CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17893 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AD CH, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 22/07/2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17893 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 22 luglio 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere sull'opposizione proposta da CH AD, finalizzata a ottenere la nullità del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste I'l luglio 2020, sulla base del quale il ricorrente doveva scontare la pena di venti anni, otto mesi, otto giorni di reclusione, quattro mesi di arresto, 18.100,00 euro di multa e 800,00 euro di ammenda. La declaratoria di non luogo a provvedere veniva deliberata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste sull'assunto che il titolo esecutivo controverso non era stato censurato da CH AD con lo strumento previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che consente la rescissione del giudicato qualora il condannato provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti indicati dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e non abbia potuto impugnare la sentenza senza colpa. Ne discendeva che l'esperimento di un rimedio giurisdizionale diverso da quello di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. rendeva priva di rilievo la circostanza che il mandato di arresto europeo di AD era stato subordinato dalla Spagna alla condizione, accettata dall'Italia, che non si fosse proceduto in assenza dell'imputato. 2. Avverso questa ordinanza CH AD, a mezzo dell'avvocato AN EL, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano di ritenere legittimo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017, attivato con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste I'l luglio 2020. Si deduceva, in proposito, che nei confronti di AD doveva farsi applicazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo, previsto dall'art. 32 legge 22 aprile 2005, n. 69, al quale il condannato non aveva rinunciato, con la conseguenza che il provvedimento di cumulo dell'i luglio 2020 era stato emesso illegittimamente, comprendendo un titolo esecutivo - costituito dalla sentenza deliberata in absentia dal Giudice dell'udienza preliminare del 2 Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017 - formatosi in condizioni diverse da quelle per le quali era stato consegnato il ricorrente. 2.1. All'originario atto di impugnazione facevano seguito i motivi aggiunti presentati dall'avvocato AN EL il 21 febbraio 2023, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano di ritenere ineseguibile il provvedimento di cumulo censurato, la cui adozione concretizzava una violazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo, tenuto conto dei principi affermati dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, così come recepiti dalla legge n. 69 del 2005. La violazione dedotta conseguiva all'inclusione nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste di un titolo esecutivo formatosi su un processo penale celebrato in absentia, nonostante il mandato di arresto europeo di CH AD era stato subordinato dalla Spagna alla condizione, accettata dall'Italia, che non si fosse proceduto in assenza dell'imputato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da CH AD è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che l'autorità giudiziaria spagnola, consegnando all'Italia CH AD, in esecuzione del mandato di arresto europeo adottato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 22 luglio 2022, prescriveva che, laddove il consegnato fosse stato condannato in assenza e tale condizione processuale non dipendeva dalla sua volontà, avrebbe avuto diritto a un nuovo processo. Occorre premettere ulteriormente che il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste luglio 2020 contemplava un titolo esecutivo formatosi in condizioni processuali diverse da quelle per le quali era si era perfezionata la procedura di consegna di AD, rappresentato dalla sentenza irrevocabile deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017, che era stata pronunciata in absentia. Tanto premesso, deve rilevarsi che con la legge n. 69 del 2005, il nostro ordinamento giuridico si è conformato ai principi affermati nella Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, relativa al 3 mandato di arresto europeo e alla procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea, dando un impulso decisivo a quel processo di europeizzazione normativa, indispensabile per contrastare efficacemente il crimine, soprattutto transnazionale, sull'intero territorio continentale. Il mandato di arresto europeo, infatti, mira a semplificare le procedure di consegna da parte dei Paesi dell'Unione europea dei soggetti nei cui confronti è stato emesso un provvedimento restrittivo da parte di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro. Il provvedimento restrittivo, in questo modo, viene ad assumere una forma giurisdizionale riconosciuta a livello comunitario, che, in presenza di determinate condizioni, su cui si impone un rigoroso controllo giurisdizionale, finalizzato a verificare il