CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2023, n. 15223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15223 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
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udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso riportandosi alla requisitoria gi\u00e0 depositata. udito il difensore L'avvocato BRUCCOLERI LILLO SALVATORE deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avellino, decidendo quale giudice di appello sulle decisioni del giudice di pace, ha confermato la condanna inflitta a UC CR per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen., fatto commesso in Montefredane il 3 febbraio 2014 in danno di ON NE, costituitosi parte civile.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata tramite il difensore, articolando undici motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. ed eccepisce l'illegittimit\u00e0 dell'ordinanza del 7 ottobre 2020, con la quale il giudice di pace aveva revocato l'ordinanza del 23 gennaio 2018, con la quale, preso atto del mutamento della persona del decidente e verificata la mancanza di consenso delle parti all'utilizzazione delle prove in precedenza assunte, aveva invitato le parti a citare i testimoni. Rileva, altres\u00ec, che pur a volere ritenere correttamente applicati i principi enunciati dalle Sezioni Unite MI, i risultati dell'istruttoria dibattimentale espletata prima del 23 gennaio 2018 non sarebbero, comunque, utilizzabili, in mancanza di un'ordinanza di ammissione delle prove, posto che quella adottata all'udienza del 10 gennaio 2016 era stata revocata con l'ordinanza in data 23 gennaio 2018. - Il secondo ed il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'ordinanza di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove, emessa in esito al mutamento del giudice in data 23 gennaio 2018, tanto per effetto di un overrulling giurisprudenziale imprevedibile nel momento in cui venne adottata. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 495, commi 4 e 5, e 511 cod. proc. pen., sul rilievo che all'udienza del 7 ottobre 2020 il giudice di pace aveva omesso di dare lettura o di indicare specificamente gli atti dichiarati utilizzabili per la decisione. - Il quinto ed il sesto motivo denunciano violazione degli artt. 468, comma 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione con riguardo all'illegittimit\u00e0 dell'ordinanza di rigetto della richiesta di ammissione dei testi a prova contraria, nulla avendo argomentato il giudice di pace a sostegno, come sarebbe stato necessario attesa la pacifica applicazione della norma ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen. anche al giudizio davanti al giudice di pace. - Il settimo e l'ottavo motivo denunciano violazione dell'art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione ed eccepiscono l'illegittimit\u00e0 dell'ordinanza con la quale il giudice di pace aveva respinto l'istanza di rinvio dell'udienza del 9 dicembre 2020 per legittimo impedimento dell'imputata, che aveva addotto di essere in attesa di sottoporsi a tampone per la verifica dell'infezione da Covid-19.- Il nono ed il decimo motivo denunciano violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. per insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e, comunque, per mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica politica, posto che le espressioni pronunciate dall'imputata in seno al Consiglio Comunale, di cui era componente, definendo l'assente ON NE e la presente NT RA, consiglieri di minoranza, \u00abcapaci solo di rimestare nella melma...lombrichi, vermi capaci solo di strisciare per terra\u00bb, non erano volte a disprezzare le persone ma soltanto a censurarne i comportamenti utilizzando la metafora, di modo che, avuto riguardo anche all'agone della contrapposizione politica, non potevano dirsi trasmodanti rispetto al limite della continenza. - L'undicesimo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilit\u00e0 della parte civile.
3. I difensori dell'imputata e della parte civili hanno tempestivamente richiesto la trattazione orale del ricorso, che \u00e8 stata loro accordata.
4. Con memoria in data 2 marzo 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha anticipato le proprie conclusioni, instando per la declaratoria d'inammissibilit\u00e0 del ricorso.
5. In data 20 marzo 2023, tramite PEC, l'Avv. Tecce, difensore della ricorrente, ha depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento, che il Collegio ha respinto con ordinanza dettata a verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso \u00e8 inammissibile.
1. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1.1. Dall'esame degli atti - consentito in ragione del vizio processuale dedotto - risulta che, a seguito del mutamento della persona fisica del giudice di pace, questi, all'udienza del 23 gennaio 2018, preso atto della mancanza di consenso delle parti alla lettura dei verbali delle prove in precedenza assunte, disponeva la rinnovazione del dibattimento e il differimento dell'udienza per l'espletamento dell'istruttoria. All'udienza del 7 ottobre 2018, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 41736 del 30/05/2019, MI, Rv. 276754), per cui l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle gi\u00e0 assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluit\u00e0 della rinnovazione stessa, rimanendo irrilevante il consenso delle parti alla lettura degli atti gi\u00e0 assunti dal giudice di originaria composizione con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perch\u00e9 non richiesta, non ammessa o non pi\u00f9 possibile (Rv. 276754), il giudice di pace revocava l'ordinanza con la quale era stata disposta la rinnovazione del dibattimento e rinviava la causa per la discussione.
1.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza del 7 ottobre 2018 non esibisce alcun profilo di illegittimit\u00e0. Non risulta, infatti, che le parti abbiano chiesto, in quell'udienza, prove nuove o la rinnovazione di quelle gi\u00e0 assunte dal giudice poi mutato, indicandone specificamente le ragioni, di modo che, alla stregua di quanto deciso dalle stesse Sezioni Unite MI (Rv. 276754), l'originario provvedimento sull'ammissione delle prove emesso dal giudice diversamente composto, in data 10 gennaio 2016, conservava efficacia, tanto essendo conseguenza della revoca - disposta con l'ordinanza del 7 ottobre 2020 - dell'ordinanza che, in data 23 gennaio 2018, aveva disposto la rinnovazione del dibattimento. N\u00e9 pu\u00f2 essere eccepita in questa sede la nullit\u00e0 dell'ordinanza del 7 ottobre 2020 nella parte in cui era stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e disposto il rinvio del processo per la discussione, posto che \u00e8 principio di diritto consolidato quello secondo il quale la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assista e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullit\u00e0 concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Rv. 273590; Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv. 266076; Sez. 6, n. 42182 del 16/10/2012, Rv. 254338).
1.3. N\u00e9 ha pregio il rilievo secondo il quale l'interpretazione che della norma di cui all'art.525 cod. pen. offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza MI non avrebbe potuto trovare applicazione nel processo a carico della ricorrente, essendo, questo, in corso nel momento in cui la sentenza citata venne emessa, posto che la giurisprudenza di legittimit\u00e0, chiamata a pronunciarsi sulla questione, si \u00e8 espressa affermando che il principio, affermato dalla giurisprudenza civile di legittimit\u00e0, secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd. \"overruling\") non pu\u00f2 essere invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, \"MI\" del 2019, in tema di immutabilit\u00e0 del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell'ambito delle diverse letture, pi\u00f9 o meno restrittive, sino ad allora praticate, sistematizzando la previsione di nullit\u00e0 rispetto alle iniziative delle parti e ai poteri del giudice in ordine alla prova (Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, Rv. 278864).
2. Il quarto motivo \u00e8 manifestamente infondato. E', infatti, pacifico principio di diritto quello secondo cui la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullit\u00e0 o inutilizzabilit\u00e0 degli stessi, posto che essa non \u00e8 inquadrabile tra le cause generali di nullit\u00e0 previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilit\u00e0 l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attivit\u00e0 che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Rv. 283657; Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Rv. 257630; Sez. 4, n. 7895 del 15/07/1996, Rv. 206795).
3. Il quinto e il sesto motivo sono generici. La revoca dell'ordinanza istruttoria emessa in data 23 gennaio 2018, con la quale era stata implicitamente disattesa la richiesta di ammissione di un testimone a prova contraria avanzata dalla difesa della ricorrente, onerava la difesa medesima di reiterarla all'udienza del 7 ottobre 2020, indicando specificamente le ragioni della necessit\u00e0 della sua audizione, onde consentire al giudice di compiere le valutazioni richieste dall'art. 190 cod. proc. pen.. A tanto non essendosi adempiuto, le doglianze qui articolate non hanno alcun pregio.
