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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel. est.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2712 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 09.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 C.F._1
CATANZARO (CZ) il 21/02/1962), e (cod. fisc.: Parte_2
nato a [...] il C.F._2
20/08/1957), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marianna De Rosa, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Catanzaro alla via
GO VO hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 25/09/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Catanzaro (CZ) il 14/07/1996;
-considerato che con decreto del 18.10.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.12.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Catanzaro (CZ) il 14/07/1996; b) dal matrimonio è nata una figlia (21.05.1997), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 20.10.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
29/09/2025 da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro (CZ), atto n.5, parte II, serie A, anno 1996, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e liberi di spostare la propria residenza dove meglio credano;
2. la casa coniugale sita in Reggio Calabria alla Via Boschicello n. 20, rimarrà nella piena disponibilità di entrambi i coniugi nel quale gli stessi continueranno a vivere fino a quando la signora sarà nella Pt_1
concreta possibilità economica di prendere in affitto un immobile nella quale trasferirsi;
3. il signor , si impegnerà a corrispondere mensilmente, Parte_2
alla signora , a titolo di mantenimento, la somma Parte_1
globale di € 600,00 (euro seicento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data dalla sottoscrizione del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
tale somma dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della GN
, oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale Pt_1 intestato alla GN , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Pt_1
solare;
4. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.12.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna