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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/08/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 595/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 25 febbraio
2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Federica Piovesana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sacile via Verdi n. 1
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_1 mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Massimo Tomè e dall'avv.
Andrea Ciacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Montereale
Valcellina via Battistella n. 2/C
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1273/2022.
Causa iscritta a ruolo il 7 marzo 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 13 cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 marzo 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 28 marzo 2025:
“è interesse dell'opponente insistere affinchè vengano accolte le istanze istruttorie già formulate in memorie ex art 183, comma 6 cpc nn. 2 e 3 rispettivamente del 5.12.2023 e del 18.12.2023 nonché precisare le proprie istanze, eccezioni e conclusioni come segue.
Tanto premesso l'opponente, come sopra rappresentata e difesa
INSISTE AFFINCHE'
- vengano ammesse le prove testimoniali e le prove per interpello così come formulate in memoria ex art 183, comma 6 n. 2 cpc datata 5.12.2023 con tutti i testi ivi indicati;
in particolare si insiste affinchè venga ammessa la testimonianza dell'Arch. Tes_1 su tutti i capitoli di prova indicati in memoria e che qui si intendono interamente
[...] riportati (esclusi i nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 35,
36, 42, 45, 4658 e 59) in quanto, avendo egli elaborato una perizia di parte sullo stato dell'opera nell'immediatezza dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, è in grado di fornire dati certi sulla sussistenza dei vizi e dei difetti da cui tali opere risultavano all'epoca e risultano tuttora affette, oltre che sulla mancata esecuzione di taluni dei lavori commissionati;
si insiste altresì per l'ammissione degli altri testi indicati nella citata memoria istruttoria, in particolare la signora e il sig. NO BA su tutti i Testimone_2 capitoli di prova;
il IG. sui capitoli da n 1 a n 10 e il IG. Testimone_3 CP_2
sui capitoli nn. 26 e 27, in quanto lo scrivente patrocinio ha la necessità di
[...] dimostrare la gravità degli inadempimenti di controparte oltre chè la fissazione di un termine essenziale per la consegna dell'immobile, il mancato completamento dei lavori commissionati e i pesanti ritardi nella consegna delle opere nonché il mancato deposito, da parte dell'opposta, della pratica edilizia presso i competenti uffici comunali e tali circostanze non possono che essere provate testimonialmente;
- si insiste inoltre affinchè vengano ammesse le CTU così come indicate nelle memorie ex art 183, comma 6 cpc n. 2 del 5.12.2023 e n. 3 del 18.12.2023, volte a stabilire rispettivamente: l'una “ (…) i requisiti all'epoca dei fatti necessari per poter accedere ai
Pagina 2 di 13 benefici fiscali connessi alle ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di beni mobili, ad accertare quali progetti, pratiche edilizie, DURC relativi alle imprese esecutrici dei lavori di ristrutturazione siano stati presentati da ai competenti Uffici Comunali del CP_1
Comune di Cordenons nonché sia volta a determinare gli importi /detrazioni fiscali di cui la committente non ha potuto godere a causa delle inadempienze imputabili alla CP_1 nella gestione della pratica”; l'altra indicata in memoria n. 3 del 18.12.2023 volta a “… stabilire quali tra le opere commissionate siano rimaste in tutto o in parte ineseguite, da quali vizi e difetti siano affette le opere eseguite da e di quantificarne il CP_1 conseguente minor valore nonché di quantificare i costi di ripristino necessari a portare a termine e/o a regolarizzare tali opere secondo la regola dell'arte”; si precisa, in proposito, che incombe sullo scrivente patrocinio l'onere di dimostrare la gravità degli inadempimenti di controparte al fine di ottenere l'accertamento e la pronuncia dell'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della ditta esecutrice dei lavori, e tale gravità non può che essere dimostrata fornendo la prova della mancata esecuzione di taluni dei lavori commissionati nonché dei vizi e difetti da cui le opere eseguite risultino affette e il loro conseguente minor valore oltre ai costi necessari per il ripristino, e tale prova non può che essere fornita dalla committente se non a mezzo apposita consulenza tecnica d'ufficio, essendo a tale scopo necessarie specifiche nozioni tecniche senza le quali la prova sarebbe impossibile o estremamente difficile con i mezzi ordinari;
- d'altro canto, ci si oppone all'eventuale reiterazione dell'istanza già svolta da controparte volta ad ottenere l'ammissione di CTU per far accertare i lavori eseguiti ed il loro valore, in quanto trattasi di mezzo evidentemente volto a sopperire all'onere probatorio gravante sulla controparte;
incombe su quest'ultima, infatti, l'onere di dimostrare, in seguito alle contestazioni della committente che possono essere semplicemente generiche, l'ESATTO adempimento delle proprie obbligazioni ma senza che possano essere ammesse indagini tecniche a scopo meramente esplorativo volte a sopperire l'inerzia della parte che tale prova deve fornire con i mezzi ordinari;
anche perchè l'opposta è sicuramente dotata delle competenze tecniche all'uopo necessarie, diversamente dall'opponente che per contro, essendo una mera persona fisica senza alcuna competenza in materia di tecniche costruttive, necessita del supporto di esperti in materia al fine di adempiere all'onere della prova su di essa incombente;
