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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 22/2020 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nata in [...], il [...], C.F.: titolare e legale rapp.te Parte_1 C.F._1
dell'omonima Ditta con sede in Lipari (ME), nella Via Stradale Pianoconte, n. 13, P. IV , elett.te P.IVA_1
dom.ta in Lipari (ME), nella Via Vittorio Emanuele, n. 115, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Orto, del Foro
di Messina, che la rapp.ta e difende giusta procura rilasciata in calce all'Atto di Citazione in opposizione a
[...]
e precisamente con Comparsa di Costituzione di altro Procuratore datata 2.4.2021, si univa Controparte_1
al precedente difensore l'Avv. Luca Frontino, del Foro di Messina
Opponente
c o n t r o
nata in [...], il [...] ed ivi res.te nella Via San Paolino, n. 36, C.F.: Controparte_2
, titolare e legale rapp.te della , con sede in C.F._2 Controparte_3 Milazzo (ME), nella Via San Paolino, n. 36, elett.te dom.ta in Barcellona P.G. (ME), nella Via Ten. CP_4
n. 40, recapito professionale dell'Avv. Vera Giorgianni, che la rapp.ta e difende giusta mandato
[...]
rilasciato in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 15.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Rappresentava, l'opponente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, che era sua abitudine saldare le forniture della merce inviatale dalla Ditta dell'opposta al momento della consegna ma di non aver potuto effettuare il pagamento della somma di cui al D.I. opposto nei tempi e termini convenuti in quanto per problemi personali e per lo scarso rendimento della propria attività decideva di chiudere la stessa,
impegnandosi, però, con un piano di rientro, con la Ditta opposta, che prevedeva il pagamento della somma mensile di €. 150,00. Contestava che successivamente l'opposta le faceva firmare una “carta” della quale la stessa non conosceva il contenuto sin quando, a seguito del recapito delle racc.te A/R del 18.9.2018 e del 16.5.2019, con le quali la si invitava al pagamento della somma di €. 32.172,00 oltre IV, la stessa accertava che il documento firmato era una scrittura di riconoscimento di debito.
Dichiarava, quindi, che se fosse stata a conoscenza del contenuto del predetto documento non l'avrebbe firmato.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva l'opposta, nella sua qualità di titolare e legale rapp.te pro tempore della
[...]
, la quale contestava l'assunto avverso per i motivi meglio in atti specificati. Controparte_3
Concludeva, chiedendo, la conferma del D.I. opposto.
Con Ordinanza del 17.4.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2021, il G.I. dell'epoca,
concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, per i motivi meglio specificati nel provvedimento di cui prima.
Nel merito, in ordine alle doglianze prospettate da parte opponente si osserva che la stessa nel corso del giudizio non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare quanto da essa sostenuto nel proprio atto introduttivo del giudizio restando, pertanto, le sue affermazioni prive di validi riscontri probatori.
Da parte sua, invece, l'opposta ha fornito in giudizio, versando in atti la dichiarazione unilaterale di ricognizione e riconoscimento di debito datata 17.4.2018, regolarmente firmata dall'opponente, la prova documentale sia dell'esistenza del credito, la cui presenza non era stata, comunque, contestata da parte opponente, che dell'ammontare dello stesso. Per quanto prima l'opposizione proposta và rigettata con la conferma del D.I. opposto.
Il rigetto dell'opposizione proposta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, comporta la condanna, dell'opponente, IG.ra , nella sua qualità, al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1
IG.ra , nella sua qualità, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, Controparte_3
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal
27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessivi €. 3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla IG.ra
[...]
, nella sua qualità, ut supra rapp.ta e difesa, Pt_1
-rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 421/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 5.11.2019;
-dispone l'espunzione dal presente giudizio delle frasi così come richieste da parte opposta nel proprio atto
di costituzione in giudizio;
, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, condanna, l'opponente, IG.ra CP_5 [...]
