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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco RO, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 al numero 2792 avente per oggetto risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
, c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. , rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2 mandato a margine della citazione, dall'Avv. Sabato Pappacena presso il cui Studio elettivamente domiciliano in Sarno, alla via Giuseppe Piani, 18
CO Maria”;
ATTORI
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro
[...] tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Salerno presso i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58, sono ope legis domiciliati;
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa dall'avv. Ketura
Chiosi, con lo stesso elettivamente domiciliato in Sarno, alla P.zza IV
Novembre;
CONVENUTO
1 E
; nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Roma, 54;
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 giugno 2025, sostituita mediante scambio di note scritte, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...] convenivano in giudizio il Parte_2 Controparte_3 CP_4
nonchè il e la
[...] Controparte_1 Controparte_2 per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniale subiti a causa della morte del loro padre, dott. Per_1
, deceduto in conseguenza della tragica alluvione di Sarno del
[...]
1998.
1.1. A sostegno della domanda riferivano:
- che il dott. , già medico chirurgo, era stato vittima della Persona_1 catastrofica alluvione che aveva colpito la città di Sarno, presso il cui nosocomio “Villa Malta” egli prestava servizio proprio allorquando l'ultima delle numerose colate di fango distaccatesi dalla montagna denominata Pizzo d'Alvano, sovrastante la cittadina, travolgeva e sommergeva con forza devastante l'intera struttura ospedaliera, determinandone la morte per soffocamento;
- che, al momento della colata, il dott. si trovava nel Persona_1 plesso ospedaliero Villa Malta ove stava prestando lodevolmente il proprio servizio di medico tanto che, per la sua tragica scomparsa, già nell'anno
1998 per mano del Presidente della Repubblica Italiana, venivano consegnate le medaglie d'oro al valor civile e al valor sanitario per l'alto grado di eroismo dallo stesso dimostrato (d.p.r. 26.11.1998 in G.U. n. 4 del
7.1.99);
2 - che, per il tramite della madre, essendo all'epoca minorenni, si erano costituiti parti civili nel procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione del 26 marzo 2013, che aveva confermato la sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli - a sua volta investita della cognizione del processo in virtù dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza resa dalla
Corte d'appello di Salerno – e, dunque, affermata, in via definitiva, la responsabilità penale dell'Ing. Sindaco del CP_5 CP_3
, condannato in solido coi responsabili civili al risarcimento dei danni
[...] in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede;
- che la morte del padre, stante la loro tenera età, rappresentava, notoriamente, causa di dolore inestinguibile, in special modo quando si verifica in maniera tragica ed inattesa, come avvenuto;
- che era derivato per essi attori, altresì, un ingente danno patrimoniale, atteso il venir meno del considerevole contributo economico loro offerto in vita dal de cuius, essendo questi l'unico componente del nucleo familiare che svolgeva un'attività lavorativa produttrice di reddito, con prospettiva certa di carriera.
1.2. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“a) accogliere la domanda per le causali di cui in premessa e, per l'effetto, contrariis reiectis, condannare il sig. , il , CP_4 Controparte_3 in persona del Sindaco p.t., il , in persona del Controparte_1
Ministro p.t., e la in persona del Controparte_2
Presidente del Consiglio p.t., in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché morali, tanatologici, esistenziali, alla vita di relazione, da perdita del rapporto parentale, nessun danno escluso, subiti da ciascuno degli attori, in proprio e nella qualità di eredi del defunto , che si quantificano nella somma di € Persona_1
600.000,00 (euro seicentomila/00) per ciascuna delle parti attrici, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più congrua anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal 05.05.1998; b) condannare i predetti convenuti in solido al pagamento di spese e compensi di giudizio, con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
3 2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio la ed il che Controparte_2 Controparte_1 rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
nel merito, rigettare la domanda attorea avente Controparte_1 ad oggetto il danno tanatologico e contenere quello biologico nella misura di cui verrà data la prova;
in via riconvenzionale, condannarsi CP_4
a rivalerle dell'intera somma che esse dovessero corrispondere
[...] agli attori, e, sempre in via riconvenzionale di regresso, condannarsi il
a rivalere le convenute Amministrazioni statali sulla base Controparte_3 di una preponderante percentuale di responsabilità dell'Ente locale che il
Tribunale vorrà determinare in via equitativa. In via subordinata, condannare il a corrispondere il 50% della somma che Controparte_3 lo Stato andrà a pagare agli attori e, in assoluto subordine, per l'ipotesi non creduta di rigetto della riconvenzionale spiegata nei confronti di CP_4
, condannare il nonché il a
[...] Controparte_3 CP_4 corrispondere ciascuno la percentuale del 33% della somma che lo Stato andrà a pagare all'attore. Le spese saranno liquidate nella misura ritenuta equa”.
3. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio anche il CP_3
che, in via preliminare nelle conclusioni, eccepiva la prescrizione del
[...] diritto posto a fondamento dell'azione stante la mancata costituzione degli attori come parti civili;
nel merito insisteva per il rigetto delle avverse domande contestandone il quantum in difetto di prova;
con specifico riferimento alla domanda di liquidazione del biologico iure hereditatis deduceva che lo stesso non può essere in alcun modo riconosciuta agli eredi del compianto congiunto, atteso che il decesso, in seguito all'evento catastrofico de quo, era stato immediato. In via subordinata, concludeva affinchè, in caso di accoglimento delle avverse domande, le corresponsabilità dei diversi convenuti fossero graduate in ragione delle effettive responsabilità riconosciute all'esito dell'istruttoria processuale.