4. Il settimo e l'ottavo motivo sono generici e manifestamente infondati. Neppure in questa sede, la ricorrente ha illustrato quale fosse la documentazione, esibita al Giudice di pace e immotivatamente non considerata, attestante che UC CR era legittimamente impedita a presenziare all'udienza del 9 dicembre 2020, perch\u00e9 presumibilmente attinta dal contagio del COVID, tanto da esserne stato disposto dall'autorit\u00e0 sanitaria l'isolamento in attesa della sottoposizione a tampone. Il silenzio serbato su tale decisivo profilo rende la censura in esame destituita di fondamento.
5. Il nono e il decimo motivo sono parimenti generici e manifestamente infondati. Pacifico il fatto contestato, ossia che la UC, nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Montefredane, tenutasi il 3 febbraio 2014, avesse definito i consiglieri di minoranza, ON NE, assente alla seduta, e NT RA \u00abcapaci solo di rimestare nella melma...lombrichi, vermi capaci solo di strisciare per terra\u00bb, \u00e8 evidente che le espressioni utilizzate, lungi dallo stigmatizzare l'operato delle parti offese, erano piuttosto atte e volte a disprezzarle, denigrandole nella loro dignit\u00e0 di persone. Deve, dunque, farsi applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di diffamazione, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica \u00e8 essenzialmente quello del rispetto della dignit\u00e0 altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di \"argumenta ad hominem\" (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 249239).
6. L'undicesimo motivo deduce un vizio non consentito. Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non pu\u00f2 essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), che con il motivo in disamina \u00e8 denunciato in riferimento alla valutazione dell'attendibilit\u00e0 della persona offesa.
7. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonch\u00e9 alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il giudizio di cassazione dalla parte civile ON NE, che si liquidano in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pre"], "relatore": ["SCORDAMAGLIA IRENE"], "presidente": ["ZAZA CARLO"], "decision_date": "2023-04-11", "hearing_date": "2023-03-21", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.15223 del 11/04/2023", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.15223 del 11/04/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:15223PEN), udienza del 21/03/2023,Presidente
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udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso riportandosi alla requisitoria gi\u00e0 depositata. udito il difensore L'avvocato BRUCCOLERI LILLO SALVATORE deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avellino, decidendo quale giudice di appello sulle decisioni del giudice di pace, ha confermato la condanna inflitta a UC CR per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen., fatto commesso in Montefredane il 3 febbraio 2014 in danno di ON NE, costituitosi parte civile.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata tramite il difensore, articolando undici motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. ed eccepisce l'illegittimit\u00e0 dell'ordinanza del 7 ottobre 2020, con la quale il giudice di pace aveva revocato l'ordinanza del 23 gennaio 2018, con la quale, preso atto del mutamento della persona del decidente e verificata la mancanza di consenso delle parti all'utilizzazione delle prove in precedenza assunte, aveva invitato le parti a citare i testimoni. Rileva, altres\u00ec, che pur a volere ritenere correttamente applicati i principi enunciati dalle Sezioni Unite MI, i risultati dell'istruttoria dibattimentale espletata prima del 23 gennaio 2018 non sarebbero, comunque, utilizzabili, in mancanza di un'ordinanza di ammissione delle prove, posto che quella adottata all'udienza del 10 gennaio 2016 era stata revocata con l'ordinanza in data 23 gennaio 2018. - Il secondo ed il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'ordinanza di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove, emessa in esito al mutamento del giudice in data 23 gennaio 2018, tanto per effetto di un overrulling giurisprudenziale imprevedibile nel momento in cui venne adottata. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 495, commi 4 e 5, e 511 cod. proc. pen., sul rilievo che all'udienza del 7 ottobre 2020 il giudice di pace aveva omesso di dare lettura o di indicare specificamente gli atti dichiarati utilizzabili per la decisione. - Il quinto ed il sesto motivo denunciano violazione degli artt. 468, comma 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione con riguardo all'illegittimit\u00e0 dell'ordinanza di rigetto della richiesta di ammissione dei testi a prova contraria, nulla avendo argomentato il giudice di pace a sostegno, come sarebbe stato necessario attesa la pacifica applicazione della norma ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen. anche al giudizio davanti al giudice di pace. - Il settimo e l'ottavo motivo denunciano violazione dell'art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione ed eccepiscono l'illegittimit\u00e0 dell'ordinanza con la quale il giudice di pace aveva respinto l'istanza di rinvio dell'udienza del 9 dicembre 2020 per legittimo impedimento dell'imputata, che aveva addotto di essere in attesa di sottoporsi a tampone per la verifica dell'infezione da Covid-19.- Il nono ed il decimo motivo denunciano violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. per insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e, comunque, per mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica politica, posto che le espressioni pronunciate dall'imputata in seno al Consiglio Comunale, di cui era componente, definendo l'assente ON NE e la presente NT RA, consiglieri di minoranza, \u00abcapaci solo di rimestare nella melma...lombrichi, vermi capaci solo di strisciare per terra\u00bb, non erano volte a disprezzare le persone ma soltanto a censurarne i comportamenti utilizzando la metafora, di modo che, avuto riguardo anche all'agone della contrapposizione politica, non potevano dirsi trasmodanti rispetto al limite della continenza. - L'undicesimo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilit\u00e0 della parte civile.