Pagina 3 di 13 - si reitera inoltre la domanda già svolta in memoria ex art 183, comma 6 n. 2 cpc, a che venga ordinata all'opposta, ai sensi dell'art 210 cpc, l'esibizione dei progetti e della pratica edilizia depositati presso i competenti Uffici del Comune di Cordenons relativamente alla ristrutturazione dell'immobile oggetto del presente giudizio (tra cui il progetto dell'impianto elettrico, dell'impianto idraulico etc) oltre all'esibizione dei DURC relativi alle imprese e/o ditte artigiane che hanno lavorato nell'immobile per conto di la cui mancata CP_1 presentazione ai competenti Uffici Comunali da parte di ha causato la perdita CP_1 dei bonus per ristrutturazione all'epoca vigenti in favore della committente;
- è altresì interesse dell'opponente insistere affinchè vengano accolte le conclusioni come di seguito compiutamente riportate:
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pordenone adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così pronunciarsi:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: contrariis reiectis, accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di nell'esecuzione del contratto nonchè accertata e Controparte_3 dichiarata l'insussistenza della pretesa monitoria, per l'effetto rigettarsi le domande avversarie e, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o giuridica inefficacia, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di nell'esecuzione del contratto e accertata e dichiarata l'intervenuta Controparte_3 risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto condannare l'opposta alla rifusione di tutti i danni patiti dall'opponente nella misura di € 14.145,02 o nella diversa misura che dovesse risultare dovuta, oltre alla rifusione dei costi necessari per l'eliminazione degli altri vizi e difetti nonché del conseguente minor valore delle opere;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento di nell'esecuzione del contratto e accertata e dichiarata l'esistenza di Controparte_3 danni da mancato godimento dell'immobile, per l'effetto condannare l'opposta a risarcire all'opponente la somma di € 1.800,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile o la somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
Pagina 4 di 13 NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di nell'esecuzione del contratto, per l'effetto condannare a Controparte_3 Controparte_3 risarcire all'opponente tutti i danni patiti anche quelli conseguenza del mancato recupero del credito d'imposta per bonus ristrutturazioni, nella misura che verrà determinata a seguito di espletanda CTU.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di
[...]
nell'esecuzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto CP_3 pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto e condannare a Controparte_3 risarcire all'opponente tutti i danni da quest'ultima patiti nella misura di € 14.145,02 o in quella diversa che dovesse risultare di giustizia nonché i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti e il conseguente minor valore delle opere, oltre ad € 1.800,00 per danni da mancato godimento dell'immobile e oltre alla somma che verrà ritenuta dovuta per il mancato recupero del credito d'imposta per bonus ristrutturazioni non godute per causa imputabile eslusivamente” [rectius: esclusivamente] “all'opposta, eventualmente compensandoli con quanto dovuto ad . Controparte_3
Spese di lite integralmente rifuse”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 27 marzo 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo R.G. n. 2571/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone, emesso in data 28 dicembre 2022, dal Giudice Dott. Petrucco Toffolo, sussistendone i presupposti di legge, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'opposizione proposta dall'opponente per tutte le ragioni spiegate e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie, direttamente e/o indirettamente formulate nei confronti della in quanto inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, Controparte_3 invalide e/o inefficaci, anche perché prescritte o per estinzione dell'azione, e comunque prive di fondamento, sia in fatto che in diritto;
Pagina 5 di 13 - accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti della Controparte_3
IG.ra come consacrato nel decreto ingiuntivo emesso e, per l'effetto, Parte_1 confermare detto decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 2571/2022, emesso il 28 dicembre
2022 dal Dott. Petrucco Toffolo;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto, condannare, in ogni caso e per i medesimi titoli, ovvero ad altro titolo, anche per responsabilità extracontrattuale, l'opponente in favore di dell'importo Controparte_3 di € 37.044,10, oltre interessi, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del procedimento, anche con valutazione di natura equitativa;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertato e dichiarato in ogni caso che l'inadempimento di non è tale da Controparte_3 giustificare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, stabilire una congrua ed equa riduzione del prezzo contrattualmente pattuito;
confermando comunque l'obbligo in capo alla IG.ra di provvedere al pagamento delle opere di ristrutturazione;
Parte_1
- ovvero, in caso di risoluzione giudiziale del rapporto, condannare la IG.ra
[...]
a pagare a la somma corrispondente alla parte di servizio Parte_1 Controparte_3 di cui la IG.ra ha comunque goduto;
Parte_1
IN OGNI CASO: nella non creduta ipotesi in cui fosse condannata a Controparte_3 versare somme, a qualsivoglia titolo, in favore della IG.ra , Parte_1 compensare le somme denegatamene dovute da con quelle dovute a Controparte_3 quest'ultima da , condannando quest'ultima a versare a Parte_1 CP_3 la differenza non compensata.
[...]
Con vittoria e compensi da distrarsi ai procuratori antistatari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1 ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_4
, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1273/2022 emesso il
[...]