4 4. , pur ritualmente evocato in giudizio, restava contumace CP_4 ed allo stesso veniva notificata la domanda riconvenzionale trasversale.
5. La causa, istruita mediante acquisizione di documentazione prodotta dalle parti ed escussione testimoniale, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito delle precisate conclusioni, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Le circostanze fattuali, allegate da parte attrice, relative al decesso di
[...]
(n. il 14.06.1958) padre degli odierni attori, a causa Persona_1 dell'evento franoso del 5 maggio 1998, non sono contestate e risultano corroborate dalla documentazione in atti allegata alla citazione
1.1. Pacifica, altresì, è la responsabilità penale di , come da CP_4 accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli nel 2011, divenuta irrevocabile in data 26 marzo 2013, in forza della quale è stata accertata la responsabilità per omicidio colposo plurimo, ai sensi degli artt. 113, 40 e 589, primo e terzo comma, c.p., di , Sindaco del , ufficiale di CP_4 Controparte_3 governo e rappresentante dell'autorità locale della protezione civile all'epoca dei fatti, chiamato anche a risarcire il danno patito dalle costituite parti civili, in solido con la il Controparte_2
e il . Controparte_6 Controparte_3
2. Ciò premesso, va esaminata, preliminarmente, l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, tesa valorizzare l'esclusiva legittimazione a contraddire della Presidenza del “essendo la l'organo deputato a rappresentare lo Stato unitariamente” (si veda la terza pagina della comparsa di costituzione e risposta).
2.1. L'eccezione va rigettata stante l'autonoma responsabilità di entrambe tali figure subiettive di diritto pubblico nella causazione dell'illecito oggetto di causa, in virtù della diretta riferibilità alle stesse delle condotte poste in essere dal convenuto quale rappresentante organico sia della CP_4
Presidenza del Consiglio dei Ministri sia del CP_3
Considerazione assorbente è del resto quella per la quale entrambe le
Amministrazioni statali convenute sono state condannate quali responsabili
5 civili in via definitiva (circostanza espressamente ammessa dall'Avvocatura dello Stato) e, pertanto, sulla responsabilità delle stesse non è ammessa alcuna ulteriore valutazione in questa sede.
2.2. Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_3
nelle conclusioni della comparsa di risposta.
[...]
2.3. Deve innanzitutto considerarsi che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale” (Cass. N. 26887 del 2008; conformi Cass. N. 9942 del
1998, Cass. N. 872 del 2008, Cass. N. 19741 del 2011, Cass. N. 17226 del
2014, Cass. N. 28456 del 2017).
2.4. Del resto – come è stato osservato - nelle disposizioni codicistiche non vi è nessuna norma, la cui interpretazione potrebbe condurre ad affermare che la “mera” pendenza del procedimento penale possa interrompere, permanentemente, il decorso del termine di prescrizione.
2.5. Il danneggiato deve comunque impedire la prescrizione con atti interruttivi ripetuti prima che ciascun termine si consumi oppure interromperla in modo permanente costituendosi parte civile nel processo penale e la sentenza cui allude dell'art. 2947 c.c., comma terzo, comporterà tuttavia il decorso, dalla sua data, di un nuovo termine di prescrizione.
2.6. La nuova decorrenza della prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza penale postula quindi necessariamente che la prescrizione non sia nel frattempo già maturata ovvero che la stessa sia stata interrotta al fuori del processo penale o all'interno di esso (mediante costituzione di parte civile).
2.7. Una siffatta conclusione si pone in linea di continuità col rilievo già compiuto da Cass. Sez. Un. N. 1479 del 1997 e richiamato, da ultimo, da
Cass. N. 2694 del 2021 - secondo cui "la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della
6 prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline"; il che vale a evidenziare che, fatti salvi l'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato e l'effetto interruttivo permanente (per la durata del processo) della costituzione di p.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito considerato dalla legge come reato rimane disciplinato - per il resto
– dalle ordinarie regole civilistiche, compresa quella di cui all'art. 2953 c.c..
2.8. Orbene, ai sensi dell'art. 2953 c.c. rubricato “Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi” “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Sul punto, il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi nel tempo, secondo cui “Una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile a favore della persona offesa, costituitasi parte civile, la successiva azione volta alla determinazione del quantum debeatur, per il disposto dell'articolo 2953
c.c., non e' soggetta alla prescrizione breve di cui all'articolo 2947 c.c., ma
a quella decennale, decorrente dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum (Cass. civ. Sez. III
Sent., 18/04/2012, n. 6070; Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2009, n. 4054).
L'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera dunque anche in relazione a una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di
7 ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947
c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato
(cft. Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 4318/19; depositata il
14 febbraio).