3. I difensori dell'imputata e della parte civili hanno tempestivamente richiesto la trattazione orale del ricorso, che \u00e8 stata loro accordata.
4. Con memoria in data 2 marzo 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha anticipato le proprie conclusioni, instando per la declaratoria d'inammissibilit\u00e0 del ricorso.
5. In data 20 marzo 2023, tramite PEC, l'Avv. Tecce, difensore della ricorrente, ha depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento, che il Collegio ha respinto con ordinanza dettata a verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso \u00e8 inammissibile.
1. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1.1. Dall'esame degli atti - consentito in ragione del vizio processuale dedotto - risulta che, a seguito del mutamento della persona fisica del giudice di pace, questi, all'udienza del 23 gennaio 2018, preso atto della mancanza di consenso delle parti alla lettura dei verbali delle prove in precedenza assunte, disponeva la rinnovazione del dibattimento e il differimento dell'udienza per l'espletamento dell'istruttoria. All'udienza del 7 ottobre 2018, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 41736 del 30/05/2019, MI, Rv. 276754), per cui l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle gi\u00e0 assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluit\u00e0 della rinnovazione stessa, rimanendo irrilevante il consenso delle parti alla lettura degli atti gi\u00e0 assunti dal giudice di originaria composizione con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perch\u00e9 non richiesta, non ammessa o non pi\u00f9 possibile (Rv. 276754), il giudice di pace revocava l'ordinanza con la quale era stata disposta la rinnovazione del dibattimento e rinviava la causa per la discussione.
1.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza del 7 ottobre 2018 non esibisce alcun profilo di illegittimit\u00e0. Non risulta, infatti, che le parti abbiano chiesto, in quell'udienza, prove nuove o la rinnovazione di quelle gi\u00e0 assunte dal giudice poi mutato, indicandone specificamente le ragioni, di modo che, alla stregua di quanto deciso dalle stesse Sezioni Unite MI (Rv. 276754), l'originario provvedimento sull'ammissione delle prove emesso dal giudice diversamente composto, in data 10 gennaio 2016, conservava efficacia, tanto essendo conseguenza della revoca - disposta con l'ordinanza del 7 ottobre 2020 - dell'ordinanza che, in data 23 gennaio 2018, aveva disposto la rinnovazione del dibattimento. N\u00e9 pu\u00f2 essere eccepita in questa sede la nullit\u00e0 dell'ordinanza del 7 ottobre 2020 nella parte in cui era stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e disposto il rinvio del processo per la discussione, posto che \u00e8 principio di diritto consolidato quello secondo il quale la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assista e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullit\u00e0 concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Rv. 273590; Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv. 266076; Sez. 6, n. 42182 del 16/10/2012, Rv. 254338).