Pagina 6 di 13 28-30 dicembre 2022 e notificatole il 23 gennaio 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 37.044,13 complessivi (oltre interessi e spese) per i lavori di ristrutturazione e arredamento di cui alla fattura n. 1 del 9 gennaio 2018.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pordenone adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così pronunciarsi:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: contrariis reiectis, accertati i fatti di cui in premessa e accertata e dichiarata l'insussistenza della pretesa monitoria, rigettarsi le domande avversarie e, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o giuridica inefficacia, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di nell'esecuzione del contratto e l'intervenuta risoluzione del contratto per Controparte_3 le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto condannare l'opposta alla rifusione di tutti i danni patiti dall'opponente nella misura di € 12.574,88 o nella misura maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento di nell'esecuzione del contratto e accertata e dichiarata l'esistenza di Controparte_3 danni da mancato godimento dell'immobile, per l'effetto condannare l'opposta a risarcire all'opponente la somma di € 1.800,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile o la somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento di nell'esecuzione del contratto, per l'effetto condannare Controparte_3 Controparte_3
a risarcire all'opponente tutti i danni patiti anche in conseguenza del mancato recupero del credito d'imposta per bonus ristrutturazioni, nella misura che verrà determinata a seguito di espletanda CTU.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di
[...]
nell'esecuzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto CP_3 pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto e condannare a Controparte_3
Pagina 7 di 13 risarcire all'opponente tutti i danni da quest'ultima patiti nella misura di € 12.574,88 per spese sostenute per completamento e ripristino lavori oltre ad € 1.800,00 per danni da mancato godimento dell'immobile e oltre alla somma che verrà ritenuta dovuta per il mancato recupero del credito d'imposta per bonus ristrutturazioni non godute per causa imputabile eslusivamente” [rectius: esclusivamente] “all'opposta.
Spese di lite integralmente rifuse, comprese quelle della fase monitoria.
Riservato ogni altro mezzo di prova a sensi e termini di legge”.
1.2 La convenuta opposta (di seguito solo convenuta Controparte_4 opposta o , nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni: CP_3
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo R.G. n. 2571/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone, emesso indata” [rectius: in data] “28 dicembre 2022, dal Giudice Dott. Petrucco Toffolo, sussistendone i presupposti di legge, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'opposizione proposta dall'opponente per tutte le ragioni spiegate e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie, direttamente e/o indirettamente formulate nei confronti della in quanto inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, Controparte_3 invalide e/o inefficaci, anche perché prescritte o per estinzione dell'azione, e comunque prive di fondamento, sia in fatto che in diritto;
- accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti della Controparte_3
IG.ra come consacrato nel decreto ingiuntivo emesso e, per l'effetto, Parte_1 confermare detto decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 2571/2022, emesso il 28 dicembre
2022 dal Dott. Petrucco Toffolo;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto, condannare, in ogni caso e per i medesimi titoli, ovvero ad altro titolo, anche per Con responsabilità estracontrattuale” [rectius: extracontrattuale], “l'opponente in favore di
Pagina 8 di 13 dell'importo di € 37.044,10, oltre interessi, o di quella diversa somma, Controparte_3 maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del procedimento, anche con valutazione di natura equitativa;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertato e dichiarato in ogni caso che l'inadempimento di non è tale da Controparte_3 giustificare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, stabilire una congrua ed equa riduzione del prezzo contrattualmente pattuito;
confermendo” [rectius: confermando]
“comunque l'obbligo in capo alla IG.ra di provvedere al pagamento Parte_1 delle opere di ristrutturazione;
- ovvero, in caso di risoluzione giudiziale del rapporto, condannare la IG.ra
[...]
a pagare a la somma corrispondente alla parte di servizio Parte_1 Controparte_3 di cui la IG.ra ha comunque goduto;
Parte_1
IN OGNI CASO: nella non creduta ipotesi in cui fosse condannata a Controparte_3 versare somme, a qaualsivoglia” [rectius: qualsivoglia] “titolo, in favore della IG.ra
, compensare le somme denegatamente dovute da Parte_1 CP_3 con quelle dovute a quest'ultima da , condannando quest'ultima
[...] Parte_1
a versare a la differenza non compensata. Controparte_3
Con vittoria e compensi da distrarsi ai procuratori antistatari”.
1.3 All'udienza del 14 luglio 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 28 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande proposte sia dalla convenuta opposta che dall'attrice
Pagina 9 di 13 opponente non meritano accoglimento.
Va, infatti, rigettata la domanda che ha introdotto sin dal ricorso CP_3 monitorio, diretta alla condanna della signora al pagamento di € 37.044,13 a Parte_1 fronte della fattura n. 1/2018.
È, invero, risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006) che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
La fattura n. 1/2018 reca, tuttavia, la seguente ed inammissibilmente generica descrizione delle poste oggi pretese: “Saldo per lavori di ristrutturazione appartamento in
Via Vial di Romans 80 Cordenons (Pn)” e “Materiale su misura e mobilio”, senza specificare minimamente quali lavori avrebbe in concreto eseguito o quale CP_3 materiale e mobilio la medesima avrebbe in tesi consegnato. CP_3
Né elementi utili si possono ricavare dalle precedenti fatture emesse dalla convenuta opposta, giacché contenenti l'altrettanto inammissibilmente generica dicitura
“acconto su lavori di ristrutturazione”.