, nella sua qualità, al pagamento, in favore dell'opposta, IG.ra , nella sua Pt_1 Controparte_3
qualità, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.809,00, per
compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 15.4.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 22/2020 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nata in [...], il [...], C.F.: titolare e legale rapp.te Parte_1 C.F._1
dell'omonima Ditta con sede in Lipari (ME), nella Via Stradale Pianoconte, n. 13, P. IV , elett.te P.IVA_1
dom.ta in Lipari (ME), nella Via Vittorio Emanuele, n. 115, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Orto, del Foro
di Messina, che la rapp.ta e difende giusta procura rilasciata in calce all'Atto di Citazione in opposizione a
[...]
e precisamente con Comparsa di Costituzione di altro Procuratore datata 2.4.2021, si univa Controparte_1
al precedente difensore l'Avv. Luca Frontino, del Foro di Messina
Opponente
c o n t r o
nata in [...], il [...] ed ivi res.te nella Via San Paolino, n. 36, C.F.: Controparte_2
, titolare e legale rapp.te della , con sede in C.F._2 Controparte_3 Milazzo (ME), nella Via San Paolino, n. 36, elett.te dom.ta in Barcellona P.G. (ME), nella Via Ten. CP_4
n. 40, recapito professionale dell'Avv. Vera Giorgianni, che la rapp.ta e difende giusta mandato
[...]
rilasciato in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 15.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Rappresentava, l'opponente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, che era sua abitudine saldare le forniture della merce inviatale dalla Ditta dell'opposta al momento della consegna ma di non aver potuto effettuare il pagamento della somma di cui al D.I. opposto nei tempi e termini convenuti in quanto per problemi personali e per lo scarso rendimento della propria attività decideva di chiudere la stessa,
impegnandosi, però, con un piano di rientro, con la Ditta opposta, che prevedeva il pagamento della somma mensile di €. 150,00. Contestava che successivamente l'opposta le faceva firmare una “carta” della quale la stessa non conosceva il contenuto sin quando, a seguito del recapito delle racc.te A/R del 18.9.2018 e del 16.5.2019, con le quali la si invitava al pagamento della somma di €. 32.172,00 oltre IV, la stessa accertava che il documento firmato era una scrittura di riconoscimento di debito.
Dichiarava, quindi, che se fosse stata a conoscenza del contenuto del predetto documento non l'avrebbe firmato.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva l'opposta, nella sua qualità di titolare e legale rapp.te pro tempore della
[...]
, la quale contestava l'assunto avverso per i motivi meglio in atti specificati. Controparte_3
Concludeva, chiedendo, la conferma del D.I. opposto.
Con Ordinanza del 17.4.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2021, il G.I. dell'epoca,
concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, per i motivi meglio specificati nel provvedimento di cui prima.
Nel merito, in ordine alle doglianze prospettate da parte opponente si osserva che la stessa nel corso del giudizio non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare quanto da essa sostenuto nel proprio atto introduttivo del giudizio restando, pertanto, le sue affermazioni prive di validi riscontri probatori.
Da parte sua, invece, l'opposta ha fornito in giudizio, versando in atti la dichiarazione unilaterale di ricognizione e riconoscimento di debito datata 17.4.2018, regolarmente firmata dall'opponente, la prova documentale sia dell'esistenza del credito, la cui presenza non era stata, comunque, contestata da parte opponente, che dell'ammontare dello stesso. Per quanto prima l'opposizione proposta và rigettata con la conferma del D.I. opposto.
Il rigetto dell'opposizione proposta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, comporta la condanna, dell'opponente, IG.ra , nella sua qualità, al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1
IG.ra , nella sua qualità, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, Controparte_3
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal
27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessivi €. 3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla IG.ra
[...]
, nella sua qualità, ut supra rapp.ta e difesa, Pt_1
-rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 421/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 5.11.2019;
-dispone l'espunzione dal presente giudizio delle frasi così come richieste da parte opposta nel proprio atto
di costituzione in giudizio;
, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, condanna, l'opponente, IG.ra CP_5 [...]
, nella sua qualità, al pagamento, in favore dell'opposta, IG.ra , nella sua Pt_1 Controparte_3
qualità, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.809,00, per
compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 15.4.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)