3. Giungendo all'esame del caso di specie, facendo applicazione delle coordinate di diritto indicate, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del , è documentato che e Controparte_3 Parte_1 [...]
all'epoca dei fatti minorenni, si siano costituiti parti civili nel CP_7 processo penale per il tramite della loro madre . Persona_2
Si rimanda alla dichiarazione di costituzione di parte civile, prodotta in allegato n. 7 alla citazione, nonché alla lettura della sentenza della Corte
d'appello di Napoli del 16.03.2012 - quale giudice del rinvio – e della successiva ordinanza resa dalla VII sezione penale della Corte di Appello di Napoli in data 27.06.2017 (che ha ribadito la costituzione di parte civile di in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli Persona_2 minori) che consente di inferire la costituzione di parte civile degli odierni attori al fine di far valere un credito risarcitorio direttamente maturato nella propria sfera giuridico patrimoniale in conseguenza del decesso di Per_1
, indicati tra le vittime dell'evento franoso, il cui decesso, peraltro,
[...]
è stato attestato in data 5 maggio 1998 (si veda elenco delle vittime).
3.1. Ne deriva che, posta l'efficacia interruttiva correlata alla costituzione di parte civile, il diritto al risarcimento del danno vantato iure proprio e iure ereditario dagli attori, chiesto in questa sede, si è certamente giovato dell'ulteriore termine prescrizionale decennale, nascente dal giudicato penale e decorrente dalla data d'irrevocabilità della sentenza penale di condanna, data individuabile nel giorno 26 marzo 2013.
3.2. Siffatto ulteriore termine prescrizionale decennale risulta interrotto per effetto della notificazione dell'atto stragiudiziale di messa in mora del febbraio 2018 (cft. raccomandata A/R prodotta in allegato alle memorie istruttorie) oltre che dalla notifica dell'atto di citazione in data 16/19 marzo
2018.
8 4. Tanto chiarito, è ora possibile procedere all'esame della domanda di risarcimento del cd. danno parentale.
4.1. In tema, deve evidenziarsi che, attraverso tale espressione, suole descriversi il pregiudizio non patrimoniale concretantesi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, quindi, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basta sull'affettività e sulla condivisione. In altri termini, è risarcibile il cd. danno parentale, quale danno iure proprio subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. In particolare, l'interesse fatto valere nel caso di domanda risarcitoria del danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e
30 Cost. (vedasi di recente Cass. n. 3767 del 2018). Vulnerato è, dunque, un interesse privo di natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma a una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., che, peraltro, in tale vicenda sarebbe superato.
4.2. Ora, siffatto danno vive, come tutti i danni non patrimoniali, in una dimensione sia esteriore, ossia dinamico – relazionale, che interiore, riguardante il piano della sofferenza soggettiva pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
4.3. Pertanto, il risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo: quello morale, che attiene alla sofferenza psichica che il congiunto superstite è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il
9 rapporto di comunanza familiare, e quello dinamico relazionale, che riguarda lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. n. 29989 del 2019).
4.4. Il giudice è chiamato poi ad accertare entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, avendo cura di apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col defunto, profili che, dall'altro lato, devono essere allegati e provati dalla parte attrice, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (di recente, Cass. sez. un. 33645 del
2022).
4.5. Ora, proprio il danno da perdita dello stretto congiunto è il terreno elettivo della prova presuntiva, con particolare riferimento – come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo - alle richieste di risarcimento avanzate dalla stretta cerchia dei congiunti (Cass n. 15022 del 2015).
4.6. Giova rammentare che il regime delle presunzioni è previsto dal codice civile agli artt. 2727-2729 c.c., il quali stabiliscono che le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Il giudice, secondo il suo libero apprezzamento, ammette soltanto le presunzioni che siano connotate dal requisito della gravità, precisione e concordanza.
Le presunzioni, come noto, non costituiscono né uno strumento probatorio di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova né uno strumento più debole rispetto alla prova diretta o rappresentativa (vedasi Cass. n. 26081 del 2005; Cass. n. 5082 del 1997; Cass. n. 8827 del 2003; Cass. n. 8828 del
2003; Cass. n. 12124 del 2003; Cass. n. 13546 del 2006), tanto che ben posson assurgere anche a una fonte di convincimento del giudice, costituendo una “prova completa” (Cass. sez. un. 26972 del 2008).
Si badi, però, che si tratta pur sempre di presunzioni semplici. Ne deriva che al responsabile resta sempre consentito dedurre e provare che tra la vittima e il superstite non esisteva alcun vincolo affettivo ovvero non esisteva un vincolo dell'intensità pretesa dall'attore. È chiaro che la relativa prova potrà essere data, ancora una volta, anche attraverso la presunzione,
10 portando all'attenzione del giudicante circostanze di fatto che costituiscano indizi dell'inesistenza del predetto. Incombe, quindi, sulla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà “separati in casa”, ecc.), non trattandosi, come già evidenziato, di un'ipotesi di presunzione “iuris et de iure”.
4.7. Va soggiunto che la più recente giurisprudenza ha confermato il principio secondo il quale solo il corretto assolvimento dell'onere di allegazione è idoneo a generare la presunzione circa la sussistenza del danno, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne
è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (si vedano Cass. 13546 del 2006; Cass. n. 25164 del 2020; Cass. n. 25541 del
2022).
