Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 2
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza, dà luogo a nullità ove riveli che il contraddittorio non sia regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ. o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione e, a mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. ove dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (nella specie: dal ricorso per cassazione si evinceva che l'atto di appello era stato notificato anche alla parte pretermessa nell'intestazione della sentenza, di talché la stessa era stata posta nella condizione di partecipare al giudizio).
L'irritualità, consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all'atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli salvo che la controparte legittimata a far valere l'irritualità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto.
Commentario • 1
- 1. Reversibilità, concorso fra ex e vedova: convivenza prematrimoniale va valutataAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9077 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASA & AZIENDA SPL (GIÀ CASA21 SPA), con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Russo Silvio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROLANDO RAMALLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IC PI, NI LUCIANO;
- intimati -
avverso la sentenza n.1139/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione II^ Civile, emessa il 10/06/97 e depositata il 10/07/97 (R.G. 279/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giovanni CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De EN PI conveniva innanzi al tribunale di Firenze la spa Casa 21 e OM IA.
Esponeva che aveva stipulato con la società convenuta contratto di cessione del diritto di opzione per l'acquisto di un quartiere in Firenze;
che il OM, proponente ceduto, non era proprietario del quartiere e questo era inoltre gravato da ipoteca in favore del Credito Romagnolo.
Chiedeva la risoluzione della cessione, la restituzione della somma corrisposta al cedente (lire 28.000.000), il risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la sola società Casa 21 e resisteva. L'adito Tribunale dichiarava la risoluzione della cessione e condannava la società convenuta alla restituzione della somma ricevuta con rivalutazione ed interessi legali, "stante anche la domanda di risarcimento del danno".
Con sentenza resa il 10.6.1997 la Corte di appello di Firenze rigettava il gravame proposto dalla società Casa 21, considerando per quanto ancora interessa: - la circostanza che il giudice istruttore abbia ritenuto la causa matura per la decisione dimostra che i documenti, di poi utilizzati come fonte di prova, erano stati prodotti all'atto della costituzione in giudizio, deprivando di valore la mancata sottoscrizione dell'indice di essi da parte del cancelliere;
- i rapporti tra cedente e cessionario sono regolati dall'art. 1410 c.c., secondo il quale, ove il cedente assuma la garanzia dell'adempimento, risponde come fideiussore e, quindi, in solido;
- la cedente società Casa 21 ha garantito la libertà del bene ed, essendo risultato lo stesso gravato da ipoteca, va considerata inadempiente, con la conseguenza che è tenuta alla restituzione del prezzo della cessione, oltre che al risarcimento del danno in misura pari alla svalutazione monetaria ed agli interessi. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Casa e azienda (già Casa 21), deducendo quattro motivi, illustrati con memoria;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è nulla in quanto nell'intestazione non reca il nome di OM IA, parte della causa, e dal contesto di essa non si evince che il predetto ha partecipato al giudizio, sicché manca la possibilità di individuare l'ambito del giudicato che verrà a formarsi. Il motivo non può trovare accoglimento.
Per giurisprudenza di questa Corte l'omessa o inesatta indicazione del nome di alcuna delle parti nel l'intestazione della sentenza dà luogo a nullità, ove riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, ed a mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ove dal contesto della decisione e degli atti processuali o dei provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o interventi nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (Cass. 25.3.1999 n. 2869; Cass. 14.2.1997 n. 1386; Cass. 25.11.1996 n. 10448; Cass.
9.11.1982 n. 5889
per l'affermazione che il nome della parte pretermessa può risultare anche dagli atti processuali) Orbene, nella specie, dallo stesso ricorso si evince che l'atto di appello è stato notificato anche a OM IA, parte pretermessa nell'intestazione della sentenza, di tal che il medesimo è stato posto nelle condizioni di partecipare al relativo giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163, n. 5, 165 c.p.c., 74 disp. att. stesso codice;
sostiene che, a garanzia del contraddittorio, la produzione di documenti deve avvenire secondo le formalità previste dalle norme citate e, ove avvenga senza il rispetto di esse, il giudice non può tenere conto dei documenti e fondare sui medesimi la propria decisione, per cui, avendo la corte di merito riconosciuto che la lista dei documenti non reca la sottoscrizione del Cancelliere, non avrebbe potuto ritenere che essi erano stati prodotti fin dal momento dell'iscrizione della causa a ruolo e, soprattutto, valutarli ai fini della formazione del proprio convincimento.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Nel confermare il principio più volte affermato da questa Corte che l'irritualità consistente nella mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all'atto della costituzione in giudizio, incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di prova ed al giudice di esaminarli, salvo che la controparte legittimata a fare valere l'irritualità non ne abbia accettato anche implicitamente il deposito con il discuterne il valore ed infirmarne il contenuto (Cass. 13.1.1994 n. 295; Cass. 30.5.1997 n. 4822), va rilevato che la Corte di merito ha comunque accertato che vi sono documenti prodotti da entrambe le parti costituite (per i quali non vale il rilievo di irritale produzione), mentre sono incontestati i fatti diversi da quelli risultanti dai detti documenti che rilevano ai fini della decisione, come l'esistenza dell'ipoteca.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1331, 1406, 1410 c.c., nonché erronea e contraddittoria motivazione.