1.3. N\u00e9 ha pregio il rilievo secondo il quale l'interpretazione che della norma di cui all'art.525 cod. pen. offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza MI non avrebbe potuto trovare applicazione nel processo a carico della ricorrente, essendo, questo, in corso nel momento in cui la sentenza citata venne emessa, posto che la giurisprudenza di legittimit\u00e0, chiamata a pronunciarsi sulla questione, si \u00e8 espressa affermando che il principio, affermato dalla giurisprudenza civile di legittimit\u00e0, secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd. \"overruling\") non pu\u00f2 essere invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, \"MI\" del 2019, in tema di immutabilit\u00e0 del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell'ambito delle diverse letture, pi\u00f9 o meno restrittive, sino ad allora praticate, sistematizzando la previsione di nullit\u00e0 rispetto alle iniziative delle parti e ai poteri del giudice in ordine alla prova (Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, Rv. 278864).
2. Il quarto motivo \u00e8 manifestamente infondato. E', infatti, pacifico principio di diritto quello secondo cui la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullit\u00e0 o inutilizzabilit\u00e0 degli stessi, posto che essa non \u00e8 inquadrabile tra le cause generali di nullit\u00e0 previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilit\u00e0 l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attivit\u00e0 che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Rv. 283657; Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Rv. 257630; Sez. 4, n. 7895 del 15/07/1996, Rv. 206795).
3. Il quinto e il sesto motivo sono generici. La revoca dell'ordinanza istruttoria emessa in data 23 gennaio 2018, con la quale era stata implicitamente disattesa la richiesta di ammissione di un testimone a prova contraria avanzata dalla difesa della ricorrente, onerava la difesa medesima di reiterarla all'udienza del 7 ottobre 2020, indicando specificamente le ragioni della necessit\u00e0 della sua audizione, onde consentire al giudice di compiere le valutazioni richieste dall'art. 190 cod. proc. pen.. A tanto non essendosi adempiuto, le doglianze qui articolate non hanno alcun pregio.
4. Il settimo e l'ottavo motivo sono generici e manifestamente infondati. Neppure in questa sede, la ricorrente ha illustrato quale fosse la documentazione, esibita al Giudice di pace e immotivatamente non considerata, attestante che UC CR era legittimamente impedita a presenziare all'udienza del 9 dicembre 2020, perch\u00e9 presumibilmente attinta dal contagio del COVID, tanto da esserne stato disposto dall'autorit\u00e0 sanitaria l'isolamento in attesa della sottoposizione a tampone. Il silenzio serbato su tale decisivo profilo rende la censura in esame destituita di fondamento.
5. Il nono e il decimo motivo sono parimenti generici e manifestamente infondati. Pacifico il fatto contestato, ossia che la UC, nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Montefredane, tenutasi il 3 febbraio 2014, avesse definito i consiglieri di minoranza, ON NE, assente alla seduta, e NT RA \u00abcapaci solo di rimestare nella melma...lombrichi, vermi capaci solo di strisciare per terra\u00bb, \u00e8 evidente che le espressioni utilizzate, lungi dallo stigmatizzare l'operato delle parti offese, erano piuttosto atte e volte a disprezzarle, denigrandole nella loro dignit\u00e0 di persone. Deve, dunque, farsi applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di diffamazione, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica \u00e8 essenzialmente quello del rispetto della dignit\u00e0 altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di \"argumenta ad hominem\" (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 249239).
6. L'undicesimo motivo deduce un vizio non consentito. Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non pu\u00f2 essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), che con il motivo in disamina \u00e8 denunciato in riferimento alla valutazione dell'attendibilit\u00e0 della persona offesa.
7. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonch\u00e9 alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il giudizio di cassazione dalla parte civile ON NE, che si liquidano in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pre"], "relatore": ["SCORDAMAGLIA IRENE"], "presidente": ["ZAZA CARLO"], "decision_date": "2023-04-11", "hearing_date": "2023-03-21", "short_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.15223 del 11/04/2023", "long_title": "Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.15223 del 11/04/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:15223PEN), udienza del 21/03/2023,Presidente
ZAZA CARLO
Relatore SCORDAMAGLIA IRENE", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:15223PEN", "session_full_name": "quinta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230411/snpen@s50@a2023@n15223@tS.clean.pdf"}