4.8. È stato precisato che l'onere di allegazione deve essere assolto in modo preciso e circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche ovvero fondarsi su fatti notori del tutto inidonei ai fini della dimostrazione della sofferenza patita e dei fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, sicché l'allegazione non può limitarsi alla prospettazione della condotta colpevole della controparte alla quale si imputa di aver pregiudicato la sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma deve includere anche la descrizione precisa e circostanziata dei pregiudizi non patrimoniali prodotti da tale condotta (si veda Cass. sez. lav. n. 13536 del 2021; Cass. sez. lav. n. 10868 del 2021;
Cass. 10450 del 2019).
4.9. Tenuto conto della più volte affermata doppia dimensione del danno non patrimoniale, il corretto assolvimento dell'onere di allegazione impone, quindi, la precisa descrizione degli elementi e delle circostanza idonee a far emergere aspetti incidenti sulla relazione familiare, quali l'intensità del vincolo parentale o affettivo, l'eventuale situazione di convivenza, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei parenti superstiti, il grado di parentela, la vicinanza fra i congiunti, l'intensità della relazione affettiva che prima dell'evento lesivo caratterizzava il rapporto parentale con la
11 persona deceduta, la natura e l'intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, la quantità e la qualità dell'alterazione della vita familiare e tutti gli altri possibili indici sintomatici di una comunanza di vita dai quali sia possibile presumere l'effettività del legame affettivo e la lesione d'interessi costituzionali diversi dalla salute.
4.10. In definitiva, la dimostrazione di tali elementi consente al giudice di ricorrere al ragionamento presuntivo per giungere a ritenere provata la sofferenza soggettiva interiore e i pregiudizi alla sfera dinamico relazionale.
Non può revocarsi in dubbio, però, che il primo elemento che va considerato per presumere la sussistenza di un vincolo d'intensità tale, la cui incisione possa essere idonea a determinare un danno da perdita del rapporto parentale è se la vittima primaria e secondare facciano parte della stessa famiglia nucleare (coniuge, genitore, fratello/sorella) e, quindi, se si sia in presenza di uno strettissimo legale parentale o di coniugio, dovendosi, in tale ipotesi, ritenere che, nella ordinarietà delle relazioni umane, sia possibile presumere l'esistenza di un rapporto degno di tutela perché i parenti stretti, in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare, sono di norma legati fra loro da vincoli di reciproco affetto e solidarietà, più stringenti rispetto a soggetti non parte di questa ristretta cerchia di persone
[di recente, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito che l'esistenza stessa del rapporto di parentela consente di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano
(Cass. n. 25541 del 2022; Cass. n. 7748 del 2020)].
4.11. Dunque, il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Non vi è necessità che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
12 4.12. Un ulteriore elemento, poi, che viene ritenuto centrale, ma non indispensabile, sia per presumere l'intensità del vincolo fra vittima primaria e secondaria e, quindi, accertare l'esistenza di un rapporto degno di tutela che per quantificare il risarcimento del danno, è quello della convivenza.
4.13. Secondo i più recenti arresti della Corte di cassazione (si veda Cass.
n. 21230 del 2016), non risulta condivisibile l'affermazione (pur contenuta in altro arresto, segnatamente la sentenza n. 4253 del 2014) secondo cui, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori della famiglia nucleare (nonni, nipoti, genero, nuora), è necessaria la convivenza,
"quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico", in quanto non può ragionevolmente predicarsi il principio per il quale solo in caso di convivenza "il rapporto assuma rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno".
Per la Corte di cassazione ciò che rileva è la relazione parentale, ossia quel sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra congiunti, anche se estranei al ristretto ambito della famiglia nucleare, per cui la convivenza non può assurgere a connotato minimo di esistenza del danno, ma può costituire un elemento probatorio utile a dimostrare “l'ampiezza” e la “profondità del rapporto”.
5. Venendo al caso di specie va dunque esaminata la domanda di risarcimento del danno proposta da e da Parte_1 Pt_2
a causa della morte del loro padre.
[...]
6. Ciò posto, gli elementi portati all'attenzione del giudicante al fine di stimolare il ragionamento presuntivo circa il patimento del danno non patrimoniale de quo vertitur da parte degli attori per la morte del padre
(danni già pretesi attraverso la costituzione di parte civile nel procedimento penale) sono rappresentati, da un lato, dallo stretto rapporto di parentela e, dall'altro lato, dalla perdita in tenera età del genitore convivente.
13 6.1. In relazione al profilo concernente il “quantum” va rilevato che, trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, la relativa liquidazione deve, per evidenti ragioni, essere effettuata in via equitativa in forza della lettura coordinata degli artt. 1226 e 2056 c.c.
6.2. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n.
10579 del 2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa
è espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari" (Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
6.3. Ciò posto, per quanto concerne la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
14 precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. n. 10579 del 2021).
6.4. Alla luce dei principi sopra esposti, la Corte di cassazione ha affermato che le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale, come rielaborate dall'Osservatorio di Milano - al pari di quelle romane - risultando coerenti con i principi di diritto enunciati dal giudice della nomofilachia e possono essere legittimamente applicate qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato. Va precisato che le tabelle si applicano solamente alle ipotesi integranti i reati colposi dal momento che, nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente a una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella.
6.5. In particolare, i parametri oggettivi di distribuzione dei punti sono l'età della vittima primaria e l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato.
6.6. Ai fini dell'attribuzione dei punti riferibili alla qualità e all'intensità della specifica relazione affettiva perduta, il giudice potrà tenere conto, poi, sia delle circostanze di cui ai primi quattro parametri "obiettivi" e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
15 7. Ciò premesso, può quindi procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dagli attori, alla luce dell'evidenza probatoria acquisita.