Mancando, pertanto, la specificazione sopra indicata, sarebbe stato onere della convenuta opposta in primis allegare e secondariamente offrirsi di provare di aver eseguito
(anche) i lavori e di aver consegnato (anche) il materiale e mobilio per cui chiede di essere pagata;
al contrario, la sua allegazione è rimasta inammissibilmente generica;
come detto, infatti, nessuna fattura, nemmeno quella di che trattasi, indica le singole opere volta per volta realizzate e/o i singoli arredamenti volta per volta consegnati;
se ne ha che non è possibile accertare, né tramite le prove orali né tramite la Ctu ancora richieste dalla medesima convenuta opposta, che i non meglio specificati lavori e i non meglio specificati arredi di cui alla fattura monitoriamente azionata sono stati, rispettivamente, da essa realizzati e consegnati.
Pagina 10 di 13 Di qui il rigetto della domanda di CP_3
Ma non può trovare accoglimento neppure la domanda riconvenzionale proposta dalla signora , diretta alla risoluzione del contratto in essere fra le parti ed al Parte_1 pertinente risarcimento dei danni.
Invero, l'attrice opponente, per potersi legittimamente valere della risoluzione intimata con la diffida ad adempiere del 24 ottobre 2017 avrebbe dovuto provare sia la gravità dell'asserito altrui inadempimento mediante ante causam sia che tale CP_5 inadempimento si pone quale causa esclusiva e diretta dei costi che ella assume di aver patito.
Va, anzitutto, disattesa la tesi sostenuta dal legale dell'attrice opponente negli scritti finali, secondo cui (si cita testualmente da pagina 16 della comparsa conclusionale di data
26 maggio 2025) “Tanto meno può essere preteso che il committente agisca con ricorso per ATP al fine di far accertare l'esistenza dei vizi e delle loro cause, qualora questi presentino caratteri tali da poter essere individuati comunque nella loro esistenza ed eziologia;
in tali casi la valutazione della sussistenza di tali profili compete al Giudice di merito ( v in tal senso Cass 19343/2022)”.
Difatti, nella suindicata pronuncia n. 19343/2022 il Supremo Collegio sancisce un principio non solo del tutto condivisibile, ma completamente diverso, ossia che “Si deve invece ribadire che per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non necessita, ai fini della denuncia, il previo espletamento di un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi presentino caratteri tali da poter essere individuati -nell'esistenza e nell'eziologia- anche in assenza o prima di detto accertamento, competendo al Giudice di merito la valutazione -insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata- circa la sussistenza dei suddetti profili”.
Detto altrimenti, ai meri fini della denuncia, non è necessario l'espletamento di un
A.T.P. ante causam, laddove la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause sia aliunde individuabile, ma nella specie questo Giudice deve ribadire che tale A.T.P. era, invece, l'unico strumento utilmente diretto ad accertare l'asserita esecuzione non a regolare d'arte ad opera della convenuta opposta, ad un tanto non prestandosi le prove orali né la Ctu, non ammesse e tuttora sollecitate dall'attrice opponente.
Pagina 11 di 13 Va, secondariamente, osservato che non ha fondamento neppure l'ulteriore tesi sostenuta dal patrono della signora negli scritti finali, secondo cui (si cita, Parte_1 anche in tal caso, testualmente da pagina 16 della ridetta comparsa conclusionale) “Sul punto giovi altresì precisare che la Suprema Corte ritiene che, anche qualora lo stato dei luoghi sia stato modificato, al fine della pronuncia di risoluzione del contratto non è necessario che si sia fatto ricorso ad un accertamento peritale ma è sufficiente che vi sia la prova storica dei difetti (in tal senso Cass 15093/2013)”.
Difatti, nel caso affrontato nella sentenza n. 15093/2013 dal Supremo Collegio,
l'esistenza dei difetti dell'opera lamentati dal committente era stata finanche ammessa dalla controparte, mentre, nella fattispecie che ci occupa, non solo alcuna CP_1 ammissione in tal senso ha effettuato, ma ha, di contro, espressamente denunciato (si cita testualmente da pagina 14 della comparsa di costituzione e risposta) che la signora aveva fatto “terminare i lavori ad altre ditte modificando così inevitabilmente lo Parte_1 stato dei luoghi”.
D'altronde, dalle prove orali articolate nella memoria istruttoria di data 5 dicembre
2023 dall'attrice opponente emerge che quest'ultima, dopo ottobre 2017, riconosce di aver commissionato a ditte terze il rifacimento integrale del bagno piccolo, il risanamento dalle muffe di tutti i soffitti e delle pareti dell'appartamento, il completamento del posizionamento dei davanzali interni e dei termosifoni, l'ultimazione della realizzazione del cappotto interno e del controsoffitto, comprensiva della stuccatura delle crepe, l'ultimazione del riposizionamento dei battiscopa, il ripristino del colore delle fughe del pavimento, la posa di piastrelle, serramenti e pitture di garage e cantina;
trattasi, con ogni evidenza, di una significativa alterazione dell'immobile a cui la convenuta opposta è rimasta totalmente estranea, che non più consente un accertamento tecnico circa l'esistenza dei vizi asseritamente imputabili a e circa la obiettiva gravità degli stessi. CP_3
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, va revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta opposta e va, nel contempo, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente.
2.2 L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di
Pagina 12 di 13 opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1273/2022 ottenuto dalla convenuta opposta;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente;
2) compensa per l'intero le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Pordenone l'11 agosto 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 25 febbraio
2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Federica Piovesana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sacile via Verdi n. 1
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_1 mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Massimo Tomè e dall'avv.
