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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1481/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SUVILLA Parte_1 C.F._1
FURIO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. RUZZENE SILVIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. SPADOTTO RAPINO MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggi 03/12/2025 ad ore 11.45 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
CE FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Claudio Giovannico in sostituzione dell'avv. SUVILLA FURIO per parte resistente l'avv. Spadotto Rapino Marco.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti, riportandosi agli atti, precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
In via preliminare: - accertata la competenza del Giudice adito, per effetto dell'art. 50 c.p.c., dichiarare la sopravvivenza del decreto ingiuntivo opposto, concedendone la provvisoria esecuzione, poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile, nonché perché l'opposizione non risulta nel merito fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione. Nel merito: - vista la totale assenza di qualunque avversa domanda riconvenzionale di accertamento del minor credito, confermare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa;
- in ogni caso, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare tutte le domande rassegnate da parte opponente perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale: - accertata la percentuale provvigionale contrattualmente prevista al
10%, rideterminare il quantum debeatur in favore del Sig. con riferimento alle Pt_1 fatture n. 6FE del 2020 e 3FE del 2021, e, per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento degli importi a saldo risultanti dalla rideterminazione del quantum, per la somma non inferiore a Euro 4.219,98. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero presente giudizio, rideterminando le spese della fase riassunta. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, e/o modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, In via principale e preliminare: per tutti i motivi esposti, dichiarare inammissibile il ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e tutte le domande e le conclusioni ivi svolte per difetto dei presupposti di legge;
in via subordinata:
1. per tutti i motivi esposti, respingere in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto le domande di “reviviscenza” e “sopravvenienza” del decreto ingiuntivo n. 671/2023 del Tribunale di Treviso, la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 671/2023 del Tribunale di Treviso, la domanda di conferma del decreto ingiuntivo n. 671/2023 del Tribunale di Treviso all'esito del presente giudizio e la domanda di rideterminazione delle spese di lite del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2458/2023 R.G. - Tribunale di Treviso;
2. accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti: - che per la segnalazione occasionale di noleggi di macchinari di pulizia industriale le parti avevano convenuto il riconoscimento, in favore del signor di una Pt_1 provvigione del 10% sul fatturato, procurato sui noleggi “brevi” (ossia di durata inferiore a 12 mesi) e di una provvigione del 4% sul fatturato, procurato sui noleggi “normali-lunghi” (ossia di durata pari o superiore a 12 mesi); - che, in relazione alla fattura n. 6/FE dell'11.04.2022, null'altro è dovuto dalla società a rispetto a quanto già allo Controparte_1 Parte_1 stesso corrisposto in data 05.01.2023 (Euro 2.929,34, quale netto a pagare su un totale fattura di Euro 3.234,21, dedotta la ritenuta d'acconto di Euro 304,86); - che in relazione alle fatture
6/FE del 2020 e 3/FE del 2021 null'altro è dovuto dalla società a Controparte_1 Parte_1 rispetto agli importi indicati nelle predette fatture e già corrisposti;
rigettare tutte le
[...] domande di pagamento svolte dal ricorrente in quanto indimostrate ed Parte_1 infondate in fatto e in diritto. In tutti i casi: con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorate di rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) vero che per la segnalazione occasionale di noleggi di macchinari di pulizia industriale e il signor Controparte_1 avevano convenuto il riconoscimento, in favore del signor di una Parte_1 Pt_1 provvigione del 10% sul fatturato procurato sui noleggi “brevi” (ossia di durata inferiore a 12 mesi) e di una provvigione del 4% sul fatturato procurato sui noleggi “normali-lunghi” (ossia di durata pari o superiore a 12 mesi); 2) vero che le mail di data 15.03.2020 - con allegata la fattura n. 6/FE del 2020, per Euro 3.584,02 imponibili, emessa per “segnalazione occasionale noleggio macchinari 2019” - e la mail di data 19.01.2021 - con allegata la fattura n. 3/FE del
2021, per Euro 2.360,00 imponibili, emessa per “segnalazione occasionale noleggio macchinari 2020” - sono state inviate da ad come da Parte_1 Controparte_1 doc.04 della convenuta, che si rammostra al teste. 3) vero che che per l'anno 2021 il fatturato procurato da per i noleggi “brevi” era pari ad Euro 554,00 e per i noleggi Parte_1
“normali-lunghi” era pari ad Euro 64.889,82, come risulta dal doc.05 della convenuta, che si rammostra al teste;
4) vero che per la segnalazione occasionale di noleggi di macchinari di pulizia industriale per l'anno 2021 ha versato a per i Controparte_1 Parte_1 noleggi “brevi”, Euro 55,40, e per i noleggi “lunghi” Euro 2.595,59 e, così, complessivamente la somma imponibile di Euro 2.650,99, pari ad un totale fattura di Euro 3.234,21 che, al netto della ritenuta d'acconto di Euro 304,86, corrisponde ad un netto a pagare di Euro 2.929,34, somma, quest'ultima, versata di a in data 05.01.2023 a saldo del CP_1 Parte_1 dovuto sulla fattura n. 6/FE del 11.04.2022, chiedendo l'emissione di nota d'accredito per la differenza, come da docc.06-07-08 della convenuta, che si rammostrano al teste. Si indicano a testimoni su tutti i capitoli di prova: e c/o Testimone_1 Testimone_2 Controparte_2 di AS (TV).