7.1. Va considerato che al momento Parte_1 dell'improvviso decesso in data 5.5.1998 del padre, aveva quasi 2 anni, mentre quasi 2 mesi. Parte_2
La vittima, , al momento del decesso aveva quasi 40 anni. Persona_1
Pertanto, applicando le tabelle avremo:
A) per Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 89
IMPORTO del RISARCIMENTO € 348.079,00
B) per Parte_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 89
IMPORTO del RISARCIMENTO € 348.079,00
Va precisato, quanto ai calcoli sopra sviluppati, che ai fini della personalizzazione del danno e della necessità di adeguare le previsioni tabellari alle specificità del caso concreto, vanno considerate le circostanze
16 per cui vi era convivenza, e che proprio in tenera età si palesa maggiore il bisogno di cura ed assistenza dei genitori.
Non vi sono, pertanto, ragioni per distaccarsi dall'applicazione dei valori medi di liquidazione.
9. Sempre con riferimento al danno non patrimoniale, gli attori hanno chiesto il ristoro, iure heredidatis, del danno morale terminale - quale intensa sofferenza di chi ha con coscienza percepito che la propria esistenza era sul punto di terminare.
9.1. Sul punto la domanda va disattesa.
E' noto che il danno morale catastrofale può sommarsi a quello biologico terminale quando sussiste un danno cosiddetto da percezione, uno stato di sofferenza psicologica, altresì definito stato di lucida agonia che la vittima della condotta illecita patisce a causa della contezza dell'imminenza del proprio exitus. La condicio sine qua non per il suo ristoro è la presenza di una lucida percezione del prossimo decesso (il risarcimento può essere fatto valere iure successionis dagli eredi della vittima).
9.2. Nella specie non vi è allegazione né prova che il decesso di Per_1
sia arrivato dopo un considerevole e apprezzabile lasso di tempo
[...] da quando è subentrata la lesione dell'integrità psicofisica, essendo anzi emersa una morte istantanea per soffocamento.
10. Venendo al danno patrimoniale, gli attori hanno dedotto il venir meno del considerevole contributo economico loro offerto in vita dal de cuius, essendo questi l'unico componente del nucleo familiare che svolgeva un'attività lavorativa produttrice di reddito, con prospettiva certa di carriera.
10.1. Va premesso che può ritenersi provata la circostanza per cui i minori
– specie se in tenera età e conviventi – sono materialmente a carico dei genitori.
10.2. Parimenti, parte attrice ha provato che il de cuius, morto a seguito dell'evento franoso, era l'unico componente della famiglia che percepiva reddito.
Si riporta stralcio della deposizione resa da , sulla genuinità Testimone_1 delle cui dichiarazioni non può dubitarsi: “Sono lo zio e fratello di Per_1
17 deceduto nella tragica frana Sarno. Mio fratello era medico, Per_1 specializzato in gastroenterologia e della malattia dell'apparato digerente
e lavorava presso l'Ospedale di Sarno Villa Malta. La sua famiglia era composta all'epoca dalla moglie e dai due figli, di circa 1 anni e Pt_1
di 2 mesi. L'unico percettore di reddito era mio fratello. Mio Pt_2 fratello è medaglia d'oro al valore civile ed alla sanità pubblica ed ultimamente il Comune di Napoli, con variazione toponomastica, ha assegnato il nome di una strada alla sua memoria in Secondigliano, nonché la circoscrizione di Secondigliano ha individuato quale giorno della memoria per mio fratello il 5 maggio, in ricordo degli eventi”.
10.3. Orbene, è documentato che il de cuius, al momento del decesso, lavorava come medico di Ospedale (proprio in Ospedale durante il servizio
è deceduto). Si rimanda alla documentazione prodotta da parte attrice in allegato alle memorie istruttorie ed in particolare alla certificazione dell'Agenzia delle Entrate circa il reddito prodotto nell'anno, pari a Lire
30.736.000/euro 15.873,82, da presumersi come quello più elevato dell'ultimo triennio stante le notorie progressioni salariali nel tempo.
A tale reddito non può aggiungersi alcun reddito dominicale che in quanto tale si sarebbe comunque trasferito agli eredi.
10.4. In base alla giurisprudenza di legittimità, cui si presta adesione, al reddito così calcolato va sottratta la c.d. “quota sibi”, cioè quella destinata dalla vittima a sé stessa (Cass. Civ. sez. III, n. 4186 del 2.3.2004).
Nella specie, tenuto conto che la coniuge non percepiva un proprio reddito, come riferito dal teste, si stima equo dover considerare tale reddito come ordinariamente destinato al de cuius nella misura di un terzo, all'altro coniuge nella misura di un terzo, ai figli nel residuo terzo.
Segue, pertanto, una perdita stimabile complessiva per i figli nella misura annua di euro 5.300,00.
10.5. Per omogeneità di calcolo in rapporto ai criteri utilizzati per la liquidazione del danno non patrimoniale e al fine di consentire un'applicazione uniforme, il Tribunale ritiene applicabili le Tabelle di
Milano 2024, nella parte relativa al danno patrimoniale da “perdita di capacità lavorativa specifica”, il quale prevede un'operazione matematica
18 che si fonda sulla moltiplicazione tra due fattori: il reddito percepito e il coefficiente di capitalizzazione.