rispetto dei principi affermati nella Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, gli consente di ricevere attuazione al di fuori degli spazi territoriali dei singoli Stati. Questo strumento giurisdizionale, dunque, si inserisce in un contesto normativo comunitario, che si pone l'obiettivo di costituire uno spazio giudiziario unitario all'interno dell'Unione europea. La creazione di tale area di convergenza giudiziaria, del resto, rappresenta l'obiettivo di maggiore interesse nell'ambito delle linee di sviluppo normativo comunitario, sul presupposto che il ravvicinamento politico e istituzionale degli Stati membri debba partire dall'affermazione di condizioni di sicurezza territoriale dell'intera area sovranazionale, realizzate attraverso l'incentivazione di forme efficaci di cooperazione. La necessità di elaborare strumenti di cooperazione giudiziaria, pertanto, efficaci rappresenta, innegabilmente, l'obiettivo prioritario della legge n. 69 del 2005, che punta al superamento dei meccanismi di collaborazione interstatuale elaborati nel passato sul presupposto dell'autonomia e della separazione degli ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione europea. Sotto questo profilo, ci appare esemplare la formulazione dell'art. 1 legge n. 69 del 2005, che stabilisce: «La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio europeo, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo». Si aggiunga che il percorso di armonizzazione normativa funzionale al rafforzamento delle istanze di cooperazione giudiziaria tra gli Stati dell'Unione europea, sfociato nell'approvazione della decisione quadro del Consiglio europeo 4 ce, n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e nella successiva legge n. 69 del 2005, non è il frutto di una strategia emergenziale. Tale percorso di armonizzazione normativa, infatti, costituisce l'espressione di un più vasto progetto, che ha addirittura il suo antecedente nella Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985, che si poneva come obiettivo quello dell'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere nazionali comuni. Per comprendere quanto si sta affermando è sufficiente richiamare l'art. 1 della Convenzione applicativa degli Accordi di Schengen approvata il 19 giugno 1990, che, nel suo primo comma recita: «Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone». 3. Nella cornice normativa descritta nel paragrafo precedente, occorre verificare se la declaratoria di non luogo a provvedere deliberata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste - incentrata sull'assunto che il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste 1 11 luglio 2020 non veniva censurato con lo strumento previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. - sia rispettosa dei principi affermati dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, così come recepiti nel nostro ordinamento giuridico dalla legge n. 69 del 2005. A tale quesito deve rispondersi negativamente. Osserva il Collegio che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste non faceva corretta applicazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo attivato nei confronti di CH AD il 22 luglio 2022, affermato nella Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione • europea del 13 giugno 2002, recepito nel nostro ordinamento dall'art. 32 legge n. 69 del 2005. Per inquadrare sistematicamente tale questione occorre anzitutto richiamare il principio di specialità affermato dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 e recepito dalla legge n. 69 del 2005 - che, a loro volta, si richiamano alla Convenzione europea di estradizione, sottoscritta a Parigi il 13 giugno 1957 -, secondo cui il soggetto consegnato non può essere sottoposto a un procedimento penale, condannato o altrimenti privato della libertà per fatti di reato anteriori e diversi da quelli per cui è avvenuta la consegna. In tali ipotesi, infatti, è necessario attivare nei confronti del soggetto consegnato la procedura di estensione del mandato di arresto europeo, disciplinata dall'art. 32 legge n. 69 del 2005, a tenore del quale: «La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, 5 con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26». Fanno eccezione a questo principio le ipotesi previste dall'art. 26, comma 2, legge n. 69 del 2005, non riscontrabili nel caso di specie, che si applicano quando: «a) il soggetto consegnato, avendone avuta la "possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14; f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna [...]». A ulteriore conferma di questa ricostruzione sistematica, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della I. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa — allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista in relazione ai suddetti reati — la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso» (Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Bertoni, Rv. 268062-01; Sez. 1, n. 8349 del 26/11/2013, dep. 2014, Abbinante, Rv. 259164-01; Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, Bindi, Rv. 263292-01). Ricostruito in questi termini il principio di specialità del mandato di arresto europeo, appare evidente che l'inclusione nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste I'l luglio 2020 nei confronti di AD della pena irrogata con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017, pronunciata in assenza 6 dell'imputato, costituisce una violazione di tale principio, così come prefigurato dal combinato disposto degli artt. 26 e 32 legge n. 69 del 2005. Nei confronti di CH AD, pertanto, non si faceva corretta applicazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo di cui all'art. 32 legge n. 69 del 2005, al quale il condannato non aveva espressamente rinunciato, atteso che il provvedimento di cumulo contemplava un titolo esecutivo formatosi in condizioni diverse da quelle per le quali era si era perfezionata la procedura di consegna del ricorrente da parte dell'autorità giudiziaria spagnola. Nel provvedimento di consegna dell'autorità giudiziaria spagnola, del resto, si prevedeva espressamente: «Se deberà condicionar a que Italia cumpla esa garantìa de nuevo enjuiciaminento o revison de la sentenza condenatoria». Né assume rilievo, in senso sfavorevole al ricorrente, il richiamo effettuato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931-01). Il richiamo a tale arresto ermeneutico, infatti, non tiene conto del fatto che, nel caso di specie, la questione della nullità del titolo esecutivo formatosi in relazione alla sentenza deliberata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017 è recessiva rispetto al tema dell'osservanza del principio di specialità del mandato di arresto europeo attivato nei confronti di AD, così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 26 e 32 legge n. 69 del 2005. Tale disciplina, infatti, essendo riconducibile ai principi affermati dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, trae il suo fondamento diretto dalla previsione dell'art. 10, comma primo, Cost., a tenore del quale: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». Da tale disposizione costituzionale deriva la necessità di adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento sovranazionale, che assume un rilievo decisivo nel regolamentare i rapporti tra il sistema penale italiano e quello prefigurato dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, imponendo di ribadire che l'attivazione del titolo 7 esecutivo formatosi sulla sentenza deliberata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017 costituisce una violazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di CH AD il 22 luglio 2022. 3. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Trieste. Così deciso il 21 febbraio 2023.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17893 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 22 luglio 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere sull'opposizione proposta da CH AD, finalizzata a ottenere la nullità del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste I'l luglio 2020, sulla base del quale il ricorrente doveva scontare la pena di venti anni, otto mesi, otto giorni di reclusione, quattro mesi di arresto, 18.100,00 euro di multa e 800,00 euro di ammenda. La declaratoria di non luogo a provvedere veniva deliberata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste sull'assunto che il titolo esecutivo controverso non era stato censurato da CH AD con lo strumento previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che consente la rescissione del giudicato qualora il condannato provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti indicati dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e non abbia potuto impugnare la sentenza senza colpa. Ne discendeva che l'esperimento di un rimedio giurisdizionale diverso da quello di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. rendeva priva di rilievo la circostanza che il mandato di arresto europeo di AD era stato subordinato dalla Spagna alla condizione, accettata dall'Italia, che non si fosse proceduto in assenza dell'imputato. 2. Avverso questa ordinanza CH AD, a mezzo dell'avvocato AN EL, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano di ritenere legittimo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017, attivato con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste I'l luglio 2020. Si deduceva, in proposito, che nei confronti di AD doveva farsi applicazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo, previsto dall'art. 32 legge 22 aprile 2005, n. 69, al quale il condannato non aveva rinunciato, con la conseguenza che il provvedimento di cumulo dell'i luglio 2020 era stato emesso illegittimamente, comprendendo un titolo esecutivo - costituito dalla sentenza deliberata in absentia dal Giudice dell'udienza preliminare del 2 Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017 - formatosi in condizioni diverse da quelle per le quali era stato consegnato il ricorrente. 