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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2023, n. 13472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13472 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PE MI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 27/9/2022 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato Gianluca Garritano, difensore del ricorrente, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13472 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame confermava la sottoposizione di MI PE alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., riconoscendo i gravi indizi in ordine all'appartenenza dell'indagato all'associazione di 'ndrangheta capeggiata da CE UC ed operante in Cosenza e nei territori limitrofi. In tale contesto, PE avrebbe assunto il ruolo di promotore, mettendo a disposizione luoghi privati per lo svolgimento di incontri tra gli associati, nonché provvedendo a custodire armi nella disponibilità del sodalizio e a favorire la latitanza di alcuni associati. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta carenza di autonoma valutazione relativamente all'ordinanza genetica. Nel ricorso si riporta il sintetico passaggio dedicato nell'ordinanza cautelare alla posizione del PE, lì dove il g.i.p. si limitava a richiamare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia - OL OG e ER TA - senza svolgere un analitico e motivato vaglio degli elementi indicati nella richiesta di misura. Il ricorrente, a tal fine, ha provveduto a contrapporre graficamente la motivazione dell'ordinanza genetica, con le pagine dedicate agli indizi addotti a suo carico nella richiesta, al fine di dimostrare l'assoluta genericità e la mancanza di qualsivoglia esame critico compiuto dal g.i.p. Rispetto a tale prospettazione, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere sussistente l'autonoma valutazione, peraltro richiamando alcune pagine dell'ordinanza cautelare nelle quali non veniva trattata la posizione del PE, senza neppure considerare che nel provvedimento genetico difettava qualsivoglia esame in ordine al ruolo - di promotore, piuttosto che mero partecipe - riconosciuto nei confronti dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il motivo si incentra in primo luogo sulla mancanza di un effettivo giudizio critico in ordine alla attendibilità, oggettiva e soggettiva, dei collaboratori di giustizia. Si evidenzia, in particolare, che ER TA era incorso in un evidente errore lì dove aveva inizialmente riferito di aver partecipato ad una riunione presso l'abitazione del PE nel 2009/2010, per poi specificare di aver conosciuto il PE nel 2010/2011. Più in generale, le dichiarazioni del TA sarebbero generiche ed imprecise, 2 nonché spesso riferite a fatti appresi de relato, senza che siano stati acquisiti i necessari elementi di conforto. Analoghe criticità sono state evidenziate in relazione alle dichiarazioni rese da OL OG, il quale non avrebbe mai riferito che PE era un affiliato. Infine, si contesta la desumibilità dei gravi indizi dal presunto rapporto confidenziale esistente tra PE e CE UC, contestando la rilevanza probatoria delle conversazioni valorizzate dal Tribunale del riesame e ritenendo che tale colloquio avrebbe, al più, dovuto condurre a riconoscere il ruolo di subordinazione del PE rispetto a UC, con conseguente esclusione della qualifica di promotore. Peraltro, le conversazioni intercettate presso l'abitazione del UC nelle quali emerge la partecipazione del PE, si sono svolte in un lasso temporale estremamente limitato (circa 12 giorni), il che costituirebbe un insuperabile vulnus rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, nella parte in cui lamenta il difetto di autonoma valutazione da parte del g.i.p., è infondato, avendo il Tribunale del riesame - con motivazione immune da censure - dato atto dell'esistenza di un vaglio autonomo da parte del giudice della cautela, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'autonoma valutazione è compatibile con tecniche di redazione dell'ordinanza cautelare basate sul richiamo per relationem, nonché sull'incorporazione di parte della richiesta cautelare. Ciò che rileva è, infatti, che il giudice delle indagini preliminari dia pur sinteticamente conto di aver svolto un vaglio critico del materiale prospettato a sostegno della richiesta e, nel caso di specie, tale giudizio risulta esser stato svolto, anche in relazione alla scelta della misura da applicare. È pur vero che il g.i.p. dedica alla