Andrea Ciacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Montereale
Valcellina via Battistella n. 2/C
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1273/2022.
Causa iscritta a ruolo il 7 marzo 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 13 cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 marzo 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 28 marzo 2025:
“è interesse dell'opponente insistere affinchè vengano accolte le istanze istruttorie già formulate in memorie ex art 183, comma 6 cpc nn. 2 e 3 rispettivamente del 5.12.2023 e del 18.12.2023 nonché precisare le proprie istanze, eccezioni e conclusioni come segue.
Tanto premesso l'opponente, come sopra rappresentata e difesa
INSISTE AFFINCHE'
- vengano ammesse le prove testimoniali e le prove per interpello così come formulate in memoria ex art 183, comma 6 n. 2 cpc datata 5.12.2023 con tutti i testi ivi indicati;
in particolare si insiste affinchè venga ammessa la testimonianza dell'Arch. Tes_1 su tutti i capitoli di prova indicati in memoria e che qui si intendono interamente
[...] riportati (esclusi i nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 35,
36, 42, 45, 4658 e 59) in quanto, avendo egli elaborato una perizia di parte sullo stato dell'opera nell'immediatezza dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, è in grado di fornire dati certi sulla sussistenza dei vizi e dei difetti da cui tali opere risultavano all'epoca e risultano tuttora affette, oltre che sulla mancata esecuzione di taluni dei lavori commissionati;
si insiste altresì per l'ammissione degli altri testi indicati nella citata memoria istruttoria, in particolare la signora e il sig. NO BA su tutti i Testimone_2 capitoli di prova;
il IG. sui capitoli da n 1 a n 10 e il IG. Testimone_3 CP_2
sui capitoli nn. 26 e 27, in quanto lo scrivente patrocinio ha la necessità di
[...] dimostrare la gravità degli inadempimenti di controparte oltre chè la fissazione di un termine essenziale per la consegna dell'immobile, il mancato completamento dei lavori commissionati e i pesanti ritardi nella consegna delle opere nonché il mancato deposito, da parte dell'opposta, della pratica edilizia presso i competenti uffici comunali e tali circostanze non possono che essere provate testimonialmente;
- si insiste inoltre affinchè vengano ammesse le CTU così come indicate nelle memorie ex art 183, comma 6 cpc n. 2 del 5.12.2023 e n. 3 del 18.12.2023, volte a stabilire rispettivamente: l'una “ (…) i requisiti all'epoca dei fatti necessari per poter accedere ai
Pagina 2 di 13 benefici fiscali connessi alle ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di beni mobili, ad accertare quali progetti, pratiche edilizie, DURC relativi alle imprese esecutrici dei lavori di ristrutturazione siano stati presentati da ai competenti Uffici Comunali del CP_1
Comune di Cordenons nonché sia volta a determinare gli importi /detrazioni fiscali di cui la committente non ha potuto godere a causa delle inadempienze imputabili alla CP_1 nella gestione della pratica”; l'altra indicata in memoria n. 3 del 18.12.2023 volta a “… stabilire quali tra le opere commissionate siano rimaste in tutto o in parte ineseguite, da quali vizi e difetti siano affette le opere eseguite da e di quantificarne il CP_1 conseguente minor valore nonché di quantificare i costi di ripristino necessari a portare a termine e/o a regolarizzare tali opere secondo la regola dell'arte”; si precisa, in proposito, che incombe sullo scrivente patrocinio l'onere di dimostrare la gravità degli inadempimenti di controparte al fine di ottenere l'accertamento e la pronuncia dell'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della ditta esecutrice dei lavori, e tale gravità non può che essere dimostrata fornendo la prova della mancata esecuzione di taluni dei lavori commissionati nonché dei vizi e difetti da cui le opere eseguite risultino affette e il loro conseguente minor valore oltre ai costi necessari per il ripristino, e tale prova non può che essere fornita dalla committente se non a mezzo apposita consulenza tecnica d'ufficio, essendo a tale scopo necessarie specifiche nozioni tecniche senza le quali la prova sarebbe impossibile o estremamente difficile con i mezzi ordinari;
- d'altro canto, ci si oppone all'eventuale reiterazione dell'istanza già svolta da controparte volta ad ottenere l'ammissione di CTU per far accertare i lavori eseguiti ed il loro valore, in quanto trattasi di mezzo evidentemente volto a sopperire all'onere probatorio gravante sulla controparte;
incombe su quest'ultima, infatti, l'onere di dimostrare, in seguito alle contestazioni della committente che possono essere semplicemente generiche, l'ESATTO adempimento delle proprie obbligazioni ma senza che possano essere ammesse indagini tecniche a scopo meramente esplorativo volte a sopperire l'inerzia della parte che tale prova deve fornire con i mezzi ordinari;
anche perchè l'opposta è sicuramente dotata delle competenze tecniche all'uopo necessarie, diversamente dall'opponente che per contro, essendo una mera persona fisica senza alcuna competenza in materia di tecniche costruttive, necessita del supporto di esperti in materia al fine di adempiere all'onere della prova su di essa incombente;
Pagina 3 di 13 - si reitera inoltre la domanda già svolta in memoria ex art 183, comma 6 n. 2 cpc, a che venga ordinata all'opposta, ai sensi dell'art 210 cpc, l'esibizione dei progetti e della pratica edilizia depositati presso i competenti Uffici del Comune di Cordenons relativamente alla ristrutturazione dell'immobile oggetto del presente giudizio (tra cui il progetto dell'impianto elettrico, dell'impianto idraulico etc) oltre all'esibizione dei DURC relativi alle imprese e/o ditte artigiane che hanno lavorato nell'immobile per conto di la cui mancata CP_1 presentazione ai competenti Uffici Comunali da parte di ha causato la perdita CP_1 dei bonus per ristrutturazione all'epoca vigenti in favore della committente;
