavia, al processo di verificazione poiché, in realtà, il documento è di per sè irrilevante per il decidere, dal momento che fra le parti è stata stipulata certamente una transazione nella data successiva dell'08/04/2022 (all. 11 opponente) – documento sulla cui autenticità le parti non controvertono –, con la conseguenza che le previsioni della scrittura privata del 2016, anche ammettendo in ipotesi che essa fosse autentica, sarebbero superate.
2. La transazione, infatti, è stipulata in termini molto ampi, tali da ricomprendere tutti i rapporti di credito fra le parti: al punto 2 si legge “A tacitazione di qualsivoglia pretesa dell'avv.
nei confronti del IG ”; al punto 3 “a completa Controparte_1 Parte_1
definizione di qualsivoglia pretesa economica, anche risarcitoria e/o a qualsiasi altro titolo, anche penale”; al punto 6 “con espressa rinuncia di tutte le parti a qualunque ulteriore reciproco diritto, azione o ragione per le questioni oggetto di controversia”. Non è prevista una limitazione della transazione ai soli rapporti professionali fra le parti, tanto che nel primo punto delle premesse si fa riferimento a “rapporti anche professionali” (l'enfasi è nostra), così evidentemente sottintendendo – con l'uso della particella “anche” – l'esistenza di altri rapporti, non professionali, ma personali. Così interpretato l'atto di transazione nel suo complesso, risulta chiara la volontà delle parti di definire ogni controversia fra loro, anche per questioni che evidentemente sconfinano da un ambito meramente professionale, come la cancellazione dei recapiti, anche “social”, prevista al punto 5; dunque, in essa va ricompreso il credito derivante dal mutuo infruttifero.
Pertanto, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo 550/2022 del
Tribunale di Trieste deve essere revocato.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale del sig. di condanna della sig.ra Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno per lite temeraria, si ritiene non ricorrano i requisiti di legge circa l'abuso del processo, oltre a non essere dedotti con precisione gli asseriti danni subiti – essendo meramente menzionato in modo generico uno stato di ansia e tensione provocati dall'azione giudiziaria della controparte.
4. Le spese di lite sono compensate per un terzo in considerazione della soccombenza reciproca. La parte non coperta da compensazione è posta a carico di , Controparte_1
pagina 5 di 6 prevalentemente soccombente. Sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione valore da € 26.001 a € 52.000.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 550/2022;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale dalla parte attrice;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate, operata già Controparte_1
la compensazione, in € 5.102,72,00 per competenze di avvocato ed € 286,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Deciso in Trieste, il 10/11/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 6 di 6