specifica posizione del ricorrente un sintetico passaggio della corposa ordinanza cautelare, tuttavia, tale elemento è di per sé idoneo a dimostrare che vi è stata quella "autonoma valutazione" consistente in un vaglio critico del materiale portato dalla pubblica accusa. Il gip, a ben vedere, ha sostanzialmente ritenuto che le dichiarazioni provenienti dai collaboratori erano idonee ad integrare i gravi indizi di colpevolezza e, quindi, ha esplicitato la fonte ed il contenuto delle prove dai cui trarre i presupposti per l'applicazione della misura. Né la carenza di autonoma valutazione può essere tratta dalla mera 3 contrapposizione tra la mole di pagine dedicate all'esame della posizione del PE e la sintetica valutazione compiuta dal gip. La richiesta di misura cautelare, infatti, contiene la trascrizione di intere parti di intercettazioni ambientali, nonché brani integrali delle dichiarazioni rese dai collaboranti, nell'ottica di fornire al gip un'esposizione razionale del materiale indiziario. Al fine di non incorrere nella carenza di autonoma valutazione, il gip non è affatto tenuto a ripercorrere gli elementi di prova nella loro integralità, essendo sicuramente consentito un richiamo alla fonte con l'indicazione della rilevanza probatoria della stessa, operazione che, nel caso di specie, è stata realizzata. Discorso diverso è se l'esposizione sintetica dedicata alla posizione del PE possa o meno assolvere all'obbligo di motivazione, posto che in tal caso il vizio attiene non già alla nullità per difetto di autonoma valutazione, bensì potrebbe tradursi in un ordinario difetto di motivazione che, peraltro, può essere integrata dal Tribunale del riesame. In definitiva, quindi, può ritenersi che correttamente è stata esclusa la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione resa dal Tribunale del riesame con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il primo punto oggetto di critica è la dedotta mancanza di un adeguato vaglio di attendibilità rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboranti TA e OG. La doglianza è infondata, posto che nella motivazione resa dal Tribunale emerge un esame compiuto del contenuto delle dichiarazioni con le quali è stato puntualmente delineato il ruolo svolto dal PE. In particolare, i collaboranti hanno concordemente riferito del supporto "logistico" offerto dal PE, in occasione di incontri tra i vertici dei gruppi associativi "confederati". Né è condivisibile la doglianza secondo cui sarebbe mancata una verifica circa l'attendibilità dei predetti, atteso che l'intera motivazione resa dal Tribunale tende a dimostrare la convergenza tra le dichiarazioni, proprio in relazione alla particolare attività svolta dal PE, consistita principalmente nel mettere a disposizione locali per gli incontri che coinvolgevano i vertici dell'associazione. Il Tribunale, peraltro, dà anche conto delle ragioni per cui l'incertezza mostrata dal TA nell'indicare l'anno in cui conobbe il PE non è dirimente;
si tratta di una valutazione di merito, rispetto alla quale non sono emersi elementi di criticità tali da far ritenere il giudizio affetto da illogicità o manifesta contraddittorietà. In definitiva, pertanto, deve ritenersi rispettato il principio giurisprudenziale secondo cui la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di 4 Il Presidente re) giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziarlo sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez.1, n. 4087 del 6/2/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164). 3.1. Analoghe considerazioni valgono in relazione al significato probatorio desunto dal Tribunale dalle conversazioni intercorse tra PE e UC, rispetto alle quali il dato ritenuto significativo ai fini della gravità indiziaria è costituito dalla intensità del rapporto che emerge tra i due, di per sé dimostrativo di una piena partecipazione del PE alle attività illecite del UC. La difesa ha sollevato obiezioni di solo merito su tali aspetti che, in quanto tali, non sono suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.3, n. 44938 dei 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 3.3. In definitiva, la corposa motivazione dedicata dal Tribunale del riesame alla specifica posizione del PE, dà conto di un percorso argomentativo logico e coerente, fondato su elementi indiziari gravi e precisi, dai quali desumere non solo la partecipazione del PE al sodalizio criminoso, ma anche la specificità del suo ruolo. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. p4•) 0,4 disp. att. cod. proc. pen. C'^al Così deciso il 23febbraio 2023