2.1. All'originario atto di impugnazione facevano seguito i motivi aggiunti presentati dall'avvocato AN EL il 21 febbraio 2023, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano di ritenere ineseguibile il provvedimento di cumulo censurato, la cui adozione concretizzava una violazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo, tenuto conto dei principi affermati dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, così come recepiti dalla legge n. 69 del 2005. La violazione dedotta conseguiva all'inclusione nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste di un titolo esecutivo formatosi su un processo penale celebrato in absentia, nonostante il mandato di arresto europeo di CH AD era stato subordinato dalla Spagna alla condizione, accettata dall'Italia, che non si fosse proceduto in assenza dell'imputato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da CH AD è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che l'autorità giudiziaria spagnola, consegnando all'Italia CH AD, in esecuzione del mandato di arresto europeo adottato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 22 luglio 2022, prescriveva che, laddove il consegnato fosse stato condannato in assenza e tale condizione processuale non dipendeva dalla sua volontà, avrebbe avuto diritto a un nuovo processo. Occorre premettere ulteriormente che il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste luglio 2020 contemplava un titolo esecutivo formatosi in condizioni processuali diverse da quelle per le quali era si era perfezionata la procedura di consegna di AD, rappresentato dalla sentenza irrevocabile deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017, che era stata pronunciata in absentia. Tanto premesso, deve rilevarsi che con la legge n. 69 del 2005, il nostro ordinamento giuridico si è conformato ai principi affermati nella Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, relativa al 3 mandato di arresto europeo e alla procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea, dando un impulso decisivo a quel processo di europeizzazione normativa, indispensabile per contrastare efficacemente il crimine, soprattutto transnazionale, sull'intero territorio continentale. Il mandato di arresto europeo, infatti, mira a semplificare le procedure di consegna da parte dei Paesi dell'Unione europea dei soggetti nei cui confronti è stato emesso un provvedimento restrittivo da parte di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro. Il provvedimento restrittivo, in questo modo, viene ad assumere una forma giurisdizionale riconosciuta a livello comunitario, che, in presenza di determinate condizioni, su cui si impone un rigoroso controllo giurisdizionale, finalizzato a verificare il rispetto dei principi affermati nella Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, gli consente di ricevere attuazione al di fuori degli spazi territoriali dei singoli Stati. Questo strumento giurisdizionale, dunque, si inserisce in un contesto normativo comunitario, che si pone l'obiettivo di costituire uno spazio giudiziario unitario all'interno dell'Unione europea. La creazione di tale area di convergenza giudiziaria, del resto, rappresenta l'obiettivo di maggiore interesse nell'ambito delle linee di sviluppo normativo comunitario, sul presupposto che il ravvicinamento politico e istituzionale degli Stati membri debba partire dall'affermazione di condizioni di sicurezza territoriale dell'intera area sovranazionale, realizzate attraverso l'incentivazione di forme efficaci di cooperazione. La necessità di elaborare strumenti di cooperazione giudiziaria, pertanto, efficaci rappresenta, innegabilmente, l'obiettivo prioritario della legge n. 69 del 2005, che punta al superamento dei meccanismi di collaborazione interstatuale elaborati nel passato sul presupposto dell'autonomia e della separazione degli ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione europea. Sotto questo profilo, ci appare esemplare la formulazione dell'art. 1 legge n. 69 del 2005, che stabilisce: «La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio europeo, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo». Si aggiunga che il percorso di armonizzazione normativa funzionale al rafforzamento delle istanze di cooperazione giudiziaria tra gli Stati dell'Unione europea, sfociato nell'approvazione della decisione quadro del Consiglio europeo 4 ce, n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e nella successiva legge n. 69 del 2005, non è il frutto di una strategia emergenziale. Tale percorso di armonizzazione normativa, infatti, costituisce l'espressione di un più vasto progetto, che ha addirittura il suo antecedente nella Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985, che si poneva come obiettivo quello dell'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere nazionali comuni. Per comprendere quanto si sta affermando è sufficiente richiamare l'art. 1 della Convenzione applicativa degli Accordi di Schengen approvata il 19 giugno 1990, che, nel suo primo comma recita: «Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone». 