[...]
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea CE FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1481/2023 promossa da:
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SUVILLA Parte_1 C.F._1
FURIO
PARTE RICORRENTE E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. RUZZENE SILVIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.SPADOTTO RAPINO MARCO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. aveva agito in via monitoria innanzi al Tribunale di Treviso Parte_1 chiedendo il pagamento della somma di euro 5.549,56 da parte della Controparte_1 allegando e deducendo:
- di aver stipulato con la società indicata un contratto di agenzia in data 1/3/2016;
- di aver emesso nei confronti di in data 11/04/2022, fattura n. 6/FE per Controparte_1
l'importo di euro 7.944,64 (a titolo di “segnalazione occasionale noleggi macchine 2021”), nonché fattura n. 7/FE del 01/07/2022 per l'importo di euro 1.280,11, per un credito complessivo pari ad euro 9.224,75;
- che la società aveva corrisposto l'intera somma in merito alla seconda fattura mentre in relazione alla prima aveva pagato la minor somma di euro 2.929,34.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo si era opposta la società eccependo, Controparte_1 in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso.
1.2. Con sentenza del 28 settembre 2023 il Tribunale di Treviso ha dichiarato la propria incompetenza per territorio revocando il decreto ingiuntivo e condannando Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
[...]
1.3. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 ha riassunto Parte_1 il giudizio e rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate.
1.4. Nel giudizio così incardinato si è costituita la svolgendo Controparte_1 eccezioni preliminari di rito e di merito e chiedendo il rigetto della domanda.
2. Parte resistente ha eccepito, in particolare, la inammissibilità del giudizio di riassunzione, in quanto il procedimento innanzi al Tribunale di Treviso si è concluso con una sentenza definitiva. Costituisce principio giurisprudenziale più volte affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo il quale “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. tra le tante Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del
14/01/2022).
Pertanto, l'atto con il quale la parte ricorrente ha inteso proseguire il giudizio incardinato con il ricorso monitorio deve essere trattato alla stregua di un ricorso introduttivo di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità risulta infondata.
2.1. Inammissibile è la domanda del ricorrente volta alla concessione della provvisoria esecuzione ovvero alla conferma del decreto ingiuntivo a suo tempo emesso dal Tribunale di
Treviso. Tale ultimo provvedimento è stato espressamente revocato dalla sentenza con la quale il Tribunale veneto ha declinato la propria competenza territoriale.
2.1.1. Parimenti inammissibile è la domanda volta ad ottenere la rideterminazione delle spese di lite liquidate nella sentenza citata;
la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre appello avverso quel provvedimento per utilmente contestare le relative statuizioni.
3. Venendo al merito della controversia si osserva che parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di un contratto di agenzia tra le parti ed ha allegato di aver emesso la fattura n.
6/FE per l'importo di euro 7.944,64 avente ad oggetto il compenso per “segnalazione occasionale noleggi macchine 2021” (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente, inoltre, sul presupposto dell'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale gli sarebbe spettata una provvigione del 10% anche sui corrispettivi dovuti per il noleggio delle macchine ha chiesto in via riconvenzionale la somma di euro 4.219,98 costituita dal maggior compenso sulle fatture n. 6FE del 2020 e 3FE del 2021.
Occorre tuttavia evidenziare che il contratto di agenzia stipulato tra le parti (cfr. doc.
n. 2 fascicolo parte ricorrente) aveva ad oggetto la sola vendita dei prodotti contrattuali specificati all'art. 2 senza recare alcuna pattuizione inerente al noleggio delle stesse.