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Il Consigliere estensore
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato Gianluca Garritano, difensore del ricorrente, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13472 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame confermava la sottoposizione di MI PE alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., riconoscendo i gravi indizi in ordine all'appartenenza dell'indagato all'associazione di 'ndrangheta capeggiata da CE UC ed operante in Cosenza e nei territori limitrofi. In tale contesto, PE avrebbe assunto il ruolo di promotore, mettendo a disposizione luoghi privati per lo svolgimento di incontri tra gli associati, nonché provvedendo a custodire armi nella disponibilità del sodalizio e a favorire la latitanza di alcuni associati. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta carenza di autonoma valutazione relativamente all'ordinanza genetica. Nel ricorso si riporta il sintetico passaggio dedicato nell'ordinanza cautelare alla posizione del PE, lì dove il g.i.p. si limitava a richiamare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia - OL OG e ER TA - senza svolgere un analitico e motivato vaglio degli elementi indicati nella richiesta di misura. Il ricorrente, a tal fine, ha provveduto a contrapporre graficamente la motivazione dell'ordinanza genetica, con le pagine dedicate agli indizi addotti a suo carico nella richiesta, al fine di dimostrare l'assoluta genericità e la mancanza di qualsivoglia esame critico compiuto dal g.i.p. Rispetto a tale prospettazione, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere sussistente l'autonoma valutazione, peraltro richiamando alcune pagine dell'ordinanza cautelare nelle quali non veniva trattata la posizione del PE, senza neppure considerare che nel provvedimento genetico difettava qualsivoglia esame in ordine al ruolo - di promotore, piuttosto che mero partecipe - riconosciuto nei confronti dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il motivo si incentra in primo luogo sulla mancanza di un effettivo giudizio critico in ordine alla attendibilità, oggettiva e soggettiva, dei collaboratori di giustizia. Si evidenzia, in particolare, che ER TA era incorso in un evidente errore lì dove aveva inizialmente riferito di aver partecipato ad una riunione presso l'abitazione del PE nel 2009/2010, per poi specificare di aver conosciuto il PE nel 2010/2011. Più in generale, le dichiarazioni del TA sarebbero generiche ed imprecise, 2 nonché spesso riferite a fatti appresi de relato, senza che siano stati acquisiti i necessari elementi di conforto. Analoghe criticità sono state evidenziate in relazione alle dichiarazioni rese da OL OG, il quale non avrebbe mai riferito che PE era un affiliato. Infine, si contesta la desumibilità dei gravi indizi dal presunto rapporto confidenziale esistente tra PE e CE UC, contestando la rilevanza probatoria delle conversazioni valorizzate dal Tribunale del riesame e ritenendo che tale colloquio avrebbe, al più, dovuto condurre a riconoscere il ruolo di subordinazione del PE rispetto a UC, con conseguente esclusione della qualifica di promotore. Peraltro, le conversazioni intercettate presso l'abitazione del UC nelle quali emerge la partecipazione del PE, si sono svolte in un lasso temporale estremamente limitato (circa 12 giorni), il che costituirebbe un insuperabile vulnus rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, nella parte in cui lamenta il difetto di autonoma valutazione da parte del g.i.p., è infondato, avendo il Tribunale del riesame - con motivazione immune da censure - dato atto dell'esistenza di un vaglio autonomo da parte del giudice della cautela, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'autonoma valutazione è compatibile con tecniche di redazione dell'ordinanza cautelare basate sul richiamo per relationem, nonché sull'incorporazione di parte della richiesta cautelare. Ciò che rileva è, infatti, che il giudice delle indagini preliminari dia pur sinteticamente conto di aver svolto un vaglio critico del materiale prospettato a sostegno della richiesta e, nel caso di specie, tale giudizio risulta esser stato svolto, anche in relazione alla scelta della misura da applicare. È pur vero che il g.i.p. dedica alla specifica posizione del ricorrente un sintetico passaggio della corposa ordinanza cautelare, tuttavia, tale elemento è di per sé idoneo a dimostrare che