3. Nella cornice normativa descritta nel paragrafo precedente, occorre verificare se la declaratoria di non luogo a provvedere deliberata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste - incentrata sull'assunto che il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste 1 11 luglio 2020 non veniva censurato con lo strumento previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. - sia rispettosa dei principi affermati dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, così come recepiti nel nostro ordinamento giuridico dalla legge n. 69 del 2005. A tale quesito deve rispondersi negativamente. Osserva il Collegio che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste non faceva corretta applicazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo attivato nei confronti di CH AD il 22 luglio 2022, affermato nella Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione • europea del 13 giugno 2002, recepito nel nostro ordinamento dall'art. 32 legge n. 69 del 2005. Per inquadrare sistematicamente tale questione occorre anzitutto richiamare il principio di specialità affermato dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 e recepito dalla legge n. 69 del 2005 - che, a loro volta, si richiamano alla Convenzione europea di estradizione, sottoscritta a Parigi il 13 giugno 1957 -, secondo cui il soggetto consegnato non può essere sottoposto a un procedimento penale, condannato o altrimenti privato della libertà per fatti di reato anteriori e diversi da quelli per cui è avvenuta la consegna. In tali ipotesi, infatti, è necessario attivare nei confronti del soggetto consegnato la procedura di estensione del mandato di arresto europeo, disciplinata dall'art. 32 legge n. 69 del 2005, a tenore del quale: «La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, 5 con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26». Fanno eccezione a questo principio le ipotesi previste dall'art. 26, comma 2, legge n. 69 del 2005, non riscontrabili nel caso di specie, che si applicano quando: «a) il soggetto consegnato, avendone avuta la "possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14; f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna [...]». A ulteriore conferma di questa ricostruzione sistematica, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della I. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa — allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista in relazione ai suddetti reati — la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso» (Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Bertoni, Rv. 268062-01; Sez. 1, n. 8349 del 26/11/2013, dep. 2014, Abbinante, Rv. 259164-01; Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, Bindi, Rv. 263292-01). Ricostruito in questi termini il principio di specialità del mandato di arresto europeo, appare evidente che l'inclusione nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste I'l luglio 2020 nei confronti di AD della pena irrogata con la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017, pronunciata in assenza 6 dell'imputato, costituisce una violazione di tale principio, così come prefigurato dal combinato disposto degli artt. 26 e 32 legge n. 69 del 2005. Nei confronti di CH AD, pertanto, non si faceva corretta applicazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo di cui all'art. 32 legge n. 69 del 2005, al quale il condannato non aveva espressamente rinunciato, atteso che il provvedimento di cumulo contemplava un titolo esecutivo formatosi in condizioni diverse da quelle per le quali era si era perfezionata la procedura di consegna del ricorrente da parte dell'autorità giudiziaria spagnola. Nel provvedimento di consegna dell'autorità giudiziaria spagnola, del resto, si prevedeva espressamente: «Se deberà condicionar a que Italia cumpla esa garantìa de nuevo enjuiciaminento o revison de la sentenza condenatoria». Né assume rilievo, in senso sfavorevole al ricorrente, il richiamo effettuato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931-01). Il richiamo a tale arresto ermeneutico, infatti, non tiene conto del fatto che, nel caso di specie, la questione della nullità del titolo esecutivo formatosi in relazione alla sentenza deliberata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017 è recessiva rispetto al tema dell'osservanza del principio di specialità del mandato di arresto europeo attivato nei confronti di AD, così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 26 e 32 legge n. 69 del 2005. Tale disciplina, infatti, essendo riconducibile ai principi affermati dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, trae il suo fondamento diretto dalla previsione dell'art. 10, comma primo, Cost., a tenore del quale: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». Da tale disposizione costituzionale deriva la necessità di adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento sovranazionale, che assume un rilievo decisivo nel regolamentare i rapporti tra il sistema penale italiano e quello prefigurato dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, imponendo di ribadire che l'attivazione del titolo 7 esecutivo formatosi sulla sentenza deliberata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 5 giugno 2017 costituisce una violazione del principio di specialità del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di CH AD il 22 luglio 2022. 3. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Trieste. Così deciso il 21 febbraio 2023.