10.6. Il calcolo si svolge in questo modo: si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
si determina quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita. A partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2; l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (cfr. Tabelle di Milano 2024, sezione “danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa”).
10.7. Ciò detto, nella specie vanno valutati i seguenti dati:
A) lavoratore maschio di 40 anni al momento del decesso (mancavano 27 anni alla pensione);
B) percepiva un reddito di euro 15.873,82 che perderà per gli anni futuri, fino alla data in cui avrebbe raggiunto la pensione.
L'arco di tempo da considerare è dai 40 anni fino all'età pensionabile (si assume 67 anni); la durata è di 27 anni (67- 40= 27).
L'operazione è la seguente: si esamina la nuova tabella cartacea di capitalizzazione del Tribunale di Milano in cui, nella prima colonna (quella in giallo), è riportata l'età dell'infortunato (deceduto); si individua la riga dei 40 anni e si scorre sulla stessa fino a rinvenire la colonna n. 27 (l'arco temporale selezionato).
Nell'incrocio tra le due colonne vi è un numero (il c.d. coefficiente moltiplicativo) che, nel caso in esame, è 29,88.
Si moltiplica, quindi, il reddito annuo netto di 15.873,82 x 29,88 e si ottiene la somma di € 474.309,74 che costituisce la capitalizzazione (rectius:
l'attualizzazione) di quella rendita per la durata di 27 anni.
Tenuto conto della destinazione nella misura di un terzo ai figli, segue un importo liquidabile in favore degli stessi di euro 158.103,24, pari ad euro
79.051,62 ciascuno.
19 11. Segue un importo risarcitorio complessivo, in favore di Pt_1 pari ad euro 427.130,62 (348.079+79.051,62) in favore di
[...] [...] pari ad euro 427.130,62 (348.079+ 79.051,62). Parte_2
12. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(si veda in tal senso ed ex multis, Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché
Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare i convenuti al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ. dalla data dell'evento dannoso (5 maggio 1998) sulla somma risultante dalla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data 5 maggio 1998 - quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. n. 5287 del 1987 e n. 5307 del
1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato.
20 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza
(si vedano in tal senso, Cass. n. 13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
13. Esaurito l'esame delle domande attoree deve procedersi all'esame della domanda riconvenzionale sperimentata dalle amministrazioni statali convenute.
13.1. E' ragionevole inferire, innanzitutto, la volontà di esperire un'azione di regresso ex art. 2055, secondo comma, c.c. nei confronti degli obbligati in solido.
A ben vedere, le amministrazioni statali hanno anche prospettato l'esclusiva responsabilità del e dell'amministrazione comunale nella CP_4 determinazione dell'evento, pretendendo, evidentemente, di essere tenute indenni integralmente dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna.
Ora, in linea del tutto preliminare, va evidenziato che la Controparte_2
e il sono chiamati a rispondere non già
[...] Controparte_6 delle condotte poste in essere da parte della , ma delle condotte, CP_8 attive ed omissive, penalmente rilevanti poste in essere da CP_4 nell'esercizio delle funzioni direttamente imputabili in capo alle medesime amministrazioni convenute.
Tale ultima considerazione appare essenziale ai fini della valutazione dell'esperibilità dell'azione di regresso delle amministrazioni statali nei confronti del . La Corte di Cassazione, infatti - intervenuta Controparte_3 proprio sul tema delle azioni di regresso sperimentate dalle amministrazioni statali nei confronti del predetto ente locale -, ha affermato che anche il contegno omissivo del ha rappresentato la diretta CP_9 CP_4
21 manifestazione di attività istituzionale e che, pertanto, la responsabilità del
, in virtù del nesso d'immedesimazione organica esistente Controparte_3 con la persona fisica , ha carattere diretto e assume rilevanza CP_4 risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. In particolare, il Supremo Consesso ha affermato, in modo condivisibile, che l'attività colposa che viene in rilievo nel caso di specie non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, sì da determinare l'elisione del nesso d'immedesimazione organica, ma è una forma di estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà. In tale prospettiva – osserva la Corte -, “la circostanza che l'attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta
i termini della questione poiché l'omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale (peraltro al sindaco risultano imputate anche condotte di carattere commissivo sotto il profilo delle notizie imprudentemente rassicuranti fornite durante l'emergenza in corso);
l'attribuzione del potere illegittimamente non esercitato è criterio di responsabilità dell'autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima se quel potere doveva essere esercitato (si veda
Cass. n. 36902 del 2022).
Se così è, non costituisce un autonomo centro CP_4
d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive, ma s'immedesima
(organicamente) nelle amministrazioni rappresentate.