La corte di merito - sostiene - non ha considerato che con la cessione del diritto di opzione il cessionario si è inserito con effetto retroattivo nel rapporto, diventando "ab origine" titolare del diritto ceduto, e che, avendo egli accettato la proposta, il contratto di vendita si è perfezionato, per cui eventuali vizi della cosa venduta avrebbero dovuto essere fatti valere nei confronti del venditore e solo in un secondo momento sarebbe stato possibile il coinvolgimento della cedente società Casa 21 in termini di responsabilità.
In conseguenza di tanto - prosegue - la Corte, confondendo l'ambito e gli effetti del contratto di cessione con quelli della vendita, ha accolto la domanda concernente il contratto di cessione invece di rigettarla, attesa la mancanza di domanda in relazione al contratto principale di vendita.
Il motivo è infondato.
Come è noto, la cessione del contratto attua una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente) senza necessità di separati atti di cessione e di accollo rispettivamente per la posizione attiva e per quella passiva (Cass. 21.6.1996 n. 5761; Cass.
9.12.1969 n. 3920).
Essa è costituita da un negozio trilatero la cui conclusione è la risultante della fusione delle dichiarazioni di volontà del cedente, del cessionario e del contraente ceduto (Cass. 12.1.1973 n. 105), per cui il consenso di quest'ultimo (che può essere successivo, oltre che preventivo, ed assumere la forma tacita, ove il contratto oggetto della cessione non sia soggetto a particolari formalità) rappresenta elemento essenziale del negozio e ciò a differenza della cessione del credito, in cui il consenso del debitore ceduto è estrinseco alla convenzione (Cass. 31.3.1987 n. 3102; Cass. 24.6.1992 n. 7752). Il difetto di impugnativa impedisce di esaminare la questione della cedibilità dell'opzione, la cui soluzione affermativa costituisce presupposto implicito della sentenza impugnata;
questione risolta in senso positivo dalla dottrina nel caso di opzione per l'acquisto di cose, beni e servizi ed in senso negativo nel caso di opzione per la vendita sul rilievo che in tali caso sorgerebbero i problemi delle garanzie per l'evizione ed i vizi.
Dalla cessione derivano tre rapporti: uno tra contraente ceduto e cedente;
uno tra contraente ceduto e cessionario;
uno tra cedente e cessionario.
Attesa l'unitarietà del negozio di cessione, al giudizio, che ha per oggetto la conclusione, la validità e gli effetti di tale negozio, debbono necessariamente partecipare tutti i soggetti che lo hanno concluso (cedente, cessionario, ceduto); una tale partecipazione non è, invece, richiesta quando il giudizio riguarda unicamente le vicende del contratto ceduto (Cass. 20.3.1976, n. 1009; Cass. 23.4.1980, n. 2674). Dal sistema è desumibile il principio della reciproca insensibilità dei contratti;
secondo tale principio le vicende di un contratto non si ripercuotono su quelle di un altro, salvo che non esista tra i contratti un collegamento stabilito per legge o per volontà delle parti o un rapporto di accessorietà (Cass. 22.7.1971, n. 2404). Nessun collegamento legale o necessario esiste tra il contratto di cessione e quello ceduto, sicché la risoluzione dell'uno non determina risoluzione dell'altro ed il cessionario non è tenuto a chiedere la risoluzione di entrambi ma, ove sussista la garanzia di cui all'art. 1410 c.c., può chiedere indifferentemente la risoluzione dell'uno o dell'altro anche se il fatto risolutorio consiste nell'inadempimento del contraente ceduto, salva in questo caso la necessaria partecipazione di quest'ultimo al giudizio. occorre in proposito considerare che l'art. 1410, 2^ comma, c.c. prevede l'assunzione, da parte del cedente a mezzo di apposita clausola, dell'obbligo di adempiere egli stesso le obbligazioni inerenti al contratto ceduto, in caso di inadempimento del contraente ceduto.
La clausola di garanzia dell'adempimento importa responsabilità del cedente come fideiussore (con limitata applicazione dei principi della fideiussione) e faculta il cessionario a pretendere da lui l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto ceduto, esponendolo in caso di inadempimento alla risoluzione del contratto di cessione.
Ora, la corte di merito, pur senza affrontare questa vasta tematica, ha deciso in modo corretto la causa;
appare, peraltro, opportuno chiarire che, se all'atto della stipula dell'opzione il OM avesse dichiarato di agire in nome e per conto della moglie LI TA, spendendone il nome (contemplatio domini), sarebbe stata possibile la ratifica (Cass. 11.11.1992, n. 12124; Cass. 7.1.1993, n. 78) e la ratificante avrebbe assunto la qualità di parte necessaria del giudizio.
Non coglie, infine, nel segno il quarto ed ultimo motivo, con il quale la ricorrente fondamentalmente lamenta che la corte di merito abbia riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria, pur avendo il debito natura valutaria.
Dalla sentenza impugnata, difatti, risulta che la rivalutazione e gli interessi Costituiscono la liquidazione del danno da inadempimento, il cui risarcimento è stato chiesto unitamente alla risoluzione della cessione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza civile della Corte di cassazione, il 12 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001