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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. 615/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa HE Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Montanile Antonietta, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Montanile Antonietta, dom.ta come in atti;
Controparte_1 ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.10.2025; in data 20.04.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto il giorno 24.04.2003 in Stoccarda con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con decreto di omologa pubblicata in data 26.06.2009 (R.g. 1716/2009) il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa del 26.06.2009 del Tribunale di
Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data ( 07.05.2009) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Stoccarda (Germania) in data
24.04.2003, anno 2003 numero 4 parte II, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 24.03.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa HE Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa HE Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Montanile Antonietta, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Montanile Antonietta, dom.ta come in atti;
Controparte_1 ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.10.2025; in data 20.04.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto il giorno 24.04.2003 in Stoccarda con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con decreto di omologa pubblicata in data 26.06.2009 (R.g. 1716/2009) il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa del 26.06.2009 del Tribunale di
Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data ( 07.05.2009) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Stoccarda (Germania) in data
24.04.2003, anno 2003 numero 4 parte II, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 24.03.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa HE Palladino dr. Raffaele Califano