In altri termini, avendo il giudice penale accertato che ha CP_4 omesso il compimento di quelle azioni doverose correlate ai compiti istituzionali assegnatigli, la condotta colposa ascritta è pur sempre collegata all'esercizio del potere amministrativo e, pertanto, nella vicenda de qua agitur non è affatto riscontrabile un rapporto di alterità subiettiva tra la persona fisica e l'ente rappresentato. Ed allora, conservato il nesso d'immedesimazione organica tra e il , CP_4 Controparte_3 proprio alla stregua del condiviso indirizzo interpretativo secondo cui il regresso ai sensi dell'art. 2055, comma secondo, c.c. può essere esercitato
22 solo nei confronti del responsabile diretto (Cass. n. 856 del 1982, n. 17763 del 2005, n. 24802 del 2008, n. 24567 del 2017), detta azione ben può essere proposta dalle amministrazioni statali nei confronti del , Controparte_3 che non risponderebbe “per fatto altrui” ai sensi dell'art. 2049 c.c., ma “per fatto proprio”, ossia per l'illecito penale, anche di natura omissiva, commesso dal proprio organo nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuitegli (in particolare, la Corte di cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: "sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo").
Tanto chiarito, ad avviso di questo Tribunale, non può accogliersi l'azione di accertamento dell'esclusiva responsabilità del nella Controparte_3 determinazione del fatto dannoso e, conseguentemente, non può condannarsi l'ente locale a tenere indenne le amministrazioni statali del peso economico dell'intera somma pagata ai terzi danneggiati.
Una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con la sentenza penale che ha accertato, in via definitiva, anche la responsabilità civile della
[...]
e del . Controparte_2 Controparte_1
Se così è, proprio l'accertato concorso di responsabilità delle diverse amministrazioni, locale e statali, nella determinazione dell'evento impone di accogliere l'azione di regresso volta a ottenere, tra
[...]
il e il , una Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 ripartizione delle conseguenze risarcitorie in rapporto al grado delle rispettive colpe.
In tale prospettiva, però, il cumulo dei diversi uffici in capo a CP_4
e, conseguentemente, la complessità delle funzioni esercitate dallo
[...] stesso nella vicenda, rende impossibile la valutazione, anche meramente approssimativa, della misura delle singole responsabilità (Cass. n. 21066
23 del 2019; Cass. n. 14378 del 2023) che, dunque, devono in modo uguale nella misura di un terzo per ciascuna delle amministrazioni.
Differentemente, l'azione di regresso, sia per l'intero che pro quota, non è esercitabile nei confronti di convenuto in proprio. CP_4
La conclusione che precede riposa sulla già sottolineata qualificazione del rapporto intercorrente tra e le amministrazioni evocate in CP_4 giudizio in termini di relazione organica;
il convenuto non CP_4 può essere destinatario di una pretesa di regresso pro quota ai sensi dell'art. 2055 c.c., in quanto privo di autonoma soggettiva giuridica rispetto alle amministrazioni convenute.
Per gli stessi motivi, chiaramente, le amministrazioni statali non possono neppure pretendere dal l'intera somma eventualmente pagata agli CP_4 attori, non venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità indiretta o mediata ai sensi dell'art. 2049 c.c. (già Cass. n. 856 del 1992 e Cass. n. 1204 del
1973; più di recente Cass. n. 24567 del 2016).
13.2. In definitiva, la potrà recuperare, Controparte_2
a titolo di regresso, solo un terzo dell'intera somma che eventualmente corrisponderà agli attori, dal;
analogamente a dirsi con Controparte_3 riferimento alla posizione del in relazione alle Controparte_6 somme che eventualmente corrisponderà in favore degli attori.
13.3. A questo punto, evidenziata la non esperibilità di un'azione di regresso, pro quota o per l'intero, da parte delle amministrazioni statali nei confronti di , residua l'indagine circa una possibile CP_4
(ri)qualificazione della domanda svolta nei suoi confronti alla luce delle allegazioni e degli elementi di fatto forniti. In altri termini, occorre chiedersi se la domanda di “rivalsa” sperimentata dalle amministrazioni statali nei confronti di – non inquadrabile, come detto, entro il CP_4 paradigma dell'azione di regresso di cui all'art. 2055 c.c. – possa, in ogni caso, essere meritevole di accoglimento sulla base di una differente opzione qualificatoria sulla scorta, però, degli elementi comunque veicolati dalla parte. A tale interrogativo questo Tribunale può dare risposta positiva.
24 Ed invero, occorre escludere, innanzitutto, che l'azione spiegata nei confronti di prenda le mosse da quel rapporto organico con CP_4 le amministrazioni statali già valorizzato per escludere il “regresso”. Se così fosse, l'azione sarebbe, effettivamente, inquadrabile nell'azione di rivalsa per il non corretto esercizio, doloso o gravemente colposo, delle funzioni amministrative, supponente, dunque, la commissione di un illecito amministrativo-contabile suscettibile di cognizione in sede di giurisdizione erariale, venendo in rilievo un'ipotesi di danno erariale c.d. indiretto, alla stregua dei canoni più generali di cui agli artt. 18 e 19 d.P.R. n. 3 del 1957.
Piuttosto, si è dinanzi a un'azione che trova fondamento nell'art. 28 della
Cost., qualificabile in termini di azione diretta di risarcimento del danno promossa da un terzo nei confronti di un pubblico funzionario, che, nei rapporti esterni con i terzi, id est le amministrazioni statali, è solidalmente responsabile, insieme al Comune di cui esercitava le funzioni di Sindaco, degli atti compiuti in violazione di diritti, ai sensi dell'art. 28 Cost.
