TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/12/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1716/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cavallo Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice con rappresentanza
[...]
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Santini
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
524/2023 (r.g.n. 1244/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 15.5.2023 su ricorso di
[...]
, con il quale ha ingiunto a Controparte_1 Pt_2
e , quest'ultime in qualità di fideiussori del debitore
[...] Parte_1 Parte_3 principale, il pagamento in solido tra loro della somma di € 13.445,70, a titolo di Parte_2 saldo del contratto di conto corrente affidato n. 361648.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto i seguenti motivi: carenza di prova del credito vantato dalla banca;
decadenza della banca dall'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e commissioni di massimo scoperto.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: pagina 1 di 4 “Piaccia all'ON. Le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1)Accogliere la presente opposizione e per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo per i motivi di cui in narrativa
2)Revocare, comunque, il decreto ingiuntivo per intervenuta decadenza e/o inesistenza dell'esposizione debitoria, o rideterminare il debito alla luce delle motivazioni di cui in narrativa;
3)Rigettare, comunque, la domanda di pagamento della società convenuta perché infondata sia in fatto che in diritto, e/o comunque ridurla nei limiti del giusto e dovuto;
4)Con vittoria di spese e competenze legali e clausola di distrazione.”
si è costituita Controparte_1 contestando le avverse deduzioni ed allegando: di aver adeguatamente provato la sussistenza del credito;
il rispetto del termine ex art. 1957 c.c.; la pattuizione della capitalizzazione trimestrale per interessi attivi e passivi;
l'applicazione di interessi sotto la soglia usura;
la mancata previsione di commissioni di massimo scoperto.
Pertanto, la banca ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al DI opposto nel merito respingere l'avversaria opposizione e confermare il DI opposto in via subordinata determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti ed emettere la conseguente condanna di pagamento sempre ed in ogni caso con condanna alle spese legali ai sensi di legge aumentate del 30% per l'inserimento di ipertesti ex art. 4 c. 1bis DM 55/14 come modificato ex DM 37/18.”
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata del 16.5.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. ed è stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione, obbligatorio per materia;
nel provvedimento è stato altresì specificato che l'onere di introdurre la mediazione gravava sulla parte opposta trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con l'ordinanza riservata del 17.10.2024, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per note conclusive.
Con le note conclusionali autorizzate del 23.10.2025, parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda svolta da Controparte_1 in sede monitoria per la mancata instaurazione del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Tribunale nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito si è riportata alle conclusioni già svolte.
Parte opposta non ha preso posizione in ordine al rilievo di improcedibilità della domanda sollevato dal Tribunale con l'ordinanza del 17.10.2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024.
pagina 2 di 4 All'udienza del 6.11.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
La domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di va dichiarata improcedibile, e, per l'effetto, va revocato nei confronti Parte_1 di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto.
Ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
qualora il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per l'espletamento della procedura.
Il comma 6 dell'art 5 cit. specifica che “Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis..”.
L'art. 5 bis del d.lgs n. 28/2010 nella formulazione in vigore dall'1.1.2023 e quindi ratione temporis applicabile, prevede altresì che “1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Già in precedenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito statuito che: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 cit. i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596).
Nel caso di specie, come rilevato con l'ordinanza del 17.10.2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024 fissata per la verifica dell'effettivo svolgimento del procedimento di mediazione, parte opposta non ha provato di avere assolto all'onere su di essa gravante al riguardo.
pagina 3 di 4 Di conseguenza, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da
[...] nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 deve essere revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 524/2023 (r.g.n. 1244/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione 50 % altre fasi). Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Cavallo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando: a) dichiara improcedibile la domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di e, per l'effetto, revoca nei
[...] Parte_1 confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto n. 524/2023 (r.g.n. 1244/2023);
b) condanna alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per spese ed € Parte_1
3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Cavallo dichiaratosi antistatario.
Arezzo, 01/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1716/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cavallo Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice con rappresentanza
[...]
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Santini
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
524/2023 (r.g.n. 1244/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 15.5.2023 su ricorso di
[...]
, con il quale ha ingiunto a Controparte_1 Pt_2
e , quest'ultime in qualità di fideiussori del debitore
[...] Parte_1 Parte_3 principale, il pagamento in solido tra loro della somma di € 13.445,70, a titolo di Parte_2 saldo del contratto di conto corrente affidato n. 361648.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto i seguenti motivi: carenza di prova del credito vantato dalla banca;
decadenza della banca dall'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e commissioni di massimo scoperto.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: pagina 1 di 4 “Piaccia all'ON. Le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1)Accogliere la presente opposizione e per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo per i motivi di cui in narrativa
2)Revocare, comunque, il decreto ingiuntivo per intervenuta decadenza e/o inesistenza dell'esposizione debitoria, o rideterminare il debito alla luce delle motivazioni di cui in narrativa;
3)Rigettare, comunque, la domanda di pagamento della società convenuta perché infondata sia in fatto che in diritto, e/o comunque ridurla nei limiti del giusto e dovuto;
4)Con vittoria di spese e competenze legali e clausola di distrazione.”
si è costituita Controparte_1 contestando le avverse deduzioni ed allegando: di aver adeguatamente provato la sussistenza del credito;
il rispetto del termine ex art. 1957 c.c.; la pattuizione della capitalizzazione trimestrale per interessi attivi e passivi;
l'applicazione di interessi sotto la soglia usura;
la mancata previsione di commissioni di massimo scoperto.
Pertanto, la banca ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al DI opposto nel merito respingere l'avversaria opposizione e confermare il DI opposto in via subordinata determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti ed emettere la conseguente condanna di pagamento sempre ed in ogni caso con condanna alle spese legali ai sensi di legge aumentate del 30% per l'inserimento di ipertesti ex art. 4 c. 1bis DM 55/14 come modificato ex DM 37/18.”
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata del 16.5.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. ed è stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione, obbligatorio per materia;
nel provvedimento è stato altresì specificato che l'onere di introdurre la mediazione gravava sulla parte opposta trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con l'ordinanza riservata del 17.10.2024, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per note conclusive.
Con le note conclusionali autorizzate del 23.10.2025, parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda svolta da Controparte_1 in sede monitoria per la mancata instaurazione del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Tribunale nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito si è riportata alle conclusioni già svolte.
Parte opposta non ha preso posizione in ordine al rilievo di improcedibilità della domanda sollevato dal Tribunale con l'ordinanza del 17.10.2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024.
pagina 2 di 4 All'udienza del 6.11.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
La domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di va dichiarata improcedibile, e, per l'effetto, va revocato nei confronti Parte_1 di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto.
Ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
qualora il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per l'espletamento della procedura.
Il comma 6 dell'art 5 cit. specifica che “Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis..”.
L'art. 5 bis del d.lgs n. 28/2010 nella formulazione in vigore dall'1.1.2023 e quindi ratione temporis applicabile, prevede altresì che “1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Già in precedenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito statuito che: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 cit. i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596).
Nel caso di specie, come rilevato con l'ordinanza del 17.10.2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024 fissata per la verifica dell'effettivo svolgimento del procedimento di mediazione, parte opposta non ha provato di avere assolto all'onere su di essa gravante al riguardo.
pagina 3 di 4 Di conseguenza, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da
[...] nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 deve essere revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 524/2023 (r.g.n. 1244/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione 50 % altre fasi). Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Cavallo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando: a) dichiara improcedibile la domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di e, per l'effetto, revoca nei
[...] Parte_1 confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto n. 524/2023 (r.g.n. 1244/2023);
b) condanna alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per spese ed € Parte_1
3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Cavallo dichiaratosi antistatario.
Arezzo, 01/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 4 di 4