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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1618/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANO MARIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 10 50129 FIRENZE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso qualificato ex art. 99 D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 , nato in [...] il Parte_1
15.6.1984 – imputato nel procedimento penale n. r.g.n.r. 13443/2021 pendente dinanzi il Tribunale di Firenze,
Prima Sezione Penale, ha impugntoa il decreto emesso in data 9 gennaio 2023 e notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al beneficio.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che a corredo dell'istanza, il richiedente non ha fornito, siccome previsto dall'art. 79 comma 1 lett. b), D.P.R. 115/02, l'indicazione del proprio codice fiscale né ha precisato il proprio domicilio all'estero (dato quest'ultimo che, ove fosse stato indicato unitamente agli altri invece forniti - cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso - e parimenti elencati dall'art. 4 del DPR n. 605 del 1973, avrebbe consentito di ritenere comunque adempiuto l'obbligo di indicare il codice fiscale ai sensi dell'art. 6 dello stesso Decreto;
cfr. ordinanza C.Cost. n. 114 del 14.5.2004); Rilevato che, a prescindere dalla circostanza che l'istante rientri o meno nelle condizioni reddituali previste per l'ammissione al beneficio, detta specifica indicazione è prescritta a pena di inammissibilità; Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie l'istanza debba essere dichiarata inammissibile”,
pagina 1 di 5 Parte ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione poiché dalla documentazione prodotta risulta assolto l'obbligo sancito dall'art. 79 d.p.r. n. 115/02, per i seguenti motivi: che la mancata richiesta di attribuzione del codice fiscale previsto dall'art. 79 d.p.r n. 115/02 è stato assolta con
l'indicazione dei dati dai quali esso è ricavabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 605/1973”., che non è titolare di alcun tipo di reddito prodotto all'estero; che è stata allegata la copia della comunicazione inviata al
Consolato del Marocco e l' autocertificazione relativa ai redditi;
che ha prodotto la copia del documento di identità ove risulta indicata l'ultima residenza “ ”, che Persona_1 risulta, pertanto, assolto l'obbligo sancito dall'art. 79 D.P.R. n. 115/2002.
La difesa del ricorrente richiama, inoltre, l'Ordinanza della Corte di Cassazione ( sez. IV n. 30047/24) la quale ha precisato che “Dalle norme in questione [artt. 4 e 6 DPR 605/1973 e art. 79 DPR 15/2002], infatti, non si ricava alcun onere, per il cittadino straniero non residente, di munirsi di un codice fiscale italiano al fine di avanzare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, […]”(cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n.
30047/2024).
Per tutti questi motivi, la difesa conclude e chiede l'accoglimento del “ricorso e per l'effetto revocare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Sez. I Penale, di cui al Decreto n. 10331/2024 RGGP del 9 gennaio 2025 e conseguentemente dichiarare ammissibile l'istanza depositata in data 16 novembre 2024 nell'ambito del procedimento penale n. 13443/2021 R.G.N.R. – n. 1171/2023 R.G. TRIB. Si chiede sin d'ora al Tribunale di
Firenze l'acquisizione del fascicolo di ufficio del dibattimento relativo al procedimento penale n. 13443/2021
– n. 1171/2023 R.G. TRIB. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. La difesa ha sostenuto che il codice fiscale, trattandosi di un requisito di ammissibilità dell'istanza deve essere indicato nell'istanza stessa, non essendo sufficiente che sia ricavabile dalla documentazione prodotta a corredo. A tal proposito richiama alcune sentenze della Cassazione (. Cass. pen. Sez. IV Sent., 22.11.2016, n. 5314, conforme Cass. pen.
Sez. IV Sent., 11.2.2021, n. 7973, “In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa” (Cass. pen. Sez. IV Sent., 22.11.2016, n. 5314; conforme Cass. pen. Sez. IV Sent., 11.2.2021, n. 7973).
****
La domanda è meritevole di accoglimento.
L'art. 79, di cui al Capo III “Istanza per l'ammissione al patrocinio” del D.P.R. n. 115/2002) prevede che
“L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di pagina 2 di 5 certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”.
In sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), prevede espressamente che “L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero”. con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Il citato art. 4, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 605 del 1973 richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la documentazione dalla quale risulta il proprio domicilio all'estero.
Il giudice basa il provvedimento di revoca sul presupposto che il ricorrente non abbia assolto all'obbligo previsto dal comma I dell'art. 79 cit nella parte in cui prevede l'indicazione del proprio codice fiscale o l'indicazione del proprio domicilio all'estero e pertanto rigetta l'istanza sul presupposto che detta indicazione è prevista a pena di inammissibilità.