Sotto tale profilo, infatti, deve aversi riguardo al più generale principio di cui agli artt. 22 e 23 d.P.R. n. 3 del 1957, attinente al regime della responsabilità degli impiegati civili dello Stato, poi esteso anche agli amministratori degli enti locali, alla stregua dell'art. 58, I comma l. n. 142 del 1990 applicabile ratione temporis (oggi corrispondente all'art. 93 d.lgs.
n. 267 del 2000).
Più in particolare, l'amministratore dell'ente locale è responsabile nei confronti dei terzi laddove abbia cagionato un danno ingiusto nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
per danno ingiusto deve intendersi quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave.
In tali ipotesi, l'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione, qualora sussista la responsabilità di quest'ultima.
Sul punto, deve rilevarsi il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti del anche con riferimento all'accertamento CP_4 del grado della colpa ad esso contestata. Sotto tale profilo, infatti, sulla scorta degli accertamenti effettuati da parte della Corte di Appello di Napoli
25 in merito alla rimproverabilità delle condotte contestate in capo al sig.
(si confrontino pagg. 45 e ss. della sentenza in questione, depositata CP_4 in data 16 marzo 2012 e passata in giudicato il 26 marzo 2013), si è concluso nel senso di ritenere “elevato il grado di colpa del prevenuto” (vedasi la settantunesima pagina della sentenza della Corte d'appello di Napoli).
Ne consegue, pertanto, che nessun dubbio può porsi in merito alla gravità della colpa riscontrata in capo al . CP_4
Sicché, sulla scorta di tali presupposti, e con riguardo al rapporto intercorrente tra le Amministrazioni statali e il , quale CP_4 CP_10
, quest'ultimo deve ritenersi direttamente responsabile, in solido col
[...] predetto ente locale, della quota di un terzo dell'obbligazione risarcitoria gravante, rappresentando detta quota il danno che ciascuno delle amministrazioni statali subisce in conseguenza del pagamento integrale dell'importo risarcitorio.
Ed è entro tali limiti che l'azione “di rivalsa” formulata da parte di entrambe le amministrazioni statali nei confronti di potrà essere CP_4 accolta: nessuna specifica domanda è stata invero formulata con riguardo ai rapporti intercorrenti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
. Controparte_1
13.4. Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà recuperare solo un terzo dell'intera somma che eventualmente corrisponderà, a titolo risarcitorio, agli attori, dal e dal (nelle vesti, Controparte_3 CP_4 quest'ultimo, di capo dell'amministrazione comunale, obbligato in solido col , responsabile civile, destinatario di una pretesa di Controparte_3 regresso).
13.5. Allo stesso modo, il potrà recuperare solo un Controparte_1 terzo dell'intera somma liquidata nel presente giudizio, che eventualmente corrisponderà a titolo risarcitorio agli attori, dal e dal Controparte_3 sindaco . CP_4
14. Esaurito l'esame delle domande, principali e riconvenzionali, non resta che statuire sulle spese di lite, avendo cura di distinguere i diversi rapporti processuali.
26 Orbene, quanto al rapporto processuale intercorrente tra gli attori e tutti i convenuti, la regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza. Le spese vanno così liquidate tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione di valori compresi tra minimi e medi;
va disposta la distrazione in favore del difensore antistatario.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese in relazione al rapporto processuali nato dalla domanda sperimentata dalle
Amministrazioni statali nei confronti degli altri convenuti, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche ivi sollevate, dei complessi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Francesco RO, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e da ogni diversa istanza, Parte_1 Parte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dai predetti attori e, per l'effetto, condanna
, la CP_4 Controparte_2
il e il ,
[...] Controparte_6 Controparte_3 in persona dei rispettivi rapp.ti p.t., al pagamento: A) in favore di Pt_1
della complessiva somma di euro 427.130,62 in moneta attuale,
[...] detratta la provvisionale ove già corrisposta;
B) in favore di Pt_2
della complessiva somma di euro 427.130,62 in moneta attuale,
[...] detratta la provvisionale ove già corrisposta;
oltre al pagamento in favore dei predetti attori degli interessi legali sulla somma come complessivamente liquidata e devalutata alla data del 5 maggio 1998 applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
27 2. accoglie in parte la domande formulate per conto della
[...]
e del Controparte_2 Controparte_1
e, per l'effetto: a) condanna il , in persona del Controparte_3 sindaco p.t., e , in solido tra loro, a pagare alla CP_4 in persona del Controparte_2
Presidente p.t., un terzo delle somme che la Controparte_2 pagherà agli attori, in forza della presente sentenza;
b) condanna il
[...]
, in persona del sindaco p.t., e , Controparte_3 CP_4 in solido tra loro, a pagare al , in persona Controparte_1 del Ministro p.t., un terzo delle somme che il pagherà Controparte_1 agli attori, in forza della presente sentenza;
3. condanna la DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in CP_2 persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, il
, in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
, in persona del p.t., e , in solido Controparte_3 CP_9 CP_4 tra loro, al rimborso, in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in euro 1.713,00 per esborsi ed euro 16.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Sabato Pappacena, dichiaratosi antistatario.
4. compensa per intero le spese di lite tra Controparte_2
,
[...] Controparte_1 Controparte_3
e in relazione al rapporto processuale concernente la CP_4 domanda sperimentata dalle amministrazioni statali nei confronti di CP_4
e il .
[...] Controparte_3
Così deciso in Salerno il 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Francesco RO
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