vi è stata quella "autonoma valutazione" consistente in un vaglio critico del materiale portato dalla pubblica accusa. Il gip, a ben vedere, ha sostanzialmente ritenuto che le dichiarazioni provenienti dai collaboratori erano idonee ad integrare i gravi indizi di colpevolezza e, quindi, ha esplicitato la fonte ed il contenuto delle prove dai cui trarre i presupposti per l'applicazione della misura. Né la carenza di autonoma valutazione può essere tratta dalla mera 3 contrapposizione tra la mole di pagine dedicate all'esame della posizione del PE e la sintetica valutazione compiuta dal gip. La richiesta di misura cautelare, infatti, contiene la trascrizione di intere parti di intercettazioni ambientali, nonché brani integrali delle dichiarazioni rese dai collaboranti, nell'ottica di fornire al gip un'esposizione razionale del materiale indiziario. Al fine di non incorrere nella carenza di autonoma valutazione, il gip non è affatto tenuto a ripercorrere gli elementi di prova nella loro integralità, essendo sicuramente consentito un richiamo alla fonte con l'indicazione della rilevanza probatoria della stessa, operazione che, nel caso di specie, è stata realizzata. Discorso diverso è se l'esposizione sintetica dedicata alla posizione del PE possa o meno assolvere all'obbligo di motivazione, posto che in tal caso il vizio attiene non già alla nullità per difetto di autonoma valutazione, bensì potrebbe tradursi in un ordinario difetto di motivazione che, peraltro, può essere integrata dal Tribunale del riesame. In definitiva, quindi, può ritenersi che correttamente è stata esclusa la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione resa dal Tribunale del riesame con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il primo punto oggetto di critica è la dedotta mancanza di un adeguato vaglio di attendibilità rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboranti TA e OG. La doglianza è infondata, posto che nella motivazione resa dal Tribunale emerge un esame compiuto del contenuto delle dichiarazioni con le quali è stato puntualmente delineato il ruolo svolto dal PE. In particolare, i collaboranti hanno concordemente riferito del supporto "logistico" offerto dal PE, in occasione di incontri tra i vertici dei gruppi associativi "confederati". Né è condivisibile la doglianza secondo cui sarebbe mancata una verifica circa l'attendibilità dei predetti, atteso che l'intera motivazione resa dal Tribunale tende a dimostrare la convergenza tra le dichiarazioni, proprio in relazione alla particolare attività svolta dal PE, consistita principalmente nel mettere a disposizione locali per gli incontri che coinvolgevano i vertici dell'associazione. Il Tribunale, peraltro, dà anche conto delle ragioni per cui l'incertezza mostrata dal TA nell'indicare l'anno in cui conobbe il PE non è dirimente;
si tratta di una valutazione di merito, rispetto alla quale non sono emersi elementi di criticità tali da far ritenere il giudizio affetto da illogicità o manifesta contraddittorietà. In definitiva, pertanto, deve ritenersi rispettato il principio giurisprudenziale secondo cui la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di 4 Il Presidente re) giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziarlo sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez.1, n. 4087 del 6/2/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164). 3.1. Analoghe considerazioni valgono in relazione al significato probatorio desunto dal Tribunale dalle conversazioni intercorse tra PE e UC, rispetto alle quali il dato ritenuto significativo ai fini della gravità indiziaria è costituito dalla intensità del rapporto che emerge tra i due, di per sé dimostrativo di una piena partecipazione del PE alle attività illecite del UC. La difesa ha sollevato obiezioni di solo merito su tali aspetti che, in quanto tali, non sono suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.3, n. 44938 dei 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 3.3. In definitiva, la corposa motivazione dedicata dal Tribunale del riesame alla specifica posizione del PE, dà conto di un percorso argomentativo logico e coerente, fondato su elementi indiziari gravi e precisi, dai quali desumere non solo la partecipazione del PE al sodalizio criminoso, ma anche la specificità del suo ruolo. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. p4•) 0,4 disp. att. cod. proc. pen. C'^al Così deciso il 23febbraio 2023
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Il Consigliere estensore