Va osservato che l'imputato, all'atto della presentazione dell'istanza, risultava trovarsi nelle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio, avendo prodotto copia della documentazione proveniente dal
Consolato del proprio Paese di origine, oltre all'autocertificazione dei redditi.
L' non si è costituita e, dunque, non ha contestato la veridicità del dato reddituale. Controparte_2
Nel caso in esame tuttavia il giudice ha richiamato semplicemente l'assenza del codice fiscale e ha dichiarato inammissibile l'istanza.
Tale ragionamento non appare condivisibile laddove si considera l'interpretazione data dai giudici di legittimità dell'art. 79 sopra cit. che hanno evidenziato “In quella sede il giudice delle leggi, decidendo sulla legittimità costituzionale dell'art. 79 DPR 115/2002 se interpretato nel senso di richiedere, a pena di inammissibilità, anche per il cittadino extracomunitario il codice fiscale, ha rilevato che la lettura congiunta dell'art. 6 e dell'art. 4 del DPR n.605 del 1973 consentiva di ritenere sufficiente, per il cittadino straniero irregolare, la sola indicazione del domicilio nel paese estero”, escludendo che “il presupposto di applicazione dell'art. 4 DPR n.
605 del 2002 [fosse] il fatto che l'istante si trovi nell'impossibilità di richiedere la titolarità del codice fiscale italiano” (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 30047/2024). pagina 3 di 5 Il decreto di revoca del beneficio emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Sez. I Penale, di cui al Decreto n. 10331/2024 RGGP del 9 gennaio 2025 va pertanto revocato e conseguentemente ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 13443/2021 R.G.N.R. – n.
1171/2023 R.G. TRIB.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
revoca il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Sez. I Penale, in data 9 gennaio 2025 e per l'effetto ammette , nato in [...] il [...] al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato nel proc. n. 13443/2021 R.G.N.R. – n. 1171/2023 R.G. TRIB.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio Controparte_1 liquidate in € 719,25 oltre il 15% delle spese generali, spese vive (C.U.) oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P. M
SI HI
Firenze, 10.10.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Antonella Galano
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1618/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANO MARIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 10 50129 FIRENZE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso qualificato ex art. 99 D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 , nato in [...] il Parte_1
15.6.1984 – imputato nel procedimento penale n. r.g.n.r. 13443/2021 pendente dinanzi il Tribunale di Firenze,
Prima Sezione Penale, ha impugntoa il decreto emesso in data 9 gennaio 2023 e notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al beneficio.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che a corredo dell'istanza, il richiedente non ha fornito, siccome previsto dall'art. 79 comma 1 lett. b), D.P.R. 115/02, l'indicazione del proprio codice fiscale né ha precisato il proprio domicilio all'estero (dato quest'ultimo che, ove fosse stato indicato unitamente agli altri invece forniti - cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso - e parimenti elencati dall'art. 4 del DPR n. 605 del 1973, avrebbe consentito di ritenere comunque adempiuto l'obbligo di indicare il codice fiscale ai sensi dell'art. 6 dello stesso Decreto;
cfr. ordinanza C.Cost. n. 114 del 14.5.2004); Rilevato che, a prescindere dalla circostanza che l'istante rientri o meno nelle condizioni reddituali previste per l'ammissione al beneficio, detta specifica indicazione è prescritta a pena di inammissibilità; Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie l'istanza debba essere dichiarata inammissibile”,
pagina 1 di 5 Parte ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione poiché dalla documentazione prodotta risulta assolto l'obbligo sancito dall'art. 79 d.p.r. n. 115/02, per i seguenti motivi: che la mancata richiesta di attribuzione del codice fiscale previsto dall'art. 79 d.p.r n. 115/02 è stato assolta con
l'indicazione dei dati dai quali esso è ricavabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 605/1973”., che non è titolare di alcun tipo di reddito prodotto all'estero; che è stata allegata la copia della comunicazione inviata al
Consolato del Marocco e l' autocertificazione relativa ai redditi;
che ha prodotto la copia del documento di identità ove risulta indicata l'ultima residenza “ ”, che Persona_1 risulta, pertanto, assolto l'obbligo sancito dall'art. 79 D.P.R. n. 115/2002.