Viceversa, le fatture azionate in giudizio attengono all'attività di noleggio delle macchine. Appare, pertanto, evidente che queste ultime non siamo immediatamente riferibili al contratto di agenzia dedotto ma che esse costituiscano la richiesta di un compenso per un rapporto ulteriore.
Come è noto, è il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento ad essere onerato della prova del titolo costitutivo della propria pretesa (cfr. in ultimo Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 13477 del 20/05/2025).
Parte ricorrente ha prodotto soltanto il contratto di agenzia menzionato che, però, risulta, come detto, estraneo alla richiesta di pagamento dedotta in giudizio.
Peraltro, tale estraneità era stata dedotta dalla stessa parte ricorrente per argomentare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza articolata dalla controparte laddove ha sostenuto “il carattere occasionale dell'attività svolta dallo stesso in favore della Pt_1 [...]
come riportato espressamente nella descrizione (cfr: “segnalazione occasionale CP_1 noleggi macchine”); la parte ha contestato la ricorrenza nel caso di specie degli elementi costituitivi di un contratto di agenzia.
La sussistenza tra le parti di un accordo di procacciamento di affari aventi ad oggetto il noleggio delle macchine commercializzate dalla non è stato contestato dalla Controparte_1 parte resistente.
Circa il contenuto di detto accordo ben può farsi ricorso alla prova testimoniale ammessa in favore di parte resistente;
invero, non vertendosi in materia di contratto di agenzia, il richiamo operato dalla ricorrente all'art. 1742 cod. civ. in base al quale il contratto menzionato deve essere provato per iscritto, è inconferente.
Parimenti inconferente è la difesa svolta dal ricorrente in ordine alle necessità che il resistente svolgesse una domanda riconvenzionale per contestare l'ammontare del credito dedotto in giudizio;
invero, a tal fine è sufficiente che la parte convenuta in giudizio svolga una mera eccezione, la quale, come è noto, costituisce lo strumento processuale per veicolare nel giudizio una fattispecie estintiva.
Non ricadendosi, pertanto, nel divieto della prova testimoniale contemplato dall'art. 2725 cod. civ. in merito all'accordo intercorso tra le parti occorre richiamare le dichiarazioni dei testi escussi su iniziativa di parte resistente (cfr. verbale di udienza del 12 febbraio e del 5 giugno 2025).
Tutti i testimoni hanno confermato che per la segnalazione occasionale di noleggi di macchinari di pulizia industriale e il ricorrente avevano convenuto il Controparte_1 riconoscimento in suo favore di una provvigione del 10% sul fatturato procurato sui noleggi “brevi” (ossia di durata inferiore a 12 mesi) e di una provvigione del 4% sul fatturato procurato sui noleggi “normali-lunghi” (ossia di durata pari o superiore a 12 mesi).
Peraltro, il contenuto delle dichiarazioni trova una conferma nella documentazione prodotta da parte convenuta (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente); si tratta della mail inviata dal ricorrente alla società resistente nella quale viene specificato la modalità di conteggio del corrispettivo richiesto per il 2019. In particolare, dal documento menzionato si evince l'applicazione di una provvigione del 10% sul fatturato prodotto per i noleggi brevi e del 4% sulla fattura degli altri noleggi.
Così chiarito il contenuto dell'accordo occorre vagliare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
La fattura n. 6/FE allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è incontestato che attiene ai compensi dovuti al ricorrente per l'anno 2021 sui fatturati per la segnalazione occasionale di noleggi di macchine di pulizia industriale.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente) emerge che il valore del corrispettivo dovuto in base al fatturato prodotto dal ricorrente sui noleggi brevi era pari ad euro 55,40 mentre quello in relazione ai noleggi lunghi era di 2.595,59.
La parte ricorrente non ha provato un valore diverso del fatturato menzionato.
È incontestato che parte ricorrente ha corrisposto in relazione a tali compensi la somma di euro 2.929,34 corrispondente al valore imponibile di 2.650,99 euro che maggiorata dell'i.v.a. corrisponde al valore di 3.234,21 che ridotta della ritenuta d'acconto corrisponde alla cifra corrisposta.
Pertanto, il credito sotteso al ricorso per decreto ingiuntivo è infondato.
3.1. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale in quanto fondata sul presupposto, qui ritenuto inveritiero, secondo il quale il ricorrente avrebbe avuto diritto sempre ad una provvigione del 10%.
4. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Andrea CE FO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SUVILLA Parte_1 C.F._1
FURIO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. RUZZENE SILVIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. SPADOTTO RAPINO MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggi 03/12/2025 ad ore 11.45 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
CE FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Claudio Giovannico in sostituzione dell'avv. SUVILLA FURIO per parte resistente l'avv. Spadotto Rapino Marco.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti, riportandosi agli atti, precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
In via preliminare: - accertata la competenza del Giudice adito, per effetto dell'art. 50 c.p.c., dichiarare la sopravvivenza del decreto ingiuntivo opposto, concedendone la provvisoria esecuzione, poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile, nonché perché l'opposizione non risulta nel merito fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione. Nel merito: - vista la totale assenza di qualunque avversa domanda riconvenzionale di accertamento del minor credito, confermare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa;
- in ogni caso, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare tutte le domande rassegnate da parte opponente perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale: - accertata la percentuale provvigionale contrattualmente prevista al
10%, rideterminare il quantum debeatur in favore del Sig. con riferimento alle Pt_1 fatture n. 6FE del 2020 e 3FE del 2021, e, per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento degli importi a saldo risultanti dalla rideterminazione del quantum, per la somma non inferiore a Euro 4.219,98. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero presente giudizio, rideterminando le spese della fase riassunta. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, e/o modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, In via principale e preliminare: per tutti i motivi esposti, dichiarare inammissibile il ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e tutte le domande e le conclusioni ivi svolte per difetto dei presupposti di legge;
in via subordinata:
1. per tutti i motivi esposti, respingere in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto le domande di “reviviscenza” e “sopravvenienza” del decreto ingiuntivo n. 671/2023 del Tribunale di Treviso, la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 671/2023 del Tribunale di Treviso, la domanda di conferma del decreto ingiuntivo n. 671/2023 del Tribunale di Treviso all'esito del presente giudizio e la domanda di rideterminazione delle spese di lite del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2458/2023 R.G. - Tribunale di Treviso;
2. accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti: - che per la segnalazione occasionale di noleggi di macchinari di pulizia industriale le parti avevano convenuto il riconoscimento, in favore del signor di una Pt_1 provvigione del 10% sul fatturato, procurato sui noleggi “brevi” (ossia di durata inferiore a 12 mesi) e di una provvigione del 4% sul fatturato, procurato sui noleggi “normali-lunghi” (ossia di durata pari o superiore a 12 mesi); - che, in relazione alla fattura n. 6/FE dell'11.04.2022, null'altro è dovuto dalla società a rispetto a quanto già allo Controparte_1 Parte_1 stesso corrisposto in data 05.01.2023 (Euro 2.929,34, quale netto a pagare su un totale fattura di Euro 3.234,21, dedotta la ritenuta d'acconto di Euro 304,86); - che in relazione alle fatture
6/FE del 2020 e 3/FE del 2021 null'altro è dovuto dalla società a Controparte_1 Parte_1 rispetto agli importi indicati nelle predette fatture e già corrisposti;
rigettare tutte le
[...] domande di pagamento svolte dal ricorrente in quanto indimostrate ed Parte_1 infondate in fatto e in diritto. In tutti i casi: con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorate di rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) vero che per la segnalazione occasionale di noleggi di macchinari di pulizia industriale e il signor Controparte_1 avevano convenuto il riconoscimento, in favore del signor di una Parte_1 Pt_1 provvigione del 10% sul fatturato procurato sui noleggi “brevi” (ossia di durata inferiore a 12 mesi) e di una provvigione del 4% sul fatturato procurato sui noleggi “normali-lunghi” (ossia di durata pari o superiore a 12 mesi); 2) vero che le mail di data 15.03.2020 - con allegata la fattura n. 6/FE del 2020, per Euro 3.584,02 imponibili, emessa per “segnalazione occasionale noleggio macchinari 2019” - e la mail di data 19.01.2021 - con allegata la fattura n. 3/FE del
2021, per Euro 2.360,00 imponibili, emessa per “segnalazione occasionale noleggio macchinari 2020” - sono state inviate da ad come da Parte_1 Controparte_1 doc.04 della convenuta, che si rammostra al teste. 3) vero che che per l'anno 2021 il fatturato procurato da per i noleggi “brevi” era pari ad Euro 554,00 e per i noleggi Parte_1
“normali-lunghi” era pari ad Euro 64.889,82, come risulta dal doc.05 della convenuta, che si rammostra al teste;
4) vero che per la segnalazione occasionale di noleggi di macchinari di pulizia industriale per l'anno 2021 ha versato a per i Controparte_1 Parte_1 noleggi “brevi”, Euro 55,40, e per i noleggi “lunghi” Euro 2.595,59 e, così, complessivamente la somma imponibile di Euro 2.650,99, pari ad un totale fattura di Euro 3.234,21 che, al netto della ritenuta d'acconto di Euro 304,86, corrisponde ad un netto a pagare di Euro 2.929,34, somma, quest'ultima, versata di a in data 05.01.2023 a saldo del CP_1 Parte_1 dovuto sulla fattura n. 6/FE del 11.04.2022, chiedendo l'emissione di nota d'accredito per la differenza, come da docc.06-07-08 della convenuta, che si rammostrano al teste. Si indicano a testimoni su tutti i capitoli di prova: e c/o Testimone_1 Testimone_2 Controparte_2 di AS (TV).