- è altresì interesse dell'opponente insistere affinchè vengano accolte le conclusioni come di seguito compiutamente riportate:
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pordenone adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così pronunciarsi:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: contrariis reiectis, accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di nell'esecuzione del contratto nonchè accertata e Controparte_3 dichiarata l'insussistenza della pretesa monitoria, per l'effetto rigettarsi le domande avversarie e, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o giuridica inefficacia, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di nell'esecuzione del contratto e accertata e dichiarata l'intervenuta Controparte_3 risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto condannare l'opposta alla rifusione di tutti i danni patiti dall'opponente nella misura di € 14.145,02 o nella diversa misura che dovesse risultare dovuta, oltre alla rifusione dei costi necessari per l'eliminazione degli altri vizi e difetti nonché del conseguente minor valore delle opere;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento di nell'esecuzione del contratto e accertata e dichiarata l'esistenza di Controparte_3 danni da mancato godimento dell'immobile, per l'effetto condannare l'opposta a risarcire all'opponente la somma di € 1.800,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile o la somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
Pagina 4 di 13 NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di nell'esecuzione del contratto, per l'effetto condannare a Controparte_3 Controparte_3 risarcire all'opponente tutti i danni patiti anche quelli conseguenza del mancato recupero del credito d'imposta per bonus ristrutturazioni, nella misura che verrà determinata a seguito di espletanda CTU.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di
[...]
nell'esecuzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto CP_3 pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto e condannare a Controparte_3 risarcire all'opponente tutti i danni da quest'ultima patiti nella misura di € 14.145,02 o in quella diversa che dovesse risultare di giustizia nonché i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti e il conseguente minor valore delle opere, oltre ad € 1.800,00 per danni da mancato godimento dell'immobile e oltre alla somma che verrà ritenuta dovuta per il mancato recupero del credito d'imposta per bonus ristrutturazioni non godute per causa imputabile eslusivamente” [rectius: esclusivamente] “all'opposta, eventualmente compensandoli con quanto dovuto ad . Controparte_3
Spese di lite integralmente rifuse”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 27 marzo 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo R.G. n. 2571/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone, emesso in data 28 dicembre 2022, dal Giudice Dott. Petrucco Toffolo, sussistendone i presupposti di legge, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'opposizione proposta dall'opponente per tutte le ragioni spiegate e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie, direttamente e/o indirettamente formulate nei confronti della in quanto inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, Controparte_3 invalide e/o inefficaci, anche perché prescritte o per estinzione dell'azione, e comunque prive di fondamento, sia in fatto che in diritto;
Pagina 5 di 13 - accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti della Controparte_3
IG.ra come consacrato nel decreto ingiuntivo emesso e, per l'effetto, Parte_1 confermare detto decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 2571/2022, emesso il 28 dicembre
2022 dal Dott. Petrucco Toffolo;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto, condannare, in ogni caso e per i medesimi titoli, ovvero ad altro titolo, anche per responsabilità extracontrattuale, l'opponente in favore di dell'importo Controparte_3 di € 37.044,10, oltre interessi, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del procedimento, anche con valutazione di natura equitativa;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertato e dichiarato in ogni caso che l'inadempimento di non è tale da Controparte_3 giustificare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, stabilire una congrua ed equa riduzione del prezzo contrattualmente pattuito;
confermando comunque l'obbligo in capo alla IG.ra di provvedere al pagamento delle opere di ristrutturazione;
Parte_1
- ovvero, in caso di risoluzione giudiziale del rapporto, condannare la IG.ra
[...]
a pagare a la somma corrispondente alla parte di servizio Parte_1 Controparte_3 di cui la IG.ra ha comunque goduto;
Parte_1
IN OGNI CASO: nella non creduta ipotesi in cui fosse condannata a Controparte_3 versare somme, a qualsivoglia titolo, in favore della IG.ra , Parte_1 compensare le somme denegatamene dovute da con quelle dovute a Controparte_3 quest'ultima da , condannando quest'ultima a versare a Parte_1 CP_3 la differenza non compensata.
[...]
Con vittoria e compensi da distrarsi ai procuratori antistatari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1 ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_4
, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1273/2022 emesso il
[...]