La difesa del ricorrente richiama, inoltre, l'Ordinanza della Corte di Cassazione ( sez. IV n. 30047/24) la quale ha precisato che “Dalle norme in questione [artt. 4 e 6 DPR 605/1973 e art. 79 DPR 15/2002], infatti, non si ricava alcun onere, per il cittadino straniero non residente, di munirsi di un codice fiscale italiano al fine di avanzare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, […]”(cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n.
30047/2024).
Per tutti questi motivi, la difesa conclude e chiede l'accoglimento del “ricorso e per l'effetto revocare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Sez. I Penale, di cui al Decreto n. 10331/2024 RGGP del 9 gennaio 2025 e conseguentemente dichiarare ammissibile l'istanza depositata in data 16 novembre 2024 nell'ambito del procedimento penale n. 13443/2021 R.G.N.R. – n. 1171/2023 R.G. TRIB. Si chiede sin d'ora al Tribunale di
Firenze l'acquisizione del fascicolo di ufficio del dibattimento relativo al procedimento penale n. 13443/2021
– n. 1171/2023 R.G. TRIB. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. La difesa ha sostenuto che il codice fiscale, trattandosi di un requisito di ammissibilità dell'istanza deve essere indicato nell'istanza stessa, non essendo sufficiente che sia ricavabile dalla documentazione prodotta a corredo. A tal proposito richiama alcune sentenze della Cassazione (. Cass. pen. Sez. IV Sent., 22.11.2016, n. 5314, conforme Cass. pen.
Sez. IV Sent., 11.2.2021, n. 7973, “In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa” (Cass. pen. Sez. IV Sent., 22.11.2016, n. 5314; conforme Cass. pen. Sez. IV Sent., 11.2.2021, n. 7973).
****
La domanda è meritevole di accoglimento.
L'art. 79, di cui al Capo III “Istanza per l'ammissione al patrocinio” del D.P.R. n. 115/2002) prevede che
“L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di pagina 2 di 5 certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”.
In sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), prevede espressamente che “L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero”. con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Il citato art. 4, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 605 del 1973 richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la documentazione dalla quale risulta il proprio domicilio all'estero.
Il giudice basa il provvedimento di revoca sul presupposto che il ricorrente non abbia assolto all'obbligo previsto dal comma I dell'art. 79 cit nella parte in cui prevede l'indicazione del proprio codice fiscale o l'indicazione del proprio domicilio all'estero e pertanto rigetta l'istanza sul presupposto che detta indicazione è prevista a pena di inammissibilità.
Va osservato che l'imputato, all'atto della presentazione dell'istanza, risultava trovarsi nelle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio, avendo prodotto copia della documentazione proveniente dal
Consolato del proprio Paese di origine, oltre all'autocertificazione dei redditi.
L' non si è costituita e, dunque, non ha contestato la veridicità del dato reddituale. Controparte_2
Nel caso in esame tuttavia il giudice ha richiamato semplicemente l'assenza del codice fiscale e ha dichiarato inammissibile l'istanza.
Tale ragionamento non appare condivisibile laddove si considera l'interpretazione data dai giudici di legittimità dell'art. 79 sopra cit. che hanno evidenziato “In quella sede il giudice delle leggi, decidendo sulla legittimità costituzionale dell'art. 79 DPR 115/2002 se interpretato nel senso di richiedere, a pena di inammissibilità, anche per il cittadino extracomunitario il codice fiscale, ha rilevato che la lettura congiunta dell'art. 6 e dell'art. 4 del DPR n.605 del 1973 consentiva di ritenere sufficiente, per il cittadino straniero irregolare, la sola indicazione del domicilio nel paese estero”, escludendo che “il presupposto di applicazione dell'art. 4 DPR n.
605 del 2002 [fosse] il fatto che l'istante si trovi nell'impossibilità di richiedere la titolarità del codice fiscale italiano” (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 30047/2024). pagina 3 di 5 Il decreto di revoca del beneficio emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Sez. I Penale, di cui al Decreto n. 10331/2024 RGGP del 9 gennaio 2025 va pertanto revocato e conseguentemente ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 13443/2021 R.G.N.R. – n.
1171/2023 R.G. TRIB.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
revoca il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, Sez. I Penale, in data 9 gennaio 2025 e per l'effetto ammette , nato in [...] il [...] al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato nel proc. n. 13443/2021 R.G.N.R. – n. 1171/2023 R.G. TRIB.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio Controparte_1 liquidate in € 719,25 oltre il 15% delle spese generali, spese vive (C.U.) oltre IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P. M
SI HI
Firenze, 10.10.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Antonella Galano
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