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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/04/2024, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C 374/21 avente ad oggetto risarcimento danni inadempimento locazione
Tra
, nato a [...] il [...] e dom.to in Piano di Parte_1
Sorrento NA alla via Cavone, n.39, Codice Fiscale , ed elett.te CodiceFiscale_1
dom.to in Volla NA alla via Rossi, n.30 presso lo studio dell'Avv. Carlo Vitaliano, che lo rappr.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce ,dell'atto introduttivo
Contro
Sig. , nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Sorrento (NA) alla via Li Simoni N° 4, C.F. , rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso dagli Avv.ti Lucia Di Leva, e e/o presso il loro studio in Sorrento (NA) CP_2
alla Via Fuorimura N°20, elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
;RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45
comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la
1 comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
La legittimazione è dimostrata dalla documentazione versata in atti.
La domanda è infondata per i seguenti motivi.
In base al principio consacrato nell'art. 2697 c.c. “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio,
l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente sul creditore secondo la regola dell'art. 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità
dell'inadempimento. Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001.
In via preliminare deve ricordarsi che appare del tutto univoco l'orientamento,
sempre ribadito dalla giurisprudenza, (cfr. Cass. sez. III, 22 giugno 2020, n. 12103),
per il quale la permanenza della detenzione della cosa locata è compatibile con la sospensione totale del canone nel caso in cui l'inutilizzabilità di detta detenzione renda totale anche l'inadempimento del locatore. In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto e consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere liberamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 c.c., con la precisazione che in tema di
2 locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell' art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Tale principio, pertanto , sia pure non richiamato dalle parti, deve essere indicato quale regoaltore dei rapporti in quanto il conduttore, avendo detenuto e posseduto i locali oggetto del contratto è tenuto al pagamento del canone di locazione tranne il caso di sua totale o quasi inutilizzabilità. Aapare chiaro dalle dichiarazione anche delle parti negli atti che dei testi che il conduttore abbia sempre e comunque goduto ed utilizzato l'immobile.
Ciò premesso, parte ricorrente non ha dimostrato l'effettivo nesso causale tra la situazione delineata ed i danni lamentali. I rilievi fotografini esibiti, da soli, non sono sufficienti ad accertare sia l'entità delle lesioni sia l'effettiva efficienza causale negativa e produttiva di danni nei confronti sia dei beni sia alla salute dei ricorrenti. Il certificato medico che attesta la situazione abitativa non ha una valenza probatoria neppure indiziaria avendo come sottoscrittore un medico e non un tecnico. I testi escussi nulla hanno riferito circa le cause né la situazione dei luoghi tranne che per la presenza di operai che ebbero ad effettuare dei lavori senza poter assurgere a prova le dichiarazioni soggette sia a valutazioni personali che tecniche. Il principio fondamentale dell'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto (art. 1575 n. 2 c.c.) consiste nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata ed appare ossservato anche in presenza dei rilievi indicati dai testi ed
3 indicati dalle foto non avendo il ricorrenteprovato l'efficacia causale negativa. Le
altre domande ed eccezioni restano assorbite da tale statuizione
Spese come da dispositivo in ossequio del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda in quanto infondata
2) Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto al pagamento della somma di euro 110,00 per le spese ed euro 1900,00 per competenze oltre iva e c.p.a. e 15% spese generali
Lì.
Il go dott. Salvatore Nasti
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