[...]
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea CE FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1481/2023 promossa da:
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SUVILLA Parte_1 C.F._1
FURIO
PARTE RICORRENTE E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. RUZZENE SILVIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.SPADOTTO RAPINO MARCO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. aveva agito in via monitoria innanzi al Tribunale di Treviso Parte_1 chiedendo il pagamento della somma di euro 5.549,56 da parte della Controparte_1 allegando e deducendo:
- di aver stipulato con la società indicata un contratto di agenzia in data 1/3/2016;
- di aver emesso nei confronti di in data 11/04/2022, fattura n. 6/FE per Controparte_1
l'importo di euro 7.944,64 (a titolo di “segnalazione occasionale noleggi macchine 2021”), nonché fattura n. 7/FE del 01/07/2022 per l'importo di euro 1.280,11, per un credito complessivo pari ad euro 9.224,75;
- che la società aveva corrisposto l'intera somma in merito alla seconda fattura mentre in relazione alla prima aveva pagato la minor somma di euro 2.929,34.
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo si era opposta la società eccependo, Controparte_1 in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Treviso.
1.2. Con sentenza del 28 settembre 2023 il Tribunale di Treviso ha dichiarato la propria incompetenza per territorio revocando il decreto ingiuntivo e condannando Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
[...]
1.3. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 ha riassunto Parte_1 il giudizio e rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate.
1.4. Nel giudizio così incardinato si è costituita la svolgendo Controparte_1 eccezioni preliminari di rito e di merito e chiedendo il rigetto della domanda.
2. Parte resistente ha eccepito, in particolare, la inammissibilità del giudizio di riassunzione, in quanto il procedimento innanzi al Tribunale di Treviso si è concluso con una sentenza definitiva. Costituisce principio giurisprudenziale più volte affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo il quale “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. tra le tante Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del
14/01/2022).
Pertanto, l'atto con il quale la parte ricorrente ha inteso proseguire il giudizio incardinato con il ricorso monitorio deve essere trattato alla stregua di un ricorso introduttivo di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità risulta infondata.
2.1. Inammissibile è la domanda del ricorrente volta alla concessione della provvisoria esecuzione ovvero alla conferma del decreto ingiuntivo a suo tempo emesso dal Tribunale di
Treviso. Tale ultimo provvedimento è stato espressamente revocato dalla sentenza con la quale il Tribunale veneto ha declinato la propria competenza territoriale.
2.1.1. Parimenti inammissibile è la domanda volta ad ottenere la rideterminazione delle spese di lite liquidate nella sentenza citata;
la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre appello avverso quel provvedimento per utilmente contestare le relative statuizioni.
3. Venendo al merito della controversia si osserva che parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di un contratto di agenzia tra le parti ed ha allegato di aver emesso la fattura n.
6/FE per l'importo di euro 7.944,64 avente ad oggetto il compenso per “segnalazione occasionale noleggi macchine 2021” (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente, inoltre, sul presupposto dell'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale gli sarebbe spettata una provvigione del 10% anche sui corrispettivi dovuti per il noleggio delle macchine ha chiesto in via riconvenzionale la somma di euro 4.219,98 costituita dal maggior compenso sulle fatture n. 6FE del 2020 e 3FE del 2021.
Occorre tuttavia evidenziare che il contratto di agenzia stipulato tra le parti (cfr. doc.
n. 2 fascicolo parte ricorrente) aveva ad oggetto la sola vendita dei prodotti contrattuali specificati all'art. 2 senza recare alcuna pattuizione inerente al noleggio delle stesse.
