Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9077
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

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L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza, dà luogo a nullità ove riveli che il contraddittorio non sia regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ. o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione e, a mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. ove dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (nella specie: dal ricorso per cassazione si evinceva che l'atto di appello era stato notificato anche alla parte pretermessa nell'intestazione della sentenza, di talché la stessa era stata posta nella condizione di partecipare al giudizio).

L'irritualità, consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all'atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli salvo che la controparte legittimata a far valere l'irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto.

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  • 1Reversibilità, concorso fra ex e vedova: convivenza prematrimoniale va valutataAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9077
Data del deposito : 5 luglio 2001

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