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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4423/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.10.2024 da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. GRAVALLESE ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bergamo, al Viale Papa Giovanni XXIII n. 86;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Essingen (Germania), in data
09/05/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni (atto n.
6, parte II, Serie C, dell'anno 2008);
separati consensualmente con sentenza n. 97/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.7.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
pag. 1 di 3 2) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsivoglia pretesa economica.
3) La casa famigliare di OR (PV) alla via Degli Ontani n. 1/B, sarà messa in vendita con ripartizione delle rispettive quote, nelle more l'immobile viene assegnato al signor che ha facoltà di occuparlo fino alla vendita;
Parte_1
4) La sig.ra , entro il 31/12/2024 è libera di prelevare gli effetti Parte_2 personali dall'abitazione, nonché i seguenti mobili:
- carretto ed un carrellino;
-tende da sole;
- armadio bianco con gli specchi;
- macchina da cucire;
- armadio della lavanderia;
- carrello della cucina;
- albero di Natale con i relativi addobbi;
- le piante invasate;
- divano giallo;
- generatore di corrente;
- ombrellone da sole per 2;
- ferro da stiro più tavolo;
- poltrona bianca;
Oltre alla già citata autovettura che rimane in suo possesso, le parti danno atto che la sig. ha già prelevato i seguenti arredi: Parte_3
- mobili della cucina;
- mobili della sala;
- mobili del bagno piccolo;
- letto, rete e materasso” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
pag. 2 di 3 Con sentenza n. 97/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.7.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno indicato le condizioni di divorzio richiamando espressamente le condizioni di separazione, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Essingen (Germania), in data 09/05/2008, Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni (atto n. 6, parte
II, Serie C, dell'anno 2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4423/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.10.2024 da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. GRAVALLESE ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bergamo, al Viale Papa Giovanni XXIII n. 86;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Essingen (Germania), in data
09/05/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni (atto n.
6, parte II, Serie C, dell'anno 2008);
separati consensualmente con sentenza n. 97/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.7.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
pag. 1 di 3 2) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsivoglia pretesa economica.
3) La casa famigliare di OR (PV) alla via Degli Ontani n. 1/B, sarà messa in vendita con ripartizione delle rispettive quote, nelle more l'immobile viene assegnato al signor che ha facoltà di occuparlo fino alla vendita;
Parte_1
4) La sig.ra , entro il 31/12/2024 è libera di prelevare gli effetti Parte_2 personali dall'abitazione, nonché i seguenti mobili:
- carretto ed un carrellino;
-tende da sole;
- armadio bianco con gli specchi;
- macchina da cucire;
- armadio della lavanderia;
- carrello della cucina;
- albero di Natale con i relativi addobbi;
- le piante invasate;
- divano giallo;
- generatore di corrente;
- ombrellone da sole per 2;
- ferro da stiro più tavolo;
- poltrona bianca;
Oltre alla già citata autovettura che rimane in suo possesso, le parti danno atto che la sig. ha già prelevato i seguenti arredi: Parte_3
- mobili della cucina;
- mobili della sala;
- mobili del bagno piccolo;
- letto, rete e materasso” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
pag. 2 di 3 Con sentenza n. 97/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 23.7.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno indicato le condizioni di divorzio richiamando espressamente le condizioni di separazione, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Essingen (Germania), in data 09/05/2008, Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni (atto n. 6, parte
II, Serie C, dell'anno 2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3