Viceversa, le fatture azionate in giudizio attengono all'attività di noleggio delle macchine. Appare, pertanto, evidente che queste ultime non siamo immediatamente riferibili al contratto di agenzia dedotto ma che esse costituiscano la richiesta di un compenso per un rapporto ulteriore.
Come è noto, è il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento ad essere onerato della prova del titolo costitutivo della propria pretesa (cfr. in ultimo Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 13477 del 20/05/2025).
Parte ricorrente ha prodotto soltanto il contratto di agenzia menzionato che, però, risulta, come detto, estraneo alla richiesta di pagamento dedotta in giudizio.
Peraltro, tale estraneità era stata dedotta dalla stessa parte ricorrente per argomentare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza articolata dalla controparte laddove ha sostenuto “il carattere occasionale dell'attività svolta dallo stesso in favore della Pt_1 [...]
come riportato espressamente nella descrizione (cfr: “segnalazione occasionale CP_1 noleggi macchine”); la parte ha contestato la ricorrenza nel caso di specie degli elementi costituitivi di un contratto di agenzia.
La sussistenza tra le parti di un accordo di procacciamento di affari aventi ad oggetto il noleggio delle macchine commercializzate dalla non è stato contestato dalla Controparte_1 parte resistente.
Circa il contenuto di detto accordo ben può farsi ricorso alla prova testimoniale ammessa in favore di parte resistente;
invero, non vertendosi in materia di contratto di agenzia, il richiamo operato dalla ricorrente all'art. 1742 cod. civ. in base al quale il contratto menzionato deve essere provato per iscritto, è inconferente.
Parimenti inconferente è la difesa svolta dal ricorrente in ordine alle necessità che il resistente svolgesse una domanda riconvenzionale per contestare l'ammontare del credito dedotto in giudizio;
invero, a tal fine è sufficiente che la parte convenuta in giudizio svolga una mera eccezione, la quale, come è noto, costituisce lo strumento processuale per veicolare nel giudizio una fattispecie estintiva.
Non ricadendosi, pertanto, nel divieto della prova testimoniale contemplato dall'art. 2725 cod. civ. in merito all'accordo intercorso tra le parti occorre richiamare le dichiarazioni dei testi escussi su iniziativa di parte resistente (cfr. verbale di udienza del 12 febbraio e del 5 giugno 2025).
Tutti i testimoni hanno confermato che per la segnalazione occasionale di noleggi di macchinari di pulizia industriale e il ricorrente avevano convenuto il Controparte_1 riconoscimento in suo favore di una provvigione del 10% sul fatturato procurato sui noleggi “brevi” (ossia di durata inferiore a 12 mesi) e di una provvigione del 4% sul fatturato procurato sui noleggi “normali-lunghi” (ossia di durata pari o superiore a 12 mesi).
Peraltro, il contenuto delle dichiarazioni trova una conferma nella documentazione prodotta da parte convenuta (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente); si tratta della mail inviata dal ricorrente alla società resistente nella quale viene specificato la modalità di conteggio del corrispettivo richiesto per il 2019. In particolare, dal documento menzionato si evince l'applicazione di una provvigione del 10% sul fatturato prodotto per i noleggi brevi e del 4% sulla fattura degli altri noleggi.
Così chiarito il contenuto dell'accordo occorre vagliare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
La fattura n. 6/FE allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è incontestato che attiene ai compensi dovuti al ricorrente per l'anno 2021 sui fatturati per la segnalazione occasionale di noleggi di macchine di pulizia industriale.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente) emerge che il valore del corrispettivo dovuto in base al fatturato prodotto dal ricorrente sui noleggi brevi era pari ad euro 55,40 mentre quello in relazione ai noleggi lunghi era di 2.595,59.
La parte ricorrente non ha provato un valore diverso del fatturato menzionato.
È incontestato che parte ricorrente ha corrisposto in relazione a tali compensi la somma di euro 2.929,34 corrispondente al valore imponibile di 2.650,99 euro che maggiorata dell'i.v.a. corrisponde al valore di 3.234,21 che ridotta della ritenuta d'acconto corrisponde alla cifra corrisposta.
Pertanto, il credito sotteso al ricorso per decreto ingiuntivo è infondato.
3.1. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale in quanto fondata sul presupposto, qui ritenuto inveritiero, secondo il quale il ricorrente avrebbe avuto diritto sempre ad una provvigione del 10%.
4. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Andrea CE FO