Pagina 6 di 13 28-30 dicembre 2022 e notificatole il 23 gennaio 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 37.044,13 complessivi (oltre interessi e spese) per i lavori di ristrutturazione e arredamento di cui alla fattura n. 1 del 9 gennaio 2018.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pordenone adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così pronunciarsi:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: contrariis reiectis, accertati i fatti di cui in premessa e accertata e dichiarata l'insussistenza della pretesa monitoria, rigettarsi le domande avversarie e, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o giuridica inefficacia, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di nell'esecuzione del contratto e l'intervenuta risoluzione del contratto per Controparte_3 le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto condannare l'opposta alla rifusione di tutti i danni patiti dall'opponente nella misura di € 12.574,88 o nella misura maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento di nell'esecuzione del contratto e accertata e dichiarata l'esistenza di Controparte_3 danni da mancato godimento dell'immobile, per l'effetto condannare l'opposta a risarcire all'opponente la somma di € 1.800,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile o la somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento di nell'esecuzione del contratto, per l'effetto condannare Controparte_3 Controparte_3
a risarcire all'opponente tutti i danni patiti anche in conseguenza del mancato recupero del credito d'imposta per bonus ristrutturazioni, nella misura che verrà determinata a seguito di espletanda CTU.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertati e dichiarati i gravi inadempimenti di
[...]
nell'esecuzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto CP_3 pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto e condannare a Controparte_3
Pagina 7 di 13 risarcire all'opponente tutti i danni da quest'ultima patiti nella misura di € 12.574,88 per spese sostenute per completamento e ripristino lavori oltre ad € 1.800,00 per danni da mancato godimento dell'immobile e oltre alla somma che verrà ritenuta dovuta per il mancato recupero del credito d'imposta per bonus ristrutturazioni non godute per causa imputabile eslusivamente” [rectius: esclusivamente] “all'opposta.
Spese di lite integralmente rifuse, comprese quelle della fase monitoria.
Riservato ogni altro mezzo di prova a sensi e termini di legge”.
1.2 La convenuta opposta (di seguito solo convenuta Controparte_4 opposta o , nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni: CP_3
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo R.G. n. 2571/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone, emesso indata” [rectius: in data] “28 dicembre 2022, dal Giudice Dott. Petrucco Toffolo, sussistendone i presupposti di legge, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'opposizione proposta dall'opponente per tutte le ragioni spiegate e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie, direttamente e/o indirettamente formulate nei confronti della in quanto inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, Controparte_3 invalide e/o inefficaci, anche perché prescritte o per estinzione dell'azione, e comunque prive di fondamento, sia in fatto che in diritto;
- accertare e dichiarare il diritto di credito della nei confronti della Controparte_3
IG.ra come consacrato nel decreto ingiuntivo emesso e, per l'effetto, Parte_1 confermare detto decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 2571/2022, emesso il 28 dicembre
2022 dal Dott. Petrucco Toffolo;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto, condannare, in ogni caso e per i medesimi titoli, ovvero ad altro titolo, anche per Con responsabilità estracontrattuale” [rectius: extracontrattuale], “l'opponente in favore di
Pagina 8 di 13 dell'importo di € 37.044,10, oltre interessi, o di quella diversa somma, Controparte_3 maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del procedimento, anche con valutazione di natura equitativa;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertato e dichiarato in ogni caso che l'inadempimento di non è tale da Controparte_3 giustificare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, stabilire una congrua ed equa riduzione del prezzo contrattualmente pattuito;
confermendo” [rectius: confermando]
“comunque l'obbligo in capo alla IG.ra di provvedere al pagamento Parte_1 delle opere di ristrutturazione;
- ovvero, in caso di risoluzione giudiziale del rapporto, condannare la IG.ra
[...]
a pagare a la somma corrispondente alla parte di servizio Parte_1 Controparte_3 di cui la IG.ra ha comunque goduto;
Parte_1
IN OGNI CASO: nella non creduta ipotesi in cui fosse condannata a Controparte_3 versare somme, a qaualsivoglia” [rectius: qualsivoglia] “titolo, in favore della IG.ra
, compensare le somme denegatamente dovute da Parte_1 CP_3 con quelle dovute a quest'ultima da , condannando quest'ultima
[...] Parte_1
a versare a la differenza non compensata. Controparte_3
Con vittoria e compensi da distrarsi ai procuratori antistatari”.
1.3 All'udienza del 14 luglio 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 28 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande proposte sia dalla convenuta opposta che dall'attrice
Pagina 9 di 13 opponente non meritano accoglimento.
Va, infatti, rigettata la domanda che ha introdotto sin dal ricorso CP_3 monitorio, diretta alla condanna della signora al pagamento di € 37.044,13 a Parte_1 fronte della fattura n. 1/2018.
È, invero, risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006) che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
La fattura n. 1/2018 reca, tuttavia, la seguente ed inammissibilmente generica descrizione delle poste oggi pretese: “Saldo per lavori di ristrutturazione appartamento in
Via Vial di Romans 80 Cordenons (Pn)” e “Materiale su misura e mobilio”, senza specificare minimamente quali lavori avrebbe in concreto eseguito o quale CP_3 materiale e mobilio la medesima avrebbe in tesi consegnato. CP_3
Né elementi utili si possono ricavare dalle precedenti fatture emesse dalla convenuta opposta, giacché contenenti l'altrettanto inammissibilmente generica dicitura
“acconto su lavori di ristrutturazione”.
Mancando, pertanto, la specificazione sopra indicata, sarebbe stato onere della convenuta opposta in primis allegare e secondariamente offrirsi di provare di aver eseguito
(anche) i lavori e di aver consegnato (anche) il materiale e mobilio per cui chiede di essere pagata;
al contrario, la sua allegazione è rimasta inammissibilmente generica;
come detto, infatti, nessuna fattura, nemmeno quella di che trattasi, indica le singole opere volta per volta realizzate e/o i singoli arredamenti volta per volta consegnati;
se ne ha che non è possibile accertare, né tramite le prove orali né tramite la Ctu ancora richieste dalla medesima convenuta opposta, che i non meglio specificati lavori e i non meglio specificati arredi di cui alla fattura monitoriamente azionata sono stati, rispettivamente, da essa realizzati e consegnati.
Pagina 10 di 13 Di qui il rigetto della domanda di CP_3
Ma non può trovare accoglimento neppure la domanda riconvenzionale proposta dalla signora , diretta alla risoluzione del contratto in essere fra le parti ed al Parte_1 pertinente risarcimento dei danni.
Invero, l'attrice opponente, per potersi legittimamente valere della risoluzione intimata con la diffida ad adempiere del 24 ottobre 2017 avrebbe dovuto provare sia la gravità dell'asserito altrui inadempimento mediante ante causam sia che tale CP_5 inadempimento si pone quale causa esclusiva e diretta dei costi che ella assume di aver patito.
Va, anzitutto, disattesa la tesi sostenuta dal legale dell'attrice opponente negli scritti finali, secondo cui (si cita testualmente da pagina 16 della comparsa conclusionale di data
26 maggio 2025) “Tanto meno può essere preteso che il committente agisca con ricorso per ATP al fine di far accertare l'esistenza dei vizi e delle loro cause, qualora questi presentino caratteri tali da poter essere individuati comunque nella loro esistenza ed eziologia;
in tali casi la valutazione della sussistenza di tali profili compete al Giudice di merito ( v in tal senso Cass 19343/2022)”.
Difatti, nella suindicata pronuncia n. 19343/2022 il Supremo Collegio sancisce un principio non solo del tutto condivisibile, ma completamente diverso, ossia che “Si deve invece ribadire che per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non necessita, ai fini della denuncia, il previo espletamento di un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi presentino caratteri tali da poter essere individuati -nell'esistenza e nell'eziologia- anche in assenza o prima di detto accertamento, competendo al Giudice di merito la valutazione -insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata- circa la sussistenza dei suddetti profili”.
Detto altrimenti, ai meri fini della denuncia, non è necessario l'espletamento di un
A.T.P. ante causam, laddove la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause sia aliunde individuabile, ma nella specie questo Giudice deve ribadire che tale A.T.P. era, invece, l'unico strumento utilmente diretto ad accertare l'asserita esecuzione non a regolare d'arte ad opera della convenuta opposta, ad un tanto non prestandosi le prove orali né la Ctu, non ammesse e tuttora sollecitate dall'attrice opponente.
Pagina 11 di 13 Va, secondariamente, osservato che non ha fondamento neppure l'ulteriore tesi sostenuta dal patrono della signora negli scritti finali, secondo cui (si cita, Parte_1 anche in tal caso, testualmente da pagina 16 della ridetta comparsa conclusionale) “Sul punto giovi altresì precisare che la Suprema Corte ritiene che, anche qualora lo stato dei luoghi sia stato modificato, al fine della pronuncia di risoluzione del contratto non è necessario che si sia fatto ricorso ad un accertamento peritale ma è sufficiente che vi sia la prova storica dei difetti (in tal senso Cass 15093/2013)”.
Difatti, nel caso affrontato nella sentenza n. 15093/2013 dal Supremo Collegio,
l'esistenza dei difetti dell'opera lamentati dal committente era stata finanche ammessa dalla controparte, mentre, nella fattispecie che ci occupa, non solo alcuna CP_1 ammissione in tal senso ha effettuato, ma ha, di contro, espressamente denunciato (si cita testualmente da pagina 14 della comparsa di costituzione e risposta) che la signora aveva fatto “terminare i lavori ad altre ditte modificando così inevitabilmente lo Parte_1 stato dei luoghi”.
D'altronde, dalle prove orali articolate nella memoria istruttoria di data 5 dicembre
2023 dall'attrice opponente emerge che quest'ultima, dopo ottobre 2017, riconosce di aver commissionato a ditte terze il rifacimento integrale del bagno piccolo, il risanamento dalle muffe di tutti i soffitti e delle pareti dell'appartamento, il completamento del posizionamento dei davanzali interni e dei termosifoni, l'ultimazione della realizzazione del cappotto interno e del controsoffitto, comprensiva della stuccatura delle crepe, l'ultimazione del riposizionamento dei battiscopa, il ripristino del colore delle fughe del pavimento, la posa di piastrelle, serramenti e pitture di garage e cantina;
trattasi, con ogni evidenza, di una significativa alterazione dell'immobile a cui la convenuta opposta è rimasta totalmente estranea, che non più consente un accertamento tecnico circa l'esistenza dei vizi asseritamente imputabili a e circa la obiettiva gravità degli stessi. CP_3
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, va revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta opposta e va, nel contempo, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente.
2.2 L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di
Pagina 12 di 13 opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1273/2022 ottenuto dalla convenuta opposta;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente;
2) compensa per l'intero le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Pordenone l'11 agosto 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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